13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 217/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 833/2012 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio («misure provvisorie») sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 9 novembre 2011 dall’Associazione europea dei metalli (Eurométaux) («denunziante») a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. La denuncia conteneva elementi di prova che permettevano di presumere l’esistenza di pratiche di dumping per il prodotto e di un grave pregiudizio in conseguenza del dumping, considerati sufficienti per giustificare l’avvio di un procedimento. Come indicato al considerando 17 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze necessario per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal gennaio 2008 alla fine del PI («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(3)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, a un produttore esportatore che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un’audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, tre dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno fatto presente che i loro nomi non erano stati riportati correttamente nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio. Di conseguenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) una rettifica del regolamento provvisorio, in cui sono stati indicati i nomi corretti di queste società.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg («prodotto in esame» o «fogli di alluminio in rotoli»). Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10.

(7)

Il prodotto in esame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione. La definizione del prodotto non è stata contestata.

(8)

L’inchiesta ha evidenziato che i fogli di alluminio in rotoli fabbricati ed esportati dalla RPC, i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione e i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti in Turchia (il paese di riferimento) dal produttore turco che ha collaborato, hanno le stesse caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni di base, e quindi sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(9)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 18 a 20 del regolamento provvisorio.

3.   CAMPIONAMENTO

(10)

In assenza di osservazioni riguardo al campionamento, si confermano i considerando da 21 a 26 del regolamento provvisorio.

4.   DUMPING

4.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(11)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società CeDo (Shanghai) Ltd. («CeDo») ha presentato osservazioni sulle conclusioni riguardanti il criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Nelle sue osservazioni e durante l’audizione con il consigliere-auditore, la società ha contestato la conclusione secondo cui le sue decisioni sull’ottenimento di finanziamenti dall’estero erano soggette all’autorizzazione dello Stato e questo ha determinato una distorsione nella sua situazione finanziaria. La società CeDo ha sostenuto che le norme cinesi sulla registrazione dei debiti esteri non hanno avuto alcun effetto distorsivo sulla sua situazione finanziaria perché il suo prestito era un prestito interno al gruppo concesso da una società collegata al di fuori della Cina ed era basato soltanto su considerazioni finanziarie interne al gruppo. La società ha inoltre sostenuto che l’autorizzazione per il trasferimento di interessi e capitali è concessa automaticamente.

(12)

Dall’esame delle informazioni aggiuntive fornite dalla società e degli argomenti presentati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, è risultato che, nonostante l’esistenza dell’obbligo di registrazione dei prestiti e di autorizzazione dei rimborsi, in questo particolare caso di prestito all’interno del gruppo, la situazione finanziaria della società non ha subito distorsioni significative, dato che essa ha rimborsato gli interessi e il capitale secondo i termini dell’accordo di prestito. In queste circostanze, la società è risultata conforme al criterio stabilito nel terzo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(13)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 27 a 53 del regolamento provvisorio, fatta salva la suddetta modifica.

4.2.   Trattamento individuale (TI)

(14)

In assenza di osservazioni sul trattamento individuale, si confermano i considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio.

4.3.   Paese di riferimento

(15)

Nessuna delle parti ha contestato la scelta della Turchia come paese di riferimento per l’accertamento definitivo.

(16)

In assenza di osservazioni sulla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 57 a 64 del regolamento provvisorio.

4.4.   Valore normale

(17)

Il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall’unico produttore del paese di riferimento (la Turchia) che ha collaborato. Il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi delle vendite sul mercato nazionale e del valore normale costruito di un produttore turco del prodotto simile.

(18)

La società Ningbo Favored Commodity Co. Ltd («Ningbo Favored») ha messo in dubbio che i dati di un unico produttore turco possano essere sufficientemente rappresentativi per stabilire un margine di dumping per la totalità dei produttori esportatori cinesi ed ha affermato di considerare sorprendente che i prezzi sul mercato interno della Turchia siano notevolmente più elevati che nell’Unione. Per quanto riguarda il mercato turco dei fogli di alluminio, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio, la Turchia è stata considerata un paese di riferimento adeguato in base ai volumi e ai valori della produzioni interna, delle importazioni e delle esportazioni. Il fatto che i prezzi sul mercato turco siano più alti di quelli dell’Unione non è un fattore decisivo nella scelta di un paese di riferimento adeguato. In ogni caso, la differenza di prezzo si spiega in parte per il fatto che l’industria dell’Unione era prossima al pareggio durante il PI. Se l’industria dell’Unione sarà posta nella condizioni di ottenere un profitto ragionevole (cioè il 5 %, come indicato al considerando 158 del regolamento provvisorio), la differenza di prezzo tra la Turchia e l’Unione diminuirà.

