17.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (2), gli Stati membri sono tenuti a garantire il controllo delle uova in tutte le fasi della commercializzazione, il che potrebbe essere inteso come un controllo del rispetto di ciascun requisito previsto dal regolamento in ogni fase della catena di commercializzazione.

(2)

Tuttavia, taluni requisiti previsti dal regolamento si applicano in una fase specifica della catena di commercializzazione e devono essere pertanto oggetto di un controllo in tale fase. Ad esempio, alcuni requisiti devono essere verificati sul sito di produzione o presso il centro di condizionamento, mentre per altri il controllo deve essere eseguito nella fase della vendita al dettaglio, a seconda dei casi.

(3)

Tenuto conto di quanto precede, occorre garantire un certo grado di flessibilità con riguardo ai controlli da effettuare nelle diverse fasi della catena di commercializzazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 589/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 24 del regolamento (CE) n. 589/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.