30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea

(2014/241/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere da a) a v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (la «convenzione») è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in esito alle deliberazioni della conferenza internazionale sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. La convenzione concerne la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.

(2)

La convenzione entra in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 % della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati.

(3)

Nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 il Consiglio incoraggiava vivamente gli Stati membri dell'UE a ratificare in via prioritaria la convenzione, al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento reale ed effettivo sul terreno.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è inteso, tra l'altro, a ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi, nonché ad agevolare la ratifica della convenzione. L'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevedono l'allineamento del diritto dell'Unione con la convenzione. L'articolo 32, paragrafo 4, fa riferimento alla situazione degli Stati membri che non hanno navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera o che hanno chiuso i registri navali nazionali. Tali Stati membri possono derogare a talune disposizioni del regolamento, a condizione che nessuna nave sia immatricolata sotto la loro bandiera.

(5)

L'Unione non può aderire alla convenzione poiché solo gli Stati membri ne possono essere parte.

(6)

Pertanto, il Consiglio dovrebbe autorizzare gli Stati membri aventi navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione a ratificarla o ad aderirvi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione, o che vi hanno aderito, ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione presso il segretario generale dell'IMO.

Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 sul riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag.1).