20.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/20


DECISIONE 2014/98/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2014

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1).

(2)

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.

(3)

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2015.

(4)

La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni per la maggioranza delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2011/101/PESC dovrebbe inoltre essere prorogata. Tali misure dovrebbero inoltre essere sospese per talune altre persone aggiuntive elencate in tale allegato. L’applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuto per due persone e un’entità di cui al suddetto allegato.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o, in via eccezionale, dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse od ospitate dall’Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici di misure restrittive, tra cui la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe.»;

2)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2015.

3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2015.

La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.

4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

Le persone di cui all’allegato I della decisione 2011/101/PESC elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’allegato II della decisione 2011/101/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

1.

Bonyongwe, Happyton

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

5.

Nyikayaramba, Douglas

6.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

7.

Sibanda, Jabulani

8.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)