20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/221


REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tale proposito, l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, conformemente all'articolo 167 TFUE e alla Convezione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ("Convenzione dell'Unesco del 2005"), al fine di rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali.

(2)

Il sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi si fonda principalmente sull'esperienza acquisita attraverso i programmi dell'Unione stabiliti nella decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("programma MEDIA"), nella decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ("programma Cultura"), nella decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ("programma MEDIA Mundus"). La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ("azione Capitale europea della cultura") e la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ("azione sul marchio del patrimonio europeo") contribuiscono inoltre al sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi.

(3)

La comunicazione della Commissione relativa ad un'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, approvata dal Consiglio nella sua risoluzione del 16 novembre 2007 (9) e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 10 aprile 2008 (10), stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. Essa mira a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale, la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(4)

Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 11, 21 e 22, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, e costituiscono un'importante piattaforma per la libertà di espressione e per la promozione del rispetto della diversità culturale e linguistica.

(5)

La convenzione dell'Unesco del 2005, che è entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale. Tale convenzione mira a rafforzare la cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e la solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi e le persone. Essa afferma inoltre che si debba tenere in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze. Di conseguenza, è opportuno che un programma di sostegno ai settori culturali e creativi promuova la diversità culturale a livello internazionale in linea con tale convenzione.

(6)

La promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale alla luce, tra l'altro, della convenzione dell'Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e della convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale del 1972, culturale e naturale dell'umanità, dovrebbe contribuire altresì alla valorizzazione dei siti d'interesse, conferendo al contempo ai cittadini un sentimento di condivisione del valore culturale e storico di tali siti.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020") definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In tale comunicazione la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività. A tale proposito, i settori culturali e creativi rappresentano una fonte di idee innovative che possono dare vita a prodotti e servizi capaci di generare crescita e posti di lavoro nonché di contribuire all'adeguamento ai cambiamenti della società. Inoltre, l'eccellenza e la competitività in tali settori sono principalmente il risultato degli sforzi di artisti, creatori e professionisti, che devono essere promossi. A tal fine, è opportuno migliorare l'accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi.

(8)

Nelle conclusioni relative ai servizi d'informazione sulla mobilità per gli artisti e i professionisti della cultura (11), il Consiglio ha confermato l'importanza della mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura per l'Unione e per la realizzazione dei suoi obiettivi nel quadro della strategia Europa 2020 e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad agevolare la fornitura di informazioni complete e accurate agli artisti e ai professionisti della cultura che intendono praticare la mobilità all'interno dell'Unione.

(9)

Per contribuire al rafforzamento di uno spazio culturale condiviso è importante promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative, compresi le opere e i prodotti audiovisivi, favorendo in tal modo gli scambi culturali e il dialogo interculturale.

(10)

I programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus sono stati oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni esterne e sul loro futuro sono state organizzate consultazioni pubbliche dalle quali risulta che tali programmi svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e che sono rilevanti per le esigenze dei settori culturali e creativi. Da tali attività di monitoraggio, valutazione e consultazione come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero i rapidi mutamenti causati dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione, la frammentazione del mercato in relazione alla diversità linguistica, le difficoltà di accesso ai finanziamenti, le complesse procedure amministrative e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello di Unione.

(11)

La diversificazione dei settori culturali e creativi europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici, risultando in un panorama culturale estremamente ricco e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali del patrimonio europeo. Tuttavia, una simile diversificazione dà altresì luogo a una serie di ostacoli che impediscono l'agevole circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e pone un freno alla mobilità degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, e ciò potrebbe tradursi in squilibri geografici e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore.

(12)

Dal momento che i settori culturali e creativi europei sono caratterizzati dalla diversità linguistica che comporta, in alcuni settori, una frammentazione secondo confini linguistici, i sottotitoli, il doppiaggio e l'audiodescrizione sono essenziali per la circolazione delle opere culturali e creative, comprese le opere audiovisive.

