30.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/45 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2014
concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea
(2014/241/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere da a) a v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (la «convenzione») è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in esito alle deliberazioni della conferenza internazionale sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. La convenzione concerne la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi. |
(2) |
La convenzione entra in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 % della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. |
(3) |
Nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 il Consiglio incoraggiava vivamente gli Stati membri dell'UE a ratificare in via prioritaria la convenzione, al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento reale ed effettivo sul terreno. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è inteso, tra l'altro, a ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi, nonché ad agevolare la ratifica della convenzione. L'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevedono l'allineamento del diritto dell'Unione con la convenzione. L'articolo 32, paragrafo 4, fa riferimento alla situazione degli Stati membri che non hanno navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera o che hanno chiuso i registri navali nazionali. Tali Stati membri possono derogare a talune disposizioni del regolamento, a condizione che nessuna nave sia immatricolata sotto la loro bandiera. |
(5) |
L'Unione non può aderire alla convenzione poiché solo gli Stati membri ne possono essere parte. |
(6) |
Pertanto, il Consiglio dovrebbe autorizzare gli Stati membri aventi navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione a ratificarla o ad aderirvi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione, o che vi hanno aderito, ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione presso il segretario generale dell'IMO.
Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica entro il 31 dicembre 2018.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
A. TSAFTARIS
(1) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 sul riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag.1).