5.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/7


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 gennaio 2014

sulla cooperazione stretta con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro

(BCE/2014/5)

(2014/434/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Stati membri la cui moneta non è l'euro possono voler partecipare al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). A tal fine essi possono richiedere alla Banca centrale europea (BCE) di instaurare una cooperazione stretta relativamente all'esercizio dei compiti di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti.

(2)

La cooperazione stretta è instaurata mediante una decisione della BCE, purché siano soddisfatte le condizioni dettate dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(3)

È necessario precisare gli aspetti procedurali relativi a) alle richieste degli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro») di instaurare una cooperazione stretta, b) alla valutazione di tali richieste da parte della BCE, e c) alla decisione della BCE con la quale è instaurata una cooperazione stretta con il singolo Stato membro.

(4)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce altresì i casi nei quali la BCE può sospendere o porre fine a una cooperazione stretta. È necessario precisare gli aspetti procedurali relativi all'eventuale sospensione o cessazione di una cooperazione stretta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO 1

PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DI UNA COOPERAZIONE STRETTA

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «soggetto vigilato meno significativo» si intende un soggetto vigilato a) stabilito in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro che sia uno Stato membro partecipante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e b) che non si qualifichi come soggetto vigilato significativo in forza di una decisione della BCE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)

per «autorità nazionale competente» si intende ogni autorità nazionale competente come definita all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

3)

per «autorità nazionale designata» si intende ogni autorità nazionale designata come definita all'articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

4)

per «Stato membro non partecipante» si intende ogni Stato membro che non è uno Stato membro partecipante come definito all'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

5)

Per «Stato membro richiedente» si intende uno Stato membro non partecipante che ha notificato alla BCE, ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione, una richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

6)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato a) stabilito in uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro che sia uno Stato membro partecipante e b) che si qualifichi come soggetto vigilato significativo in forza di una decisione della BCE ai sensi dell'articolo articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

7)

per «soggetto vigilato» si intende un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel Regolamento (UE) n. 1024/2013, stabilito nello Stato membro richiedente, nonché una succursale stabilita in uno Stato membro richiedente da parte di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante.

Articolo 2

Richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta

1.   Uno Stato membro non partecipante che intende partecipare all'MVU richiede alla BCE di instaurare una cooperazione stretta utilizzando il modello di cui all'allegato I.

2.   Tale richiesta è effettuata almeno cinque mesi prima della data in cui lo Stato membro non partecipante intende partecipare all'MVU.

Articolo 3

Contenuto della richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta

1.   La richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta include:

a)

l'impegno dello Stato membro richiedente di assicurare che la propria autorità nazionale competente e la propria autorità nazionale designata si conformino alle istruzioni, orientamenti o richieste formulati dalla BCE dalla data di instaurazione della cooperazione stretta;

b)

l'impegno dello Stato membro richiedente di fornire tutte le informazioni sugli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita. Lo Stato membro richiedente si assicura che le informazioni necessarie a valutare la significatività degli enti creditizi stabiliti in tale Stato membro e a sottoporli a una valutazione approfondita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 possano essere fornite non appena sia stata notificata alla BCE la richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta;

c)

un impegno a fornire alla BCE tutte le informazioni riservate richieste dalla BCE per portare a termine le proprie attività preparatorie.

2.   Alla richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta è allegata la seguente documentazione:

a)

l'impegno dello Stato membro richiedente ad adottare la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili nello Stato membro richiedente e che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata siano obbligate ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

b)

una copia della legislazione nazionale pertinente con la relativa traduzione inglese e una richiesta di parere della BCE in merito al progetto di disposizioni legislative predette;

c)

un impegno a dare immediata comunicazione alla BCE dell'entrata in vigore della legislazione nazionale pertinente e un impegno a dare conferma ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 utilizzando il modello di cui all'allegato II alla presente decisione. La conferma include un parere giuridico soddisfacente per la BCE attestante che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono vincolanti e applicabili nello Stato membro richiedente e che la legislazione nazionale pertinente obbliga l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata a conformarsi alle istruzioni specifiche, agli orientamenti, alle richieste e alle misure relativi ai soggetti vigilati significativi nonché alle istruzioni generali, agli orientamenti, alle richieste e alle misure della BCE relativi a soggetti vigilati meno significativi entro il termine stabilito dalla BCE, ove specificato.

3.   Lo Stato membro richiedente fornisce alla BCE tutta la documentazione rilevante che questa reputa idonea per valutare la richiesta. Lo Stato membro richiedente assicura altresì che siano fornite alla BCE tutte le informazioni che la BCE ritiene appropriate per valutare la significatività degli enti creditizi e per condurre la valutazione approfondita richiesta dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4

Valutazione da parte della BCE della richiesta di instaurare una cooperazione stretta

1.   La BCE accusa ricezione per iscritto della richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta da parte di uno Stato membro.

2.   La BCE può richiedere tutte le informazioni aggiuntive ritenute idonee per valutare la richiesta dello Stato membro, ivi incluse quelle necessarie a valutare la significatività di enti creditizi e per condurre la valutazione approfondita.

Ove lo Stato membro richiedente abbia già condotto una valutazione approfondita degli enti creditizi stabiliti nella propria giurisdizione, esso fornisce informazione dettagliate in merito ai risultati. La BCE può decidere che nessuna ulteriore valutazione è necessaria purché a) la qualità e la metodologia della valutazione condotta dalle autorità nazionali corrisponda agli standard della BCE e b) a suo giudizio la valutazione effettuata dalle autorità nazionali sia ancora aggiornata e nessuna modifica sostanziale intervenuta nella situazione degli enti creditizi stabilite nello Stato membro richiedente renda necessaria un'ulteriore valutazione.

3.   Nel valutare la legislazione nazionale pertinente, la BCE tiene altresì conto della sua attuazione pratica.

4.   Non oltre tre mesi dalla ricezione da parte della BCE della conferma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ovvero, se del caso, delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2, la BCE comunica allo Stato membro la propria valutazione preliminare. Lo Stato membro richiedente ha la possibilità di esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla ricezione della valutazione preliminare. Tale corrispondenza tra la BCE e lo Stato membro richiedente è riservata.

Articolo 5

Decisione che instaura una cooperazione stretta

1.   Ove la BCE concluda, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente che quest'ultimo soddisfa i criteri enunciati dall'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 per l'instaurazione di una cooperazione stretta, e una volta che sia stata portata a termine la valutazione approfondita e data conferma ai sensi dell'allegato II alla presente decisione, la BCE adotta una decisione in base all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, indirizzata allo Stato membro richiedente, che instaura una cooperazione stretta.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 indica le modalità di trasferimento dei compiti di in materia di vigilanza alla BCE e la data di inizio della cooperazione stretta, che è subordinata, se del caso, ai progressi compiuti da parte dello Stato membro richiedente nell'attuazione delle misure richieste in relazione ai risultati della valutazione approfondita.

3.   Ove la BCE concluda che lo Stato membro richiedente, sulla base delle informazioni da questo fornite, non soddisfa i criteri enunciati dall'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero la BCE non riceva le informazioni necessarie a effettuare la propria valutazione entro un anno dalla notifica della richiesta da parte dello Stato membro, essa può dottare una decisione indirizzata allo Stato membro che rigetta la richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta.

4.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 3 enunciano le motivazioni su cui si fondano.

5.   Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, qualsiasi decisione che instaura una cooperazione stretta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica 14 giorni dopo la sua pubblicazione.

TITOLO 2

SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA COOPERAZIONE STRETTA

Articolo 6

Sospensione o cessazione

1.   Ove la BCE decida di sospendere una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, o dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, essa motiva la propria decisione precisandone gli effetti e indicando la data a partire dalla quale la sospensione ha effetto e la relativa durata. La durata della sospensione non può superare i sei mesi. La BCE può prorogarla una sola volta se ricorrono circostanze eccezionali.

2.   Ove le cause della sospensione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 non siano stati eliminate ovvero ove la BCE decida di porre fine a una cooperazione stretta, la BCE pone fine alla cooperazione stretta adottando una nuova decisione a tale effetto.

3.   Ove la BCE decida di porre fine a una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, o dell'articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, essa ne dà motivazione precisando gli effetti di tale decisione e indicando la data dalla quale la cessazione ha effetto.

4.   Qualsiasi decisione della BCE di sospensione o cessazione di una cooperazione stretta disciplina altresì le modalità di pagamento dei contributi dovuti dai soggetti vigilati aventi sede nello Stato membro interessato.

5.   Ove lo Stato membro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 richieda alla BCE di porre fine alla cooperazione alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE adotta una decisione che precisa gli effetti di tale decisione di cessazione indicando altresì la data a partire dalla quale la cessazione ha effetto.