(13)

Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Pur riconoscendosi la necessità di stabilire un nuovo equilibrio tra la maggiore accessibilità delle opere culturali e creative, l'equa remunerazione di artisti e creatori e la nascita di nuovi modelli di business, i cambiamenti derivanti dal passaggio al digitale offrono vaste opportunità ai settori culturali e creativi europei e alla società europea in generale. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione, la possibilità di raggiungere pubblici nuovi e più vasti e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione delle opere culturali e creative a livello mondiale. Al fine di sfruttare appieno tali opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito allo scopo di ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(14)

Le pratiche di distribuzione attuali sono alla base del sistema di finanziamento del settore cinematografico. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione. È pertanto essenziale promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

(15)

La digitalizzazione delle sale cinematografiche è fonte di problemi per molti piccoli operatori cinematografici, in particolare gli operatori di strutture monoschermo, a causa dei costi elevati dell'attrezzatura digitale. La competenza primaria per la cultura spetta agli Stati membri ed è pertanto opportuno che essi continuino a occuparsi di tale ambito a livello nazionale, regionale e locale, secondo il caso, ma sono possibili finanziamenti a titolo dei programmi e dei fondi dell'Unione, in particolare quelli destinati allo sviluppo locale e regionale.

(16)

Lo sviluppo del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, richiede un impegno specifico da parte dell'Unione a sostegno, soprattutto, dell'alfabetizzazione mediatica e cinematografica.

(17)

Per i settori culturali e creativi, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese ("PMI") nonché per le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e non governative, una delle maggiori sfide è legata alle difficoltà che incontrano nell'accedere alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, per crescere, mantenere e accrescere la loro competitività o per internazionalizzare le loro attività. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività e alla loro intrinseca esigenza di assumere rischi e di sperimentare per innovare. È necessario che tale assunzione di rischi sia compresa e sostenuta anche dal settore finanziario.

(18)

Il progetto pilota Alleanza europea delle industrie creative è un'iniziativa transettoriale che sostiene principalmente le industrie creative a livello politico. Il suo obiettivo è raccogliere fondi aggiuntivi per le industrie creative e stimolare la domanda di servizi delle industrie creative da parte di altre industrie e settori. Per meglio sostenere l'innovazione nelle industrie creative verranno sperimentati nuovi strumenti, che saranno sfruttati nel quadro di una piattaforma di apprendimento politico composta da parti interessate europee, nazionali e regionali.

(19)

La riunione degli attuali programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus per i settori culturali e creativi all'interno di un unico programma globale ("programma") sosterrebbe più efficacemente le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei loro sforzi tesi a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e le aiuterebbe ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto delle specificità dei diversi settori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze mediante approcci su misura all'interno di due sottoprogrammi indipendenti e di una sezione transettoriale. In particolare, a livello attuativo è importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente. A tal fine, il programma dovrebbe introdurre, per i diversi settori culturali e creativi, una struttura di sostegno coerente, nella fattispecie un sistema di sovvenzioni integrato da uno strumento finanziario.

(20)

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura della cultura e delle attività culturali riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a livello di società apportato alla creatività, all'innovazione e all'inclusione sociale.

(21)

Quanto all'attuazione del programma, si dovrebbe tener conto del valore intrinseco della cultura e della natura specifica dei settori culturali e creativi, nonché dell'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei progetti nell'ambito del sottoprogramma Cultura.

(22)

È opportuno che uno strumento finanziario autonomo, lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi ("strumento di garanzia") consenta lo sviluppo dei settori culturali e creativi in generale e, in particolare, fornisca un effetto leva sufficiente per intraprendere nuove azioni e creare nuove opportunità. Gli intermediari finanziari selezionati dovrebbero operare a favore dei progetti culturali e creativi allo scopo di assicurare un portafoglio crediti equilibrato in termini di copertura geografica e rappresentanza settoriale. Inoltre, in tale contesto le organizzazioni pubbliche e private hanno un ruolo importante per ampliare l'approccio nell'ambito dello strumento di garanzia.

