19.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 242/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2013

recante centottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 12 marzo 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3)

La Lettonia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti.

(4)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(2)

L'allegato II è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta il 29.10.2005). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammed Darkazanli. Il nome della madre è Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.".


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

l'indirizzo che figura sotto la dicitura "Lettonia" è sostituito da quanto segue:

"Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Fax: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Fax: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv"