29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il suo presidente a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica unione economica e monetaria, che comprendesse proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato interno dei servizi finanziari.

(2)

La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e su un nuovo quadro normativo in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.

(3)

Al fine di istituire un meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro e consente agli altri Stati membri di cooperare strettamente con la BCE.

(4)

L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nei confronti di enti creditizi di alcuni degli Stati membri non dovrebbe in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE"), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutti gli attuali compiti e prerogative: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

(5)

È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.

(6)

Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, è opportuno che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello aziendale come pure dei benefici sistemici della diversità nel settore bancario europeo.

(7)

Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, riveste importanza fondamentale che il corpus unico di norme sia accompagnato da un manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Tale manuale dovrebbe identificare le migliori prassi adottate in tutta l'Unione in materia di metodologie e processi di vigilanza per promuovere la conformità a principi internazionali e unionali di base. Il manuale non dovrebbe assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrebbe limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza fondata sulla valutazione della situazione. Esso dovrebbe coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se del caso, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrebbe anche indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il manuale dovrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrebbe essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

(8)

L'ABE dovrebbe poter richiedere informazioni agli istituti finanziari conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione alle informazioni cui tali istituti finanziari hanno accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate da tali istituti per lo svolgimento delle relative attività, le revisioni contabili fornite a tali istituti da società di revisione esterne e copie di documenti, libri e registri contabili.

(9)

Le richieste di informazione dell'ABE dovrebbero essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni a specifiche richieste di informazioni fondate sulla mancata conformità con il regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere sollevate secondo le pertinenti procedure. Ove il destinatario di una richiesta di informazioni sollevi tali obiezioni, ciò non dovrebbe esonerarlo dal fornire le informazioni richieste. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere la competenza per decidere, in conformità delle procedure stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se una specifica richiesta di informazioni dell'ABE sia conforme a tale regolamento.

(10)

È opportuno garantire il mercato interno e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, dovrebbero essere esaminate con attenzione questioni relative alla governance e alle modalità di voto dell'ABE e dovrebbe essere garantita la parità di trattamento tra gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e gli altri Stati membri.

(11)

Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del corpus unico di norme nonché per accrescere la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e considerato che la BCE ha un ruolo di primo piano all'interno dell'MVU, è opportuno dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti ad essa conferiti per quanto riguarda l'integrità del mercato interno.

(12)

Alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, l'ABE dovrebbe poter assolvere i suoi compiti nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità competenti. In particolare, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza dovrebbero, per restare efficaci, essere opportunamente adattati.

(13)

Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l’ABE dovrebbe essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata a partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle competenti autorità in materia, compreso il diritto di prendere la parola o di fornire ogni altro contributo.

(14)

Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari, è opportuno adeguare le modalità di voto all'interno del consiglio delle autorità di vigilanza.

(15)

È opportuno che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti all'MVU ("Stati membri partecipanti") e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ("Stati membri non partecipanti").

(16)

Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che dovrebbe comprendere la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

(17)

Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI di tale regolamento dovrebbero essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che dovrebbe comprendere almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

(18)

È opportuno che l’ABE elabori per il gruppo di esperti un regolamento interno che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività.

(19)

La composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrata e assicurare che gli Stati membri non partecipanti siano adeguatamente rappresentati.

(20)

È opportuno che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.

(21)

Per assicurare il corretto funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, è opportuno che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano monitorati e sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi.

(22)

Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari.

(23)

L'ABE dovrebbe essere dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie per assolvere in modo adeguato eventuali compiti aggiuntivi assegnatile a norma del presente regolamento. La procedura di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, esecuzione e controllo del bilancio dovrebbe tenere debitamente conto di tali compiti aggiuntivi. L'ABE dovrebbe assicurare il soddisfacimento degli standard più elevati di efficienza.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare in tutti gli Stati membri una regolamentazione e una vigilanza prudenziale altamente efficaci e uniformi, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del mercato interno e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE, della direttiva 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (6), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (7), e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito di applicazione delle parti pertinenti delle direttive 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (8).

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.";

c)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nello svolgimento dei suoi compiti l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione.";

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.";

4)

all'articolo 4, punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)

le autorità competenti quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, e nella direttiva 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;";

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni, progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre atte misure che sono basate sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

a bis)

elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione, il quale contiene le migliori prassi in materia di metodologie e processi di vigilanza;";

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti;";

iii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i)

conformemente agli articoli da 21 a 26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, la valutazione e la misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutta l'Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;";

iv)

la lettera l) è soppressa;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità:

a)

fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,

b)

tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 2, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del "legiferare meglio" nonché dei risultati delle analisi dei costi e benefici prodotte in conformità del presente regolamento.";

6)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.";

b)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L’Autorità può altresì valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di un tale divieto o una tale limitazione.";

7)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni pertinenti.";

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.";

8)

all’articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima in atti dell'Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.";

9)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Convergenza del processo di revisione prudenziale

L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale in conformità della direttiva 2013/36/UE onde pervenire a solidi standard di vigilanza nell'Unione.";

10)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L’Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e favorisce l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.";

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri a livello dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio.";

11)

all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello dell'Unione valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.";

12)

all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti.";

13)

all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi a una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi.";

14)

all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione. Il manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi di vigilanza per quanto riguarda metodologie e processi.";

15)

all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali orientamenti e raccomandazioni. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, l’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza di standard e prassi della qualità più elevata.

3 bis.   Ogni volta che la verifica inter pares od ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle regole prudenziali, l'Autorità presenta un parere alla Commissione.";

16)

all'articolo 31, il secondo comma è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

determinando la portata e verificando, ove appropriato, l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;";

b)

le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"d)

informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;

e)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

f)

centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa degli istituti. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.";

17)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

a)

metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;

c)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e

d)

metodologie comuni di valutazione degli attivi, ove necessario, ai fini delle prove di stress.";

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis.   Per condurre le valutazioni a livello dell’Unione della resilienza degli istituti finanziari ai sensi del presente articolo, l'Autorità può richiedere, in conformità dell'articolo 35 e alle condizioni ivi fissate, informazioni direttamente a tali istituti finanziari. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione in conformità dell'articolo 21 e alle condizioni ivi fissate, al fine di assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.

3 ter.   L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di imporre agli istituti finanziari di sottoporre a una revisione indipendente le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3 bis.";

18)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in modelli specificati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione. Le informazioni sono accurate, coerenti, complete e tempestive.

2.   L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in modelli specificati o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di comuni informativa.

3.   Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.";

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6.   In mancanza di informazioni complete o accurate o quando queste non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente:

a)

agli istituti finanziari interessati;

b)

alle società di partecipazione o alle succursali dell'istituto finanziario interessato;

c)

alle entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che rivestano rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.

I destinatari della richiesta forniscono all'Autorità, prontamente e senza indebito ritardo, informazioni chiare, accurate e complete.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"7 bis.   Se i destinatari di una richiesta a norma del paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni chiare, accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la Banca centrale europea e le pertinenti autorità negli Stati membri interessati che, nel rispetto del diritto nazionale, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile originali cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.";

19)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se non dà seguito a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al Consiglio e al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.";

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Consiglio e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, essa tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza e ne informa anche la Commissione.";

20)

l'articolo 37 è così modificato:

a)

all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno.";

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il rimborso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (9) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

21)

l'articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis.   Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, il rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea può essere accompagnato da un rappresentante della Banca centrale europea in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali.";

22)

all'articolo 41, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1 bis.   Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente imputata della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

2.   Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.   I gruppi di esperti di cui al presente articolo propongono decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento di procedura dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.";

23)

all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:

"Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi i compiti attribuiti alla Banca centrale europea dal regolamento (UE) n. 1024/2013";

24)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri partecipanti) e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri non partecipanti).

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di membri votanti rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti è pari o inferiore a quattro, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere l'unanimità sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di unanimità, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri votanti. Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei suoi membri votanti, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.";

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis.   Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità si adopera per raggiungere l'unanimità nell’adottare le proprie decisioni.";

25)

all’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.";

26)

all'articolo 47, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le necessarie misure di attuazione dello statuto dei funzionari.";

27)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.";

28)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 52 bis

Spese

Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.";

29)

all'articolo 63, il paragrafo 7 è soppresso;

30)

all'articolo 81, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi del mercato, della stabilità del mercato interno e della coesione dell'Unione nel suo complesso, elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore.";

31)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 81 bis

Revisione delle modalità di voto

A decorrere dalla data in cui gli Stati membri non partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina il funzionamento delle modalità di voto descritte agli articoli 41 e 44, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, e ne riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio.".

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

a)

la composizione del consiglio di amministrazione; e

b)

la composizione dei gruppi di esperti indipendenti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che preparano le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19 di tale regolamento.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri partecipanti ed esamina se alla luce delle variazioni si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.

(2)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2013.

(4)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(6)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(7)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63)";

(9)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.";