21.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 e 12 e il Principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Nell’ottobre 2012 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato, all’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e al Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato. L’IFRS 10 è stato modificato per prescrivere alle entità d’investimento di valutare le controllate al fair value rilevato a conto economico anziché consolidarle, onde riflettere meglio il loro modello di business. L’IFRS 12 è stato modificato per imporre la presentazione di informazioni specifiche in merito alle controllate delle entità d’investimento di cui sopra. Le modifiche allo IAS 27 hanno eliminato altresì la possibilità per le entità d’investimento di optare per la valutazione degli investimenti in talune controllate al costo o per quella al fair value nei loro bilanci separati. Le modifiche agli IFRS 10 e 12 e allo IAS 27 comportano modifiche agli IFRS 1, 3 e 7 e agli IAS 7, 12, 24, 32, 34 e 39 volte a garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali.

(3)

Le modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 27 e talune modifiche conseguenti ad altri principi contengono riferimenti all’IFRS 9 Strumenti finanziari, che però attualmente non può essere applicato in quanto non adottato dall’Unione. Pertanto ogni riferimento all’IFRS 9 di cui all’allegato del presente regolamento deve essere letto come riferimento allo IAS 39.

(4)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1126/2008 di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Bilancio consolidato è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;

(b)

l’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;

(c)

il Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento;

(d)

l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, lo IAS 7 Rendiconto finanziario, lo IAS 12 Imposte sul reddito, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio, lo IAS 34 Bilanci intermedi e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 10 di cui all’allegato del presente regolamento.

2.   Ogni riferimento all’IFRS 9 Strumenti finanziari nelle modifiche di cui al paragrafo 1 è inteso come riferimento allo IAS 39.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2014 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRS 10

IFRS 10

Bilancio consolidato

IFRS 12

IFRS 12

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

IAS 27

IAS 27

Bilancio separato

“Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org“.

Entità d’investimento

(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27)

Modifiche all’IFRS 10 Bilancio consolidato

Si modificano i paragrafi 2 e 4.

2

Per raggiungere la finalità di cui al paragrafo 1, il presente IFRS:

(a)

(c)

illustra come applicare il principio del controllo per individuare se un investitore controlla una partecipata e se deve quindi consolidarla;

(d)

espone i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato. e

(e)

definisce un’entità d’investimento e illustra le eccezioni al consolidamento di alcune controllate di una entità d’investimento.

3

4

Un’entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato. Il presente IFRS si applica a tutte le entità, a eccezione dei seguenti casi:

(a)

(c)

un’entità d’investimento non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se deve valutare tutte le proprie controllate al fair value rilevato a conto economico, in conformità al paragrafo 31 del presente IFRS.

Dopo il paragrafo 26, sono aggiunti due titoli e i paragrafi 27–33.

DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

27

Una controllante deve stabilire se è una entità d’investimento. Un’entità d’investimento è una entità che:

(a)

ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;

(b)

si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi; e

(c)

calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value .

I paragrafi B85A-B85M forniscono una guida operativa in merito.

28

Per valutare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 27, l'entità deve considerare se possiede le caratteristiche tipiche di una entità d’investimento:

(a)

ha più di un investimento (vedere paragrafi B85O–B85P);

(b)

ha più di un investitore (vedere paragrafi B85Q–B85S);

(c)

ha investitori che non sono parti correlate della entità (vedere paragrafi B85T–B85U); e

(d)

ha interessenze partecipative in forma di capitale o interessenze similari (vedere paragrafi B85V–B85W).

L’assenza di una qualsiasi di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l'entità non possa essere classificata come una entità d’investimento. Una entità d’investimento che non possiede tutte le suddette caratteristiche tipiche deve fornire le informazioni integrative aggiuntive richieste dal paragrafo 9A dell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

29

Se fatti e circostanze denotano cambiamenti di almeno uno dei tre elementi che compongono la definizione di entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 27, o in relazione alle caratteristiche tipiche di una entità d’investimento, secondo la descrizione del paragrafo 28, una controllante deve rideterminare se è un'entità d’investimento.

30

Una controllante che cessa di essere, o che diventa, una entità d’investimento deve contabilizzare il cambiamento del proprio stato prospetticamente a partire dalla data in cui detto cambiamento si è verificato (vedere paragrafi B100–B101).

ENTITÀ D’INVESTIMENTO: ECCEZIONE AL CONSOLIDAMENTO

31

Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo 32, un’entità d’investimento non deve consolidare le proprie controllate, o applicare l’IFRS 3, quando ottiene il controllo di un'altra entità. Una entità d’investimento deve invece valutare un investimento in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9 (1).

32

Nonostante quanto previsto al paragrafo 31, se una entità d’investimento possiede una controllata che fornisce servizi relativi alle sue attività d’investimento (vedere paragrafi B85C–B85E), deve consolidarla in conformità ai paragrafi 19–26 del presente IFRS e applicare le disposizioni dell’IFRS 3 all’acquisizione di tali controllate.

33

Una controllante di una entità d’investimento deve consolidare tutte le entità che controlla, incluse quelle controllate attraverso una entità d’investimento controllata, a meno che la controllante non sia essa stessa una entità d’investimento.

Nell’Appendice A è aggiunta una nuova definizione.

gruppo

entità d’investimento

Un'entità che:

(a)

ottiene fondi da uno o più investitori al fine di fornire loro servizi di gestione degli investimenti;

(b)

si impegna nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del capitale, dai proventi degli investimenti o da entrambi; e

(c)

calcola e valuta i rendimenti della quasi totalità degli investimenti in base al fair value.

Nell’Appendice B sono aggiunti dei titoli e i paragrafi B85A–B85W.

DETERMINARE SE UN'ENTITÀ È UN’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

B85A

Nel determinare se è un’entità d’investimento, l’entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze, inclusi il proprio scopo e la propria struttura. Un’entità che possiede i tre elementi della definizione di entità d’investimento illustrati nel paragrafo 27 è una entità d’investimento. I paragrafi B85B–B85M descrivono più dettagliatamente gli elementi della definizione.

Finalità commerciale

B85B

La definizione di entità d’investimento richiede che la finalità commerciale dell'entità debba essere unicamente quella di investire i fondi ai fini della rivalutazione del capitale, dei proventi degli investimenti (quali dividendi, interessi o canoni di locazione) o di entrambi. I documenti che descrivono gli obiettivi degli investimenti dell'entità, come il documento d’offerta, le pubblicazioni distribuite dall'entità e altri documenti aziendali o partecipativi, forniscono solitamente indicazioni sulla finalità commerciale di un'entità d’investimento. Ulteriori indicazioni possono derivare dal modo in cui l’entità si presenta a terzi (come i potenziali investitori o le potenziali partecipate); per esempio, un’entità può presentare la propria finalità commerciale come quella di effettuare investimenti a medio termine con l’obiettivo di rivalutare il capitale. Al contrario, un’entità che si presenta come un investitore il cui obiettivo è quello di sviluppare, produrre o commercializzare congiuntamente prodotti con le proprie partecipate ha una finalità commerciale che non è conforme a quella di un’entità d’investimento, in quanto l’entità percepirà proventi dalle attività di sviluppo, produzione o commercializzazione oltre che da quella di investimento (vedere paragrafo B85I).

B85C

Un’entità d’investimento può offrire servizi collegati alle attività di investimento (per esempio, servizi di consulenza agli investimenti, gestione degli investimenti, assistenza agli investimenti e servizi amministrativi) a terzi, oltre che ai propri investitori, direttamente o attraverso una controllata; ciò vale anche se tali attività sono rilevanti per l'entità.

B85D

Un’entità d’investimento può anche esercitare le seguenti attività collegate agli investimenti, direttamente o attraverso una controllata, se tali attività sono intraprese al fine di massimizzare il rendimento dell’investimento (rivalutazione del capitale o proventi da investimenti) nelle proprie partecipate e non rappresentano una rilevante attività commerciale distinta o una rilevante fonte di reddito distinta per l'entità d’investimento:

(a)

fornire a una partecipata servizi di gestione e consulenza strategica; e

(b)

fornire a una partecipata un’assistenza finanziaria, come un finanziamento, un impegno di capitale o una garanzia.

B85E

Se un’entità d’investimento possiede una controllata che fornisce servizi o attività collegati agli investimenti, come quelli descritti nei paragrafi B85C–B85D, all’entità o a terzi, essa deve consolidare tale controllata in conformità al paragrafo 32.

Strategie di dismissione

B85F

Anche i programmi di investimento di una entità forniscono indicazioni sulla finalità commerciale. Una caratteristica che contraddistingue una entità d’investimento dalle altre entità è data dal fatto che un’entità d’investimento non programma di detenere i propri investimenti per un periodo indeterminato; li detiene per un periodo limitato. Poiché le partecipazioni di capitale e gli investimenti in attività non finanziarie possono potenzialmente essere detenuti per un periodo indefinito, una entità d’investimento dovrà avere una strategia di dismissione che documenti come l'entità programma di realizzare la rivalutazione del capitale della quasi totalità delle proprie partecipazioni di capitale e i propri investimenti in attività non finanziarie. Una entità d’investimento deve anche avere una strategia di dismissione per qualsiasi strumento rappresentativo di debito che potenzialmente può essere detenuto per un periodo indefinito, per esempio gli investimenti in strumenti di debito irredimibili. L’entità non è tenuta a documentare strategie di dismissione specifiche per ciascun investimento, ma deve individuare potenziali strategie di dismissione diverse a seconda delle varie tipologie di investimento o dei vari portafogli d’investimento, inclusa la definizione di un arco temporale realistico per dismettere i propri investimenti. I meccanismi di dismissione che si attivano soltanto per i casi di inadempimento, quali la violazione di un contratto o la sua non esecuzione, non sono considerati strategie di dismissione ai fini della presente valutazione.

