6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1053/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un’effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.

(2)

La decisione del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998 (2) [SCH/Com-ex (98) 26 def.] («decisione del 16 settembre 1988»), ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l’abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.

(3)

È necessario uno specifico meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nella sua applicazione pratica e, dall’altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.

(4)

Il programma dell’Aia (3) ha invitato la Commissione a presentare, una volta completata l’abolizione dei controlli delle frontiere interne, una proposta intesa a integrare l’attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri, compresi i controlli senza preavviso.

(5)

Il programma di Stoccolma (4) ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’Unione europea (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (5) in questo campo.

(6)

Sarebbe quindi opportuno rivedere di conseguenza il meccanismo di valutazione istituito dalla decisione del 16 settembre 1998 e abrogare la decisione del 16 settembre 1998.

(7)

L’esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione coerente che riguardi tutti i settori dell’acquis di Schengen, a eccezione di quelli per i quali il diritto dell’Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.

(8)

A norma dell’articolo 70 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero procedere a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per essere efficiente, un giusto processo di valutazione dovrebbe comprendere un seguito e un monitoraggio adeguati delle relazioni di valutazione, garantiti dalla Commissione.

(9)

Affinché il meccanismo di valutazione sia più efficace, si dovrebbero inoltre garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento. A tal fine occorre conferire alcune competenze di esecuzione alla Commissione e altre al Consiglio.

(10)

È opportuno conferire alla Commissione le competenze relative alla preparazione e alla pianificazione delle valutazioni e la competenza relativa all’adozione delle relazioni di valutazione. Tali svariate competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii) di detto regolamento, per l’adozione di tali atti si applica la procedura d’esame.

(11)

Per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurare un loro migliore coordinamento a livello di Unione e far sì che fra di loro vi sia una maggiore pressione tra pari, è opportuno conferire al Consiglio la competenza di esecuzione di adottare raccomandazioni sul provvedimento correttivo inteso a colmare ogni carenza evidenziata nelle relazioni di valutazione. Tale competenza di esecuzione rispecchia le competenze specifiche conferite al Consiglio dal trattato, a norma dell’articolo 70 TFUE, in materia di valutazione reciproca dell’attuazione delle politiche dell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa rispecchia adeguatamente l’obiettivo di un meccanismo di valutazione basato su tale lex specialis, che, in questo particolare settore, e parallelamente alla competenza generale della Commissione di sovrintendere l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea mediante le procedure d’infrazione, consiste nello svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell’efficacia dell’attuazione pratica delle politiche dell’Unione mediante valutazioni inter pares.

Tale competenza di esecuzione conferita al Consiglio contribuisce inoltre a realizzare l’auspicio espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011, che la cooperazione nello spazio Schengen sia potenziata ulteriormente rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e che gli Stati membri siano responsabili di garantire che tutte le regole Schengen siano applicate efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali. Tale competenza di esecuzione contribuisce inoltre, conformemente alle conclusioni del Consiglio dell’8 marzo 2012, a migliorare la governance dello spazio Schengen mediante discussioni politiche a livello ministeriale sul corretto funzionamento dello spazio Schengen, anche attraverso discussioni nelle situazioni nelle quali le relazioni di valutazione hanno indicato gravi carenze. Tali discussioni si tengono in sede di Comitato misto composto dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati associati Schengen, affinché assistano il Consiglio a prendere decisioni nell’ambito delle sue competenze per assicurare il funzionamento efficace dello spazio Schengen. Conferendo tale competenza di esecuzione al Consiglio si tiene infine adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile a livello politico delle raccomandazioni, che spesso incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge.

(12)

È opportuno che il meccanismo di valutazione instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite in loco e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite in loco senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, in particolare per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.

(13)

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe coprire tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen. Per quanto riguarda la questione delle frontiere, la valutazione e il monitoraggio del meccanismo dovrebbero coprire sia l’efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne.

(14)

Durante la valutazione e il monitoraggio dovrebbe essere prestata particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(15)

La valutazione dovrebbe servire a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Il meccanismo di valutazione abbraccia pertanto tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.

