7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2014
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2014) 493]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/61/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la proroga per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all’11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all’11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all’11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all’11 maggio 2011, la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all’11 maggio 2012, la sesta con la decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all’11 maggio 2013, e la settima con la decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all’11 maggio 2014. |
(4) |
Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato, dal campionamento mirato a misure restrittive efficaci, dovrebbe ulteriormente ridurre la loro presenza. |
(5) |
In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi. |
(6) |
La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 6 della decisione 2006/502/CE il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2015.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2014, le pubblicano e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014
Per la Commissione
Neven MIMICA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
(3) GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
(4) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.
(5) GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.
(6) GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.
(7) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.
(8) GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24.
(9) GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11.