(19)

La Ningbo Favored ha sostenuto inoltre che le istituzioni non hanno fornito informazioni sufficienti sul valore normale costruito.

(20)

A tale proposito va notato che la Commissione, come spiegato al considerando 70, ha fornito alla parte tutte le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo del valore normale che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base, cioè garantendo che i dati riservati forniti dall’unico produttore turco fossero trattati come tali e non venissero divulgati ad altre parti. Le informazioni comunicate al produttore esportatore erano significative e gli hanno dato la possibilità di capire la metodologia utilizzata in conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base. Inoltre, durante un’audizione svolta su richiesta della Ningbo Favored, la società è stata informata che ai fini del calcolo del dumping erano stati utilizzati i numeri di controllo del prodotto (NCP) completi e che nei casi in cui il produttore turco non aveva venduto un tipo di prodotto esattamente uguale, il valore normale era stato stabilito adeguando il numero di controllo più vicino del prodotto venduto dal produttore turco. Alla Ningbo Favored e agli altri esportatori cinesi inseriti nel campione sono state inoltre fornite informazioni supplementari sulla determinazione del valore normale costruito al momento della divulgazione delle conclusioni definitive. Le argomentazioni di cui sopra hanno quindi dovuto essere respinte.

(21)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

4.5.   Prezzo all’esportazione

(22)

La Ningbo Favored ha chiesto che i valori delle vendite all’esportazione nell’elenco delle transazioni siano convertiti dal dollaro US alla valuta cinese, utilizzando il tasso di cambio mensile riportato nel questionario e non il tasso di cambio effettivo del momento delle varie transazioni. A tale riguardo, secondo l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j) della «Conversione valutaria» del regolamento di base, se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio alla data della vendita. Va notato inoltre che le istruzioni del questionario indicano esplicitamente che devono essere utilizzati gli importi nella valuta della contabilità, come registrati nei libri contabili del rispondente. La società è stata quindi debitamente informata sul tasso di cambio da utilizzare. Questa argomentazione non ha quindi potuto essere accettata.

(23)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, è stata effettuata un’ulteriore verifica presso la sede di uno degli importatori indipendenti, per il quale era stato stabilito il profitto menzionato al considerando 75 del regolamento provvisorio. Di conseguenza è diminuito il margine di profitto utilizzato per costruire i prezzi all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(24)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 73 a 75 del regolamento provvisorio, fatta salva la suddetta modifica.

4.6.   Confronto

(25)

Non sono state ricevute osservazioni riguardo al confronto. In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 76 a 78 del regolamento provvisorio.

4.7.   Margini di dumping

(26)

Non sono state presentate osservazioni relative ai margini di dumping. In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 79 a 81 del regolamento provvisorio.

(27)

In seguito alla revisione del profitto degli importatori indipendenti, di cui al considerando 23, e alla correzione di alcuni errori materiali, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Ragione sociale

Margine di dumping

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd.

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd.

32,9 %

Altre imprese che hanno collaborato

34,9 %

Margine di dumping a livello nazionale

45,6 %

(28)

In base ai fatti specificati nel considerando 81 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo per l’intero territorio della RPC è stato stabilito utilizzando le transazioni degli esportatori che hanno collaborato per le quali il dumping è risultato il più elevato. Su tale base, il margine di dumping definitivo è risultato pari al 45,6 %.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(29)

In assenza di osservazioni sulla produzione dell’Unione e sull’industria dell’Unione, si conferma il considerando 83 del regolamento provvisorio.

5.2.   Consumo dell’Unione

(30)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 84 a 86 del regolamento provvisorio.

5.3.   Importazioni nell’Unione dalla RPC

5.3.1.   Volume e quota di mercato

(31)

In assenza di osservazioni sul livello delle importazioni nell’Unione in provenienza dalla RPC e sulla quota di mercato, si confermano i considerando 87 e 89 del regolamento provvisorio.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(32)

Come debitamente spiegato nel considerando 47, in seguito all’analisi delle osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, si è ritenuto opportuno non effettuare un adeguamento dello stadio commerciale per il confronto tra i prezzi del prodotto in esame e dei fogli di alluminio prodotti dall’industria dell’Unione. Questo cambiamento di metodo ha influito leggermente sui margini di sottoquotazione.

(33)

Inoltre, il margine di sottoquotazione del gruppo CeDo è stato ridotto dalla revisione del margine di profitto degli importatori indipendenti (v. considerando 23). La media ponderata del margine di sottoquotazione dei produttori esportatori inseriti nel campione rimane comunque superiore al 7 %.

(34)

Ad eccezione dei cambiamenti suddetti e in mancanza di altre osservazioni sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sulla sottoquotazione dei prezzi, si conferma il metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi descritto nei considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione e dei produttori rappresentativi dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari e dati relativi all’industria dell’Unione

(35)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie esposte nei considerando da 95 a 107 del regolamento provvisorio.

5.4.2.   Entità del margine di dumping effettivo

(36)

In assenza di osservazioni su questo punto, si conferma il considerando 108 del regolamento provvisorio.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(37)

In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie esposte nei considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

6.   CAUSALITÀ

(38)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione sulle conclusioni provvisorie riguardanti il nesso di causalità fra il dumping e il pregiudizio. Di conseguenza si conferma che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, e che non esistono altri fattori noti che possano annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si confermano quindi le conclusioni esposte nei considerando da 113 e a 136 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Industria dell’Unione

(39)

In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando da 138 a 142 del regolamento provvisorio.

7.2.   Importatori/grossisti

(40)

La collaborazione da parte del settore dell’importazione è stata molto scarsa, come già detto al considerando 146 del regolamento provvisorio, dato che solo due importatori hanno presentato le risposte al questionario. Come indicato nel considerando 23, dopo l’adozione delle misure provvisorie, è stata effettuata un’ispezione presso il maggiore importatore (Robinson Young, UK) al fine di verificare le sue risposte al questionario. La verifica ha condotto a una rettifica della redditività indicata dalla società per le attività in questione. Di conseguenza è diminuita la media ponderata del margine di profitto dei due importatori che hanno collaborato inclusi nel campione. La riduzione del profitto degli importatori che hanno collaborato non è stata tuttavia considerata significativa per quanto riguarda l’analisi dell’interesse dell’Unione, poiché entrambi i tassi di profitto (prima e dopo la rettifica) erano moderati.

(41)

Uno degli importatori inclusi nel campione ha contestato la conclusione preliminare riassunta nel considerando 148 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’impatto delle misure sull’insieme del settore dell’importazione non sarebbe sproporzionato, dato che se le misure venissero confermate, egli potrebbe essere costretto a uscire dal mercato. Nel regolamento provvisorio si è effettivamente concluso che l’industria dell’Unione potrebbe riottenere qualche contratto a danno del settore dell’importazione. Tuttavia, non vi sono dubbi che le importazioni del prodotto in esame continueranno a servire il mercato dell’Unione, anche se sulla base di una concorrenza leale e quindi probabilmente in misura minore. Alla luce di queste considerazioni, si conferma che l’impatto globale sul settore dell’importazione non è sproporzionato.

(42)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni riguardo all’interesse degli importatori e dei grossisti. Si confermano quindi le conclusioni provvisorie dei considerando da 143 a 149 del regolamento provvisorio concernenti l’interesse di tali gruppi.

7.3.   Dettaglianti e consumatori

(43)

In assenza di osservazioni relative all’interesse dei dettaglianti e dei consumatori, si confermano i considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(44)

Considerato quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie sull’interesse dell’Unione, secondo le quali non vi sono motivi che si oppongano all’istituzione di misure definitive sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Ningbo Favored ha presentato osservazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo dei margini di pregiudizio. La società ha sostenuto che gli adeguamenti apportati alla struttura del numero di controllo del prodotto hanno determinato uno squilibrio e in particolare che è probabile che i costi di imballaggio abbiano causato una distorsione dei dati. Una seconda questione ha riguardato il metodo utilizzato per procedere a un confronto equo in termini di stadio commerciale. Nella fase provvisoria i dati dell’Unione erano stati suddivisi fra canali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, ma secondo la Ningbo Favored ciò ha dato luogo a due prezzi indicativi per tipo di prodotto, il che sarebbe illegale.

