10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/39


REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativo alle statistiche demografiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), a decorrere dal 1o novembre 2014, la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio deve essere definita, tra l’altro, sulla base della popolazione degli Stati membri.

(2)

Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tutte le statistiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS.

(4)

Conformemente all’articolo 175, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione deve presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. È necessario disporre di dati regionali annuali di livello NUTS 3 per la preparazione di tali relazioni e per il regolare monitoraggio dell’evoluzione demografica e delle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell’Unione, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni frontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali e le regioni montane e insulari. In considerazione delle forti disparità regionali che caratterizzano l’invecchiamento della popolazione, Eurostat è incaricata di predisporre regolarmente previsioni regionali al fine di integrare il quadro demografico delle regioni NUTS 2 nell’Unione.

(5)

Conformemente all’articolo 159 TFUE, la Commissione deve redigere una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell’articolo 151 TFUE, compresa la situazione demografica nell’Unione.

(6)

Nella comunicazione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE», la Commissione si è espressa a favore dell’ulteriore sviluppo e della rilevazione di dati, e dell’ulteriore sviluppo di indicatori in materia di salute secondo l’età, il sesso, la situazione socioeconomica e la dimensione geografica.

(7)

La strategia dell’Unione per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, ha come obiettivo il continuo miglioramento della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Il rapporto che la Commissione (Eurostat) pubblica ogni due anni in merito a tale strategia traccia, sulla base di una serie di indicatori dello sviluppo sostenibile dell’Unione, un quadro statistico obiettivo dei progressi realizzati.

(8)

Le statistiche demografiche annuali assumono un’importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali ed economiche, a livello nazionale e regionale. Le statistiche sulla popolazione costituiscono un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori.

(9)

L’obiettivo strategico H.3 del capo IV della Piattaforma d’azione di Pechino (1995) costituisce un quadro di riferimento per l’elaborazione e la diffusione di dati e informazioni disaggregati per genere ai fini della pianificazione e della valutazione delle politiche.

(10)

Le statistiche demografiche rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nell’ambito del sistema europeo dei conti. È importante che i dati siano aggiornati e rivisti ai fini dell’elaborazione di statistiche a livello europeo.

(11)

Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché allo scopo di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(12)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce un quadro di riferimento per le statistiche demografiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e efficacia sotto il profilo dei costi.

(13)

I dati demografici dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A tal fine, è opportuno valutare metodi statistici di stima basati su dati scientifici e ben documentati, e incoraggiarne l’uso.

(14)

In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale, dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

(15)

Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(16)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento.

(17)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche europee negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «nazionale»: si riferisce al territorio di uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 applicabile alla data di riferimento;

b)   «regionale»: livello NUTS 1, NUTS 2 o NUTS 3 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 applicabile alla data di riferimento; qualora tale termine sia utilizzato con riferimento a paesi che non sono membri dell’Unione, «regionale» si riferisce alle regioni statistiche al livello 1, 2 o 3, come concordato tra tali paesi e la Commissione (Eurostat), alla data di riferimento;

c)   «popolazione dimorante abitualmente»: tutte le persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro alla data di riferimento;

d)   «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:

i)

che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; oppure

ii)

che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Qualora le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere verificate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri, salvo ai fini dell’articolo 4.

Nell’applicare la definizione di «dimora abituale», gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (9);

e)   «nascita vitale»: la nascita di un bambino che, indipendentemente dalla durata della gestazione, respira o manifesta altro segno di vita, quale battito cardiaco, pulsazione del cordone ombelicale o determinati movimenti dei muscoli volontari;

f)   «morte»: la permanente scomparsa di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale (cessazione post-natale delle funzioni vitali senza possibilità di rianimazione);

g)   «eventi di stato civile»: la nascita vitale e la morte come definiti alle lettere e) e f).

Articolo 3

Dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla loro popolazione che dimora abitualmente alla data di riferimento. I dati forniti contemplano la popolazione in base all’età, al sesso e alla regione di residenza.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui loro eventi di stato civile verificatisi durante il periodo di riferimento. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione che impiegano per i dati di cui al paragrafo 1. I dati forniti contemplano le seguenti variabili:

a)

nati vivi per sesso, mese di evento, ordine di nascita vitale, età della madre, anno di nascita della madre, paese di nascita della madre, paese di cittadinanza della madre e regione di residenza della madre;

b)

decessi per età, sesso, anno di nascita, regione di residenza, paese di nascita, paese di cittadinanza e mese di evento.

3.   Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli nazionali e regionali definiti dal presente regolamento.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per la disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i termini e le revisioni dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 4

Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione

1.   Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell’anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale alla data di riferimento, conformemente all’articolo 2, lettera c).

2.   Gli Stati membri possono stimare la popolazione totale di cui al paragrafo 1 sulla base della popolazione legalmente residente o dichiarata nei registri, utilizzando metodi statistici di stima basati su dati scientifici, ben documentati e pubblicamente disponibili.

Articolo 5

Frequenza e termini di riferimento

1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati statistici relativi alla loro popolazione e ai loro eventi di stato civile dell’anno precedente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b).

2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla popolazione totale a livello nazionale di cui all’articolo 4.

3.   Ai fini del presente regolamento, per termini di riferimento si intendono la data di riferimento di cui al paragrafo 4 o il periodo di riferimento di cui al paragrafo 5, a seconda dei casi.

4.   La data di riferimento per i dati sulla popolazione è la scadenza del periodo di riferimento (la mezzanotte del 31 dicembre). La prima data di riferimento è nel 2013 e l’ultima data di riferimento è nel 2027.

5.   Il periodo di riferimento per i dati sugli eventi di stato civile è l’anno civile in cui gli eventi si sono verificati. Il primo periodo di riferimento è il 2013 e l’ultimo periodo di riferimento è il 2027.

Articolo 6

Trasmissione di dati e di metadati

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati di cui al presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati specificate dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri forniscono tali dati e metadati tramite i servizi del punto di accesso unico in modo tale che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli oppure li trasmettono utilizzando i servizi del punto di accesso unico.

Articolo 7

Fonti di dati

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte dagli Stati membri conformemente al diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, sono utilizzati metodi di stima statistica ben documentati e fondati su basi scientifiche.

Articolo 8

Studi di fattibilità

1.   Gli Stati membri effettuano studi di fattibilità sull’utilizzo della definizione di «dimora abituale» per la popolazione e gli eventi di stato civile di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2.

2.   I risultati degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

3.   Al fine di facilitare l’esecuzione degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione può fornire sostegno finanziario agli istituti statistici nazionali e alle altre autorità nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 9

Norme in materia di qualità

1.   Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi.

2.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) sui metadati di riferimento utilizzando gli standard del Sistema statistico europeo e, in particolare, sulle fonti di dati, le definizioni e i metodi di stima utilizzati per il primo anno di riferimento; gli Stati membri provvedono a informare la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi loro modifica.

4.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

5.   Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all’articolo 3 del presente regolamento siano coerenti con quelli richiesti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 862/2007.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Clausola di revisione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2018 e una seconda relazione entro il 31 dicembre 2023. In tali relazioni la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri e valuta la qualità dei dati trasmessi, i metodi utilizzati per la raccolta dei dati, l’onere supplementare gravante sugli Stati membri e sui partecipanti, nonché la comparabilità di tali statistiche. Tali relazioni valutano l’uso di metodi statistici di stima basati su dati scientifici e ben documentati, per la stima della «popolazione che dimora abitualmente» rispetto alla popolazione legalmente residente o dichiarata nei registri. La prima relazione ricomprende altresì i risultati degli studi di fattibilità di cui all’articolo 8.

2.   Se del caso, dette relazioni sono corredate di proposte volte a migliorare ulteriormente il quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile a norma del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 agosto 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(5)  Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).