17.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (3), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni di detto regolamento. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze di esecuzione devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato»).

(2)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell’allegato I relativamente alle circoscrizioni della rete d’informazione contabile agricola (RICA) per Stato membro, alla formulazione delle norme per la fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili nonché delle norme per stabilire il piano di selezione delle aziende contabili, alla fissazione del periodo di riferimento per la produzione standard, alla definizione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali, alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e all’adozione di norme generali relative ai dati contabili da includere nella scheda aziendale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 ed evitare discriminazioni fra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla fissazione della soglia relativa alla dimensione economica delle aziende contabili, alla fissazione del numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA, alla fissazione e all’aggiornamento dei metodi e dei modelli per la notifica del piano di selezione alla Commissione, all’elaborazione di procedure e metodi di calcolo applicabili alla tipologia unionale nonché norme dettagliate sulle attività dei comitati nazionali per la rete d’informazione e gli organi di collegamento degli Stati membri e all’elaborazione del modello della scheda aziendale, nonché di norme dettagliate concernenti la retribuzione forfetaria relativa alla RICA. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).

(4)

A fini di semplificazione e alla luce dell’esperienza acquisita attraverso l’applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009, è opportuno adeguare o sopprimere alcune disposizioni del suddetto regolamento.

(5)

In virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, le relazioni stilate in base alle informazioni della RICA sono presentate annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli. Tuttavia, nella pratica, tali relazioni non sono più presentate a dette istituzioni allo scopo di fissare i prezzi dei prodotti agricoli. Al fine di consentire alle altre istituzioni e al pubblico di accedere facilmente e adeguatamente alle relazioni analitiche annuali elaborate in base alla RICA, è opportuno prevedere la pubblicazione delle relazioni relative a settori prescelti su un apposito sito web.

(6)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 fissa il numero massimo di aziende contabili. L’obiettivo di tale disposizione è fissare un limite di spesa per la raccolta di informazioni nell’ambito della RICA. Poiché tale limite di bilancio è ora fissato dalla procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale dell’Unione, il limite di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 non ha più ragione d’essere.

(7)

Il capo II del regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene norme su come determinare i redditi delle aziende agricole, mentre il capo III del medesimo regolamento stabilisce le norme relative all’analisi economica delle aziende agricole. Entrambi i tipi di indagine sono sottoposti essenzialmente alle stesse norme e, a fini di semplificazione, è pertanto opportuno raggruppare tali disposizioni in un unico capo applicabile a entrambi i tipi di indagine.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 contiene altre disposizioni che non riflettono più la pratica quale descritta nel regolamento stesso. In particolare, la Commissione non impone agli Stati membri di inviare alle aziende contabili un elenco degli uffici contabili in base al quale scegliere, poiché la maggior parte delle aziende dispone del proprio contabile o del proprio ufficio contabile che trasmette i dati alla RICA, oppure i dati sono direttamente raccolti dall’ufficio di collegamento o dai suoi contraenti. Inoltre, la Commissione non esige più relazioni sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili approvato dai comitati nazionali.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1217/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

2)

al capo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELL’UNIONE»;

3)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le necessità della politica agricola comune, è istituita una rete d’informazione contabile agricola dell’Unione (“RICA” o “rete d’informazione”) per la raccolta di informazioni contabili agricole.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I dati ottenuti a norma del presente regolamento servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell’Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web.»;

4)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

alla lettera a), il termine «capo-azienda» è sostituito dal termine «agricoltore»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«-b)   “azienda”: un’unità tecnico-economica, in conformità dell’uso generale nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione;

b)   “classe di aziende”: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia unionale relativa alle aziende agricole;»

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)   “circoscrizione della rete d’informazione contabile agricola” o “circoscrizione RICA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili (un elenco di tali circoscrizioni figura nell’allegato I);»

d)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)   “produzione standard”: il valore normale della produzione lorda.»;

5)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RICA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RICA per Stato membro.»;

6)

al capo II, il titolo è sostituito dal seguente:

«DATI PER LA RILEVAZIONE DEI REDDITI E PER L’ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE»;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il presente capo si applica alla raccolta di dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi e a un’analisi della situazione economica delle aziende agricole.

Tali dati sono raccolti mediante indagini regolari e speciali.»;

8)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il campo d’osservazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprende le aziende agricole di dimensione economica uguale o superiore a una soglia espressa in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia unionale relativa alle aziende agricole di cui all’articolo 5 ter.

