19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1366/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità alla decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

(2)

L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato II, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Guatemala.

(3)

I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(4)

L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo.

(5)

Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o dicembre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

GUATEMALA

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)

09.7047

6104 62 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.12.2013 al 31.12.2013

87 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 144 500

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 239 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 333 500

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 428 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 522 500

09.7048

6105 20

Camicie o camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali

Dall’1.12.2013 al 31.12.2013

291 667

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

3 815 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

4 130 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

4 445 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

4 760 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

5 075 000

09.7049

6203 42

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone

Dall’1.12.2013 al 31.12.2013

87 500

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

1 144 500

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

1 239 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

1 333 500

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

1 428 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 522 500

09.7050

6203 43

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche

Dall’1.12.2013 al 31.12.2013

58 334

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

763 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

826 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

889 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

952 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 015 000

09.7051

6204 62

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone

Dall’1.12.2013 al 31.12.2013

58 334

Dall’1.1.2014 al 31.12.2014

763 000

Dall’1.1.2015 al 31.12.2015

826 000

Dall’1.1.2016 al 31.12.2016

889 000

Dall’1.1.2017 al 31.12.2017

952 000

Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 015 000