8.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea

(2014/122/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera relativi all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in vista dell’allargamento dell’Unione europea. La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1o luglio 2013.

(2)

I negoziati sul protocollo si sono recentemente conclusi.

(3)

È opportuno, pertanto, che il protocollo sia firmato a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea, è approvata con riserva della conclusione del protocollo stesso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS