28.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 175/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione relativa alla sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/70/CE della Commissione (2) ha iscritto il cloruro di didecildimetilammonio come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), subordinatamente alla condizione che lo Stato membro interessato assicurasse che il notificante che aveva richiesto l’iscrizione della sostanza nell’allegato presentasse ulteriori informazioni atte a confermare la specifica chimica di tale sostanza attiva fabbricata entro il 1o gennaio 2010.

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4).

(3)

Il 25 ottobre 2011 il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, i Paesi Bassi, un supplemento d’informazioni adempiendo l’obbligo di presentare ulteriori informazioni sulla specifica chimica della sostanza attiva fabbricata.

(4)

I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni integrative presentate dal notificante e hanno presentato la loro valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare sottoforma di addendum al progetto di relazione di valutazione.

(5)

Sulla scorta delle informazioni integrative presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le prescritte ulteriori informazioni di conferma non fossero state fornite.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito.

(7)

La Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate sono incomplete e non permettono di stabilire il grado di purezza né, in particolare, natura e contenuto delle impurità.

(8)

È opportuno revocare l’autorizzazione della sostanza attiva cloruro di didecildimetilammonio e quindi la riga 291 della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(10)

Agli Stati membri va concesso tempo per revocare le autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio.

(11)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio tale periodo termina al più tardi entro un anno dalla revoca dell’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Alla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga n. 291 cloruro di didecildimetilammonio è soppressa.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti cloruro di didecildimetilammonio siano revocate entro il 20 giugno 2013.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 59.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.