13.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione è necessario precisare le modalità di partecipazione nei collegi per le controparti centrali al fine di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

L’esclusione di una banca centrale di emissione di una valuta dell’Unione pertinente in rapporto agli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale lascia impregiudicati i diritti della banca centrale di emissione di chiedere e ricevere informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 84 del regolamento (UE) n. 648/2012.

(3)

Le attività delle controparti centrali possono essere pertinenti per una determinata banca centrale di emissione in ragione dei volumi compensati nella valuta emessa da detta banca centrale. Tuttavia, al fine di mantenere una composizione proporzionata del collegi, occorre che la pertinenza della valuta ai fini della partecipazione della relativa banca centrale di emissione al collegio relativo alla controparte centrale sia determinata in considerazione della quota di detta valuta nella media delle posizioni aperte compensate dalla controparte centrale.

(4)

Per assicurare che le riunioni del collegio consentano di giungere efficacemente a un risultato, gli obiettivi delle riunioni o delle attività del collegio devono essere chiaramente indicati dall’autorità competente della controparte centrale, di concerto con i membri del collegio. Occorre che gli obiettivi siano comunicati ai partecipanti con sufficiente anticipo e che sia loro trasmessa la documentazione preparata dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, in modo da creare un effettivo dibattito.

(5)

I collegi hanno la funzione di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012; nel regolamento il legislatore ha definito i compiti assegnati ai membri dei collegi, e ha definito la composizione, l’istituzione e la gestione degli stessi come obblighi giuridici, che pertanto sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Per il funzionamento pratico del collegio occorre che i membri dello stesso adottino un accordo scritto. Per assicurare l’uso di accordi scritti standard da parte di tutti i collegi, che includano le migliori pratiche nel funzionamento dei collegi e approcci uniformi da parte delle autorità competenti, e per facilitare la rapida istituzione di collegi entro il termine stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, occorre che l’AESFEM emani orientamenti e raccomandazioni seguendo la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2).

(6)

Le disposizioni del presente atto lasciano impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, nonché le azioni di cui all’articolo 265 e all’articolo 271, lettera d), del TFUE.

(7)

Per assicurare lo scambio tempestivo di informazioni aggiornate tra i membri del collegio, occorre che il collegio si riunisca regolarmente e offra l’opportunità ai suoi membri di discutere e di dare un contributo al riesame effettuato dall’autorità competente delle modalità, delle strategie, dei processi e dei meccanismi utilizzati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché di discutere la valutazione dell’autorità competente dei rischi ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta e che essa stessa potrebbe rappresentare.

(8)

Per assicurare che il punto di vista di tutti i membri del collegio sia debitamente preso in considerazione, l’autorità competente deve fare tutto il possibile per garantire che i disaccordi tra le autorità che diventeranno membri del collegio siano risolti prima di finalizzare l’accordo scritto per l’istituzione e il funzionamento del collegio. Occorre che l’AESFEM faciliti la finalizzazione dell’accordo svolgendo il suo compito di mediazione, se del caso.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(10)

L’AESFEM ha consultato, laddove pertinente, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e i membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione delle valute più pertinenti

1.   Le valute dell’Unione più pertinenti sono individuate sulla base della quota relativa di ogni valuta nella media delle posizioni aperte della controparte centrale a fine giornata per tutti gli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale, calcolata su un periodo di un anno.

2.   Le valute dell’Unione più pertinenti sono le tre valute con la quota relativa più elevata calcolata conformemente al paragrafo 1, purché ogni singola quota superi il 10 %.

3.   La quota relativa delle valute è calcolata su base annua.

Articolo 2

Organizzazione operativa dei collegi

1.   Dopo aver accertato la completezza della domanda ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione annuale. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2.   In assenza di commenti dei membri del collegio di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni di calendario, l’autorità competente della controparte centrale procede all’adozione dell’accordo scritto da parte del collegio e con l’istituzione del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, all’autorità competente della controparte centrale entro 10 giorni di calendario. Se pertinente, l’autorità competente della controparte centrale prepara una proposta rivista e indice una riunione per concordare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   Il collegio si considera istituito a seguito dell’adozione dell’accordo scritto.

5.   Tutti i membri del collegio sono tenuti al rispetto dell’accordo scritto adottato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3

Partecipazione ai collegi

1.   Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, l’autorità competente della controparte centrale, dopo aver consultato il collegio, decide sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità.

