4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 409/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2013

relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (1), in particolare l’articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro normativo del cielo unico europeo (CUE) si compone delle misure citate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, l’applicazione del quadro normativo del cielo unico europeo lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri.

(3)

Nella comunicazione del 22 dicembre 2011 (3) la Commissione ha manifestato l’intenzione di definire meccanismi di governance e d’incentivazione per la realizzazione di SESAR (Ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo) in base all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004. Si annoverano tra tali meccanismi: progetti comuni che contribuiscano alla proficua attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa («piano generale ATM»); orientamenti sui progetti comuni che delineino un quadro vincolante sulle modalità con cui detti progetti possono concorrere all’attuazione del piano generale ATM; meccanismi di governance che assicurino una realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata prevedendo una chiara attribuzione delle competenze tra i diversi soggetti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 550/2004 intende assistere gli utenti dello spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l’uso dello spazio aereo mediante la collaborazione su progetti comuni. Mira parallelamente ad accelerare la realizzazione del progetto SESAR.

(5)

Il progetto SESAR, che è stato predisposto per modernizzare il sistema di gestione del traffico aereo in Europa, è il pilastro tecnologico dell’iniziativa sul cielo unico europeo.

(6)

SESAR si articola in tre fasi: la definizione, per stabilire il contenuto dei sistemi di ATM di prossima generazione; lo sviluppo, per mettere a punto e convalidare la nuova generazione di sistemi tecnologici, componenti e procedure operative; la realizzazione, ossia la fase industriale e l’applicazione dei nuovi sistemi di gestione del traffico aereo.

(7)

Il piano generale ATM, elaborato nella fase di definizione di SESAR, costituisce la tabella di marcia concordata per il passaggio dalla ricerca e sviluppo ATM alla fase di realizzazione.

(8)

Il piano generale ATM illustra le modifiche operative di fondo necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali del CUE. Si tratta di uno strumento essenziale per la realizzazione di SESAR e costituisce la base della realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle nuove funzionalità ATM.

(9)

Gli obiettivi e le priorità della realizzazione devono tener conto anche degli aspetti legati alle operazioni della rete, secondo la definizione contenuta nel piano strategico della rete, che include obiettivi prestazionali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e le azioni programmate per conseguirli, e nel piano operativo della rete di cui al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (4).

(10)

La realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR è essenziale per conseguire gli obiettivi prestazionali del CUE e i benefici economici complessivi attesi dalla modernizzazione dell’ATM.

(11)

I progetti comuni previsti all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004 devono concorrere a migliorare le prestazioni della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) e risultare in un’analisi costi-benefici globalmente positiva, tenuto conto del potenziale impatto negativo su regioni o soggetti specifici.

(12)

Occorre stabilire un assetto di governance per la realizzazione di SESAR che permetta di attuare e monitorare i progetti comuni in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato, mediante l’impiego ottimale degli strumenti e degli organismi indicati nel quadro normativo del cielo unico europeo.

(13)

Ai fini di una gestione efficace della realizzazione di SESAR e della credibilità del relativo processo, occorre coinvolgere nella governance della realizzazione i soggetti operativi responsabili delle prestazioni del sistema ATM.

(14)

I soggetti operativi che investono nella realizzazione di SESAR devono svolgere, di preferenza mediante un soggetto unico, un ruolo guida nella gestione e attuazione delle attività di realizzazione evitando nel contempo conflitti d’interesse.

(15)

L’industria manifatturiera deve svolgere una funzione di consulenza nella realizzazione di SESAR, per garantire la coerenza con la fase industriale e la disponibilità tempestiva delle apparecchiature.

(16)

Occorre che la Commissione supervisioni le attività di realizzazione accertando che rispondano agli obiettivi del CUE e vigili alla salvaguardia del pubblico interesse; istituisce a tal fine meccanismi adeguati di relazione e monitoraggio sfruttando al meglio gli strumenti esistenti, quali il piano e la relazione sull’attuazione del cielo unico a livello europeo (ESSIP) e a livello locale (LSSIP).

(17)

Occorre che la Commissione tenga il comitato per il cielo unico pienamente informato sui processi di selezione del gestore della realizzazione, di approvazione del programma di realizzazione e di selezione dei progetti attuativi. Il comitato per il cielo unico dev’essere consultato su tali questioni nel rispetto delle norme e procedure previste nei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.