B85G

Le strategie di dismissione possono variare per tipologia di investimento. Per gli investimenti in titoli di “private equity”, esempi di strategie di dismissione includono l’offerta pubblica iniziale, il collocamento privato, la cessione dell’azienda, la distribuzione (agli investitori) delle interessenze partecipative e la dismissione di attività (inclusa la vendita delle attività di una partecipata seguita da una liquidazione della partecipata stessa). Nel caso di partecipazioni di capitale quotate su un mercato pubblico, esempi di strategie di dismissione comprendono la vendita dell’investimento in un collocamento privato o in un mercato pubblico. Per quanto concerne gli investimenti immobiliari, un esempio di strategia di dismissione comprende la vendita dell'immobile attraverso intermediari specializzati o il mercato aperto.

B85H

Un’entità d’investimento può detenere un investimento in un'altra entità d’investimento costituita in connessione con l'entità per motivi legali, regolamentari, fiscali o per ragioni analoghe. In tale caso, l'entità d’investimento che è investitore non deve necessariamente avere una strategia di dismissione per tale investimento, a condizione che l’entità d’investimento partecipata abbia una strategia di dismissione appropriata per i propri investimenti.

Utili da investimenti

B85I

Un’entità non investe unicamente per ottenere la rivalutazione del capitale, i proventi da investimenti o entrambi se l'entità o un altro membro del gruppo di cui fa parte l'entità (ossia il gruppo che è controllato dalla controllante ultima dell'entità d’investimento) ottiene, oppure ha l’obiettivo di ottenere, altri benefici dagli investimenti dell'entità che non sono disponibili per le terze parti non correlate alla partecipata. Tali benefici comprendono:

(a)

l'acquisizione, l’uso, lo scambio o lo sfruttamento dei processi, delle attività o delle tecnologie di una partecipata. Ciò includerebbe il caso in cui l’entità o un altro membro del gruppo è in possesso di diritti sproporzionati, o esclusivi, di acquisire attività, tecnologie, prodotti o servizi di qualsiasi partecipata, per esempio, avendo un’opzione di acquistare un’attività da una partecipata se si ritiene che lo sviluppo dell'attività possa avere successo;

(b)

accordi per un controllo congiunto (secondo la definizione dell’IFRS 11) o altri accordi tra l’entità o un altro membro del gruppo e una partecipata per sviluppare, produrre, commercializzare o fornire prodotti o servizi;

(c)

garanzie finanziarie o attività fornite da una partecipata come garanzie collaterali a fronte di accordi di finanziamento dell’entità o di un altro membro del gruppo (tuttavia, una entità d’investimento sarebbe ancora in grado di utilizzare un investimento in una partecipata come garanzia a fronte di un qualsiasi suo finanziamento);

(d)

un’opzione detenuta da una parte correlata dell’entità di acquistare, da tale entità o da un altro membro del gruppo, un’interessenza partecipativa in una partecipata dell’entità;

(e)

a eccezione di quanto descritto nel paragrafo B85J, le operazioni tra l’entità o un altro membro del gruppo e una partecipata che:

(i)

hanno delle condizioni che non sono disponibili per le entità che non sono parti correlate dell’entità, di un altro membro del gruppo o della partecipata;

(ii)

non sono al fair value; o

(iii)

rappresentano una parte consistente dell'attività imprenditoriale della partecipata o dell'entità, incluse le attività imprenditoriali delle altre entità del gruppo.

B85J

Un’entità d’investimento può avere la strategia di investire in più di una partecipata nello stesso settore, nello stesso mercato o nella stessa area geografica al fine di trarre benefici dalle sinergie che incrementano la rivalutazione del capitale e i proventi da investimenti di tali partecipate. Nonostante il paragrafo B85I(e), il solo fatto che le partecipate fanno affari tra loro non esclude che l'entità possa qualificarsi come entità d’investimento..