(16)

Al fine di rafforzare l’efficacia e l’affidabilità del meccanismo di valutazione è opportuno tener conto in tutte le valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell’acquis di Schengen. Ciò aumenterà la capacità del meccanismo di valutazione di garantire l’applicazione effettiva delle norme Schengen da parte degli Stati membri conformemente ai principi e alle norme fondamentali come richiesto dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011. Esso sarà conforme alle richieste del Consiglio europeo, definite nelle sue conclusioni del 1o e 2 marzo 2012, che il meccanismo di valutazione sia indirizzato al necessario funzionamento delle istituzioni interessate nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

(17)

Frontex dovrebbe sostenere l’attuazione del meccanismo di valutazione, principalmente nel settore dell’analisi dei rischi legati alle frontiere esterne. Il meccanismo di valutazione dovrebbe inoltre poter contare sulla competenza ed esperienza di Frontex nell’assistenza all’esecuzione delle visite in loco alle frontiere esterne su base ad hoc.

(18)

Altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione, quali l’Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (7), e Eurojust, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), dovrebbero sostenere, ove opportuno, l’attuazione del meccanismo di valutazione nei settori contemplati dal loro mandato. Il meccanismo di valutazione dovrebbe inoltre, se del caso, poter contare sulla competenza ed esperienza di organismi, uffici o agenzie dell’Unione nell’assistenza all’esecuzione delle visite in loco collegate ai settori dell’acquis di Schengen contemplati dal loro mandato. Questo dovrebbe a esempio essere il caso del garante europeo della protezione dei dati per quanto concerne le valutazioni riguardanti la protezione dei dati, cui possono partecipare anche le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

(19)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli esperti messi a disposizione per le visite in loco posseggano la necessaria esperienza e abbiano seguito una specifica formazione per tale finalità, anche per quanto concerne i diritti fondamentali. Gli organismi, uffici e agenzie dell’Unione interessati, come Frontex, dovrebbero dispensare appropriati corsi di formazione, e dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri fondi per iniziative di formazione specifica nel campo della valutazione dell’acquis di Schengen, attraverso gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione e lo sviluppo di tali strumenti.

(20)

Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell’ultima frase dell’articolo 70 TFUE, sottolineato all’articolo 12, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è necessario prevedere che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presentasse una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all’articolo 19, paragrafo 7, lettera h) del suo regolamento interno, consulterebbe il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(22)

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9).

(23)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10).

(24)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, della decisione 1999/437/CE (12) del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(25)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (14).

(26)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (16).

(27)

Poiché alla data di entrata in vigore del presente regolamento la valutazione di Cipro sarà già cominciata ai sensi della decisione del 16 settembre 1998, il presente regolamento non si applicherà a Cipro fino al 1o gennaio 2016.

(28)

Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania era già stata completata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, la verifica di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b, del presente regolamento non sarà effettuata nei confronti di tali Stati membri.

(29)

Gli esperti di Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia dovrebbero tuttavia partecipare alla valutazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio finalizzato a:

a)

verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;

b)

verificare che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen siano soddisfatte negli Stati membri nei confronti dei quali non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano integralmente o parzialmente, eccettuati gli Stati la cui valutazione sarà già stata completata al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento;

2.   la verifica di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo lascia impregiudicate l’articolo 23, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati membri nei quali le procedure di valutazione sono già cominciate il 26 novembre 2013.

3.   Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen partecipano ciononostante alla valutazione di tutte le parti di detto acquis.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intendono per «acquis di Schengen» le disposizioni integrate nell’ambito dell’Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi.

Articolo 3

Responsabilità

1.   Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell’attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio come specificato nel presente regolamento, con il sostegno degli organismi, uffici e agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen.

2.   La Commissione assume un ruolo di coordinamento globale per quanto riguarda l’istituzione del programma di valutazione annuale e pluriennale, l’elaborazione dei questionari e dei calendari delle visite, lo svolgimento delle visite e la redazione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Assicura inoltre il follow-up e il monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni conformemente all’articolo 16.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni al fine di svolgere i compiti a essi conferiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Valutazioni

1.   Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen, compresa l’effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d’accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d’informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l’assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno che tutte le valutazioni tengano conto del funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell’acquis di Schengen stabilite nel presente paragrafo.

2.   Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite in loco che possono avvenire con o senza preavviso. Le visite in loco con preavviso sono precedute da un questionario. Le visite in loco e i questionari possono, se del caso, essere utilizzati separatamente o in combinazione nella valutazione degli Stati membri e/o dei settori specifici.

3.   Oltre ai questionari e alle visite in loco, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione.

Articolo 5

Programma di valutazione pluriennale

1.   La Commissione, se del caso, previa consultazione di Frontex e Europol, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, non oltre sei mesi prima dell’inizio del quinquennio successivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Ogni Stato membro è valutato nel corso di ogni quinquennio a cui corrisponde il programma di valutazione pluriennale. Nel programma di valutazione pluriennale figura l’elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. L’ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati tiene conto del tempo trascorso dall’ultima valutazione e dell’equilibrio fra le diverse parti dell’acquis di Schengen da valutare.

