20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1285/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La politica europea di radionavigazione via satellite ha lo scopo di mettere a disposizione della Comunità due sistemi di radionavigazione via satellite: il sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS (i "sistemi"). I sistemi discendono rispettivamente dai programmi Galileo ed EGNOS. Ciascuna delle due infrastrutture consiste di satelliti e di una rete di stazioni terrestri.

(2)

Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati, in Europa e nel mondo. Il sistema nato dal programma Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi già esistenti o potenziali, e contribuisce così tra l'altro all'autonomia strategica dell'Unione, come sottolineato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(3)

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di radionavigazione via satellite ("GNSS") e, quando saranno disponibili, di quelli del servizio aperto offerto dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo. I servizi forniti dal programma EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno sempre sostenuto i programmi Galileo ed EGNOS.

(5)

Poiché i programmi Galileo ed EGNOS sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro uno strumento giuridico specifico che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance e di sicurezza, soddisfacendo l’esigenza di una sana gestione finanziaria e promuovendo l'utilizzo dei sistemi.

(6)

I sistemi sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a un'ampia gamma di attività economiche e sociali, fra cui lo sviluppo di reti transeuropee nell'aera delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

(7)

I programmi Galileo ed EGNOS costituiscono uno strumento della politica industriale e formano parte della strategia Europa 2020, definita dalla comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010 dal titolo "Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione - Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità". Essi sono anche citati nella comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo: "Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini". Per l’economia e i cittadini dell’Unione, tali programmi presentano numerosi vantaggi il cui valore cumulato è stato stimato intorno a 130 miliardi di EUR per il periodo 2014-2034.

(8)

Sempre più settori economici, in particolare trasporti, telecomunicazioni, agricoltura ed energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. Anche le autorità pubbliche possono trarre vantaggio da tali sistemi in aree quali i servizi di emergenza, la polizia, il governo delle crisi o la gestione delle frontiere. Sviluppare il ricorso alla navigazione satellitare significa apportare enormi benefici all'economia, alla società e all'ambiente. Tali benefici socio-economici possono suddividersi in tre categorie principali: benefici diretti risultanti dalla crescita del mercato spaziale; benefici diretti derivanti dalla crescita del mercato a valle (downstream) delle applicazioni e dei servizi GNSS e benefici indiretti legati alla nascita o al trasferimento tecnologico di nuove applicazioni ad altre aree, con la realizzazione di nuove opportunità in altri settori, aumenti generalizzati di produttività nell'industria e benefici pubblici generati dalla riduzione dell'inquinamento o da accresciuti livelli di protezione e sicurezza.

(9)

È dunque importante che l'Unione sostenga lo sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi in questione. Questo approccio permetterà ai cittadini dell'Unione di coglierne i vantaggi e consentirà di mantenere la fiducia del pubblico nei programmi Galileo ed EGNOS. Lo strumento appropriato per finanziare le attività di ricerca e innovazione legate allo sviluppo di applicazioni basate sui GNSS è Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione ("Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento a monte (upstream) molto specifico delle attività di ricerca e sviluppo sul bilancio assegnato ai programmi Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, atti a facilitare lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell'economia. Questo finanziamento non dovrebbe peraltro mettere a rischio il dispiegamento o l'esercizio delle infrastrutture create nel quadro dei programmi.

(10)

Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un'ampia gamma di settori d'attività, un'interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alla società contemporanea e arrecare perdite a numerosi operatori economici. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Tali fattori possono compromettere la sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza in sede di progettazione, sviluppo, dispiegamento ed esercizio delle strutture create nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS conformemente alle prassi standard.

(11)

Il programma Galileo comprende una fase di definizione, ora completata, una fase di sviluppo e di convalida fino al 2013, una fase di dispiegamento, iniziata nel 2008 e che dovrebbe terminare nel 2020, e una fase operativa che dovrebbe iniziare progressivamente a decorrere dal 2014-2015 al fine di permettere al sistema di essere pienamente operativo nel 2020. I primi quattro satelliti operativi sono stati costruiti e lanciati durante la fase di sviluppo e di convalida, mentre l'intera costellazione di satelliti dovrebbe essere completata nella fase di dispiegamento e l'aggiornamento dovrebbe avvenire durante la fase operativa. Le connesse strutture di terra dovrebbero essere sviluppate ed operate di conseguenza.

(12)

Il programma EGNOS si trova in fase operativa da quando il servizio aperto che esso offre e il "servizio per la sicurezza della vita umana" (safety of life service) sono stati dichiarati operativi rispettivamente nell'ottobre 2009 e nel marzo 2011. Nei limiti dei vincoli tecnici e finanziari e sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti dal sistema EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al Cielo unico europeo e dei paesi della Politica europea di vicinato. Tuttavia, tale estensione ad altre regioni del mondo non dovrebbe essere finanziata con gli stanziamenti assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e non dovrebbe ritardare l'ampliamento della copertura ai territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

(13)

La concezione originaria del safety of life service di Galileo, prevista dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stata ridefinita per assicurarne l'interoperabilità con altri GNSS, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze dell'utenza safety of life service e al fine di ridurre la complessità, i rischi e costi delle infrastrutture necessarie.

(14)

Per massimizzare l'utilizzo del servizio safety of life service di EGNOS, tale servizio dovrebbe essere fornito senza diritti di utenza diretti. Il Servizio pubblico regolamentato di Galileo (Public Regulated Service - PRS) dovrebbe anch'esso essere offerto gratuitamente ai partecipanti al PRS, di seguito indicati, ai sensi della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate. L'assenza di diritti di utenza dovrebbe intendersi senza pregiudizio per le disposizioni relative ai costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS di cui alla decisione n. 1104/2011/UE.

(15)

Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali, sempre che tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali e senza pregiudizio per l'obiettivo dell'autonomia strategica.

(16)

Poiché l'Unione è responsabile in linea di principio dell’intero finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS, è opportuno che resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi stessi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Dovrebbe restare inteso che le disposizioni riguardanti la proprietà dei beni immateriali di cui al presente regolamento non coprono i diritti immateriali che non sono trasferibili in base alla relativa normativa nazionale. La proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si giudichi appropriato sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso. In particolare l'Unione dovrebbe poter trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS. Per agevolare la diffusione sul mercato della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare, dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi Galileo ed EGNOS e appartenenti all’Unione, anche sul piano socio-economico.