(46)

Per quanto riguarda l’argomentazione sull’adeguamento apportato alla struttura del numero di controllo del prodotto, simulazioni hanno dimostrato che se non fosse effettuato alcun adeguamento si verificherebbero distorsioni. Gli adeguamenti della struttura del numero di controllo del prodotto (un consolidamento dei dati per migliorare il tasso di corrispondenza e la rappresentatività) hanno eliminato le distorsioni e migliorato l’affidabilità dei calcoli. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta.

(47)

Anche la seconda questione sollevata dalla Ningbo Favored, riguardo al metodo utilizzato provvisoriamente per effettuare un confronto equo in termini di stadio commerciale, è stata debitamente analizzata. A tale riguardo è stato constatato che sebbene i prezzi fossero generalmente diversi per i due canali di vendita, nel caso in questione non esisteva alcuno schema identificabile o costante. In alcuni casi, infatti, i prezzi di vendita praticati dal produttore per i dettaglianti erano inferiori a quelli per i grossisti, mentre in altri casi si verificava il contrario. È stato quindi deciso di accettare la richiesta di non apportare adeguamenti dello stadio commerciale, non essendo soddisfatte le condizioni per tali adeguamenti. Di conseguenza, i calcoli definitivi dei livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati effettuati sulla base dei prezzi consolidati dei produttori esportatori e dell’industria dell’Unione, senza adeguamenti dello stadio commerciale. Questo cambiamento di metodologia ha influito leggermente sui margini di pregiudizio.

(48)

In merito alle conclusioni definitive, la Ningbo Favored ha obiettato che il metodo utilizzato per calcolare la sottoquotazione è errato e inattendibile perché, per quanto concerne l’industria dell’Unione, si è basato sul prezzo di vendita dell’Unione per numero di controllo del prodotto, invece che sul costo di produzione per numero di controllo del prodotto. La Ningbo Favored ha sostenuto che i costi di produzione ripartiti per numero di controllo del prodotto non sono stati utilizzati perché i funzionari della Commissione non hanno invitato la società a fornire i dati pertinenti e che quindi il procedimento deve essere chiuso per mancanza di prove.

(49)

Il regolamento di base, tuttavia, non prescrive il modo in cui deve essere stabilito il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione. Secondo una prassi comune, lo si calcola sommando il profitto bersaglio al costo di produzione per numero di controllo del prodotto oppure utilizzando i prezzi di vendita franco fabbrica per numero di controllo del prodotto praticati agli acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione e adeguandoli al profitto effettivamente ottenuto o alle perdite subite durante il PI, aggiungendo il profitto bersaglio stabilito. Entrambi i metodi sono attendibili e possono essere utilizzati indistintamente (a seconda delle circostanze). Nell’inchiesta è stato utilizzato il secondo metodo (quello basato sui prezzi di vendita effettivi praticati nell’Unione agli acquirenti indipendenti) perché non tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati in grado di calcolare un costo di produzione attendibile per numero di controllo del prodotto.

(50)

In considerazione di ciò, l’affermazione secondo cui il metodo adottato sarebbe inattendibile e la richiesta di chiusura del procedimento sono respinte.

(51)

Il gruppo CeDo ha sostenuto che la metodologia utilizzata per calcolare i suoi margini di pregiudizio provvisori non è corretta, dato che non ha tenuto conto pienamente della struttura del gruppo CeDo. L’importatore CeDo UK, collegato a un produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione [«CeDo (Shanghai)»], rifornisce infatti il mercato dell’Unione con fogli prodotti sia nella RPC che nell’Unione, che passano tutti per il canale di un importatore/commerciante collegato. La società ha sostenuto che le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) di tale importatore collegato e un margine di profitto non avrebbero dovuto essere detratti dal prezzo di rivendita della società CeDo, poiché la concorrenza si svolge a livello degli acquirenti nell’Unione. I prezzi di vendita della CeDo a livello degli acquirenti non sarebbero, a suo avviso, pregiudizievoli per l’industria dell’Unione.

(52)

Quanto sostenuto dalla CeDo riguardo ai suoi prezzi di vendita in confronto a quelli dell’industria dell’Unione è contestato da vari produttori dell’Unione denunzianti. La questione non ha però potuto essere esaminata ulteriormente perché non è stato possibile verificare le informazioni fornite dalle parti in una fase così avanzata dell’indagine.

(53)

Nel merito, va notato che lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è quello di determinare se sarebbe sufficiente applicare al prezzo cif delle importazioni in dumping un’aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. Questa valutazione deve basarsi sul prezzo cif delle importazioni in questione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione. Nel caso delle importazioni effettuate tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, che potrebbe essere sostituito dal calcolo del margine di pregiudizio per determinare l’aliquota del dazio applicando la regola del dazio inferiore, il prezzo cif è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In secondo luogo e fatte salve queste ultime osservazioni, va notato che la metodologia suggerita dalla CeDo comporterebbe inevitabilmente l’utilizzo dei prezzi relativi alla produzione nell’Unione di fogli di alluminio da parte della CeDo, dato che, come menzionato sopra, l’importatore/commerciante collegato ha rifornito il mercato dell’Unione con fogli di alluminio prodotti sia in Cina che nell’Unione.

(54)

La società CeDo è tornata sulla questione di cui sopra nella fase definitiva. Inoltre, ha chiesto di essere sentita dal consigliere-auditore della DG Commercio, con il quale ha avuto un’audizione per discutere la questione. La CeDo ha ribadito le sue argomentazioni precedenti ed ha contestato anche la spiegazione riguardante l’articolo 2, paragrafo 9, sostenendo che tale articolo figurava tra le disposizioni del regolamento di base relative al dumping e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Le istituzioni hanno sottolineato che anche se l’articolo 2 riguarda il dumping, il suo paragrafo 9 fa parte delle sezione «Prezzo all’esportazione» e contiene indicazioni per il calcolo del prezzo all’esportazione nei casi in cui le vendite nell’Unione sono effettuate tramite un importatore collegato. Nel regolamento di base non vi sono altre disposizioni che contengano indicazioni più specifiche a tale riguardo.

(55)

Secondo la CeDo, la sentenza del Tribunale nella causa Kazchrome (4) indicherebbe che il modo più preciso per calcolare la sottoquotazione dei prezzi sarebbe quello di comparare i prezzi delle importazioni e quelli dei prodotti dell’industria dell’Unione, includendovi tutti i costi fino agli impianti dei clienti. Va notato tuttavia che il Tribunale ha anche riconosciuto che questo approccio non è praticabile e la sentenza precisa che i prezzi cif costituiscono un metodo accettabile per calcolare i margini di pregiudizio. Inoltre, la causa Kazchrome riguarda una situazione particolare concernente merci entrate nel mercato UE prima attraverso la Lituania (in transito) e poi a Rotterdam, dove sono state sdoganate. In quel caso, la Commissione aveva deciso di calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto sulla base del prezzo al punto di transito e non sulla base del prezzo dopo lo sdoganamento. Nell’attuale inchiesta, invece, i calcoli dell’undercutting e dell’underselling si basano sul prezzo cif della CeDo dopo lo sdoganamento. Inoltre, nella sentenza Kazchrome, il Tribunale ha chiaramente limitato le sue conclusioni a quella specifica causa.

(56)

La CeDo ha anche sollevato la questione dell’equo confronto ed ha citato due relazioni del panel dell’OMC (5). Le istituzioni sono dell’opinione che i prezzi della CeDo stabiliti dai servizi della Commissione e i prezzi franco fabbrica dell’industria dell’Unione (per l’undercutting e l’underselling) forniscano la base per un confronto equo e ragionevole. Va ricordato che un confronto perfetto richiederebbe che si prendano in considerazione unicamente le offerte per lo stesso contratto, perché solo in quel caso le condizioni di vendita sarebbero identiche. Dato che in questo caso un confronto perfetto non è possibile, le istituzioni ritengono che la loro metodologia (che utilizza i prezzi medi rilevati per i prodotti simili nel corso di un PI della durata di un anno) sia equa. Questa metodologia è stata comunicata chiaramente con la divulgazione delle conclusioni.

