15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

su un progetto pilota per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), introdotto ufficialmente con il regolamento IMI, è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere questi ultimi nell’attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti nella legislazione dell’Unione sul mercato interno fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.

(2)

La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce determinate norme comuni per la certificazione dei macchinisti intese a superare le differenze nazionali, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nell’ambito della politica comune dei trasporti, al fine di agevolare la mobilità dei macchinisti da uno Stato membro all’altro. Ciò comprende, in particolare, l’interconnessione dei registri nazionali delle licenze e dei certificati dei macchinisti.

(3)

L’Agenzia ferroviaria europea (ERA), istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata creata per aiutare la Commissione a garantire un approccio armonizzato all’interoperabilità e alla sicurezza ferroviaria nell’Unione.

(4)

Uno studio di fattibilità sui registri interoperabili delle licenze e dei certificati complementari svolto dall’ERA e adottato il 2 aprile 2013 ha concluso che l’IMI è uno strumento idoneo per attuare lo scambio di informazioni tra i registri nazionali delle licenze e ha raccomandato di mettere in atto un progetto pilota.

(5)

La decisione n. 2010/17/CE della Commissione (4) stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea è responsabile del monitoraggio e della presentazione di relazioni sul funzionamento del progetto pilota. Il regolamento IMI prescrive alla Commissione di valutare i risultati del progetto pilota.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del sistema di informazione del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi del progetto pilota

Per mettere alla prova l’efficacia del sistema d'informazione del mercato interno («IMI») nell’attuare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 che seguono, la Commissione mette in atto un progetto pilota.

Articolo 2

Autorità competenti

Ai fini della presente decisione, le autorità degli Stati membri sono quelle di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito denominate «autorità competenti») (5).

Articolo 3

Monitoraggio e presentazione di relazioni

Affinché l’Agenzia ferroviaria europea possa svolgere le sue funzioni in materia di monitoraggio e di presentazione di relazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 2010/17/CE, la Commissione fornirà all’Agenzia le statistiche e le informazioni sull’uso dell’IMI.

Articolo 4

Cooperazione amministrativa fra le autorità competenti

1.   Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra le autorità competenti per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a)

articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, in combinato disposto con i punti 4 e 5 dell’allegato I della decisione n. 2010/17/CE;

b)

articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE;

c)

articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE;

d)

articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le richieste di controllo complementare o di sospensione.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato I.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione

1.   Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra autorità competenti e tra le autorità competenti e la Commissione per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a)

articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

b)

articolo 29, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

c)

articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

d)

articolo 29, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, per la consultazione della Commissione.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato II.

Articolo 6

Valutazione

1.   La Commissione effettuerà una valutazione del progetto pilota per stabilire se l’obiettivo di cui all’articolo 1 è stato raggiunto e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’inizio di detta valutazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

protezione dei dati;

b)

rapporto costi/efficacia;

c)

efficacia delle funzionalità di traduzione;

d)

facilità d’uso;

e)

soddisfazione complessiva dell’utente.

2.   La valutazione del progetto pilota si basa su informazioni statistiche provenienti dall’IMI e sul feedback dei partecipanti, compreso almeno un sondaggio on line degli utenti da inviare alle autorità competenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce una Agenzia Ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8, del 13.1.2010, pag. 17).

(5)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).


ALLEGATO I

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

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ALLEGATO II

PROCEDURA DI NOTIFICA

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