(18)

È opportuno che l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE), che produce materiale tecnico e svolge attività preliminari e accessorie in relazione alla normazione europea, assista la Commissione nel monitoraggio e nell’agevolazione dei processi di standardizzazione e nella promozione dell’uso di norme europee.

(19)

Sebbene la realizzazione dei progetti SESAR collegata al settore militare resti di competenza dello Stato interessato, è opportuno un coordinamento con il comparto militare per evitare conseguenze negative sulle capacità di difesa.

(20)

Perché i soggetti interessati siano incoraggiati a investire in tempi rapidi e per attenuare l’effetto degli aspetti della realizzazione che presentano un’analisi costi-benefici meno favorevole, occorre ammettere al finanziamento e agli altri incentivi dell’Unione i progetti attuativi tesi alla realizzazione di progetti comuni, nel rispetto delle norme e procedure dei programmi di finanziamento e degli schemi d’incentivazione dell’Unione.

(21)

Occorre perseguire, per quanto possibile, sinergie tra la realizzazione di SESAR e i blocchi funzionali di spazio aereo (FAB).

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento definisce i progetti comuni di cui all’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 550/2004, ne illustra le modalità di governance e indica gli incentivi alla loro realizzazione.

2.   Il presente regolamento si applica alla rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 677/2011.

Valgono, inoltre, le definizioni seguenti. Si intende per:

1)

«impresa comune SESAR», l’organismo costituito dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio (5), incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR;

2)

«sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione (6);

3)

«funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi di ATM collegati alla gestione delle traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di rotta, di terminale, di aeroporto o di rete;

4)

«realizzazione di SESAR», le attività e i processi relativi alla fase industriale e all’attuazione delle funzionalità ATM indicate nel piano generale ATM;

5)

«fase industriale» delle funzionalità ATM, le attività e i processi a seguito della convalida, ossia: normazione, certificazione e produzione da parte dell’industria manifatturiera (produttori di attrezzature di terra e di bordo);

6)

«attuazione» delle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate, da parte dei soggetti operativi;

7)

«modifica operativa di fondo», modifica operativa di gestione del traffico aereo (ATM) che determina per il soggetto operativo notevoli miglioramenti delle prestazioni di rete, di cui al piano generale ATM;

8)

«sistema di prestazioni», il sistema istituito dal regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (7);

9)

«obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea», gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 691/2010;

10)

«soggetto operativo», utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e gestori aeroportuali dei settori civile e militare.

Articolo 3

Piano generale ATM

1.   Il piano generale ATM è la tabella di marcia applicabile alla modernizzazione del sistema europeo di ATM e che collega l’attività di ricerca e sviluppo di SESAR alla realizzazione. Rappresenta lo strumento fondamentale del cielo unico europeo (CUE) per la fluidità operativa della EATMN e la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata di SESAR.

2.   Gli aggiornamenti del piano generale ATM concorrono al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e ne preservano la coerenza con la realizzazione di SESAR e le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di quest’ultima. A tal fine gli aggiornamenti del piano generale ATM tengono conto del piano strategico della rete e del piano operativo della rete.

CAPO II

PROGETTI COMUNI

Articolo 4

Finalità e contenuto

1.   Scopo dei progetti comuni è la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle funzionalità ATM che permetteranno le modifiche operative di fondo.

2.   I progetti comuni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento.

3.   I progetti comuni indicano le funzionalità ATM che:

a)

avendo raggiunto lo stato di avanzamento appropriato della fase industriale, sono mature per la realizzazione;

b)

richiedono una realizzazione sincronizzata.

4.   La maturità delle funzionalità ATM è dimostrata, fra l’altro, in base ai risultati della convalida da parte dell’impresa comune SESAR, allo stato di avanzamento dei processi di standardizzazione e certificazione e a una valutazione della loro interoperabilità, anche in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’ICAO e al materiale ICAO pertinente.

5.   La necessità di una realizzazione sincronizzata delle funzionalità ATM è valutata in base:

a)

alla definizione del relativo ambito geografico e della pianificazione, comprese le date obiettivo per la realizzazione;

b)

all’individuazione dei soggetti operativi necessari alla realizzazione;

c)

a misure transitorie per una realizzazione graduale.

6.   Inoltre i progetti comuni:

a)

dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi indipendente dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi;

b)

indicano gli incentivi alla realizzazione, di cui al capo III, sezione 3, in particolare per attutire gli impatti negativi su una data area geografica o categoria di soggetti operativi;

c)

rimandano alle norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza previste dal regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È fatto riferimento, in particolare, alle specifiche comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 552/2004 e ai metodi accettabili di rispondenza e specifiche di certificazione di cui al regolamento (CE) n. 216/2008;

d)

individuano l’eventuale necessità di nuove norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza, specifiche comunitarie e norme civili a sostegno della realizzazione e dell’applicabilità al comparto militare, tenendo presente l’equivalenza tra sistemi civili e militari;

e)

tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete.

Articolo 5

Predisposizione, adozione e attuazione

1.   La Commissione elabora le proposte di progetti comuni in base ai requisiti dell’articolo 4.

2.   Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e l’organo di valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, nonché l’impresa comune SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. I soggetti operativi e l’industria manifatturiera sono coinvolti nei lavori di detti organismi.

3.   Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli articoli 6 e 10 del regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo.

4.   La Commissione provvede a che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune. A tal fine gli utenti dello spazio aereo costituiscono un gruppo composto di loro rappresentanti.

5.   La Commissione adotta i progetti comuni e le relative modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004.

6.   I progetti comuni sono attuati mediante progetti attuativi, secondo il programma di realizzazione stabilito nel capo III, sezione 2.

Articolo 6

Monitoraggio

1.   La Commissione monitora l’attuazione dei progetti comuni e il relativo effetto sulle prestazioni dell’EATMN imponendo obblighi specifici di relazione. La Commissione stabilisce detti obblighi nell’ambito del partenariato quadro di cui all’articolo 9, paragrafo 5.

2.   Nel monitorare l’efficacia dei progetti comuni in termini di prestazioni dell’EATMN, la Commissione impiega al meglio gli strumenti di monitoraggio e di relazione esistenti ed è assistita, in particolare, dal gestore della rete e dall’organo di valutazione delle prestazioni in conformità ai regolamenti (UE) n. 677/2011 e (UE) n. 691/2010, nonché dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea relativamente agli aspetti di sicurezza.

3.   Il comitato per il cielo unico è informato sull’attuazione dei progetti comuni.

CAPO III

GOVERNANCE DELLA REALIZZAZIONE E INCENTIVI

SEZIONE 1

Governance della realizzazione

Articolo 7

Principi generali

1.   La governance della realizzazione assicura l’attuazione tempestiva, coordinata e sincronizzata dei progetti comuni fungendo nel contempo da interfaccia con la fase industriale e agevolandola.

2.   La governance della realizzazione si articola in tre livelli: politico, gestionale e attuativo.

Articolo 8

Livello politico

1.   Il livello politico ha la responsabilità di supervisionare la realizzazione di SESAR assicurando che sia conforme al quadro normativo del cielo unico europeo e che salvaguardi il pubblico interesse.

2.   La Commissione è competente a livello politico, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

predisposizione e adozione dei progetti comuni a norma dell’articolo 5;

b)

selezione del gestore della realizzazione, approvazione del programma di realizzazione e selezione dei progetti di realizzazione;

c)

gestione dei fondi dell’Unione a sostegno del gestore della realizzazione e dei progetti di realizzazione;

d)

indicazione degli incentivi alla realizzazione di SESAR e applicazione della convenzione quadro di partenariato conclusa con il gestore della realizzazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, e di qualsiasi accordo pertinente ai progetti di realizzazione;

e)

promozione della partecipazione dei soggetti civili e militari;

f)

sviluppo della cooperazione e del coordinamento con i paesi terzi;

g)

istituzione di un coordinamento con le organizzazioni e gli organismi di normazione e di certificazione al fine di agevolare la fase industriale e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità ATM;

h)

monitoraggio della realizzazione dei progetti comuni e del loro contributo al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea;

i)

emanazione di raccomandazioni ai soggetti operativi e agli Stati membri.