2.   Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dell’autorità competente della controparte centrale che può chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.

3.   Se la banca centrale di emissione delle valute dell’Unione più pertinenti corrisponde a più di una banca centrale, le banche centrali interessate designano un rappresentante unico che parteciperà al collegio.

4.   L’autorità avente diritto di partecipare al collegio ai sensi di più di una delle lettere da c) a h) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.

5.   Se ai sensi del presente articolo vi è più di un partecipante in rappresentanza di un membro del collegio o il numero di membri del collegio appartenenti allo stesso Stato membro è superiore al numero di voti che possono essere espressi da detti membri del collegio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, il membro o i membri del collegio comunicano al collegio i partecipanti che eserciteranno il diritto di voto.

Articolo 4

Governance dei collegi

1.   L’autorità competente della controparte centrale assicura che i lavori dei collegi facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Il collegio comunica all’AESFEM le funzioni che il collegio esercita conformemente al paragrafo 1. L’AESFEM ha compiti di coordinamento del controllo delle funzioni esercitate dal collegio e assicura, per quanto possibile, che i suoi obiettivi siano in linea con quelli di altri collegi.

3.   L’autorità competente della controparte centrale assicura almeno che:

a)

gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti;

b)

le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano;

c)

il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale;

d)

la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio;

e)

le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente;

f)

sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario.

4.   Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, l’autorità competente della controparte centrale funge da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio. L’autorità competente della controparte centrale esercita almeno le seguenti funzioni:

a)

redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio;

b)

distribuire l’ordine del giorno, nonché la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio;

c)

redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni;

d)

gestire il sito Internet del collegio o altro meccanismo elettronico di scambio delle informazioni, se esistente;

e)

se possibile, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni;

f)

condividere informazioni in modo appropriato con i membri del collegio.

5.   La frequenza delle riunioni del collegio è determinata dall’autorità competente della controparte centrale tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dall’autorità competente della controparte centrale, ogni volta che occorra adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente della controparte centrale organizza riunioni periodiche tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale.

6.   L’accordo scritto di cui all’articolo 2 fissa un quorum di due terzi per le riunioni del collegio.

7.   L’autorità competente della controparte centrale si adopera per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non viene raggiunto, il presidente si assicura che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 5

Scambio di informazioni tra autorità

1.   Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente all’autorità competente della controparte centrale tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali il membro partecipa. L’autorità competente della controparte centrale fornisce tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.

2.   L’autorità competente della controparte centrale fornisce al collegio almeno le seguenti informazioni:

a)

cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale;

b)

variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale;

c)

cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi;

d)

l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale;

e)

i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze;

f)

informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione;

g)

difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta;

h)

fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio;

i)

evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale;

j)

allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante;

k)

eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate;

l)

sanzioni e misure di vigilanza eccezionali;

m)

relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni e sulle misure correttive adottate;

n)

dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’articolo 2;

o)

panoramica delle principali proposte commerciali, compresi prodotti o servizi nuovi che verranno offerti;

p)

modifiche del modello di rischio della controparte centrale, prove di stress e prove a posteriori;

q)

modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso.

3.   Lo scambio di informazioni tra i membri del collegio riflette le rispettive competenze ed esigenze di informazione. Per evitare un flusso inutile di informazioni, lo scambio di informazioni deve restare proporzionato e incentrato sul rischio.

4.   I membri del collegio adottano le modalità più efficaci di comunicazione delle informazioni per assicurare uno scambio di informazioni continuo, tempestivo e proporzionato.

5.   La relazione sulla valutazione del rischio che l’autorità competente della controparte centrale è tenuta a redigere ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarla e di fornire il loro contributo, se richiesto.

Articolo 6

Ripartizione e delega volontarie dei compiti

1.   I membri del collegio decidono le condizioni dettagliate di ogni specifico accordo di delega e di affidamento volontario di compiti ad altri membri, in particolare quando l’accordo determina la delega delle principali funzioni di vigilanza del membro.

2.   Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

a)

le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate;

b)

le procedure e i processi da applicare;

c)

il compito e le responsabilità di ciascuna parte;

d)

il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti.

3.   La ripartizione e la delega delle funzioni non determina una modifica nell’attribuzione dei poteri decisionali dell’autorità competente della controparte centrale.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.