(23)

È opportuno fornire finanziamenti anche all'azione relativa all'iniziativa Capitali europee della cultura e all'amministrazione dell'azione riguardante il marchio del patrimonio europeo in quanto contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune, all'incentivazione del dialogo interculturale e della comprensione reciproca nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(24)

Oltre agli Stati membri e ai paesi e territori d'oltremare che sono ammessi a partecipare al programma a norma dell'articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio (12), è opportuno che la partecipazione al programma sia aperta, a determinate condizioni, anche ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio ("EFTA") che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("SEE") nonché alla Confederazione svizzera. Dovrebbero poter partecipare al programma, ad eccezione dello strumento di garanzia, anche i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

(25)

Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari da definire e disposizioni specifiche da concordare con le parti interessate.

(26)

È opportuno promuovere la cooperazione nei campi culturale e audiovisivo tra il programma e organizzazioni internazionali quali l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

(27)

È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nel quadro del programma, la loro complementarità con le attività degli Stati membri e il loro rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, nonché la loro coerenza con le altre attività dell'Unione, in particolare nel campo dell'istruzione, dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, della gioventù, della salute, della cittadinanza e della giustizia, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne, del commercio e dello sviluppo nonché dell'agenda digitale.

(28)

Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito, compresi quelli qualitativi. Le procedure di monitoraggio e valutazione dovrebbero tener conto dei lavori dei soggetti interessati, come Eurostat, e dei risultati del progetto ESSnet-cultura nonché dell'Istituto di statistica dell'Unesco. In tale contesto, con riguardo al settore audiovisivo è opportuno che prosegua la partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ("Osservatorio").

(29)

Al fine di garantire un monitoraggio e una valutazione ottimali del programma per tutta la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di indicatori quantitativi e qualitativi supplementari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(30)

Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. È opportuno in particolare assicurare che le procedure amministrative e finanziarie continuino a essere semplificate, anche attraverso il ricorso a sistemi solidi, oggettivi e regolarmente aggiornati per la definizione di importi forfettari, costi unitari e finanziamenti forfettari.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(32)

Conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (14), dal 2009 la Commissione ha conferito all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura i compiti di esecuzione relativi alla gestione dell'azione dell'Unione nei campi dell'istruzione, dell'audiovisivo e della cultura. Per l'attuazione del programma la Commissione può pertanto avvalersi, previa analisi costi-benefici, di un'agenzia esecutiva esistente secondo quanto stabilito da tale regolamento.

(33)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (15), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(34)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti durante l'intero ciclo della spesa con misure proporzionate, comprendenti le misure per la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ("regolamento finanziario").

(35)

Con riguardo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") e conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), si dovrebbero elaborare e attuare misure opportune che consentano di evitare le frodi e recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la protezione, lo sviluppo e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, la promozione del patrimonio culturale dell'Europa e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato il carattere transnazionale e internazionale del programma, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti attesi, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

È opportuno pertanto abrogare le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.

(38)

È opportuno prevedere misure che disciplinino la transizione dai programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus al programma.

(39)

Al fine di assicurare la continuità del sostegno finanziario fornito a norma del programma, la Commissione dovrebbe poter considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento, anche se tali costi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di finanziamento.

(40)

Al fine di assicurare la continuità del sostegno al finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per ragioni di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione e durata

1.   Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei ("programma").

2.   Il programma è attuato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

2)

"PMI", le microimprese, le piccole e le medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19);

3)

"intermediari finanziari partecipanti", intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, selezionati nell'ambito dello strumento di garanzia conformemente al regolamento finanziario e all'allegato I del presente regolamento, che forniscono o prevedono di fornire:

a)

prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (garanzie provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti ("FEI")); oppure

b)

garanzie sui prestiti ad altri intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (controgaranzie provenienti dal FEI);

4)

"prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità", entità in grado di fornire competenze conformemente all'allegato I al fine di consentire agli intermediari finanziari partecipanti di valutare efficacemente le specificità e i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti.

Articolo 3

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;

b)

rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Articolo 4

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale;

b)

promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;

c)

rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, adoperandosi nel contempo per assicurare una copertura geografica e una rappresentazione settoriale equilibrate;

d)

favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica transnazionale.

Articolo 5

Valore aggiunto europeo

1.   Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, il programma sostiene le azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.

2.   Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;

b)

lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;

c)

le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o linguistica limitata.

Articolo 6

Struttura del programma

Il programma consiste di:

a)

un sottoprogramma MEDIA;

b)

un sottoprogramma Cultura;

c)

una sezione transettoriale.