Determinazione del fair value

B85K

Un elemento essenziale della definizione di entità d’investimento consiste nel fatto che essa determina e valuta il rendimento della quasi totalità degli investimenti in base al fair value, poiché l’utilizzo del fair value fornisce informazioni più significative rispetto, per esempio, al consolidamento delle proprie controllate o all’utilizzo del metodo del patrimonio netto per le proprie partecipazioni nelle collegate o nelle joint venture. Per dimostrare che soddisfa tale elemento della definizione, una entità d’investimento:

(a)

fornisce agli investitori le informazioni sul fair value e determina il valore della quasi totalità dei propri investimenti al fair value nel proprio bilancio ogni volta che tale fair value è richiesto o consentito in conformità agli IFRS; e

(b)

comunica le informazioni sul fair value internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24), i quali utilizzano il fair value come il criterio di valutazione primario per valutare il rendimento della quasi totalità dei propri investimenti e per assumere decisioni di investimento.

B85L

Per soddisfare quanto previsto al punto B85K(a), un’entità d’investimento dovrebbe:

(a)

scegliere di contabilizzare qualsiasi investimento immobiliare utilizzando il modello del fair value di cui allo IAS 40 Investimenti immobiliari;

(b)

scegliere l’esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto di cui allo IAS 28 per le proprie partecipazioni in collegate e joint venture; e

(c)

valutare le proprie attività finanziarie al fair value in base a quanto previsto dall'IFRS 9.

B85M

Un’entità d’investimento può avere delle attività non d’investimento, quali l’immobile in cui si ha la sede centrale e le relative attrezzature, e può anche avere delle passività finanziarie. L’elemento di valutazione al fair value della definizione di una entità d’investimento del paragrafo 27(c) si applica agli investimenti di una entità d’investimento. Di conseguenza, un’entità d’investimento non è tenuta a valutare al fair value le proprie attività non d’investimento o le proprie passività.

Caratteristiche tipiche di un’entità d’investimento

B85N

Nel determinare se soddisfa la definizione di entità d’investimento, un’entità deve considerare se ne presenta le caratteristiche tipiche (vedere paragrafo 28). L’assenza di una o più di tali caratteristiche tipiche non comporta necessariamente che l’entità non possa essere classificata come una entità d’investimento, ma indica che è necessaria una valutazione aggiuntiva per determinare se l’entità è un’entità d’investimento.

Più di un investimento

B85O

Un’entità d’investimento solitamente detiene diverse forme di investimento al fine di diversificare il proprio rischio e massimizzare i rendimenti. Un’entità può detenere un portafoglio di investimenti direttamente o indirettamente, per esempio detenendo un unico investimento in un’altra entità d’investimento che a sua volta possiede diversi investimenti.

B85P

Possono esservi volte in cui l’entità detiene un unico investimento. Tuttavia, il fatto di possedere un unico investimento non impedisce necessariamente a un'entità di soddisfare la definizione di entità d’investimento. Per esempio, un’entità d’investimento può detenere soltanto un unico investimento nel caso in cui l’entità:

(a)

è nella fase di avvio e non ha ancora individuato investimenti adeguati e, pertanto, non ha ancora attuato il proprio programma di investimenti che prevede l’acquisizione di diversi investimenti;

(b)

non ha ancora effettuato altri investimenti in sostituzione di quelli dismessi;

(c)

è stata costituita per raccogliere i fondi di più investitori per investire in un unico investimento qualora tale investimento non sia ottenibile da un singolo investitore (per esempio, nel caso in cui l'investimento minimo richiesto sia troppo elevato per un singolo investitore); o

(d)

è in fase di liquidazione.

Più di un investitore

B85Q

Una entità d’investimento ha di norma diversi investitori che mettono in comune i propri fondi per accedere ai servizi di gestione degli investimenti e alle opportunità di investimento a cui non potrebbero accedere singolarmente. Il fatto di avere diversi investitori renderebbe meno probabile che l'entità, o gli altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottenga benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti (vedere paragrafo B85I).

B85R

In alternativa, un’entità d’investimento può essere costituita da un unico investitore, oppure per un unico investitore, che rappresenta o supporta gli interessi di un gruppo più ampio di investitori (per esempio, un fondo pensione, un fondo di investimento governativo o una fiduciaria di famiglia).

B85S

Può accadere che l’entità abbia temporaneamente un unico investitore. Per esempio, un’entità d’investimento può avere un unico investitore nel caso in cui l’entità:

(a)

è nel periodo iniziale di offerta al pubblico, che non è ancora terminato e l’entità è impegnata nella ricerca di investitori adeguati;

(b)

non ha ancora individuato investitori adeguati per sostituire le interessenze partecipative che sono state riscattate; o

(c)

è in fase di liquidazione.