6.   Qualsiasi decisione della BCE adottata in relazione a soggetti vigilati nello Stato membro con il quale è stata instaurata un cooperazione stretta, in vigore prima della cessazione della cooperazione stretta, rimane valida nonostante la cessazione.

7.   Le decisioni di sospendere o porre fine a una cooperazione stretta sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 27 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.


ALLEGATO I

MODELLO DI RICHIESTA DI INSTAURAZIONE DI UNA COOPERAZIONE STRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2013

Da

[Stato membro richiedente]

Comunicazione alla BCE di una richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013

1.

Il/La [Stato membro richiedente] richiede con il presente atto di instaurare una cooperazione stretta con la Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e conformemente a quanto disposto dalla Decisione BCE/2014/5, del 31 gennaio 2014, sulla cooperazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

2.

Il/La [Stato membro richiedente] con il presente atto si impegna:

a)

ad assicurare che la propria autorità nazionale competente e la propria autorità nazionale designata si conformino alle istruzioni, agli orientamenti o alle richieste formulati dalla BCE rispetto ai soggetti vigilati (come definiti nella Decisione BCE/2014/5);

in particolare, la legislazione nazionale pertinente assicurerà che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata siano tenute all'osservanza delle istruzioni specifiche, delle richieste e delle misure della BCE relativi a soggetti vigilati significativi e alle istruzioni generali, agli orientamenti, alle richieste e alle misure relativi a soggetti vigilati meno significativi. Al riguardo, lo Stato membro richiedente, si impegna:

ad adottare la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili in/nel/nella [Stato membro richiedente] e che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata siano tenute ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013;

a dare comunicazione alla BCE della data di entrata in vigore della legislazione nazionale pertinente;

b)

a fornire, dopo la comunicazione alla BCE della richiesta di instaurazione di una cooperazione stretta e prima della sua instaurazione e su richiesta della BCE, e successivamente, anche tutte le informazioni sui soggetti vigilati stabiliti nello Stato membro richieste dalla Banca centrale europea al fine di sottoporli a una valutazione approfondita, ivi incluse quelle riservate.

Le informazioni che devono essere fornite alla BCE includono:

i)

una copia della legislazione nazionale pertinente;

ii)

informazioni aggiornate sugli enti stabiliti nello Stato membro richiedente comprendenti almeno un elenco completo dei soggetti insediati nello Stato membro di seguito elencati:

enti creditizi,

società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista al massimo livello di consolidamento dei gruppi vigilati, e

succursali transfrontaliere di enti creditizi di altri paesi,

indicando per ciascun soggetto il totale delle attività.

Per gli enti creditizi che siano filiazioni e per le succursali, è indicato l'ente impresa madre diretto e quello di vertice.

Per gruppi vigilati aventi sede in uno Stato membro ed ivi soggetti a vigilanza, sono indicate le componenti estere del gruppo;

iii)

le persone che fungono da referenti per l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata ai quali indirizzare le richieste di ulteriori informazioni da parte della BCE

Per lo Stato membro

[Firma]

cc:

i)

la Commissione europea,

ii)

l'Autorità bancaria europea

iii)

gli altri Stati membri


ALLEGATO II

MODELLO DI CONFERMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2013

Da

[Stato membro richiedente]

A

Banca centrale europea (BCE)

Conferma ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 relativa alla richiesta

Il/La [Stato membro interessato] con la presente dichiarazione conferma di aver adottato la normativa nazionale pertinente necessaria ad assicurare che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 siano vincolanti e applicabili in/nel/nella [Stato membro richiedente] e che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata siano obbligati ad adottare le misure richieste dalla BCE in relazione ai soggetti vigilati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché che detta legislazione nazionale pertinente è entrata in vigore il [INSERIRE LA DATA].

Si allega, inoltre, un parere giuridico attestante che la legislazione nazionale pertinente assicura altresì che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata sono tenute a conformarsi alle istruzioni specifiche, agli orientamenti, alle richieste e alle misure della BCE relative a soggetti vigilati significativi e alle istruzioni generali, agli orientamenti, alle richieste e alle misure relative a soggetti vigilati meno significativi.

Per lo Stato membro

[Firma]

Appendice

:

Copia della legislazione nazionale pertinente adottata dallo Stato membro richiedente per assicurare che gli atti giuridici adottati dalla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono vincolanti e applicabili in/nel/nella [Stato membro richiedente] e che l'autorità nazionale competente e l'autorità nazionale designata sono obbligati ad adottare le misure richieste dalla BCE.