Articolo 7

Loghi dei sottoprogrammi

1.   La Commissione garantisce la visibilità del programma mediante l'impiego di loghi che sono specifici per ciascun sottoprogramma.

2.   I beneficiari del sottoprogramma MEDIA si avvalgono del logo del sottoprogramma MEDIA di cui all'allegato II. La Commissione definisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.

3.   I beneficiari del sottoprogramma Cultura si avvalgono di un logo stabilito dalla Commissione. La Commissione stabilisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.

4.   Anche la Commissione e i punti di contatto Europa creativa di cui all'articolo 16 sono autorizzati ad avvalersi dei loghi dei sottoprogrammi.

Articolo 8

Accesso al programma

1.   Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'Unesco del 2005.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati membri.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, a condizione che versino stanziamenti supplementari e che, per il sottoprogramma MEDIA, soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20):

a)

i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

b)

i paesi EFTA che sono membri dell'accordo SEE, conformemente a tale accordo;

c)

la Confederazione svizzera, in virtù di un accordo bilaterale con tale paese;

d)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

4.   I paesi di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), sono esclusi dalla partecipazione allo strumento di garanzia.

5.   Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.

6.   Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'OMPI sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

CAPO II

Sottoprogramma MEDIA

Articolo 9

Priorità del sottoprogramma MEDIA

1.   Le priorità nel campo del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale sono:

a)

agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci in relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business;

b)

aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

c)

incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.

2.   Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono:

a)

sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;

b)

promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche;

c)

sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

d)

promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

Articolo 10

Misure di sostegno del sottoprogramma MEDIA

Per attuare le priorità di cui all'articolo 9, il sottoprogramma MEDIA sostiene:

a)

lo sviluppo di una gamma globale di misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

b)

lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

c)

le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive;

d)

le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che forniscano sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di coproduzione internazionali situati in un paese che partecipa al programma;

e)

l'agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Unione;

f)

l'istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, nonché alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l'audiodescrizione delle opere audiovisive;

g)

l'agevolazione della circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali nell'Unione su tutte le piattaforme di distribuzione, attraverso progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo;

h)

una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali;

i)

iniziative che presentino e promuovano la diversità delle opere audiovisive europee, inclusi i cortometraggi, tra cui festival e altri eventi promozionali;

j)

attività finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee, incluso il patrimonio audiovisivo e cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane;

k)

azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

Articolo 11

Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.   L'Unione è membro dell'Osservatorio per la durata del programma.

2.   La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità del sottoprogramma MEDIA:

a)

incoraggiando la trasparenza e l'instaurazione di condizioni di parità per quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni giuridiche e finanziarie/di mercato e contribuendo alla comparabilità dei dati giuridici e statistici;

b)

fornendo dati e analisi di mercato utili all'elaborazione delle linee d'azione del sottoprogramma MEDIA e alla valutazione del loro impatto sul mercato.

3.   La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio.

CAPO III

Sottoprogramma Cultura

Articolo 12

Priorità del sottoprogramma Cultura

1.   Le priorità nel campo del rafforzamento delle capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale sono:

a)

sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le capacità, le competenze e il know-how che contribuiscono al rafforzamento dei settori culturali e creativi, tra l'altro favorendo l'adeguamento alle tecnologie digitali, la sperimentazione di approcci innovativi in relazione allo sviluppo del pubblico e la sperimentazione di nuovi modelli di business e di gestione;

b)

sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;

c)

sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione di reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

2.   Le priorità nel campo della promozione della circolazione e della mobilità transnazionali sono:

a)

sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;

b)

sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia accessibilità possibile;

c)

sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché di migliorarne l'accesso.

Articolo 13

Misure di sostegno del sottoprogramma Cultura

1.   Per attuare le priorità di cui all'articolo 12, il sottoprogramma Cultura fornisce un sostegno a quanto segue:

a)

i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

b)

le attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi;

c)

le attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi;

d)

la traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione;

e)

azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e l'azione sul marchio del patrimonio europeo.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sostengono, in particolare, progetti senza scopo di lucro.

CAPO IV

Sezione transettoriale

Articolo 14

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

1.   La Commissione istituisce uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi.

Lo strumento di garanzia opera come strumento autonomo ed è istituito e gestito conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Lo strumento di garanzia ha le seguenti priorità:

a)

facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;

b)

migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche mediante misure di assistenza tecnica, di sviluppo di conoscenze e collegamento in rete.

Le priorità sono attuate conformemente all'allegato I.

3.   Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta, affidando i compiti al FEI secondo quanto disposto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento, alle condizioni di cui alle disposizioni dell'accordo tra la Commissione e il FEI.

Articolo 15

Cooperazione politica transnazionale

1.   Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale sostiene:

a)

lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how in relazione a nuovi modelli di business e di gestione, ad attività di apprendimento tra pari e alla creazione, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;

b)

la raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale e sostegno a indagini statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici per ciascun settore e valutazioni, comprese misurazioni di tutti gli aspetti dell'impatto del programma;

c)

il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;

d)

la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;

e)

conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;

f)

i punti di contatto Europa creativa di cui all'articolo 12 bis e allo svolgimento dei loro compiti.

2.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione svolge uno studio di fattibilità volto a valutare la possibilità di raccogliere e analizzare i dati dei settori culturali e creativi diversi dal settore audiovisivo, e trasmette i risultati di tale studio al Parlamento europeo e al Consiglio.

In funzione dei risultati dello studio di fattibilità, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 16

Punti di contatto Europa creativa

1.   I paesi partecipanti al programma, di concerto con la Commissione, istituiscono i punti di contatto Europa creativa conformemente al diritto e alle prassi nazionali ("punti di contatto Europa creativa").

2.   La Commissione sostiene una rete di punti di contatto Europa creativa.

3.   I punti di contatto Europa creativa svolgono i seguenti compiti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun settore:

a)

fornire informazioni sul programma e promuovere il programma nei loro paesi;

b)

assistere i settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma e fornire informazioni fondamentali sulle altre pertinenti opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

c)

favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi;

d)

sostenere la Commissione offrendo assistenza con riguardo ai settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma, ad esempio fornendo i dati disponibili su tali settori;

e)

sostenere la Commissione nel garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma;

f)

garantire la comunicazione e la diffusione di informazioni relative ai finanziamenti assegnati all'Unione e dei risultati ottenuti dai loro paesi.

4.   La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, la qualità e i risultati del servizio fornito dai punti di contatto Europa creativa attraverso un monitoraggio e una valutazione regolari e indipendenti.

CAPO V

Risultati di performance e divulgazione

Articolo 17

Coerenza e complementarità

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma con:

a)

le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, del mercato interno, dell'agenda digitale, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dell'allargamento e dello sviluppo;

b)

le altre fonti di finanziamento dell'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

2.   Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.

Articolo 18

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma sulla base degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi in appresso:

a)

indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:

i)

livello, evoluzione, quota di occupazione e quota del prodotto interno lordo dei settori culturali e creativi;

ii)

numero di persone che accede alle opere culturali e creative europee, incluse, ove possibile, le opere di un altro paese;

b)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera a):

i)

entità delle attività internazionali delle organizzazioni culturali e creative e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

ii)

numero di esperienze e di attività di apprendimento sostenute dal programma con aumento delle competenze e dell'occupabilità degli operatori culturali e creativi, inclusi i professionisti del settore audiovisivo;

c)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera b), con riguardo al sottoprogramma MEDIA:

i)

numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei non nazionali in Europa e film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei) proiettati nei cinema;

ii)

quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali;

iii)

numero di persone negli Stati membri che accede a opere audiovisive europee non nazionali e numero di persone nei paesi partecipanti al programma che accede a opere audiovisive europee;

iv)

numero di videogiochi europei prodotti nell'Unione e nei paesi partecipanti al programma;

d)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera b), con riguardo al sottoprogramma Cultura:

i)

numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;

ii)

numero di progetti diretti a bambini, giovani e gruppi sottorappresentati e numero stimato di persone raggiunte;

e)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera c):

i)