(17)

I beni creati o messi a sviluppati al di fuori dei programmi Galileo ed EGNOS sono esclusi dalle disposizioni in materia di proprietà stabilite dal presente regolamento. Tuttavia, tali beni potrebbero occasionalmente essere rilevanti per i risultati dei programmi. Per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie al di fuori dei programmi Galileo ed EGNOS, la Commissione dovrebbe incoraggiare le parti terze a richiamare la sua attenzione su beni immateriali di una certa rilevanza e, ove giovi ai programmi, negoziarne un impiego adeguato.

(18)

Le fasi di dispiegamento e operativa del programma Galileo e la fase operativa del programma EGNOS dovrebbero essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apportare ai programmi Galileo ed EGNOS finanziamenti supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi connessi agli eventuali obiettivi specifici degli Stati membri interessati. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovrebbero poter contribuire ai programmi.

(19)

Per assicurare la continuità e la stabilità dei programmi Galileo ed EGNOS, anche in considerazione della loro dimensione e del loro intrinseco valore aggiunto a livello europeo, sono necessari impegni finanziari adeguati e regolari per gli interi periodi di programmazione finanziaria. È anche necessario indicare l'importo necessario, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo del programma Galileo e delle fasi operative dei programmi Galileo ed EGNOS.

(20)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 destina l'importo massimo di 7 071,73 milioni di EUR a prezzi correnti al finanziamento delle attività relative ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. A fini di chiarezza e per agevolare il controllo dei costi, è opportuno suddividere tale importo complessivo in varie categorie di spesa. Tuttavia, per motivi di flessibilità e per assicurare l'ordinato svolgimento dei programmi, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di ridistribuire i finanziamenti trasferendoli da una categoria all'altra. Le attività del programma dovrebbero comprendere anche la protezione dei sistemi e del loro funzionamento già a partire dal lancio dei satelliti. In proposito, una partecipazione alle spese dei servizi in grado di garantire tale protezione potrebbe essere finanziata, nei limiti del possibile, dal bilancio destinato ai programmi Galileo ed EGNOS se emergono disponibilità grazie a una rigorosa gestione dei costi e nel pieno rispetto dell'importo massimo stabilito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Tale contributo dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture. Tale regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei programmi Galileo ed EGNOS, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla corretta gestione finanziaria (7).

(21)

È opportuno che le attività per le quali devono essere autorizzati gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo 2014-2020 siano specificate nel presente regolamento. Tali stanziamenti dovrebbero essere autorizzati soprattutto per le attività legate alla fase di dispiegamento del programma Galileo, come le azioni di gestione e di verifica, e per quelle relative all'esercizio del sistema nato dal programma Galileo, comprese quelle previe o preparatorie alla fase operativa di tale programma, nonché per le attività relative all'esercizio del sistema EGNOS. Essi dovrebbero essere autorizzati anche per finanziare alcune altre attività necessarie alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare il sostegno alla ricerca e lo sviluppo di elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, ivi compresi eventualmente il posizionamento e i moduli software per il monitoraggio dell'integrità (integrity monitoring). Tali elementi, che costituiscono l'interfaccia tra i servizi offerti dalle infrastrutture e le applicazioni a valle, faciliteranno lo sviluppo di applicazioni nei vari settori dell'economia. Il loro sviluppo, nel facilitare l'accoglimento dei servizi offerti da parte del mercato, fungerà da catalizzatore per la massimizzazione dei benefici socio-economici. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.

(22)

È importante sottolineare che i costi degli investimenti e operativi dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità derivate dalla prestazione di servizi o dalla proprietà unionale dei sistemi, con specifico riguardo a un eventuale malfunzionamento dei sistemi stessi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione.

(23)

Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai finanziamenti destinati a Orizzonte 2020, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Tali attività permetteranno di ottimizzare l’uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall’Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese dell'Unione nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite. La Commissione dovrebbe garantire chiarezza e trasparenza quanto alle fonti di finanziamento dei vari capitoli dei programmi.

(24)

È inoltre opportuno che le entrate generate dai sistemi, in particolare quelle prodotte dal servizio commerciale fornito dal sistema creato nel quadro del programma Galileo, siano percepite dall’Unione in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa in precedenza autorizzati e che tali entrate siano utilizzate per sostenere le finalità dei programmi Galileo ed EGNOS. Un meccanismo di ripartizione degli introiti potrebbe inoltre essere previsto nei contratti che saranno stipulati con entità del settore privato.

(25)

Per evitare gli sconfinamenti di costi e i ritardi che nel passato hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS, sono necessari ulteriori sforzi tesi a controllare i rischi di sovraccosti e/o ritardi, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 relativa alla valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie (8) e dal Consiglio nelle sue conclusioni del 31 marzo 2011 e come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 29 giugno 2011, dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020".

(26)

Una corretta governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS richiede, da una parte, che vi sia una netta ripartizione delle responsabilità, soprattutto tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea (ESA) e, dall’altra, che la governance sia progressivamente adattata alle esigenze di funzionamento dei sistemi.

(27)

Poiché rappresenta l'Unione che, in linea di principio finanzia da sola i programmi Galileo ed EGNOS ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di tali programmi e assumersene la supervisione generale. Di conseguenza, essa dovrebbe gestire i finanziamenti destinati ai programmi a titolo del presente regolamento, sovrintendere alla realizzazione di tutte le attività dei programmi e assicurare la netta suddivisione delle responsabilità e dei compiti, in particolare tra l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, taluni compiti specifici. Per ottimizzare risorse e competenze delle varie parti interessate, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(28)

Data l'importanza, per i programmi Galileo ed EGNOS, dell’infrastruttura terrestre dei sistemi e del suo impatto sulla loro sicurezza, la fissazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere uno dei compiti specifici assegnati alla Commissione. Il dispiegamento dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare ad essere realizzato attraverso un processo aperto e trasparente. La sede di tale infrastruttura dovrebbe essere fissata tenendo conto dei limiti geografici e tecnici connessi alla distribuzione geografica ottimale di tale infrastruttura terrestre e dell'eventuale esistenza di installazioni e attrezzature idonee ai pertinenti compiti e assicurando il rispetto delle esigenze di sicurezza di ciascuna stazione di terra e dei requisiti nazionali di sicurezza di ciascuno Stato membro.

