19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1366/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Guatemala
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»). In conformità alla decisione 2012/734/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
(2) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all’appendice 2A dell’allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dello stesso allegato II, nell’ambito di contingenti annuali. Poiché l’Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l’applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Guatemala. |
(3) |
I contingenti che figurano nell’allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo. |
(5) |
Poiché l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o dicembre 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme di origine di cui all’allegato II, appendice 2A, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo»), si applicano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.
Articolo 2
Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.
Articolo 3
I contingenti indicati nell’allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
GUATEMALA
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Descrizione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione) |
09.7047 |
6104 62 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
87 500 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 144 500 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 239 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 333 500 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 428 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 522 500 |
|||
09.7048 |
6105 20 |
Camicie o camicette, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
291 667 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
3 815 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
4 130 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
4 445 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
4 760 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
5 075 000 |
|||
09.7049 |
6203 42 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
87 500 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
1 144 500 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
1 239 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
1 333 500 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
1 428 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 522 500 |
|||
09.7050 |
6203 43 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
58 334 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
763 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
826 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
889 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
952 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 015 000 |
|||
09.7051 |
6204 62 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», per donna o ragazza, di cotone |
Dall’1.12.2013 al 31.12.2013 |
58 334 |
Dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
763 000 |
|||
Dall’1.1.2015 al 31.12.2015 |
826 000 |
|||
Dall’1.1.2016 al 31.12.2016 |
889 000 |
|||
Dall’1.1.2017 al 31.12.2017 |
952 000 |
|||
Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 015 000 |