31.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1423/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 437, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 492, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo internazionale per le banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2) (di seguito «Basilea III»). Pertanto, anche dato che l’obiettivo degli obblighi di informativa è contribuire a migliorare, a fini di confronto, la trasparenza in materia di capitale regolamentare, occorre che le disposizioni in materia di informativa per gli enti soggetti a vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) siano in linea con il quadro internazionale di cui al documento del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria dal titolo Composition of Capital disclosure requirements (obblighi in materia di informativa sulla composizione del capitale) (4) adeguato per tenere conto del quadro normativo dell’Unione e delle sue specificità.

(2)

Occorre prevedere una serie di modelli per la pubblicazione delle informazioni per garantire l’applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013. Occorre che tra tali modelli sia incluso un modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri, che illustri in dettaglio la situazione patrimoniale degli enti, nonché un modello sulle caratteristiche degli strumenti di capitale, che rifletta il livello di dettaglio di cui è richiesta la pubblicazione per quanto riguarda le caratteristiche degli strumenti di capitale dell’ente.

(3)

L’ambito di consolidamento a fini contabili e l’ambito di consolidamento a fini regolamentari presentano divergenze, che determinano differenze tra le informazioni utilizzate per il calcolo dei fondi propri e le informazioni utilizzate nel bilancio pubblicato, in particolare per gli elementi dei fondi propri. Per risolvere le disparità tra i dati utilizzati per il calcolo dei fondi propri e i dati utilizzati nel bilancio degli enti, è necessario che l’informativa riguardi anche il modo in cui gli elementi di bilancio utilizzati per il calcolo dei fondi propri cambiano quando si applica l’ambito di consolidamento regolamentare. Pertanto, nel presente regolamento occorre includere anche la metodologia di riconciliazione dello stato patrimoniale che fornisca informazioni sulla riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per calcolare i fondi propri e i fondi propri regolamentari. A tal fine, occorre utilizzare uno stato patrimoniale per l’ambito regolamentare contenente unicamente elementi dei fondi propri.

(4)

Il bilancio di alcuni enti soggetti ai presenti obblighi di informativa è ampio e complesso. È necessario stabilire un approccio uniforme composto da fasi chiaramente definite, che sia d’ausilio agli enti nell’elaborazione della riconciliazione dello stato patrimoniale.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente correlate, poiché riguardano l’informativa sugli elementi dei fondi propri. Per assicurare la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette ai presenti obblighi di avere una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione in materia di informativa sui fondi propri previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un numero consistente di disposizioni transitorie riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri. Per fornire un quadro significativo della situazione di solvibilità degli enti, è opportuno introdurre un modello diverso per la pubblicazione delle informazioni durante il periodo transitorio, che rifletta le disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Poiché la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 è il 1o gennaio 2014 e gli enti dovranno adattare i loro sistemi per rispettare i requisiti del presente regolamento, occorre che essi dispongano del tempo necessario per farlo.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione europea.

(9)

L’Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali si basa il presente regolamento; ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e dell’articolo 492, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Riconciliazione completa degli elementi di fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile

Per rispettare gli obblighi di informativa sulla riconciliazione completa degli elementi dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile, ai sensi dell’articolo 437, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti applicano la metodologia di cui all’allegato I e pubblicano le informazioni sulla riconciliazione dello stato patrimoniale risultanti dall’applicazione della metodologia.

Articolo 3

Descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’ente

Per rispettare gli obblighi di informativa sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’ente di cui all’articolo 437, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di cui all’allegato II, in base alle istruzioni contenute nell’allegato III.

Articolo 4

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri

Per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi specifici riguardanti i fondi propri di cui all’articolo 437, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all’allegato IV, in base alle istruzioni contenute nell’allegato V.