(29)

L’agenzia del GNSS europeo è stata istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati al loro svolgimento. Essa è un'agenzia dell'Unione che, in quanto organo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell'Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi e alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS. È necessario anche che essa contribuisca alla promozione e commercializzazione dei sistemi, anche instaurando uno stretto contatto con gli utenti e potenziali utenti dei servizi erogati nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, e che raccolga informazioni sulle loro esigenze e sugli sviluppi nel mercato della radionavigazione via satellite. Inoltre, è opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi, in particolare quelli connessi alle fasi operative dei sistemi, fra cui la gestione operativa dei programmi, la promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite e la promozione dello sviluppo di elementi fondamentali attinenti ai programmi. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, gli accordi di delega dovrebbero comprendere le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidati al GNSS europeo.

Il trasferimento di responsabilità all'agenzia del GNSS europeo per i compiti connessi alla gestione operativa dei programmi Galileo ed EGNOS e al loro esercizio dovrebbe essere graduale e subordinato al felice completamento di una revisione sul passaggio di consegne (hand-over review) e alla disponibilità dell'agenzia ad assumersi tali compiti per garantire la continuità di tali programmi. Per EGNOS, il passaggio di consegne dovrebbe avvenire il 1o gennaio 2014; per Galileo è previsto che avvenga nel 2016.

(30)

Per la fase di dispiegamento del programma Galileo, l'Unione dovrebbe stipulare con l'ESA un accordo di delega che definisca i compiti dell'ESA in tale fase. La Commissione, in rappresentanza dell'Unione, dovrebbe compiere ogni sforzo per concludere tale accordo di delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Affinché la Commissione possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, l’accordo di delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidati all’ESA. Relativamente alle attività finanziate esclusivamente dall'Unione, tali condizioni dovrebbero garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l'ESA fosse un'agenzia dell'Unione.

(31)

Per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS, è necessario che l'agenzia del GNSS europeo stipuli con l'ESA accordi di lavoro che definiscano i compiti di quest'ultima nello sviluppo delle future generazioni di sistemi e nella fornitura di supporto tecnico per la generazione esistente di sistemi. Tali accordi dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi non dovrebbero coprire il ruolo dell'ESA nelle attività connesse con la ricerca e la tecnologia o con le fasi iniziali dell'evoluzione e le attività di ricerca relative alle infrastrutture create nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS. Tali attività dovrebbero essere finanziate al di fuori del bilancio allocato ai programmi, ad esempio a carico dei finanziamenti assegnati a Orizzonte 2020.

(32)

La responsabilità dello svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Fatta eccezione per l’applicazione dell’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio (10), che dovrà essere riesaminata per rispecchiare l’evoluzione dei programmi Galileo ed EGNOS, la loro governance e le modifiche al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea risultanti dal trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se taluni compiti in materia di sicurezza sono affidati all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra le varie entità responsabili della sicurezza.

(33)

In sede di applicazione del presente regolamento, per le questioni relative alla sicurezza è opportuno che la Commissione consulti i competenti esperti degli Stati membri.

(34)

Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che esso intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, è nella posizione di assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza dei sistemi e dei programmi Galileo ed EGNOS nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (11). La Commissione dovrebbe assicurare la piena associazione del SEAE alle sue attività per l'esecuzione dei compiti connessi alla sicurezza nel settore delle relazioni esterne. A tal fine, tutto il supporto tecnico necessario dovrebbe essere fornito dal SEAE.

(35)

Per garantire la circolazione sicura delle informazioni nell'ambito del presente regolamento, le norme di sicurezza nazionali devono offrire un livello di protezione delle informazioni classificate dell'UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (12) della Commissione, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio (13). Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché le sue norme di sicurezza nazionali si applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS. Le norme di sicurezza dell'ESA e la decisione del 15 giugno 2011 dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (14) sono considerate equivalenti alle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e alle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE.

(36)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti e future relative all'accesso ai documenti adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso di imporre agli Stati membri l'obbligo di ignorare le proprie norme costituzionali in materia di accesso ai documenti.

(37)

Per utilizzare i finanziamenti dell'Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS, il cui importo costituisce il massimale che la Commissione non dovrebbe superare, dovrebbero essere applicate efficaci procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, in particolare, i contratti dovrebbero essere negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice responsabile dovrebbe cercare di soddisfare questi requisiti.

(38)

Poiché, in linea di principio, i programmi Galileo ed EGNOS saranno finanziati dall’Unione, gli appalti pubblici nel quadro di tali programmi dovrebbero rispettare le regole dell’Unione relativamente agli appalti pubblici e dovrebbero mirare anzitutto a ottimizzare le risorse, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché a incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. È opportuno far sì che lungo l'intera catena dell'approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate alle varie branche d'attività a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle piccole e medie imprese ("PMI"). Dovrebbero essere evitati eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e del calendario, è opportuno ricorrere a più fonti di approvvigionamento. Inoltre, lo sviluppo dell'industria europea dovrebbe essere preservato e promosso in tutte le aree attinenti alla navigazione satellitare, nel rispetto degli accordi internazionali cui l'Unione è parte. Il rischio di una esecuzione carente dell'appalto o di una non esecuzione dovrebbe essere ridotto per quanto possibile. A tal fine i contraenti dovrebbero dimostrare di poter sostenere la sostenibilità della loro performance contrattuale rispetto agli impegni sottoscritti e alla durata del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi, laddove opportuno, specificare i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture e alla prestazione dei servizi.