Investitori non correlati

B85T

Solitamente, un’entità d’investimento ha diversi investitori che non sono parti correlate (secondo la definizione dello IAS 24) dell’entità o di altri membri del gruppo di cui fa parte l’entità. Il fatto di avere investitori che non sono parti correlate dell’entità rende meno probabile che l'entità, o altri membri del gruppo di cui fa parte l'entità, ottengano benefici diversi dalla rivalutazione del capitale o dai proventi degli investimenti (vedere paragrafo B85I).

B85U

Tuttavia, un’entità può comunque essere considerata come un’entità d’investimento anche se i suoi investitori sono correlati all’entità. Per esempio, un’entità d’investimento può costituire un fondo “parallelo” distinto per un gruppo di propri dipendenti (come i dipendenti con responsabilità strategiche) o altri investitori che sono parti correlate, che replica gli investimenti del principale fondo di investimento dell'entità. Detto fondo “parallelo” può qualificarsi come un'entità d’investimento anche se tutti i suoi investitori sono parti correlate.

Interessenze partecipative

B85V

Un’entità d’investimento è solitamente un'entità giuridica distinta, anche se non è tenuta ad esserlo. Le interessenze partecipative in un’entità d’investimento sono tipicamente sotto forma di capitale o di altre interessenze similari (per esempio, interessenze di partenariato), alle quali vengono attribuite quote proporzionali dell’attivo netto dell’entità d’investimento. Tuttavia, il fatto di avere diverse classi di investitori, alcuni dei quali hanno diritti solo su investimenti o gruppi di investimenti specifici, oppure hanno quote proporzionali diverse dell’attivo netto, non preclude a un’entità di essere un'entità d’investimento.

B85W

Inoltre, un’entità che abbia interessenze partecipative significative sotto forma di strumenti di debito che, in base ad altri IFRS applicabili, non soddisfano la definizione di capitale, può comunque qualificarsi come entità d’investimento, a condizione che i detentori degli strumenti di debito siano esposti a rendimenti variabili derivanti dalle variazioni del fair value dell'attivo netto dell'entità.

Nell’Appendice B sono aggiunti un titolo e i paragrafi B100–B101.

CONTABILIZZAZIONE DI UN CAMBIO DI STATO DELL’ENTITÀ D’INVESTIMENTO

B100

Se un’entità cessa di essere un’entità d’investimento, deve applicare l’IFRS 3 a qualsiasi controllata precedentemente valutata al fair value rilevato a conto economico in conformità al paragrafo 31. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della determinazione dell‘avviamento o dell’utile risultante da un acquisto a condizioni favorevoli a seguito dell'acquisizione presunta. Tutte le controllate devono essere consolidate in conformità ai paragrafi 19–24 del presente IFRS a partire dalla data del cambio di stato.

B101

Quando un’entità diventa un’entità d’investimento, non deve più consolidare le proprie controllate alla data del cambio di stato, a eccezione delle controllate che devono continuare a essere consolidate in conformità al paragrafo 32. L’entità d’investimento deve applicare le disposizioni dei paragrafi 25 e 26 a quelle controllate che cessa di consolidare come se avesse perso il controllo di tali controllate a tale data.

Nell’Appendice C si aggiunge il nuovo paragrafo C1B.

C1B

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2, 4, C2A, C6A e l’Appendice A e ha aggiunto i paragrafi 27–33, B85A–B85W, B100-B101 e C3A–C3F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

Nell’Appendice C è modificato il paragrafo C2A.

C2A

A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 28 dello IAS 8, quando il presente IFRS è applicato per la prima volta e, qualora successivamente, quando le modifiche al presente IFRS apportate da Entità d’investimento sono applicate per la prima volta, un'entità deve soltanto presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28(f) dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale del presente IFRS (l'"esercizio immediatamente antecedente"). Un’entità può anche presentare tali informazioni per l’esercizio corrente o per gli esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.

Nell’Appendice C si aggiungono i nuovi paragrafi C3A–C3F.

C3A

Alla data di applicazione iniziale un’entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se è un'entità d’investimento. Se, alla data di applicazione iniziale, un’entità conclude che è un’entità d’investimento, deve applicare le disposizioni dei paragrafi C3B–C3F piuttosto che quelle dei paragrafi C5-C5A.

C3B

Fatta eccezione per qualsiasi controllata consolidata in conformità al paragrafo 32 (alla quale si applicano i paragrafi C3 e C6 o i paragrafi C4–C4C, a seconda di quali siano pertinenti), un'entità d’investimento deve determinare il valore del proprio investimento in ciascuna controllata al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L’entità d’investimento deve rettificare retroattivamente sia l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, sia il patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:

(a)

il precedente valore contabile della controllata; e

(b)

il fair value della partecipazione dell’entità d’investimento nella controllata.