(57)

Il metodo propugnato dalla CeDo comporterebbe inoltre una disparità di trattamento nel calcolo dei margini della CeDo e degli altri produttori esportatori che vendono a importatori indipendenti. La metodologia utilizzata per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione si basava su un prezzo all’esportazione a livello cif che naturalmente esclude le spese generali, amministrative e di vendita dell’Unione e il profitto per la rivendita nell’Unione dopo lo sdoganamento. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all’importazione utilizzato per il calcolo dell’undercutting e dell’underselling non debba essere influenzata dal fatto che le esportazioni sono effettuate a operatori collegati o indipendenti nell’Unione. La metodologia seguita dalla Commissione garantisce un trattamento paritario di entrambe le circostanze. Infine, come già menzionato nel considerando 53, l’approccio richiesto dalla CeDo confonderebbe, in particolare nelle circostanze di questa società, le due qualità distinte in cui opera la CeDo come fornitore di fogli di alluminio sul mercato dell’Unione. La CeDo rifornisce infatti il mercato dell’Unione in primo luogo come produttore situato nell’Unione e in secondo luogo come rivenditore di fogli di alluminio importati dalla Cina. Lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite della CeDo UK, come produttore importatore dell’Unione, causino un pregiudizio ai produttori dell’Unione, bensì di verificare se le esportazioni della CeDo Shanghai abbiano questo effetto attraverso l’undercutting e l’underselling rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell’Unione e non il prezzo di rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell’Unione. Ciò è coerente con l’approccio adottato per il calcolo del margine di pregiudizio attribuibile alle importazioni effettuate nell’Unione dai produttori nazionali.

(58)

Va sottolineato infine che i prezzi dei produttori dell’Unione sono stati adeguati a livello franco fabbrica, detraendo non solo le note di credito, gli sconti e le riduzioni, ma anche le commissioni (una forma di spese di vendita) e le spese legate al trasporto. Il confronto tra il prezzo di rivendita dell’importatore e un prezzo franco fabbrica nell’Unione non sarebbe quindi un confronto equo.

(59)

Per i motivi sopraindicati, si ritiene che la richiesta di revisione del metodo di calcolo del margine di pregiudizio della CeDo non possa essere accettata.

(60)

Tuttavia, il margine di profitto riveduto degli importatori indipendenti (modificato per i motivi spiegati al considerando 23) ha inciso sul margine di pregiudizio della CeDo, dato che è stato dedotto dal suo prezzo di rivendita. Infine, su tutti i margini di underselling ha influito la correzione di un errore materiale minore nell’applicazione del profitto bersaglio nella fase provvisoria.

(61)

In considerazione di quanto precede, i margini di pregiudizio definitivi sono i seguenti:

Ragione sociale

Underselling

CeDo (Shanghai) Ltd.

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

15,6 %

MEDIA ponderata per gli altri collaboratori

14,6 %

Tutte le altre società

35,6 %

8.2.   Misure definitive

(62)

Viste le conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC, di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. In questo caso l’aliquota del dazio deve quindi essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(63)

In considerazione di quanto precede, le aliquote dei dazi da istituire sono le seguenti:

Ragione sociale

Margine di dumping

Margine di eliminazione del pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping

CeDo (Shanghai) Ltd.

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd.

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Altre imprese che hanno collaborato

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Margine di dumping a livello nazionale

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per quanto riguarda le società interessate. Di conseguenza tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(65)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(66)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote del dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In queste circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire conseguentemente un dazio unico a livello nazionale.

(67)

Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio antidumping (per esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (6) immediatamente, con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano dei aliquote individuali del dazio antidumping.

(68)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio a livello nazionale deve essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

(69)

Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, con l’aliquota del dazio medio campione del 14,6 %, occorre prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

(70)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori (divulgazione delle conclusioni definitive). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(71)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

9.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(72)

Vista l’entità dei margini di dumping accertati e il livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(73)

Qualora i dazi definitivi risultino più elevati dei dazi provvisori, solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori sono riscossi in via definitiva, mentre la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio antidumping definitivo è svincolata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

CeDo (Shanghai) Ltd., Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd., Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd., Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co.,Ltd., Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd., Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd., Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd., Yuyao

14,6 %

B310

Tutte le altre società

35,6 %

B999

3.   L’applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 833/2012 sono riscossi in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera l’importo del dazio antidumping definitivo è svincolata.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto nell’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011),

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un’aliquota del dazio media ponderata del 14,6 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29.

(3)  GU L 331 dell’1.12.2012, pag. 56.

(4)  Caso T-107/08 Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG contro Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea [2011] (non ancora pubblicato in Raccolta)

(5)  Relazioni del panel dell’OMC, China, Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States — WT/DS414/R e Anti-Dumping Measure on Farmed Atlantic Salmon from Norway — WT/DS337/R

(6)  Commissione europea, direzione generale Commercio, Direzione H, Ufficio: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile dell’entità che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile dell’entità che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli esportati nell’Unione europea compreso nella presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».