29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati in additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi e nutrienti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Tali specifiche ed elenchi possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda. |
(5) |
Una domanda di autorizzazione per l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante per alcune categorie di alimenti e aromi è stata presentata il 12 novembre 2007 ed è stata comunicata agli Stati membri. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante da aggiungere agli aromi di alcuni altri prodotti alimentari e ha espresso il suo parere l’11 marzo 2010 (4). Sulla base dei risultati forniti dalle ricerche, nonché in base alle informazioni sulla stessa gomma di acacia e altri amidi e fecole modificati con acido ottenilsuccinico, l’Autorità ha concluso che l’impiego di gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alimenti negli impieghi e ai livelli proposti non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(7) |
La necessità di usare gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alcuni prodotti alimentari ed in emulsioni a base di oli essenziali che vengono aggiunte a vari prodotti alimentari è giustificata da ragioni tecniche, poiché tale sostanza è dotata di proprietà migliori rispetto agli emulsionanti esistenti. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico nelle categorie di prodotti alimentari richieste e assegnare il numero E 423 a tale additivo. |
(8) |
Le specifiche della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico vanno incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012 se è presente negli elenchi degli additivi alimentari stabiliti per la prima volta dagli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) The EFSA Journal 2010; 8(3):1539.
ALLEGATO I
A. |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
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B. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue: nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 416:
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ALLEGATO II
Nell’allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all’additivo alimentare E 422:
«E 423 GOMMA ARABICA MODIFICATA CON ACIDO OTTENILSUCCINICO
Sinonimi |
Ottenilbutandioato di idrogeno di gomma arabica; Ottenilsuccinato di idrogeno di gomma arabica; Gomma arabica modificata con OSA; Gomma d’acacia modificata con OSA |
Definizione |
La gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico è prodotta esterificando la gomma arabica di Acacia seyal o di Acacia senegal in soluzione acquosa con non più del 3 % di anidride ottenilsuccinica. È in seguito essiccata a spruzzo. |
EINECS |
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Denominazione chimica |
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Formula chimica |
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Peso molecolare medio |
Frazione (i): 3,105 g/mol Frazione (ii) 1,106 g/mol |
Tenore |
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Descrizione |
Polvere bianca di facile scorrimento il cui colore può andare dal biancastro al marrone molto chiaro |
Identificazione |
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Viscosità a 25 °C di una soluzione al 5 % |
Non più di 30 mPa.s |
Reazione di precipitazione |
Forma un precipitato flocculento in una soluzione di prova di acetato basico di piombo |
Solubilità |
Facilmente solubile in acqua; insolubile in etanolo |
pH di una soluzione acquosa al 5 % |
Dal 3,5 al 6,5 |
Purezza |
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Perdita all’essiccazione |
Non più del 15 % (105 °C, 5 h) |
Grado di esterificazione |
Non più dello 0,6 % |
Ceneri totali |
Non più del 10 % (530 °C) |
Ceneri insolubili in soluzione acida |
Non più dello 0,5 % |
Sostanze insolubili in acqua |
Non più dell’1,0 % |
Test per amido o destrina |
Far bollire una soluzione acquosa 1/50 del campione, aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di iodio. Non si deve formare alcuna colorazione bluastra o rossastra. |
Test per tannino |
Aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di cloruro ferrico a 10 ml di soluzione acquosa 1/50 del campione. Non si deve formare alcuna colorazione o precipitato nerastro. |
Residuo d’acido ottenilsuccinico |
Non più dello 0,3 % |
Piombo |
Non più di 2 mg/kg |
Criteri microbiologici |
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Salmonella sp. |
Assente in 25 g |
Escherichia coli |
Assente in 1 g» |