volume dei prestiti garantiti attraverso lo strumento di garanzia, classificati per origine nazionale, dimensioni e settori delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

ii)

volume dei prestiti concessi da intermediari finanziari partecipanti, classificati in base all'origine nazionale;

iii)

numero e distribuzione geografica degli intermediari finanziari partecipanti;

iv)

numero di PMI, micro-organizzazioni e organizzazioni di piccole e medie dimensioni che beneficiano dello strumento di garanzia, classificate in base all'origine nazionale, alle dimensioni e ai settori;

v)

tasso medio di insolvenza dei prestiti;

vi)

effetto leva raggiunto dai prestiti garantiti in relazione all'effetto leva indicativo (1:5,7);

f)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera d):

i)

numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali; e

ii)

numero delle nuove iniziative e risultati delle politiche.

2.   I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione nell'attuazione del programma.

3.   Oltre al monitoraggio regolare del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia, sulla base di una relazione di valutazione esterna e indipendente, che:

a)

comprenda elementi qualitativi e quantitativi per valutare l'efficacia del programma, nel conseguimento dei suoi obiettivi, l'efficacia del programma e il suo valore aggiunto europeo;

b)

esamini le possibilità di semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

c)

tenga conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 3 entro il 31 dicembre 2017.

5.   Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale che valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità del programma sulla scorta di indicatori quantitativi e qualitativi selezionati. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera c), la Commissione valuta inoltre gli effetti dello strumento di garanzia sull'accesso ai prestiti bancari e sui costi associati per le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 5 entro il 30 giugno 2022.

Articolo 19

Comunicazione e divulgazione

1.   La Commissione comunica ai paesi partecipanti al programma le informazioni relative ai progetti che hanno ottenuto i finanziamenti dell'Unione trasmettendo le decisioni in materia di selezione entro due settimane dalla loro adozione.

2.   I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma assicurano la comunicazione e la divulgazione delle informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti.

3.   La Commissione assicura la divulgazione delle informazioni pertinenti ai punti di contatto Europa creativa.

CAPO VI

Atti delegati

Articolo 20

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo all'integrazione degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VII

Disposizioni di attuazione

Articolo 22

Attuazione del programma

1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale. Nel programma di lavoro annuale la Commissione assicura che gli obiettivi generali e specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 nonché le priorità di cui agli articoli 9 e 12 siano attuati su base annua in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Il programma di lavoro annuale contiene anche una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna misura e un calendario indicativo di attuazione.

Per quanto concerne le sovvenzioni, il programma di lavoro annuale comprende le priorità, i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il contributo finanziario del programma è pari, al massimo, all'80 % dei costi delle operazioni sostenute.

Per quanto concerne lo strumento di garanzia, il programma di lavoro annuale comprende i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili agli intermediari finanziari, i criteri di esclusione relativi al contenuto di progetti presentati agli intermediari finanziari partecipanti, la dotazione annuale del FEI, nonché i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione per i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti generali per l'attuazione del programma secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ("comitato Europa creativa"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete relative ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 1 462 724 000 EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è ripartita come segue:

a)

almeno il 56 % per il sottoprogramma MEDIA;

b)

almeno il 31 % per il sottoprogramma Cultura;

c)

un importo massimo del 13 % per la sezione transettoriale, con una dotazione minima del 4 % destinata alle misure di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 12 e ai punti di contatto Europa creativa.

3.   I costi amministrativi connessi all'attuazione del programma sono inclusi nella dotazione di cui al paragrafo 2 e l'importo di tali costi non supera, in totale, il 7 % del bilancio del programma, di cui il 5 % è assegnato all'attuazione del sottoprogramma MEDIA e il 2 % all'attuazione del sottoprogramma Cultura.

4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative alle attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se e in quanto connesse agli obiettivi generali del programma e le spese legate alle reti informatiche riguardanti l'elaborazione e lo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione nella gestione del programma.

5.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE e il presente regolamento.

Se del caso, nel bilancio successivo a quello del 2020 possono essere iscritti stanziamenti per coprire spese analoghe al fine di consentire la gestione delle azioni non ancora ultimate entro il 31 dicembre 2020.