3.   Se necessario, il programma di valutazione pluriennale può essere adattato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il programma di valutazione pluriennale può contenere un riferimento alle valutazioni tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2019.

Articolo 6

Programma di valutazione annuale

1.   La Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 31 ottobre dell’anno precedente rispetto a quello cui il programma si riferisce, che tiene conto in particolare dell’analisi dei rischi effettuata da Frontex conformemente all’articolo 7 e, se del caso, dell’informazione fornita da Europol e da altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione, in particolare ai sensi dell’articolo 8.

Il programma di valutazione annuale contiene proposte di valutazione:

a)

dell’applicazione dell’acquis di Schengen o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma di valutazione pluriennale; e

b)

se del caso, dell’applicazione di specifiche parti dell’acquis di Schengen in diversi Stati membri (ossia di valutazioni tematiche).

2.   La Commissione stabilisce, attraverso atti di esecuzione, la prima parte del programma di valutazione annuale, comprendente un calendario provvisorio delle visite in loco. Tale parte elenca gli Stati membri da valutare l’anno successivo conformemente al programma di valutazione pluriennale, i settori da valutare e le visite in loco da effettuare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La Commissione redige e adotta la seconda parte del programma di valutazione annuale. Tale parte elenca le visite in loco senza preavviso da effettuare l’anno successivo. Essa è considerata riservata e non è comunicata.

4.   Ove necessario, il programma di valutazione annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5.   Il primo programma di valutazione pluriennale è stabilito entro il 27 maggio 2014. La data di inizio di tale programma è il 27 novembre 2014 e la data di conclusione è il 31 dicembre 2014.

Articolo 7

Analisi dei rischi effettuata da Frontex

1.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta un’analisi dei rischi alla Commissione e agli Stati membri, conformemente al suo mandato. Tale analisi tiene conto, tra l’altro, dell’immigrazione illegale e dei cambiamenti sostanziali nell’ambiente operativo alle frontiere esterne, e include raccomandazioni sulle priorità per le valutazioni dell’anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell’anno successivo nell’ambito del programma di valutazione pluriennale. La Commissione trasmette senza indugio tale analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un’analisi dei rischi separata, distinta da quella di cui al paragrafo 1, che include raccomandazioni sulle priorità per valutazioni da svolgersi nell’anno successivo sotto forma di visite in loco senza preavviso, indipendentemente dall’ordine degli Stati membri da valutare ogni anno, come stabilito dal programma di valutazione pluriennale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno dieci specifici valichi di frontiera. La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un’analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite in loco senza preavviso.

3.   L’analisi dei rischi di cui ai paragrafi 1 e 2, che dev’essere effettuata da Frontex, è presentata per la prima volta alla Commissione entro il 27 febbraio 2014.

Articolo 8

Analisi dei rischi effettuata da organismi, uffici e agenzie dell’Unione diversi da Frontex

La Commissione, ove opportuno, chiede ad altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione diversi da Frontex, coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen, di effettuare un’analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tali analisi potrebbero essere utilizzate per preparare il programma di valutazione annuale.

Articolo 9

Questionario

1.   La Commissione, attraverso atti di esecuzione, elabora e aggiorna un questionario standard in stretta collaborazione con gli Stati membri. Frontex e Europol possono essere consultati sul progetto di questionario standard. Il questionario standard verte sulla legislazione pertinente, su raccomandazioni comuni e migliori prassi, in particolare indicate nei cataloghi Schengen, e sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno, la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere valutati nell’anno successivo. Gli Stati membri dispongono di un termine di otto settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri e informa il Parlamento europeo delle risposte. Qualora il Parlamento europeo lo richieda, in particolare a causa della gravità della questione, la Commissione informa il Parlamento europeo, caso per caso e conformemente alle norme vigenti in materia di relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, anche del contenuto di una risposta specifica.

Articolo 10

Equipe responsabili delle visite in loco

1.   Un’equipe responsabile delle visite in loco («equipe in loco») è composta da esperti designati dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.

2.   La Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti disponibili a partecipare alle rispettive visite in loco, indicando il loro settore di competenza.

In caso di visite in loco con preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito.

In caso di visite in loco senza preavviso, la Commissione invita gli Stati membri a designare gli esperti al più tardi due settimane prima della data prevista per l’inizio della visita in loco. Gli Stati membri designano gli esperti entro 72 ore dal ricevimento di tale invito.

