23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 153/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 25, paragrafo 8, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 34, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 5, l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 5, l’articolo 46, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 8 e l’articolo 49, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse dato che riguardano requisiti organizzativi, tra cui la conservazione dei dati e la continuità operativa, e requisiti prudenziali, concernenti tra l’altro i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento, i controlli del rischio di liquidità, le linee di difesa in caso di inadempimento, le garanzie, la politica degli investimenti, l’esame dei modelli, le prove di stress e le prove a posteriori. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che devono entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali requisiti di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal titolo III e dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per le infrastrutture del mercato finanziario emessi dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento e dall’International Organization of Securities Commissions (Principi CPSS-IOSCO), che servono da riferimento mondiale per la regolamentazione dei requisiti delle controparti centrali (CCP).

(3)

Per essere sicure e solide in qualsiasi condizione di mercato, è importante che le CCP adottino procedure per una gestione prudente del rischio, che coprano adeguatamente tutti i rischi cui sono o possono essere esposte. In questo ambito, le norme di gestione dei rischi effettivamente applicate dalle CCP devono essere più rigorose di quelle previste dal presente regolamento se ciò è ritenuto opportuno ai fini della gestione dei rischi.

(4)

Per specificare chiaramente un numero limitato di concetti derivanti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i termini tecnici necessari per l’elaborazione della presente norma tecnica, occorre definire una serie di termini.

(5)

È importante garantire che le CCP di paesi terzi riconosciute non turbino il funzionamento ordinato dei mercati dell’Unione. Per questa ragione è essenziale assicurare che le CCP riconosciute non possano essere soggette a requisiti in materia di gestione del rischio inferiori agli standard dell’Unione, il che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare. Le informazioni da fornire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ai fini del riconoscimento di una CCP di un paese terzo devono consentire a tale autorità di valutare se la CCP rispetti appieno i requisiti prudenziali applicabili in tale paese terzo. Inoltre, nel quadro della determinazione dell’equivalenza la Commissione deve assicurarsi che le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo siano equivalenti a ogni disposizione del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 e del presente regolamento.

(6)

Al fine di assicurare un adeguato livello di protezione degli investitori, per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi l’Aesfem può richiedere informazioni aggiuntive a quelle strettamente necessarie per verificare che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012 siano soddisfatte.

(7)

Spetta all’autorità competente del paese terzo valutare continuamente che la CCP del paese terzo rispetti pienamente i requisiti prudenziali di tale paese. Le informazioni che la CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento è tenuta a fornire all’Aesfem devono servire non già a ripetere la valutazione svolta dall’autorità competente del paese terzo, bensì a garantire che la CCP sia effettivamente sottoposta a vigilanza e se del caso a misure di esecuzione della normativa in tale paese terzo, al fine di garantire un grado elevato di protezione degli investitori.

(8)

Per consentire all’Aesfem di svolgere una valutazione completa, occorre che le informazioni fornite dalla CCP del paese terzo richiedente il riconoscimento siano integrate con le informazioni necessarie per valutare l’efficacia della vigilanza continua svolta dall’autorità competente del paese terzo nonché dei poteri di esecuzione della normativa di tale autorità e delle misure di esecuzione da essa intraprese. È necessario che tali informazioni siano fornite nell’ambito dell’accordo di cooperazione stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale accordo di cooperazione deve garantire che l’Aesfem sia informata tempestivamente in merito a ogni azione di vigilanza o di esecuzione della normativa adottata nei confronti della CCP richiedente il riconoscimento, e a qualsiasi modifica delle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla pertinente CCP e a qualsiasi aggiornamento delle informazioni inizialmente fornite dalla CCP nell’ambito della procedura di riconoscimento.

(9)

I requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di linee di responsabilità interne nel settore del rischio devono essere ulteriormente precisati ai fini dell’attuazione di un quadro in materia di gestione dei rischi che comprenda la struttura, i diritti e le responsabilità dei processi interni di gestione del rischio. È indispensabile che i dispositivi di governo societario tengano conto dei diversi regimi di diritto societario esistenti nell’Unione europea, al fine di garantire che le CCP operino nell’ambito di un quadro normativo solido.

(10)

Al fine di garantire che la CCP applichi le procedure appropriate per assicurare l’osservanza del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione (3), occorre specificare il ruolo e le responsabilità della funzione di controllo della conformità della CCP.

(11)

È necessario definire chiaramente le responsabilità del consiglio e dell’alta dirigenza, nonché i requisiti minimi per il funzionamento del consiglio, in modo da assicurare che la struttura organizzativa della CCP le consenta di prestare servizi e svolgere attività in modo continuo e ordinato. È altresì necessario stabilire linee di responsabilità chiare e dirette per garantire l’obbligo di rendere conto.

(12)

Al fine di garantire una gestione sana e prudente della CCP, è importante che la sua politica retributiva disincentivi l’assunzione di rischi eccessivi. Perché la politica retributiva possa produrre gli effetti auspicati, è opportuno che sia adeguatamente controllata ed esaminata dal consiglio, il quale deve istituire un comitato specifico per controllare adeguatamente il rispetto delle politiche retributive.

(13)

Per garantire che la CCP operi con il livello di risorse umane necessario per adempiere tutti i propri obblighi, che essa risponda dell’esecuzione delle sue attività e che le autorità competenti abbiano i punti di contatto pertinenti nella CCP su cui vigilano, occorre che nella CCP vi sia almeno un responsabile della gestione dei rischi, un responsabile del controllo della conformità e un responsabile per le tecnologie.

(14)

La CCP deve valutare e controllare adeguatamente in che misura i membri del consiglio che fanno parte dei consigli di diverse entità siano esposti a conflitti di interessi, tanto all’interno quanto all’esterno del gruppo della CCP. Ai membri del consiglio deve essere impedito di appartenere a diversi consigli solo se ciò dà luogo a conflitti di interessi.

(15)

Al fine di disporre di una funzione di audit efficace, la CCP deve definire le responsabilità e le linee di segnalazione gerarchica dei suoi revisori interni, per garantire che le questioni rilevanti vengano sottoposte al consiglio della CCP e alle autorità competenti in modo tempestivo. Nello stabilire e mantenere una funzione di audit interno, occorre definirne chiaramente la missione, l’indipendenza e l’obiettività, l’ambito di applicazione e la responsabilità, i poteri, l’obbligo di rendere conto e le norme di funzionamento.

(16)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti, è necessario che l’autorità competente pertinente abbia accesso a tutte le informazioni necessarie per stabilire se la CCP rispetta le condizioni di autorizzazione. Occorre che tali informazioni siano messe a disposizione dalla CCP senza indebito ritardo.

(17)

I dati conservati dalla CCP devono facilitare una conoscenza approfondita delle sue esposizioni di credito nei confronti dei partecipanti diretti e permettere di controllare il rischio sistemico implicito. Essi devono inoltre consentire alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di ricostruire adeguatamente il processo di compensazione, al fine di valutare la conformità con gli obblighi regolamentari, inclusi quelli di segnalazione. Una volta conservati, i dati servono alla CCP anche per rispettare i requisiti e gli obblighi regolamentari nei confronti dei partecipanti diretti e in caso di controversie.

(18)

Occorre che i dati comunicati dalla CCP ai repertori di dati sulle negoziazioni siano registrati per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto da parte della CCP degli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e di accedere facilmente alle informazioni nei casi in cui queste non siano reperibili nei repertori di dati sulle negoziazioni.

(19)

Gli obblighi di conservazione dei dati sulle negoziazioni devono basarsi sugli stessi concetti utilizzati per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di garantire segnalazioni appropriate da parte della CCP.

(20)

Per garantire la continuità operativa in caso di interruzioni, il sito di elaborazione dati secondario della CCP deve essere ubicato a distanza sufficiente e in un luogo sufficientemente distinto sotto il profilo geografico da quello del sito primario, in modo da non essere soggetto allo stesso evento disastroso che potrebbe provocare l’indisponibilità del sito primario. Occorre prevedere scenari per poter analizzare l’impatto degli eventi di crisi sui servizi fondamentali, compresa l’indisponibilità dei sistemi a seguito di un disastro naturale. Occorre rivedere tali analisi periodicamente.

(21)

Le CCP sono infrastrutture dei mercati finanziari di importanza sistemica e devono poter ripristinare le funzioni principali entro due ore, con sistemi di back-up che idealmente entrino in funzione subito dopo un incidente. Le CCP devono anche assicurare un grado molto elevato di probabilità che nessun dato vada perso.

(22)

È importante che l’inadempimento di un partecipante diretto della CCP non causi danni significativi ad altri partecipanti al mercato. Pertanto, la CCP è tenuta a coprire attraverso i margini costituiti dal soggetto inadempiente almeno una quota rilevante delle perdite che la CCP potrebbe subire durante il processo di close out. Occorre adottare regole che stabiliscano la percentuale minima coperta dai margini per le diverse categorie di strumenti finanziari. Inoltre, le CCP devono seguire principi per adeguare i loro livelli di margine alle caratteristiche di ciascuno strumento finanziario o portafoglio da loro compensato.

(23)

Le CCP non devono ridurre i loro margini a un livello che compromette la loro sicurezza a causa dell’esistenza di un contesto fortemente concorrenziale. Per questo motivo, è opportuno che i calcoli dei margini rispettino requisiti specifici nelle loro componenti principali. In questo senso, i margini devono tener conto di tutta una serie di condizioni di mercato compresi i periodi di stress.

(24)

Occorre stabilire regole per specificare la percentuale e gli orizzonti temporali appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica. Tuttavia, per garantire che le CCP gestiscano adeguatamente il rischio cui sono esposte, è opportuno non specificare l’approccio che esse debbono adottare per calcolare i requisiti di margine a partire da tali parametri. Per le stesse ragioni, occorre consentire alle CCP di ricorrere a vari approcci metodologici affidabili per lo sviluppo della marginazione di portafoglio; occorre permettere loro di ricorrere a metodi basati sulle correlazioni tra il rischio di prezzo dello strumento finanziario o del set di strumenti finanziari che compensano, nonché a opportuni metodi basati su parametri statistici di dipendenza equivalenti.

(25)

Per determinare il periodo di tempo durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione di una posizione del soggetto inadempiente, la CCP deve prendere in considerazione le caratteristiche rilevanti degli strumenti finanziari o del portafoglio compensato, così come il loro livello di liquidità e l’entità della posizione o la sua concentrazione. Le CCP devono valutare con prudenza il tempo necessario per la chiusura completa della posizione di un soggetto inadempiente dopo l’ultima riscossione dei margini, l’entità della posizione e la sua concentrazione.

(26)

Al fine di evitare di provocare o aggravare l’instabilità finanziaria, le CCP devono, nella misura del possibile, adottare metodologie lungimiranti per il calcolo dei margini, che limitino la probabilità di variazioni procicliche dei requisiti di margine, senza compromettere la resilienza della CCP.

(27)

Un intervallo di confidenza più elevato per i derivati OTC è in genere giustificato dal fatto che per tali prodotti la fissazione del prezzo può essere meno affidabile e le serie di dati storici sui quali basare le stime dell’esposizione possono essere più brevi. Le CCP potrebbero compensare i derivati OTC che non sono interessati da tali fenomeni e hanno le stesse caratteristiche di rischio dei derivati quotati e devono essere in grado di compensare tali prodotti in modo uniforme, indipendentemente dal metodo di esecuzione.

