12.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/26


REGOLAMENTO (UE) N. 211/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2013

relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali volti a verificare la conformità a norme miranti in particolare a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per l’uomo e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente.

(2)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), definisce i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale, in particolare la sicurezza alimentare e dei mangimi, a livello dell'Unione europea e nazionale. Detto regolamento dispone che gli alimenti e i mangimi importati nell'Unione e destinati alla commercializzazione debbano ottemperare alle prescrizioni pertinenti alla legislazione alimentare o alle condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Detto regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare provvedano affinché tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo soddisfino i requisiti di igiene inerenti alle loro attività stabiliti dal regolamento. Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone in particolare che gli operatori del settore alimentare responsabili per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, debbano rispettare le disposizioni generali in tema d'igiene di cui alla parte A del presente allegato.

(4)

In seguito all'insorgere nell'Unione nel maggio 2011 di focolai di E. coli produttori di tossine di Shiga (STEC), il consumo di semi germogliati è stato identificato come l'origine più probabile del fenomeno.

(5)

Il 20 ottobre 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi connessi all'Escherichia coli produttore di tossine di Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti nei semi e nei semi germogliati (4). Nel suddetto parere l'EFSA conclude che la contaminazione di semi essiccati con batteri patogeni rappresenta l'origine più probabile dei focolai associati ai germogli. Nel parere si afferma inoltre che, visto il tasso elevato di umidità e la temperatura favorevole presenti durante il processo di germinazione, i batteri patogeni presenti nei semi essiccati si possono moltiplicare nel corso della germinazione e costituire un rischio per la salute pubblica.

(6)

Al fine di garantire la tutela della salute pubblica nell’Unione e in considerazione del suddetto parere dell’EFSA è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 (5) della Commissione. Detto regolamento di esecuzione stabilisce i principi per la rintracciabilità delle partite di germogli e semi destinati alla produzione di germogli.

(7)

Al fine di garantire un livello adeguato di tutela della salute pubblica è opportuno che i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli e importati nell'Unione rispettino le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004, e per quanto riguarda i germogli, le condizioni di rintracciabilità stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 e i criteri microbiologici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2073/2005 (6) della Commissione. Occorre pertanto stabilire adeguate prescrizioni in tema di certificazione per tali prodotti importati nell'Unione.

(8)

Attualmente la legislazione dell'Unione non prevede certificati per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato relativo all'importazione di tali prodotti nell'Unione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle partite di germogli e semi destinati alla produzione di germogli importati nell'Unione, ad esclusione dei germogli che hanno subito un trattamento che elimina i rischi biologici compatibile con la legislazione dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

si applica la definizione di «germogli» di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013;

b)

per «partita» si intende una quantità di germogli o semi destinati alla produzione di germogli la quale sia:

i)

originaria dello stesso paese terzo;

ii)

coperta dagli stessi certificati;

iii)

trasportata con lo stesso mezzo di trasporto.

Articolo 3

Prescrizioni in tema di certificazione

1.   Le partite di germogli o semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità con il modello stabilito nel presente allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che rispettano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013; che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 (7) della Commissione e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.

Il certificato è redatto nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua.

2.   L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale quanto indicato nel certificato.

3.   In caso di frazionamento della partita, ogni partita è accompagnata da una copia del certificato.

Articolo 4

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 1o luglio 2013 le partite di germogli o semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o spediti da tali paesi continuano a essere importate nell'Unione senza il certificato di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2011;9(11):2424.

(5)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO PER L'IMPORTAZIONE DI GERMOGLI O SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI

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