3.   Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alle visite di valutazione in loco è di due. Il numero massimo di esperti degli Stati membri partecipanti alle visite di valutazione in loco è di otto per una visita in loco con preavviso e di sei per una visita in loco senza preavviso.

Se gli esperti designati dagli Stati membri superano il numero massimo pertinente di cui al primo comma, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, nomina i membri dell’equipe in base a un equilibrio geografico e alle competenze degli esperti.

4.   Gli esperti degli Stati membri non possono partecipare a una missione di valutazione che comprende una visita in loco nello Stato membro in cui lavorano.

5.   La Commissione può invitare Frontex, Europol o altri organismi, uffici o agenzie dell’Unione coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita in loco relativa a un settore rientrante nel loro mandato.

6.   La direzione di una visita in loco è garantita da un rappresentante della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell’equipe in loco quanto prima dopo la costituzione dell’equipe. Gli esperti che dirigono le visite sono nominati a tempo debito prima di stabilire il programma particolareggiato di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 11

Equipe responsabili delle valutazioni sulla base di un questionario

1.   Qualora un questionario sia utilizzato separatamente, vale a dire senza essere seguito da una visita in loco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’equipe responsabile della valutazione delle risposte al questionario («equipe del questionario») è composta da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione.

2.   Quando trasmette il questionario allo Stato membro da valutare, la Commissione invita gli Stati membri a designare esperti disponibili a partecipare alla valutazione, indicando il loro settore di competenza. Gli Stati membri designano gli esperti entro due settimane dal ricevimento di tale invito. Gli esperti sono designati conformemente all’articolo 10, paragrafi 3 e 4.

Articolo 12

Esperti

Gli esperti che partecipano alle valutazioni possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto del meccanismo di valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune. A tal fine gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organismi, uffici o agenzie dell’Unione, provvedono affinché detti esperti ricevano una formazione adeguata, anche in materia di rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 13

Svolgimento delle visite in loco

1.   Le equipe in loco intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l’efficacia, l’accuratezza e la coerenza delle visite in loco.

2.   Il programma particolareggiato delle visite in loco con preavviso è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti che dirigono le visite e lo Stato membro interessato. Gli Stati membri sono informati su tale programma. Il programma particolareggiato delle visite in loco senza preavviso è stabilito dalla Commissione.

Lo Stato membro interessato è consultato e informato del calendario e del programma particolareggiato:

a)

almeno sei settimane prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco con preavviso;

b)

almeno 24 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite in loco senza preavviso.

Le visite in loco senza preavviso alle frontiere interne hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli orientamenti generali relativi alle modalità pratiche di tali visite sono elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.

3.   Tutti i membri delle equipe in loco sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite ai sensi del presente regolamento.

4.   Lo Stato membro da valutare provvede affinché l’equipe in loco possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare. In particolare provvede affinché l’equipe in loco possa rivolgersi direttamente alle persone competenti e abbia accesso a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti necessari per la valutazione.

5.   Lo Stato membro da valutare, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l’equipe in loco nello svolgimento dei suoi compiti.

6.   Nel caso delle visite in loco con preavviso, la Commissione comunica in anticipo allo Stato membro da valutare i nomi degli esperti che compongono l’equipe in loco. Tale Stato membro nomina un referente per gli aspetti pratici della visita in loco.

7.   Spetta alla Commissione e agli Stati membri provvedere all’organizzazione pratica del viaggio dei loro esperti che partecipano a un’equipe in loco da e verso lo o gli Stati membri da valutare. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite in loco.

Spetta allo o agli Stati membri da valutare provvedere all’organizzazione pratica dell’alloggio e prevedere il necessario trasporto sul posto. Per le visite in loco senza preavviso la Commissione facilita l’organizzazione pratica dell’alloggio degli esperti.

Articolo 14

Relazioni di valutazione

1.   Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione di valutazione. La relazione di valutazione si basa sui risultati della visita in loco e del questionario, a seconda dei casi. Nel caso delle visite in loco, la relazione di valutazione è redatta durante la visita stessa dall’equipe in loco.

Gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione hanno la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l’equipe in loco o l’equipe del questionario, a seconda dei casi, cercano di raggiungere un compromesso.

2.   La relazione di valutazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca ogni carenza riscontrata durante la valutazione.

3.   A ognuno dei risultati della relazione di valutazione è applicata una delle seguenti valutazioni:

a)

conforme;

b)

conforme ma richiede miglioramenti;

c)

non conforme.

