7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/43


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2014

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2014) 493]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/61/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la proroga per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all’11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all’11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all’11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all’11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all’11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all’11 maggio 2013, e la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all’11 maggio 2014.

(4)

Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato, dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci, dovrebbe ulteriormente ridurre la loro presenza.

(5)

In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(6)

La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2006/502/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2015.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2014, le pubblicano e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014

Per la Commissione

Neven MIMICA

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

(4)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.

(5)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.

(6)  GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.

(7)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.

(8)  GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24.

(9)  GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11.