L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

C3C

Prima della data di adozione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value, un’entità d’investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l’ammontare al quale l’investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

C3D

Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi C3B–C3C non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8), un’entità d’investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi C3B–C3C, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all’esercizio corrente. In tal caso, la rettifica al patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.

C3E

Se un’entità d’investimento ha dismesso un investimento in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale del presente IFRS, l’entità d’investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale controllata.

C3F

Se un’entità applica le modifiche di Entità d’investimento a un esercizio successivo a quello in cui applica per la prima volta l’IFRS 10, i riferimenti alla “data di applicazione iniziale” di cui ai paragrafi C3A–C3E devono essere intesi come "l'inizio dell'esercizio per il quale si applicano per la prima volta le modifiche di Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012".

Nell’Appendice C è modificato il paragrafo C6A.

C6A

A prescindere dai riferimenti all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l’"esercizio immediatamente antecedente") di cui ai paragrafi C3B–C5A, un’entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un’entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'"esercizio immediatamente antecedente" di cui ai paragrafi C3B–C5A devono essere intesi come “il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate”.

Appendice

Modifiche conseguenti ad altri Principi

La presente appendice riporta le modifiche ad altri Principi risultanti dalla pubblicazione di Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27) da parte dello IASB. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento. I paragrafi modificati sono riportati con il nuovo testo sottolineato e il testo eliminato barrato.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39T.

39T

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l’Appendice C e ha aggiunto un titolo e i paragrafi E6–E7. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

È modificata l’Appendice C.

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. L’entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS. La presente Appendice dovrebbe essere applicata soltanto alle aggregazioni aziendali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali.

Nell’Appendice D, sono modificati i paragrafi D16–D17.

D16

Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:

(a)

ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo (tale alternativa non è consentita nel caso di una controllata di una entità d’investimento, come definita nell'IFRS 10, che deve invece essere valutata al fair value rilevato a conto economico); o

(b)

D17

Tuttavia, se l’entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. A prescindere da tale disposizione, una controllante che non è una entità d’investimento non deve applicare l’eccezione al consolidamento utilizzata da una entità d’investimento controllata. …

Nell’Appendice E, dopo il paragrafo E5, si aggiungono un titolo e i paragrafi E6–E7.

Entità d’investimento

E6

Un neo-utilizzatore che sia una controllante deve valutare se è una entità d’investimento, come definita dall’IFRS 10, sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

E7

Un neo-utilizzatore che sia una entità d’investimento, come definita dall’IFRS 10, può applicare le disposizioni transitorie dei paragrafi C3C–C3D dell’IFRS 10 e dei paragrafi 18C–18G dello IAS 27 se il suo primo bilancio redatto in base agli IFRS fa riferimento a un esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o in data antecedente. I riferimenti riportati in tali paragrafi all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale devono essere intesi come il più remoto esercizio presentato. Di conseguenza, i riferimenti in tali paragrafi devono essere intesi come la data di passaggio agli IFRS.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Il paragrafo 7 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 2A e 64G.

2A

Le disposizioni del presente Principio non si applicano all’acquisizione di un investimento in una controllata da parte di una entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, che deve invece essere valutato al fair value rilevato a conto economico.

7

Le indicazioni dell’IFRS 10 devono essere utilizzate per identificare l'acquirente...

64G

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 7 e ha aggiunto il paragrafo 2A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 3 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44X.

3

Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

(a)

quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l’IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono a un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l’IFRS 9; in tali casi, le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS e, per quelle valutate al fair value, le disposizioni dell'IFRS 13 Valutazione del fair value. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato non soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32.

44X

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 7 Rendiconto finanziario

I paragrafi 42A e 42B sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 40A e 58.

40A

Un’entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, non è tenuta ad applicare i paragrafi 40(c) o 40(d) a una partecipazione in una controllata che deve essere valutata al fair value rilevato a conto economico.

42A

I flussi finanziari derivanti da variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento, a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10, e debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico.

42B

Le modifiche delle interesse partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo, come nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, sono contabilizzate come operazioni sul capitale (vedere IFRS 10), a meno che la controllata sia posseduta da un'entità d’investimento e debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico. Di conseguenza, i flussi finanziari risultanti sono classificati allo stesso modo delle altre transazioni con soci descritte al paragrafo 17.

58

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 42A e 42B e ha aggiunto il paragrafo 40A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 12 Imposte sul reddito

I paragrafi 58 e 68C sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 98C.

58

L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

(a)

(b)

un’aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico) (vedere paragrafi da 66 a 68).

68C

Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell’utile (perdita) d’esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l’imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato al di fuori del conto economico, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico). Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita connessa è rilevata direttamente nel patrimonio netto.

98C

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 58 e 68C. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

I paragrafi 4 e 9 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 28B.

4

Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell’entità. Nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d’investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico.

9

I termini ‘controllo’, ‘entità d’investimento’, ‘controllo congiunto’ e ‘influenza notevole’ sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati in tali IFRS.

28B

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 4 e 9. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Il paragrafo 4 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 97N.

4

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

(a)

quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l’IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono a un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l’IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.

97N

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 34 Bilanci intermedi

Il paragrafo 16A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 54. Il testo nuovo è sottolineato.

16A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un’entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L’informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

(a)

(k)

per quelle entità che diventano entità d’investimento, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

54

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

I paragrafi 2 e 80 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 103R.

2

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

(a)

quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l’IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono a un’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati su un’interessenza in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato non soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell’entità di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio.

(b)

(g)

qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all’acquisto o alla vendita di un’acquisita che darà luogo ad un’aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l’operazione.

80

… Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio individuale o separato di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d’investimento, come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra un'entità d’investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico non saranno eliminate nel bilancio consolidato. …

103R

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 2 e 80. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata di Entità d’investimento. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

Modifiche all’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità

È modificato il paragrafo 2.

2

Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, un’entità deve indicare:

(a)

le valutazioni e le ipotesi significative adottate nel determinare:

(i)

la natura della propria partecipazione in un'altra entità o accordo;

(ii)

il tipo di accordo per un controllo congiunto in cui detiene una partecipazione (paragrafi 7–9);

(iii)

che soddisfa la definizione di entità d’investimento, se applicabile (paragrafo 9A); e

(b)

Dopo il paragrafo 9, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 9A–9B.

Stato delle entità d’investimento

9A

Quando una controllante stabilisce che è una entità d’investimento in conformità al paragrafo 27 dell’IFRS 10, essa deve fornire un'informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel determinare che è una entità d’investimento. Se l’entità d’investimento non possiede una o più delle caratteristiche tipiche di una entità d’investimento (vedere il paragrafo 28 dell’IFRS 10), deve indicare i motivi per cui è giunta alla conclusione di essere comunque una entità d’investimento.

9B

Quando un’entità diventa un’entità d’investimento, o cessa di esserlo, deve indicare tale cambio di stato e le motivazioni del cambiamento. Inoltre, un’entità che diventa un’entità d’investimento deve indicare l’effetto del cambio di stato sul bilancio per l'esercizio presentato, inclusi:

(a)

il fair value complessivo, alla data del cambio di stato, delle controllate che cessano di essere consolidate;

(b)

gli eventuali utili o perdite totali calcolati in conformità al paragrafo B101 dell’IFRS 10; e

(c)

la(e) voce(i) dell’utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente).

Dopo il paragrafo 19, sono aggiunti un titolo e i paragrafi 19A–19G.

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NON CONSOLIDATE (ENTITÀ D’INVESTIMENTO)

19A

Un’entità d’investimento che, in conformità all'IFRS 10, deve applicare l'eccezione al consolidamento e invece contabilizza la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico deve indicare tale fatto.

19B

Per ciascuna controllata non consolidata, un’entità d’investimento deve indicare:

(a)

la denominazione della controllata;

(b)

la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata; e

(c)

la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall’entità d’investimento e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto posseduti.

19C

Se un’entità d’investimento è la controllante di un’altra entità d’investimento, la controllante deve anche fornire l’informativa prevista dai paragrafi 19B(a)–(c) per gli investimenti controllati dall’entità d’investimento controllata. L’informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle controllate) che contiene le informazioni suddette.

19D

L'entità d’investimento deve indicare:

(a)

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (derivante, per esempio, da accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali) alla capacità di una controllata non consolidata di trasferire fondi all’entità d’investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti; e

(b)

qualsiasi impegno o intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata, inclusi gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell’ottenere sostegno finanziario.

19E

Se, durante l’esercizio di riferimento, un’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata (per esempio, acquisendo attività della controllata o strumenti emessi dalla stessa, o assistendo la controllata nell'ottenere sostegno finanziario), senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, l’entità deve indicare:

(a)

la tipologia e l’importo del sostegno fornito a ciascuna controllata non consolidata; e

(b)

i motivi per aver fornito tale sostegno.

19F

Un’entità d’investimento deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l’entità o le sue controllate non consolidate forniscano sostegno finanziario a un’entità strutturata controllata non consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l’entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, accordi di liquidità, variazioni dei rating di credito associati all’obbligo di acquistare attività dell’entità strutturata o di fornire sostegno finanziario).

19G

Se, durante l’esercizio di riferimento, un’entità d’investimento o una qualsiasi sua controllata non consolidata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una entità strutturata non consolidata che l’entità d’investimento non controllava, senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, e se tale sostegno ha comportato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità d’investimento, quest'ultima deve spiegare i fattori rilevanti che hanno determinato la decisione di fornire tale sostegno.

Dopo il paragrafo 21, è aggiunto il paragrafo 21A.

21A

Un’entità d’investimento non deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 21(b)–21(c).

Dopo il paragrafo 25, è aggiunto il paragrafo 25A.

25A

Un’entità d’investimento non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 24 per un’entità strutturata non consolidata che essa controlla e per la quale presenta le informazioni integrative richieste dai paragrafi 19A–19G.

Nell’Appendice A è aggiunto un termine.

I termini seguenti sono definiti nello IAS 27 (modificato nel 2011), nello IAS 28 (modificato nel 2011), nell’IFRS 10 e IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in tali IFRS:

società collegata

bilancio consolidato

controllo di un’entità

metodo del patrimonio netto

gruppo

entità d’investimento

accordo per un controllo congiunto

Nell’Appendice C si aggiunge il paragrafo C1B.

C1B

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 2 e l’Appendice A, e ha aggiunto i paragrafi 9A–9B, 19A–19G, 21A e 25A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato

I paragrafi 5-6 sono modificati.

5

I termini seguenti sono indicati nell’Appendice A dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, nell’Appendice A dell’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture:

società collegata

controllo di una partecipata

gruppo

entità d’investimento

controllo congiunto

6

Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato, ovvero in aggiunta al bilancio in cui le partecipazioni in società collegate o in joint venture sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8A. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a tali bilanci o che li accompagni.

Dopo il paragrafo 8, è aggiunto il paragrafo 8A.

8A

Un’entità d’investimento che sia tenuta, per tutto l’esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad applicare l’eccezione al consolidamento per tutte le proprie controllate in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10 presenta come unico bilancio il proprio bilancio separato.

Dopo il paragrafo 11, si aggiungono i paragrafi 11A–11B.

11A

Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell’IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, deve anche contabilizzare la propria partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.

11B

Quando una controllante cessa di essere una entità d’investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

(a)

quando un’entità cessa di essere un’entità d’investimento essa deve, in conformità al paragrafo 10:

(i)

contabilizzare una partecipazione in una controllata al costo. Il fair value della controllata alla data del cambio di stato deve essere utilizzato come il sostituto del costo a tale data; o

(ii)

continuare a contabilizzare una partecipazione in una controllata in conformità all’IFRS 9;

(b)

quando un’entità diventa un’entità d’investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata come utile o perdita nel conto economico. L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l’entità d’investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

Dopo il paragrafo 16, è aggiunto il paragrafo 16A.

16A

Se un’entità d’investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato. L’entità d’investimento deve anche presentare l’informativa relativa alle entità d’investimento richiesta dall’IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

È modificato il paragrafo 17.

17

Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 16–16A) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un’influenza notevole in una partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l'investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l’investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato:

(a)

È modificato il paragrafo 18.

18

…Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l’IFRS 10, l’IFRS 11, l’IFRS 12 e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

Dopo il paragrafo 18, sono aggiunti i paragrafi 18A–18I.

18A

Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B–18I. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

18B

Se, alla data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento (che, ai fini del presente IFRS, è l’inizio dell’esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante conclude che è un'entità d’investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una controllata.

18C

Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L’entità d’investimento deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale e deve rettificare gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:

(a)

il precedente valore contabile della partecipazione; e

(b)

il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

18D

Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare tale partecipazione al fair value. L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

18E

Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento non deve apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di un’interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.

18F

Prima della data di adozione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value, un’entità d’investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l’ammontare al quale l’investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

18G

Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori), un’entità d’investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi 18C–18F, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all’esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per l'entità d’investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, l’investitore deve rettificare il patrimonio netto all’inizio dell'esercizio immediatamente antecedente per tener conto delle differenze tra:

(a)

il precedente valore contabile della partecipazione; e

(b)

il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

Se il primo esercizio per il quale l'applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all'esercizio corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.

18H

Se un’entità d’investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento, l’entità d’investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.

18I

A prescindere dai riferimenti all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l’"esercizio immediatamente antecedente") di cui ai paragrafi 18C–18G, un’entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un’entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'"esercizio immediatamente antecedente" di cui ai paragrafi 18C–18G devono essere intesi come “il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate”. Se un’entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.


(1)  Il paragrafo C7 dell’IFRS 10 Bilancio consolidato recita “Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 nel presente IFRS dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.”