4.   La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro sei settimane dalla visita in loco o dal ricevimento della risposta al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dalla sua ricezione. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione.

5.   La Commissione presenta il progetto di relazione di valutazione e i relativi commenti dello Stato membro valutato agli altri Stati membri che sono invitati a formulare osservazioni sulla risposta al questionario, sul progetto di relazione di valutazione e sulle osservazioni dello Stato membro valutato.

Su tale base, la Commissione, se necessario dopo aver apportato le pertinenti modifiche al progetto di relazione di valutazione, adotta, attraverso un atto di esecuzione, la relazione di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo.

Articolo 15

Raccomandazioni

1.   Nel redigere la relazione di valutazione e alla luce dei risultati e delle valutazioni di detta relazione, gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione elaborano raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione e danno indicazioni sulle priorità per metterli in atto, fornendo altresì, ove opportuno, esempi di buone pratiche.

2.   La Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa all’adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Il Consiglio adotta le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Articolo 16

Follow-up e monitoraggio

1.   Entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15, lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione. Se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro presenta il piano d’azione entro un mese dall’adozione di tali raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d’azione al Parlamento europeo.

2.   La Commissione, consultata l’equipe in loco o l’equipe del questionario, presenta al Consiglio una valutazione dell’adeguatezza del piano d’azione entro un mese dal ricevimento del piano d’azione presentato dallo Stato membro valutato. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione.

3.   Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione in merito all’attuazione del suo piano d’azione entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano.

4.   Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all’attuazione del piano d’azione di cui al paragrafo 3, se le raccomandazioni concludono che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando i suoi obblighi, detto Stato membro riferisce in merito all’attuazione del proprio piano d’azione entro tre mesi dall’adozione delle raccomandazioni.

5.   A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione può programmare ulteriori visite in loco con preavviso per verificare l’attuazione del piano d’azione. La Commissione invita almeno quattro esperti che hanno partecipato alla visita in loco a partecipare alla nuova visita. La Commissione può invitare gli osservatori a partecipare alla nuova visita. La Commissione stabilisce il programma della nuova visita. Lo Stato membro valutato è informato del programma almeno un mese prima del previsto svolgimento della nuova visita. La Commissione può programmare anche nuove visite in loco senza preavviso.

6.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente sull’attuazione dei piani d’azione o sulle misure migliorative di cui al presente articolo.

7.   Se una visita in loco rileva una grave carenza che si ritiene possa costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio privo di controlli alle frontiere interne, la Commissione ne informa al più presto il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.

8.   Qualora lo Stato membro sia stato ritenuto conforme, ma le raccomandazioni contengano indicazioni per eventuali ulteriori miglioramenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), lo Stato membro valutato presenta alla Commissione la propria valutazione su un’eventuale attuazione di tali indicazioni entro sei mesi dall’adozione delle raccomandazioni.

Articolo 17

Informazioni sensibili

I membri dell’equipe in loco e dell’equipe del questionario considerano riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni di valutazione redatte dopo le visite in loco sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza. La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti al Parlamento europeo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.

Articolo 18

Condizioni di partecipazione del Regno Unito e dell’Irlanda

1.   Gli esperti del Regno Unito e dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

2.   Le valutazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 coprono solo l’applicazione effettiva ed efficace da parte del Regno Unito e dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

3.   Il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio, come previsto all’articolo 15, paragrafo 3, solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui detti Stati membri sono stati autorizzati a partecipare.

Articolo 19

Informazioni ai parlamenti nazionali

La Commissione informa i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione.

Articolo 20

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. Tale relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti le valutazioni dell’anno precedente, le conclusioni tratte da ciascuna valutazione e lo stato d’avanzamento dei provvedimenti correttivi. La Commissione trasmette tale relazione ai parlamenti nazionali.

Articolo 21

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Riesame

La Commissione procede a un riesame del funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Consiglio entro sei mesi dall’adozione di tutte le relazioni relative alle valutazioni contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale di cui all’articolo 5, paragrafo 5. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e abrogazione

Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, la decisione del 16 settembre 1998 è abrogata con effetto a decorrere dal 26 novembre 2013.

La parte I della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 1o gennaio 2016, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013.

La parte II della decisione di cui al primo comma deve continuare ad applicarsi fino al 27 novembre 2014, per quanto riguarda le procedure di valutazione di uno Stato membro che sono già cominciate il 26 novembre 2013.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS


(1)  Opinione del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

(3)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

(8)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(12)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(13)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(14)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(15)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(16)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo.