29.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1021/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (3), la direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (4), la direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (5), la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (6), e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (7), conferiscono alla Commissione competenze ai fini dell’esecuzione di alcune disposizioni di tali direttive. Tali competenze sono state esercitate conformemente alle procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

In particolare, le direttive 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE conferiscono alla Commissione competenze al fine di adottare le misure necessarie per l’esecuzione di tali direttive relativamente all’adeguamento al progresso tecnico. Tali misure sono attualmente sottoposte, nel caso della direttiva 2000/36/CE, alla procedura di regolamentazione con controllo e, nel caso delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE, alla procedura di regolamentazione. È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 TFUE e rivederne la portata.

(3)

Gli allegati delle direttive 2000/36/CE, 2001/111/CE e 2001/113/CE contengono elementi tecnici che potrebbero dover essere adattati o aggiornati per tenere conto dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Tuttavia, le direttive 2000/36/CE e 2001/111/CE non conferiscono alla Commissione competenze adeguate per modificarne rapidamente gli allegati al fine di tenere conto di tale evoluzione. Pertanto, al fine di garantire un’attuazione coerente delle direttive 2000/36/CE e 2001/111/CE, è opportuno delegare alla Commissione competenze supplementari per modificare i punti C e D dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE e la parte B dell’allegato della direttiva 2001/111/CE al fine di tenere conto dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Inoltre, la direttiva 2001/113/CE conferisce competenze alla Commissione che le consentono di adeguare tale direttiva all’evoluzione delle norme internazionali pertinenti secondo la procedura di regolamentazione. È opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, allineare tale conferimento di competenze all’articolo 290 TFUE e rivederne la portata.

(4)

Pertanto, al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei punti C e D dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE, alla modifica della parte B dell’allegato della direttiva 2001/111/CE e alla modifica dell’allegato II e della parte B dell’allegato III della direttiva 2001/113/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (9), che si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di derrate alimentari e alimenti per animali a livello dell’Unione e a livello nazionale, le disposizioni generali dell’Unione relative alle derrate alimentari si applicano direttamente ai prodotti oggetto delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE. Di conseguenza, non è più necessario che la Commissione disponga di competenze per allineare le disposizioni di tali direttive alle disposizioni generali dell’Unione in materia di derrate alimentari. Occorre pertanto abrogare le disposizioni che conferiscono tali competenze.

(6)

Il presente regolamento si limita ad allineare all’articolo 290 TFUE l’attuale conferimento di competenze alla Commissione a norma delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE e, se del caso, a riesaminare la portata delle competenze stesse. Poiché rimane il fatto che gli obiettivi di dette direttive non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE.

(8)

Poiché le modifiche da apportare alla direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE riguardano esclusivamente i poteri della Commissione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 1999/4/CE

Gli articoli 4 e 5 della direttiva 1999/4/CE sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2000/36/CE

La direttiva 2000/36/CE è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alla modifica dei punti C e D dell’allegato I.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2001/111/CE

La direttiva 2001/111/CE è così modificata:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 riguardo alla modifica della parte B dell’allegato.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2001/113/CE

La direttiva 2001/113/CE è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Al fine di tenere conto del progresso tecnico e dell’evoluzione delle norme internazionali pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 riguardo alla modifica dell’allegato II e della parte B dell’allegato III.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2001/114/CE

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/114/CE sono soppressi.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 143.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 settembre 2013.

(3)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

(4)  GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(5)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(6)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

(7)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.