Inoltre, le amministrazioni possono subordinare l'acquisto di beni e servizi di natura sensibile a requisiti specifici, in particolare per garantire la sicurezza delle informazioni. Le industrie dell’Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all’Unione per taluni componenti e servizi, se esistono evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenuto conto della natura strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. E' opportuno approfittare degli investimenti, dell’esperienza e delle competenze interne all’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo e di convalida dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

(39)

Al fine di valutare meglio il costo totale di un prodotto, servizio o opera, ivi compreso il suo costo operativo a lungo termine, all'atto di concludere appalti in base al criterio di aggiudicazione al contratto più vantaggioso sotto il profilo economico, occorre prendere in considerazione, ove opportuno, nella fase di aggiudicazione il costo totale lungo il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o dell'opera, secondo un approccio basato sul rapporto costo/efficacia come il life-cycle costing. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe provvedere affinché la metodologia intesa a calcolare i costi del ciclo di vita utile di un prodotto, servizio o opera sia espressamente citata nei capitolati d'oneri o nel bando di gara e consenta di accertare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli offerenti.

(40)

La radionavigazione via satellite è una tecnologia complessa e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS ciò comporta incertezze e rischi, tanto più che tali appalti possono riguardare apparecchiature o prestazione di servizi a lungo termine. Queste caratteristiche rendono indispensabile prevedere misure particolari nel campo degli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese dispongono, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse al bando. Essa dovrebbe anche poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano i programmi Galileo ed EGNOS, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso ed èquindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprendono clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(41)

È opportuno osservare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure pregiudizievoli per i programmi Galileo ed EGNOS o i servizi. È anche opportuno chiarire che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri installate sui rispettivi territori. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare fra loro e con gli organismi internazionali nonché con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione dello spettro radio necessario per il sistema creato nel quadro del programma Galileo, in modo da permettere il pieno sviluppo e implementazione delle applicazioni basate su tale sistema, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(42)

Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l’Unione, nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, stipuli ai sensi dell’articolo 218 TFUE, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantirne il corretto svolgimento, trattare determinate questioni legate alla sicurezza e alla tariffazione, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. E' anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all'evoluzione dei programmi Galileo ed EGNOS. Nel preparare o nell'attuare tali accordi, la Commissione può avvalersi dell'assistenza del SEAE, dell'ESA e dell'agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell'ambito del presente regolamento.

(43)

È opportuno confermare che la Commissione, nell’espletamento di alcune funzioni di tipo non normativo, può avvalersi eventualmente, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di alcune parti esterne. Anche altre entità coinvolte nella governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(44)

L'Unione si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali. Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, riconoscono espressamente il diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Nell’ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, è necessario garantire la protezione dei dati personali e della vita privata.

(45)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(46)

È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare riguardo alla gestione del rischio, ai costi, alle scadenze e alle performance. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 pubblicata unitamente al presente regolamento.

(47)

Sulla base di indicatori prestabiliti, la Commissione dovrebbe effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS.

(48)

Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli obiettivi di alto livello necessari per garantire la sicurezza dei sistemi e del loro esercizio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(49)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(50)

Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi Galileo ed EGNOS, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, alcuni rappresentanti dell'agenzia del GNSS europeo e dell’ESA dovrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei (il "comitato"), istituito per assistere la Commissione. Per lo stesso motivo, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione dovrebbero poter partecipare ai lavori del comitato con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. Questi rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo, dell’ESA, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non sono autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato.

(51)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè la realizzazione e l'esercizio di sistemi di radionavigazione via satellite, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri perché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

L’impresa comune Galileo, costituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (17) ha cessato le sue operazioni il 31 dicembre 2006. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 876/2002.

(53)

Tenuto conto della necessità di valutare i programmi Galileo ed EGNOS, dell’ampiezza delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 683/2008 e nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 683/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l'intervento finanziario dell'Unione.

Articolo 2

I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare

1.   I programmi europei di navigazione satellitare, Galileo ed EGNOS, comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare e migliorare i sistemi di navigazione satellitare europei, ossia il sistema istituito nel quadro del programma Galileo e il sistema EGNOS, e per garantirne la sicurezza e l'interoperabilità.

Tali programmi mirano anche a massimizzare i benefici socio-economici dei sistemi europei di navigazione satellitare, in particolare promuovendo l'utilizzo dei sistemi e stimolando lo sviluppo di applicazioni e servizi basati su di essi.

2.   Il sistema istituito nel quadro del programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile e un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra.

3.   Il sistema EGNOS è un'infrastruttura del sistema regionale di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dagli attuali sistemi globali di radionavigazione via satellite nonché, quando saranno disponibili, i segnali provenienti dal servizio aperto offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo. Comprende stazioni terrestri e transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.

4.   Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nell'assicurare che i segnali emessi dal sistema istituito nel quadro di questo programma possano essere utilizzati per esercitare le seguenti funzioni:

a)

offrire un "servizio aperto" (open service - OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite;

b)

contribuire, attraverso i segnali di servizio aperto di Galileo e/o in cooperazione con altri sistemi di radionavigazione via satellite, ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni safety-of-life (SoL) in conformità delle norme internazionali;

c)

offrire un "servizio commerciale" (commercial service - CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

d)

offrire un "servizio pubblico regolamentato" (public regulated service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio e a titolo gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, ove opportuno, le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti. La questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all'articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo;

e)

contribuire al servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service - SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

5.   Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nell'assicurare che i segnali emessi dal sistema EGNOS possano essere usati per esercitare le funzioni seguenti:

a)

offrire un "servizio aperto" (OS) gratuito per l’utente che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite di massa nella zona coperta dal sistema EGNOS;

b)

offrire un servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale, vale a dire l'EGNOS Data Access Service (EDAS) che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal suo servizio aperto;

c)

offrire un servizio SoL destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale; tale servizio, fornito senza riscossione di diritti di utenza diretti, risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza provenienti dai sistemi ampliati dal sistema EGNOS nella zona coperta.

In via prioritaria, tali funzioni si esercitano il prima possibile nei territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

La copertura geografica del sistema EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al Cielo unico europeo e dei paesi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e sulla base di accordi internazionali. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi di esercizio, non sono coperti dalle risorse di cui all'articolo 9. L'estensione non ritarda l'ampliamento della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 3

Fasi del programma Galileo

Il programma Galileo comprende le seguenti fasi:

a)

una fase di definizione, conclusasi nel 2001, nel corso della quale è stata concepita l’architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi;

b)

una fase di sviluppo e convalida, la cui conclusione è attesa per il 31 dicembre 2013, comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la convalida in orbita del sistema;

c)

una fase di dispiegamento, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, comprendente:

i)

la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture spaziali, in particolare di tutti i satelliti necessari a conseguire gli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, paragrafo 4, e dei necessari satelliti di riserva nonché le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;

ii)

la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture terrestri, in particolare di quelle necessarie al controllo dei satelliti e al trattamento dei dati di radionavigazione satellitare, dei centri di servizi e degli altri centri a terra, e le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;

iii)

i preparativi per la fase di esercizio, comprese le attività preparatorie relative alla fornitura dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d)

una fase operativa, comprendente

i)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

ii)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare dei centri di servizi e di altri centri, reti e siti, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

iii)

lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

iv)

le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma;

v)

la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

vi)

la cooperazione con altri GNSS; e

vii)

ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al corretto svolgimento del programma.

La fase operativa prende avvio per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi per il servizio aperto, il servizio di ricerca e salvataggio e il servizio pubblico regolamentato. Tali servizi iniziali saranno gradualmente migliorati, mentre le altre funzioni precisate negli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, saranno gradualmente attuate al fine di raggiungere la piena capacità operativa entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Fase operativa di EGNOS

La fase operativa di EGNOS comprende soprattutto:

a)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

b)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

c)

lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

d)

le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma;

e)

la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

f)

l’insieme degli elementi che accreditano l’affidabilità del sistema la sua operatività;

g)

il coordinamento delle attività connesse al completamento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma.

Articolo 5

Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

1.   I sistemi, le reti e i servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS sono tra loro compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico.

2.   I sistemi, le reti e i servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS sono compatibili e interoperabili con altri sistemi navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, sempre che tali requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in un accordo internazionale concluso ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 6

Proprietà

L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi Galileo ed EGNOS. A tal fine, si concludono accordi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.

La Commissione garantisce, mediante un idoneo quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo, e in particolare una gestione quanto più efficace possibile dei diritti di proprietà intellettuale collegati ai programmi Galileo ed EGNOS, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie. A tal fine, la Commissione assicura che i contratti sottoscritti nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di tali programmi.

CAPO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 7

Attività

1.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento sono concessi per finanziare attività connesse ai seguenti aspetti:

a)

conclusione della fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera c);

b)

fase operativa del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera d);

c)

fase operativa del programma EGNOS di cui all'articolo 4, lettera d);

d)

gestione e monitoraggio dei programmi Galileo ed EGNOS.

2.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS sono altresì concessi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per finanziare attività legate alla ricerca e allo sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.

3.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi Galileo ed EGNOS coprono anche le spese della Commissione per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie alla gestione dei programmi e alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli 2, paragrafi 4 e 5. Dette spese possono coprire in particolare:

a)

gli studi e le riunioni di esperti;

b)

le azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, aventi legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggano in particolare di instaurare sinergie con altre pertinenti politiche dell'Unione;

c)

le reti di tecnologia dell’informazione (IT) il cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni;

d)

ogni altra assistenza tecnica o amministrativa fornita alla Commissione per la gestione dei programmi.

4.   I costi dei programmi Galileo ed EGNOS e delle loro diverse fasi sono individuati chiaramente. La Commissione, in conformità del principio di gestione trasparente, informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 36 ("comitato") a cadenza annuale della destinazione e dell'uso dei finanziamenti dell’Unione, inclusa la riserva per imprevisti, a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e dell'utilizzo fatto dei finanziamenti stessi.

Articolo 8

Finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS

1.   In conformità dell'articolo 9, l'Unione finanzia le attività connesse ai programmi Galileo ed EGNOS di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, senza pregiudicare eventuali contributi provenienti da altre fonti di finanziamento, comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono chiedere in casi particolari di dotare i programmi Galileo ed EGNOS di finanziamenti aggiuntivi per coprire elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per il programma interessato. Previa richiesta di uno Stato membro, la Commissione stabilisce in base alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3, se siano soddisfatte tali due condizioni. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato, dell'eventuale impatto che l'applicazione del presente paragrafo può avere sui programmi Galileo ed EGNOS.

3.   Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi per i programmi Galileo ed EGNOS. Gli accordi internazionali di cui all’articolo 29 fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

4.   I finanziamenti aggiuntivi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 9

Risorse

1.   La dotazione finanziaria per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e per la copertura dei rischi ad esse connessi, è fissata a 7 071,73 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dall’1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

L'importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti:

a)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 1 930 milioni di EUR;

b)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), 3 000 milioni di EUR;

c)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 1 580 milioni di EUR;

d)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d,) e all'articolo 7, paragrafo 3, 561,73 milioni di EUR.

2.   Fatti salvi gli importi assegnati allo sviluppo di applicazioni basate sui sistemi nel quadro di Orizzonte 2020, gli stanziamenti di bilancio assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS, comprese le entrate con destinazione specifica, finanziano le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 2, fino a un massimo di 100 milioni di EUR a prezzi costanti.

3.   La Commissione può ridestinare finanziamenti da una categoria di spesa a un'altra, come stabilito al paragrafo 1, terzo comma, lettere da a) a d), fino a un massimo del 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma, la Commissione consulta il comitato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a ogni riassegnazione di finanziamenti fra le varie categorie di spesa.

4.   Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità delle disposizioni applicabili del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   Gli impegni di bilancio relativi ai programmi Galileo ed EGNOS sono stanziati in annualità.

6.   La Commissione gestisce le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 in modo trasparente ed efficiente in rapporto ai costi. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.

Articolo 10

Entrate generate dai programmi Galileo ed EGNOS

1.   Le entrate generate dalla fase operativa dei sistemi sono percepite dall'Unione, sono versate sul bilancio dell'Unione e assegnate ai programmi Galileo ed EGNOS e, in particolare, all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Se il volume delle entrate risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione è approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base a una proposta della Commissione.

2.   Si può prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a entità del settore privato.

3.   Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a entità che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio di una sana gestione finanziaria, le entità che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i finanziamenti e i relativi interessi.