Articolo 5

Informativa sulla natura e sugli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri nel periodo transitorio

In deroga all’articolo 4, durante il periodo compreso tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2017, per rispettare gli obblighi di informativa sugli elementi aggiuntivi riguardanti i fondi propri secondo quanto previsto dall’articolo 492, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti compilano e pubblicano il modello transitorio per la pubblicazione di informazioni sui fondi propri di cui all’allegato VI, in base alle istruzioni contenute nell’allegato VII, anziché il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri di cui all’allegato IV in base alle istruzioni contenute nell’allegato V.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Metodologia di riconciliazione dello stato patrimoniale

1)

Gli enti applicano la metodologia descritta nel presente allegato per fornire informazioni sulla riconciliazione tra le voci dello stato patrimoniale utilizzate per il calcolo dei fondi propri e i fondi propri regolamentari. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci di stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite.

2)

Gli enti utilizzano come punto di partenza le pertinenti voci dello stato patrimoniale utilizzate per calcolare i fondi propri come da bilancio pubblicato. Il bilancio è considerato bilancio sottoposto a revisione contabile quando la riconciliazione è effettuata rispetto al bilancio d'esercizio.

3)

Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o sub-consolidata e se l'ambito o il metodo di consolidamento utilizzati nello stato patrimoniale del bilancio sono diversi dall'ambito e dal metodo di consolidamento previsti dalla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti pubblicano anche lo stato patrimoniale per l'ambito regolamentare, vale a dire uno stato patrimoniale redatto conformemente alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013 e limitato agli elementi dei fondi propri. Lo stato patrimoniale per l'ambito regolamentare è almeno altrettanto dettagliato dello stato patrimoniale del bilancio per gli elementi dei fondi propri, e le sue voci sono presentate fianco a fianco con una chiara associazione con gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale del bilancio. Gli enti forniscono informazioni qualitative e quantitative sulle differenze tra gli elementi dei fondi propri tra i due stati patrimoniali dovute all'ambito e al metodo di consolidamento.

4)

In secondo luogo, gli enti espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale per l'ambito regolamentare in modo che tutte le componenti richieste nel modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o nel modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri appaiano separatamente. Gli enti espandono le voci dello stato patrimoniale fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o dal modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri.

5)

In terzo luogo, gli enti provvedono a stabilire un'associazione tra gli elementi risultanti dall'espansione dello stato patrimoniale per l'ambito regolamentare descritta al punto 4 e gli elementi inclusi nel modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni o nel modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri.

6)

Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o sub-consolidata ma l'ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all'ambito e al metodo di consolidamento definiti ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e gli enti dichiarano esplicitamente l'assenza di differenze tra i due ambiti e metodi di consolidamento, si applicano solo i punti 4 e 5 del presente allegato sulla base dello stato patrimoniale del bilancio.

7)

Quando gli enti rispettano gli obblighi di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, il punto 3 del presente allegato non si applica e si applicano invece i punti 4 e 5 del presente allegato sulla base dello stato patrimoniale del bilancio.

8)

Le informazioni sulla riconciliazione dello stato patrimoniale relative agli elementi dei fondi propri risultanti dall'applicazione della metodologia di cui al presente allegato possono essere fornite in un formato non sottoposto a revisione contabile.

ALLEGATO II

Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

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ALLEGATO III

Istruzioni per la compilazione del modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale

1)

Gli enti si attengono alle istruzioni fornite nel presente allegato per la compilazione del modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale di cui all'allegato II.

2)

Gli enti completano il presente modello per le seguenti categorie: strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2.

3)

I modelli includono colonne con le caratteristiche dei diversi strumenti. Nei casi in cui gli strumenti di capitale di una stessa categoria presentano caratteristiche identiche, gli enti possono compilare soltanto una colonna con le caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.

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ALLEGATO IV

Modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

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ALLEGATO V

Istruzioni per la compilazione del modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

Ai fini del modello per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri, le rettifiche regolamentari comprendono le deduzioni dai fondi propri e i filtri prudenziali.

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ALLEGATO VI

Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

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ALLEGATO VII

Istruzioni per la compilazione del modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri

1)

Gli enti comunicano i dati della colonna (A) del modello, «Data dell'informativa», e l'importo collegato all'elemento etichettato nella riga corrispondente, per il quale la colonna (B), «Articolo di riferimento del CRR», menziona le disposizioni applicabili (in cui «CRR» significa «regolamento (UE) n. 575/2013»). Gli importi riportati nella colonna (A) riflettono la posizione patrimoniale regolamentare degli enti alla data dell'informativa nel periodo transitorio e sono al netto delle rettifiche regolamentari che saranno state gradualmente introdotte fino alla data dell'informativa.