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione adotta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RICA, rappresentative del campo d’osservazione.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

1.   Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione contabile rappresentativo del campo d’osservazione.

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 19 bis, che stabiliscono le norme a cui gli Stati membri devono attenersi per elaborare tali piani. Tali norme assicurano che i piani di selezione delle aziende contabili:

siano stabiliti in base ai dati statistici più recenti,

siano presentati secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole, e

precisino, in particolare, la distribuzione delle aziende contabili in base alla classe di aziende e le modalità specifiche di selezione delle aziende stesse.

2.   In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RICA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

3.   Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RICA può discostarsi dal numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2 del 20 % al massimo in più o in meno, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano e aggiornano modelli e metodi relativi alla forma e al contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.

Articolo 5 ter

1.   Le aziende agricole sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia unionale relativa alle aziende agricole (“tipologia”), in funzione del tipo di attività imprenditoriale, della dimensione economica e dell’importanza di altre attività lucrative direttamente collegate alle aziende stesse.

La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RICA.

2.   L’orientamento tecnico-economico di un’azienda è determinato dalla percentuale relativa della produzione standard delle diverse attività caratteristiche dell’azienda rispetto alla sua produzione standard totale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che fissano il periodo di riferimento della produzione standard.

3.   Le aziende sono suddivise in un numero limitato di classi di orientamento tecnico-economico. Sono specificate le classi di orientamento tecnico-economico generali. A seconda del livello di precisione richiesto le classi di orientamento tecnico-economico generali sono suddivise in classi principali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali.

È specificata la corrispondenza tra classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari corrispondenti alle classi di orientamento tecnico-economico principali.

4.   La dimensione economica dell’azienda è determinata sulla base della sua produzione standard totale.

5.   L’importanza delle attività lucrative direttamente collegate all’azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione dell’azienda.

6.   Le produzioni standard e i dati per determinarle sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall’organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 7 o dall’organo a cui tale funzione è stata delegata.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

i metodi per il calcolo di classi di orientamento tecnico-economico di specializzazione particolari di cui al paragrafo 3 e per assegnare l’azienda a una classe di orientamento tecnico-economico principale,

il metodo per il calcolo della dimensione economica dell’azienda,

le classi di dimensioni economiche delle aziende di cui al paragrafo 1,

i metodi per il calcolo della produzione dell’azienda e per la stima della percentuale delle altre attività lucrative in tale produzione ai fini del paragrafo 5,

il metodo per il calcolo atto a determinare le produzioni standard di ogni attività caratteristica di cui al paragrafo 2, le procedure di raccolta dei dati corrispondenti e i mezzi e i termini per la trasmissione delle produzioni standard alla Commissione, in conformità del paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

10)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare il piano di selezione delle aziende contabili.»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni RICA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni, un comitato regionale per la rete d’informazione (“comitato regionale”).»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

11)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a)

informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo;

b)

redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione;

c)

elaborare:

i)

l’elenco delle aziende contabili;

ii)

se del caso, l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo;

d)

riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili;

e)

verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate;

f)

inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti;

g)

trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili e inoltrare alla Commissione le relative risposte.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

12)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni contabili che permettono di:

caratterizzare l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,

valutare il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti,

procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3.   I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda agricola e a un singolo esercizio contabile di dodici mesi consecutivi e riguardano esclusivamente tale azienda agricola. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono ad attività extra-aziendali dell’agricoltore o della sua famiglia, a pensioni, eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda agricola, imposte personali o assicurazioni private.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alla determinazione dei principali gruppi di dati contabili da raccogliere e delle norme generali per la raccolta dei dati.

Per assicurare la comparabilità dei dati contabili raccolti mediante le schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda aziendale, i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

13)

gli articoli da 9 a 15 e l’articolo 18 sono soppressi;

14)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le retribuzioni forfetarie dovute agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2. Se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RICA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite per la circoscrizione RICA o per lo Stato membro interessato, è applicata una retribuzione pari all’80 % della retribuzione forfetaria per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RICA o Stato membro interessato.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio generale dell’Unione.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative alla retribuzione forfetaria di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.»;

15)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19 ter

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato della rete d’informazione contabile agricola”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

16)

il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

«Elenco delle circoscrizioni RICA di cui all’articolo 2, lettera d)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

(3)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;