3.   Assistono la Commissione, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze definiti nel quadro normativo del CUE, il comitato per il cielo unico, l’organo consultivo di settore, il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del cielo unico europeo, le autorità nazionali di vigilanza e l’organo di valutazione delle prestazioni. La Commissione può consultare il comitato per il cielo unico su qualsiasi questione concernente l’applicazione del presente regolamento.

4.   La Commissione implica anche, secondo le rispettive competenze e il rispettivo ruolo:

a)

Eurocontrol mediante meccanismi di cooperazione da essa concordati con l’Unione, per valersi appieno del suo patrimonio di conoscenze e delle sue competenze paneuropee nei settori civile e militare;

b)

l’Agenzia europea per la difesa, per agevolare il coordinamento delle posizioni militari degli Stati membri e delle pertinenti organizzazioni militari internazionali sulla realizzazione di SESAR, e a loro sostegno, e per informare i meccanismi di pianificazione militare degli obblighi derivanti dalla realizzazione di SESAR;

c)

l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, per garantire l’integrazione delle considerazioni di sicurezza nell’attuazione dei progetti comuni, in particolare in sede di sviluppo delle necessarie norme tecniche, quali gli standard di progettazione, produzione e manutenzione dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea, così come in materia di personale e di organizzazioni coinvolte;

d)

l’impresa comune SESAR, per mantenere un collegamento permanente tra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e per assicurare che i progetti comuni e il programma di realizzazione siano conformi al piano generale ATM;

e)

le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE; nel secondo caso, in particolare, per favorire e monitorare i processi di standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono.

Articolo 9

Livello gestionale

1.   Il gestore della realizzazione è responsabile del livello gestionale.

2.   Il gestore della realizzazione è competente, in particolare, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

sviluppo, proposta, mantenimento e attuazione del programma di realizzazione in conformità alla sezione 2;

b)

associazione dei soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni;

c)

istituzione dei meccanismi e processi decisionali che permettono la sincronizzazione efficiente e il coordinamento generale dei progetti attuativi e dei relativi investimenti, in linea con il programma di realizzazione;

d)

gestione efficace dei rischi e dei conflitti d’interesse;

e)

consulenza alla Commissione sulle questioni inerenti all’attuazione dei progetti comuni e alla predisposizione di progetti comuni nuovi;

f)

attuazione delle decisioni della Commissione assicurandone e monitorandone l’attuazione da parte del livello attuativo;

g)

individuazione dei meccanismi di finanziamento più appropriati combinando fondi pubblici e privati;

h)

monitoraggio dell’attuazione del programma di realizzazione;

i)

presentazione di relazioni alla Commissione;

j)

coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza.

3.   Il gestore della realizzazione si compone di raggruppamenti di soggetti operativi o di soggetti operativi singoli, anche di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione. I soggetti operativi possono partecipare al gestore della realizzazione tramite strutture di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB).

4.   Il gestore della realizzazione dimostra, tra l’altro, la capacità di:

a)

rappresentare i soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni;

b)

gestire programmi di attuazione multinazionali;

c)

comprendere i meccanismi di reperimento dei fondi e di finanziamento e la gestione finanziaria dei programmi;

d)

usare le strutture esistenti per coinvolgere tutti i soggetti operativi.

5.   La Commissione seleziona i membri del gestore della realizzazione concludendo un partenariato quadro a seguito di un invito a presentare proposte, a norma dell’articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (10) (modalità di applicazione). L’invito a presentare proposte fissa gli obiettivi, requisiti e criteri applicabili alla selezione dei membri del gestore della realizzazione in conformità alle modalità di applicazione. Il comitato per il cielo unico è informato sulla procedura di selezione del gestore della realizzazione.

6.   I membri del gestore della realizzazione eseguono almeno un progetto attuativo o parte di esso.

7.   Il gestore della realizzazione concorda opportuni meccanismi di cooperazione con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare. Detti meccanismi di cooperazione sono sottoposti all’approvazione della Commissione. La cooperazione si configura come segue:

a)

gestore della realizzazione e gestore della rete collaborano affinché i rispettivi compiti non si sovrappongono né entrino in concorrenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti della realizzazione che interessano l’infrastruttura della rete, l’organizzazione dello spazio aereo e le prestazioni, così come la coerenza con il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; inoltre il gestore della rete sostiene, nei limiti del proprio mandato, i membri del gestore della realizzazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 677/2011;

b)

il gestore della realizzazione coopera con l’impresa comune SESAR per assicurare i necessari collegamenti fra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e si consulta con l’impresa comune SESAR sulle priorità e i progressi compiuti nella fase di sviluppo su questioni inerenti alla fase industriale e ai fini della coerenza con il piano generale ATM;

c)

il gestore della realizzazione coordina i lavori con il comparto militare per scongiurare effetti negativi sulle capacità di difesa nazionali e collettive.

8.   Nelle decisioni che possono avere conseguenze per le attività degli organismi di cui al paragrafo 7 il gestore della realizzazione tiene debitamente conto del loro parere.

9.   In caso di disaccordo tra il gestore della realizzazione e gli organismi di cui al paragrafo 7, il gestore della realizzazione sottopone la questione alla Commissione, che decide. Il gestore della realizzazione si attiene alla decisione della Commissione.

10.   Il gestore della realizzazione chiede all’industria manifatturiera, attraverso meccanismi di cooperazione che sono comunicati alla Commissione, assistenza per ottenere, fra l’altro, informazioni sulla fase industriale dei prodotti.

11.   Fatta salva la disponibilità di fondi e nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione, la Commissione accorda sostegno finanziario al gestore della realizzazione esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Livello attuativo

1.   Il livello attuativo consiste nei progetti attuativi selezionati dalla Commissione per dare attuazione ai progetti comuni in linea con il programma di realizzazione.

2.   La Commissione seleziona i progetti attuativi tramite inviti a presentare proposte per l’attuazione del programma di realizzazione, nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.

3.   Le proposte di progetti attuativi tengono debitamente presente la maturità dei processi della fase industriale relativi ai progetti in questione, in base alle informazioni fornite dall’industria manifatturiera, in particolare per quanto riguarda l’impatto dei progetti attuativi sui sistemi di ATM preesistenti, la fattibilità tecnica, le stime dei costi e le tabelle di marcia applicabili alle soluzioni tecniche.

4.   I progetti attuativi e la relativa esecuzione sono conformi alle condizioni concordate con la Commissione.

SEZIONE 2

Programma di realizzazione

Articolo 11

Finalità

1.   Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Organizza tali attività in progetti attuativi indicandone i rischi associati e gli interventi di attenuazione del rischio, l’ambito geografico, la tempistica e i soggetti operativi responsabili dell’esecuzione.

2.   Il programma di realizzazione è il quadro di riferimento per i lavori dei livelli gestionale e attuativo.

3.   Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e, pertanto, i membri del gestore della realizzazione s’impegnano ad attuarlo.

Articolo 12

Stesura e attuazione

1.   Il gestore della realizzazione sottopone all’approvazione della Commissione la proposta di programma di realizzazione e qualsiasi proposta di relativa modifica.

2.   Nella stesura della proposta di programma di realizzazione o della proposta di relativa modifica, il gestore della realizzazione si coordina con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare a norma dell’articolo 9, paragrafo 7.

3.   All’adozione di ciascun progetto comune la Commissione chiede al gestore della realizzazione di adattare il programma di realizzazione.

SEZIONE 3

Incentivi

Articolo 13

Finanziamento dell’Unione

1.   Il finanziamento dell’Unione a sostegno della realizzazione di SESAR verte sui progetti attuativi si cui all’articolo 10, selezionati per l’assegnazione dei fondi dell’Unione nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione.

2.   La Commissione stabilisce gli accordi contrattuali relativi ai progetti attuativi selezionati per l’assegnazione dei fondi dell’Unione. Detti accordi stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di mancata esecuzione del programma di realizzazione e di mancata esecuzione dei progetti attuativi.

Articolo 14

Altri incentivi

1.   All’atto di istituire progetti comuni possono essere indicati incentivi alla realizzazione di SESAR a norma del regolamento (CE) n. 1794/2006 e del regolamento (UE) n. 691/2010.

2.   Il finanziamento dell’Unione accordato a norma dell’articolo 13 è considerato «altre entrate» ai sensi dell’articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1794/2006.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Riesame

La Commissione esamina l’attuazione dei progetti comuni entro la fine del secondo periodo di riferimento previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 691/2010.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  COM(2011) 923 definitivo.

(4)  GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.

(5)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

(6)  GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.

(7)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

(8)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(9)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(10)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.