2)

Gli enti riportano nelle celle visibili della colonna (C), «Importi soggetti al trattamento pre-CRR o importi residui prescritti dal CRR», l'importo relativo all'elemento etichettato nella riga corrispondente, per il quale la colonna (B), «Articolo di riferimento del CRR», menziona le disposizioni applicabili (in cui «CRR» significa «regolamento (UE) n. 575/2013»). Gli importi comunicati rispecchiano l'importo residuo della rettifica regolamentare i) che, ai sensi delle misure nazionali di recepimento, continuerà a essere applicata ad una parte del capitale regolamentare diversa dalla parte su cui si effettua la rettifica dopo la fine del periodo transitorio; o ii) che non è altrimenti dedotto alla data dell'informativa.

3)

In deroga al punto 2, per le righe 26a, 26b, da 41a a 41c, da 56a a 56c, 59a e tutte le righe da esse derivanti gli enti indicano nella colonna (A) l'importo residuo delle rettifiche regolamentari di cui al punto 3 incluse rispettivamente nel calcolo del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1, del capitale di classe 2 e del capitale totale.

4)

Per quanto riguarda gli utili e le perdite non realizzati misurati al valore equo di cui agli articoli 467 e 468 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano l'importo escluso dal capitale primario di classe 1 conformemente agli articoli 467 e 468 riportandolo nella colonna (A) alla riga 26a. Gli enti includono righe aggiuntive relative a tale riga per precisare la natura delle attività o delle passività, quali strumenti di capitale o di debito, per i quali gli utili e le perdite non realizzati sono esclusi dal capitale primario di classe 1.

5)

Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 469 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Sono altresì comunicati gli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013, riportandoli alla riga 41a (e seguente) per l'importo da dedurre dal capitale aggiuntivo di classe 1 e alla riga 56a per l'importo da dedurre dal capitale di classe 2. Gli enti aggiungono righe relative alle righe 41a e 56a per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.

6)

Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 474 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Gli importi residui da dedurre conformemente all'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono altresì comunicati riportando alla riga 56b l'importo da dedurre dal capitale di classe 2. Gli enti aggiungono righe relative alla riga 56b per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.

7)

Per quanto riguarda le deduzioni dal capitale di classe 2 di cui all'articolo 476 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti comunicano gli importi da dedurre nella colonna (A) e gli importi residui nella colonna (C) nelle righe relative agli elementi da dedurre. Gli importi residui da dedurre conformemente all'articolo 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono altresì comunicati riportando alla riga 41c l'importo da dedurre dal capitale aggiuntivo di classe 1. Gli enti aggiungono righe relative alla riga 41c per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.

8)

Per quanto riguarda gli interessi di minoranza, gli enti indicano nella colonna (A) alla riga 5 la somma degli interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1 conformemente alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli interessi di minoranza che potrebbero essere ammessi come riserve consolidate ai sensi degli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti indicano anche nella colonna (C) alla riga 5 gli interessi di minoranza che potrebbero essere ammessi come riserve consolidate ai sensi degli articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013.

9)

Per quanto riguarda i filtri e le deduzioni di cui all'articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano nella colonna (A) l'ammontare delle rettifiche da includere nel o da dedurre dal capitale primario di classe 1, capitale di classe 1 e capitale di classe 2 riportandole nelle righe 26a, 41c e 56c rispettivamente. Gli enti aggiungono righe relative alle righe 26b, 41c e 56c per precisare i pertinenti elementi sottoposti a tale trattamento.

10)

Gli importi residui relativi alle deduzioni dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 e dal capitale di classe 2 che sono ponderati per il rischio ai sensi degli articoli 470, 472, 475 e 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono riportati nella colonna (A) alla riga 59a. L'importo comunicato è l'importo ponderato per il rischio.