CAPO III

GESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI GALILEO ED EGNOS

Articolo 11

Principi di governance dei programmi Galileo ed EGNOS

La governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS si basa sui seguenti principi:

a)

rigida suddivisione dei compiti e delle competenze tra le varie entità coinvolte e, in particolare, tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, sotto la responsabilità generale della Commissione;

b)

genuina cooperazione tra le entità di cui alla lettera a) e gli Stati membri;

c)

forte controllo dei programmi, con stretta aderenza a costi e scadenze da parte di tutte le entità coinvolte nei rispettivi settori di responsabilità, in relazione agli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS;

d)

ottimizzazione e razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, per evitare duplicazioni di competenze tecniche;

e)

ricorso a sistemi e tecniche di gestione progettuale corrispondenti alle migliori prassi per supervisionare l'esecuzione dei programmi Galileo ed EGNOS, sulla scorta dei requisiti specifici e con il supporto di esperti del ramo.

Articolo 12

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione detiene la responsabilità generale dei programmi Galileo ed EGNOS. Essa gestisce i finanziamenti assegnati in virtù del presente regolamento e sorveglia l'attuazione di tutte le attività dei programmi, in particolare in relazione ai costi, alle scadenze e alle prestazioni degli stessi.

2.   Oltre alla responsabilità generale di cui al paragrafo 1 e ai compiti specifici previsti dal presente regolamento, la Commissione provvede a:

a)

garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i le varie entità coinvolte nei programmi Galileo ed EGNOS e a tal fine affida all'agenzia del GNSS europeo e all'ESA, attraverso appositi accordi di delega, i compiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15 rispettivamente;

b)

garantire la tempestiva attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS nei limiti delle risorse loro assegnate e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

A tal fine, la Commissione prevede e attua gli strumenti opportuni e le necessarie misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi connessi ai programmi;

c)

gestire per conto dell’Unione e nell'ambito della sua sfera di competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

d)

fornire tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni attinenti ai programmi Galileo ed EGNOS, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Galileo, entrate, calendario e prestazioni, nonché un riepilogo dell'attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale di cui all'articolo 11, lettera e);

e)

valutare le possibilità di promuovere e assicurare l'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare europei nei vari settori dell'economia, anche esaminando modi per sfruttare i benefici generati dai sistemi.

3.   Per il corretto svolgimento della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, la Commissione adotta, se necessario, opportune misure per:

a)

gestire e ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS;

b)

definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare la realizzazione dei programmi;

c)

fissare la sede dell’infrastruttura terrestre dei sistemi conformemente alle esigenze di sicurezza e secondo un iter aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento;

d)

determinare le specifiche tecniche e operative necessarie ad assolvere le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c), e realizzare progressi evolutivi dei sistemi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 13

Sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento

1.   La Commissione garantisce la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, compresa la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento. A tal fine la Commissione:

a)

tiene conto della necessità di esercitare vigilanza e di integrare requisiti e standard di sicurezza in tutti i programmi;

b)

assicura che gli effetti globali di tali requisiti e standard contribuiscano al corretto svolgimento dei programmi, in particolare in termini di costi, di gestione dei rischi e di calendario;

c)

introduce meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti;

d)

tiene conto degli standard e dei requisiti di sicurezza in vigore al fine di non ridurre il livello generale di sicurezza e di non compromettere il funzionamento dei sistemi esistenti basati su tali requisiti e standard.

2.   Fatti salvi gli articoli 14 e 16 del presente regolamento e l’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione di obiettivi di alto livello che garantiscano la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione determina le specifiche tecniche e le altre misure necessarie a realizzare gli obiettivi di alto livello di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

4.   Il SEAE continua ad assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni nel settore delle relazioni esterne a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2010/427/UE.

Articolo 14

Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo

1   In conformità agli orientamenti stabiliti dalla Commissione l’agenzia del GNSS europeo:

a)

garantisce, in relazione alla sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, e fatti salvi gli articoli 13 e 16:

i)

l'accreditamento di sicurezza, in conformità del capo III del regolamento (UE) n. 912/2010, attraverso il Consiglio di accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema;

ii)

il funzionamento del Centro di sicurezza Galileo, di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 912/2010, nel rispetto dei criteri e delle norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle istruzioni a norma dell'azione comune 2004/552/PESC;

b)

svolge i compiti di cui all’articolo 5 della decisione n. 1104/2011/UE e assiste la Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale decisione;

c)

nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS, contribuisce alla promozione e alla commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, effettuando anche le necessarie analisi di mercato, in particolare avvalendosi della relazione annuale di mercato pubblicata dall'agenzia del GNSS europeo sul mercato delle applicazioni e dei servizi, stabilendo stretti contatti con gli utenti e i potenziali utenti dei sistemi al fine di raccogliere informazioni sulle loro esigenze, seguendo gli sviluppi sui mercati a valle della navigazione satellitare ed elaborando un piano d'azione per l'utilizzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, da parte della comunità degli utenti, che includa in particolare le azioni pertinenti in materia di standardizzazione e certificazione.

2.   L'agenzia del GNSS europeo svolge inoltre altri compiti, inclusi compiti di gestione, relativi all'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS e ne è responsabile. Tali compiti, che le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di delega concluso in base a una decisione di delega ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, comprendono:

a)

attività operative, tra cui la gestione dell'infrastruttura dei sistemi, la manutenzione, il perfezionamento costante dei sistemi, le operazioni di certificazione e normazione e la fornitura dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5;

b)

attività di sviluppo e dispiegamento per l'evoluzione e le future generazioni dei sistemi e il contributo alla definizione di evoluzione del servizio, compresi gli appalti;

c)

promozione dello sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi e opera di sensibilizzazione su tali servizi e applicazioni, ivi compresa l'identificazione, il collegamento e il coordinamento della rete di centri europei di eccellenza in applicazioni e servizi GNSS, attingendo alle competenze dei settori pubblico e privato e valutando interventi di promozione e sensibilizzazione;

d)

promozione dello sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.

3.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 conferisce all'agenzia del GNSS europeo il necessario grado di autonomia e autorità, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione aggiudicatrice, nel quadro dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Esso stabilisce inoltre le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidata all’agenzia del GNSS europeo e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione inadeguata dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché le disposizioni relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono in particolare un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.

4.   L'agenzia del GNSS europeo conclude con l'ESA gli accordi operativi necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di tali accordi operativi conclusi dall’agenzia del GNSS europeo e di eventuali modifiche agli stessi. Ove opportuno, l'agenzia del GNSS europeo può considerare il ricorso ad altre entità settoriali pubbliche o private.

5.   Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, e nell'ambito della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le informazione necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, compresa la valutazione della possibilità di promuovere e garantire l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e).

6.   Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 36, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'agenzia del GNSS europeo.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e di ogni contratto con entità del settore privato, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.

Articolo 15

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.   Per la fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera c), la Commissione conclude senza indugio con l’ESA un accordo di delega che precisa i compiti di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema. L'accordo di delega con l’ESA è concluso in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

L'accordo di delega definisce, nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per gestire i finanziamenti affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare per la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.

2.   Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e dei contratti con entità del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.

4   Per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 4, gli accordi operativi tra l'agenzia del GNSS europeo e l'ESA di cui all'articolo 14, paragrafo 4, riguardano il ruolo dell'ESA durante tale fase e la sua cooperazione con l'agenzia del GNSS europeo, in particolare per quanto riguarda:

a)

la concezione, la progettazione, il monitoraggio, gli appalti e la validazione nell'ambito dello sviluppo delle future generazioni dei sistemi;

b)

il supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'attuale generazione dei sistemi.

Tali accordi sono conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle misure stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l'accordo di delega e gli accordi operativi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 4, la Commissione può richiedere all'ESA le competenze tecniche e le informazioni necessarie per assolvere i suoi compiti nel quadro del presente regolamento.

CAPO IV

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

Azione comune

Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dall’azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 17

Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

Nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

ogni Stato membro assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE (18);

b)

gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a);

c)

le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale sono definite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 12 della decisione 2011/292/UE;

d)

fatti salvi l'articolo 12 della decisione 2011/292/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

CAPO V

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE I

Disposizioni generali applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma galileo e della fase operativa del programma egnos

Articolo 18

Principi generali

Fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nell'ambito del controllo delle esportazioni, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica alla fase di dispiegamento e alla fase operativa del programma Galileo e alla fase operativa del programma EGNOS. Inoltre, i seguenti principi generali si applicano anche alla fase di dispiegamento e alla fase operativa del programma Galileo e alla fase operativa del programma EGNOS: una concorrenza aperta e leale lungo l’intera catena dell’approvvigionamento per l'industria, gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, un’informazione chiara sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di attribuzione e a ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità.

Articolo 19

Obiettivi specifici

Nella procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici perseguono i seguenti obiettivi nei loro bandi:

a)

promuovere nell’intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;

b)

evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;

c)

approfittare dei investimenti pubblici antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi Galileo ed EGNOS, nel pieno rispetto delle norme sugli appalti competitivi.

d)

ricorrere alla fornitura multipla (multiple sourcing), ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale dei programmi Galileo ed EGNOS e dei relativi costi e calendario;

e)

tener conto, se del caso, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.

SEZIONE 2

Disposizioni particolari applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma galileo e della fase operativa del programma egnos

Articolo 20

Definizione di condizioni di concorrenza eque

L’amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

a)

possa procurare a tale impresa vantaggi in termini di informazioni privilegiate e possa pertanto suscitare timori in merito al rispetto del principio della parità di trattamento; o

b)

incida sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti.

Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, o compromettono la parità di trattamento o la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.

Articolo 21

Sicurezza delle informazioni

Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

Articolo 22

Affidabilità della fornitura

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità della fornitura e della prestazione di servizi per l'esecuzione del contratto.

Articolo 23

Appalti frazionati

1.   L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

2.   Un appalto frazionato si compone di una fase fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori e dei servizi contrattuali per la fase in questione, e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio che di esecuzione. I documenti dell’appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di lavoro e servizi in ciascuna frazione.

3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.   L’esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni è confermata con ritardo o non è confermata, il contraente può beneficiare, se l’appalto lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di una sanzione per inadempimento.

5.   Qualora, con riferimento a una fase specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture o i servizi concordati per quella fase non sono stati completati, può, se il contratto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dal contratto alle condizioni da questo stabilite.

Articolo 24

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, materiali consumabili, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultato e scadenze.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse all'esecuzione dell’appalto, perché:

a)

l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici, o

b)

le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti.

3.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice.

4.   I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, precisano:

a)

la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale;

b)

per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi oggetto delle spese certificate;

c)

l’importo del massimale;

d)

i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi e degli utili indicati nell’offerta;

e)

il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese;

f)

le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;

g)

le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti;

h)

nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.

5.   I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se:

a)

sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili sino al loro intero valore di acquisto;

b)

sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale;

c)

sono necessari all’esecuzione dell’appalto;

d)

emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili;

e)

sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto;

f)

soddisfano le disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili;

g)

non derogano dalle condizioni dell’appalto;

h)

sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare riguardo all’economicità e all’efficienza.

Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:

a)

fissa il massimale nella misura più realistica possibile, permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;

b)

converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;

c)

predispone misure di monitoraggio e di controllo che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi;

d)

fissa principi, strumenti e procedure adeguati per l'esecuzione dell'appalto, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto;

e)

verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;

f)

garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui alla lettera d).

Articolo 25

Clausole aggiuntive

L'amministrazione aggiudicatrice e i contraenti possono modificare il contratto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

a)

non modifichino l’oggetto dell’appalto;

b)

non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto;

c)

non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.

Articolo 26

Subappalto

1.   L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a società diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare ai nuovi operatori e alle PMI.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e di una percentuale massima. Essa garantisce che tali percentuali siano proporzionali all’oggetto e al valore dell’appalto, tenendo conto della natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

3.   L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, ne fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell’appalto principale o dall’offerente prescelto all’atto dell’esecuzione dell’appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l’appalto principale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 27

Programmazione

La Commissione adotta un programma di lavoro pluriennale sotto forma di piano di esecuzione delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici del programma Galileo di cui all'articolo 2, paragrafo 4, in funzione delle fasi fissate all'articolo 3 e degli obiettivi specifici del programma EGNOS di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Il programma di lavoro annuale stabilisce anche i finanziamenti di tali azioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 28

Misure degli Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio che sono almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (19). Gli Stati membri non adottano misure che potrebbero essere dannose per i programmi o i servizi forniti attraverso il loro esercizio, in particolare per quanto riguarda la continuità operativa delle infrastrutture.