6.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento anche se essi siano sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

3.   L'OLAF può effettuare indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere revisioni e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 26

Abrogazione e disposizione transitoria

1.   Le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Le attività avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni di cui al paragrafo 1 continuano, fino al loro termine, ad essere gestite in conformità di tali decisioni.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 35.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 156.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 5 dicembre 2013.

(4)  Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

(5)  Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

(7)  Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

(8)  Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

(9)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(10)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

(11)  GU C 175 del 15.6.2011, pag. 5.

(12)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(15)  GU C 420 del 20.12.2013, pag. 1

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(20)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

MODALITÀ ATTUATIVE DELLO STRUMENTO DI GARANZIA PER I SETTORI CULTURALI E CREATIVI

Il sostegno finanziario fornito attraverso lo strumento di garanzia è destinato alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni operanti nei settori culturali e creativi, è adeguato alle esigenze specifiche dei settori ed è contrassegnato in quanto tale.

1.   Compiti

Lo strumento di garanzia fornisce:

a)

garanzie agli intermediari finanziari partecipanti dei paesi che partecipano allo strumento di garanzia;

b)

ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai rispettivi progetti culturali e creativi.

2.   Scelta degli intermediari finanziari partecipanti

Il FEI sceglie gli intermediari finanziari partecipanti secondo le migliori prassi di mercato e in base all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera c). I criteri di selezione comprendono, in particolare:

a)

il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

b)

la politica di gestione dei rischi associati alle operazioni di prestito, con particolare riferimento ai progetti culturali e creativi;

c)

la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di commercializzazione e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori.

3.   Durata dello strumento di garanzia

Le garanzie concesse possono avere una durata massima pari a dieci anni.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario, i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento di garanzia per un periodo non superiore al periodo di impegno più dieci anni. I rimborsi derivanti, conformemente alle disposizioni contenute negli accordi di delega pertinenti, dalle operazioni del Fondo MEDIA di garanzia della produzione effettuate prima del 2014 sono destinati allo strumento di garanzia per il periodo 2014-2020. La Commissione informa gli Stati membri di tali assegnazioni mediante il comitato Europa creativa.

4.   Rafforzamento delle capacità

Il rafforzamento delle capacità nel quadro dello strumento di garanzia consiste nella fornitura di competenze agli intermediari finanziari partecipanti al fine di migliorare la loro conoscenza dei settori culturali e creativi (in relazione ad aspetti quali la natura immateriale delle attività utilizzate come garanzia, le dimensioni del mercato che non raggiunge la massa critica e il carattere di prototipo di prodotti e servizi) e nella fornitura a ogni intermediario finanziario partecipante di ulteriori competenze nella creazione di portafogli e nella valutazione dei rischi associati ai progetti culturali e creativi.

Le risorse destinate al rafforzamento delle capacità sono limitate al 10 % del bilancio dello strumento di garanzia.

Il FEI seleziona i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità per conto dello strumento di garanzia e sotto la vigilanza della Commissione, mediante una procedura di appalto pubblica e aperta, sulla base di criteri quali l'esperienza nel finanziamento dei settori culturali e creativi, la competenza, la portata geografica, la capacità in termini di risultati e la conoscenza del mercato.

5.   Bilancio

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento di garanzia, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari partecipanti come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

6.   Visibilità e sensibilizzazione

Il FEI contribuisce alla promozione dello strumento di garanzia all'interno del settore bancario europeo. Inoltre, ogni intermediario finanziario partecipante e il FEI garantiscono che sia dato un livello di visibilità e trasparenza adeguato al sostegno a titolo dello strumento di garanzia fornendo informazioni sulle opportunità finanziarie alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni destinatarie.

A tal fine la Commissione fornisce, tra l'altro, alla rete dei punti di contatto Europa creativa le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i rispettivi compiti.

7.   Tipi di prestito

I tipi di prestito coperti dallo strumento di garanzia comprendono, in particolare:

a)

gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali;

b)

i trasferimenti di imprese;

c)

il capitale di esercizio (come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, flussi di cassa, linee di credito).


ALLEGATO II

LOGO DEL SOTTOPROGRAMMA MEDIA

Il logo del sottoprogramma MEDIA è il seguente:

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