1.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 178/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2013

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2012/2013 relativa alle importazioni di zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della seconda gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per lo zucchero di cui ai codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 27 febbraio 2013, per lo zucchero di cui ai codici 1701 14 10 e 1701 99 10 è fissato, in conformità all’allegato del presente regolamento, un dazio doganale minimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 16 del 19.1.2013, pag. 7.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate)

(X)

nessuna offerta