Articolo 29

Accordi internazionali

L’Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.

Articolo 30

Assistenza tecnica

Per l'assolvimento dei compiti di tipo tecnico di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione si può avvalere della necessaria assistenza tecnica, in particolare della capacità e della professionalità delle agenzie nazionali competenti in ambito spaziale o dell'assistenza di esperti indipendenti e di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS.

Anche entità diverse dalla Commissione coinvolte nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, possono ricevere la stessa assistenza tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.   La Commissione garantisce che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita durante la progettazione, la realizzazione e l'esercizio dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro realizzazione.

2.   Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento è effettuato in conformità del diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Articolo 32

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Nell’attuare azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure opportune intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, effettuando controlli efficaci, recuperando, qualora emergano irregolarità, gli importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di controllo di bilancio, esercitabile su documenti e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre ispezioni, incluse verifiche sul posto sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dai finanziamenti in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23) nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad un accordo o decisione di sovvenzione o a un contratto che implichino finanziamenti dell'Unione.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il potere di procedere a tali verifiche e controlli in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 33

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

1.   La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi Galileo ed EGNOS. Tale relazione contiene tutte le informazioni attinenti ai programmi, in particolare riguardo a gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio, entrate, scadenze e risultati, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), nonché riguardo al funzionamento degli accordi di delega conclusi in base all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1. Essa comprende:

a)

un riepilogo dei finanziamenti allocati e utilizzati per i programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

b)

informazioni sulla strategia di gestione dei costi perseguita dalla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 6;

c)

una valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

un riepilogo esecuzione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale. compresi sistemi e tecniche di gestione del rischio, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

una valutazione delle misure adottate per ottimizzare i benefici socio-economici dei programmi.

2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con entità del settore privato eseguita dall'agenzia del GNSS europeo e dall'ESA rispettivamente a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3.

La Commissione informa anche il Parlamento europeo e il Consiglio:

a)

di ogni riassegnazione di finanziamenti fra categorie di spesa effettuata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3;

b)

di ogni impatto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, sui programmi Galileo ed EGNOS.

Articolo 34

Valutazione dell’esecuzione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del presente regolamento finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative:

a)

al conseguimento degli obiettivi di tali misure, sia in termini di risultati che di impatto;

b)

all’efficacia nell’utilizzazione delle risorse;

c)

al valore aggiunto europeo;

La valutazione esamina anche gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi, le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni d’impatto a lungo termine delle misure antecedenti.

2.   La valutazione tiene conto dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi specifici dei programmi Galileo ed EGNOS di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, in base a indicatori quali:

a)

per Galileo e per quanto riguarda:

i)

il dispiegamento dell'infrastruttura:

numero e disponibilità di satelliti operativi e numero di satelliti di riserva a terra rispetto al numero di satelliti programmati indicato nell'accordo di delega;

effettiva disponibilità degli elementi dell'infrastruttura terrestre (quali stazioni terrestri, centri di controllo) rispetto alla disponibilità programmata;

ii)

il servizio:

mappa di disponibilità per ciascun servizio rispetto al documento di definizione del servizio;

iii)

i costi:

indice di rispetto dei costi per principale voce di costo del programma, in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;

iv)

le scadenze:

indice di rispetto delle scadenze per principale voce di costo del programma, in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti;

v)

livello di mercato:

trend di mercato basato sulla percentuale di ricevitori Galileo e EGNOS sul totale dei modelli di ricevitori riportato nella relazione fornita dall'agenzia del GNSS europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

b)

per EGNOS e per quanto riguarda:

i)

l'estensione della sua copertura:

progressi compiuti nell'estensione della copertura rispetto al piano di estensione concordato;

ii)

il servizio:

indice di disponibilità del servizio calcolato in base al numero di aeroporti dotati di procedure di avvicinamento EGNOS con status operativo rispetto al numero totale di aeroporti con procedure di avvicinamento EGNOS;

iii)

i costi:

indice di rispetto dei costi in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;

iv)

le scadenze:

indice di rispetto delle scadenze in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti;

3.   Gli organismi coinvolti nell’esecuzione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il monitoraggio e la valutazione delle azioni interessate.

CAPO VII

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’ESA partecipano in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

5.   Gli accordi stipulati dall’Unione ai sensi dell’articolo 29 possono prevedere eventualmente la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

6.   Il comitato si riunisce regolarmente, preferibilmente quattro volte l'anno e con periodicità trimestrale. La Commissione presenta una relazione sui progressi dei programmi ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un panorama globale dello stato del programma e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione del rischio, di costi, scadenze e risultati. Almeno una volta all'anno nelle relazioni figurano gli indicatori di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CE) n. 876/2002 e (CE) n. 683/2008 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n. 876/2002 o al regolamento (CE) n. 683/2008 rimane in vigore.

3.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 683/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 179.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Orizzonte 2020" - Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1982/2006 (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  GU C 420 del 20.12.2013, p. 1.

(8)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 84.

(9)  Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

(10)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30).

(11)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(12)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(13)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).

(14)  GU C 304 del 15.10.2011, pag. 7.

(15)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

(18)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(19)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(20)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(21)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 683/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articoli da 18 a 26

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19, paragrafi da 1 a 4

Articolo 36

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 35

Articolo 20

Articolo 31

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 22

Articolo 33

Articolo 23

 

Articolo 24

Articolo 38

Allegato

Articolo 1


Dichiarazione comune

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)

1.

Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2.

Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

(a)

i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;

(b)

gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(c)

la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

(d)

l’efficacia delle modalità di gestione; nonché

(e)

la revisione annuale del programma di lavoro.

3.

Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

4.

La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

5.

Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

3 del Consiglio

3 del Parlamento europeo

1 della Commissione,

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).

6.

Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.