(28)

Una definizione adeguata di condizioni di mercato estreme ma plausibili è una componente centrale della gestione dei rischi della CCP. Al fine di mantenere aggiornato il quadro di gestione dei rischi della CCP, le condizioni di mercato estreme ma plausibili non devono essere intese come un concetto statico, bensì come un concetto che evolve nel tempo e varia tra i mercati. Uno scenario di mercato può essere estremo ma plausibile per una CCP e non avere grande importanza per un’altra. La CCP deve stabilire un quadro di politica interna solido per individuare i mercati ai quali essa è esposta e impiegare una serie di norme minime comuni per la definizione di condizioni estreme ma plausibili in ogni singolo mercato individuato. È opportuno che essa consideri obiettivamente il rischio di pressioni simultanee su più mercati.

(29)

Al fine di garantire l’esistenza di dispositivi di governance adeguati e solidi, il quadro utilizzato dalla CCP per identificare condizioni di mercato estreme ma plausibili deve essere discusso dal comitato dei rischi e approvato dal consiglio. Esso deve essere riesaminato almeno una volta all’anno, con risultati discussi in seno al comitato dei rischi e poi condivisi con il consiglio. Il riesame deve garantire che i cambiamenti dell’entità e della concentrazione delle esposizioni della CCP nonché gli sviluppi dei mercati in cui opera siano inclusi nella definizione di condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tale riesame non deve tuttavia sostituirsi alla valutazione continua, da parte della CCP, dell’adeguatezza del suo fondo di garanzia in caso di inadempimento alla luce dell’evoluzione delle condizioni del mercato.

(30)

Per garantire una gestione efficace del rischio di liquidità, occorre che le CCP siano tenute ad istituire un quadro per la gestione di tale rischio. Tale quadro deve dipendere dalla natura degli obblighi stabiliti e trattare degli strumenti di cui la CCP dispone per valutare il rischio di liquidità cui è esposta, determinare le probabili pressioni future sulla liquidità e garantire l’adeguatezza delle sue risorse liquide.

(31)

Nel valutare l’adeguatezza delle loro risorse liquide, le CCP devono essere tenute a prendere in considerazione le dimensioni e la liquidità delle risorse di cui dispongono, nonché l’eventuale rischio di concentrazione di tali attività. È importante che le CCP siano in grado di identificare tutti i principali tipi di concentrazioni del rischio di liquidità nell’ambito delle loro risorse, in modo che tali risorse siano immediatamente disponibili quando necessario. È necessario che le CCP prendano anche in considerazione ulteriori rischi derivanti da molteplici relazioni, interdipendenze e concentrazioni.

(32)

Poiché la liquidità deve essere prontamente disponibile per operazioni con scadenza lo stesso giorno o persino infragiornaliere, la CCP potrebbe impiegare contante depositato presso la banca centrale di emissione, contante depositato presso banche commerciali meritevoli di credito, linee di credito impegnate, pronti contro termine impegnati, garanzie altamente negoziabili detenute in custodia e investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. Il contante e le garanzie devono essere contati nel quadro delle risorse finanziarie liquide prestabilite solo a determinate condizioni.

(33)

Al fine di incentivare la CCP a stabilire requisiti prudenti e mantenere l’importo di tali requisiti a un livello adeguato evitando nel contempo l’arbitraggio regolamentare, è importante stabilire una metodologia comune per il calcolo e il mantenimento di un quantitativo specifico di risorse proprie dedicate che la CCP deve mantenere per utilizzarle nell’ambito delle linee di difesa in caso di inadempimento. È essenziale mantenere tali risorse a copertura delle perdite da inadempimenti separate e con una funzione distinta dai requisiti patrimoniali minimi della CCP che coprono diversi rischi ai quali le CCP potrebbero essere esposte.

(34)

È importante che le CCP applichino una metodologia coerente per il calcolo delle risorse proprie da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento, per garantire pari condizioni di concorrenza tra le CCP. Lasciare alla CCP la discrezionalità di applicare un metodo che non sia sufficientemente chiaro porterebbe a risultati molto diversi da una CCP all’altra, incentivando così l’arbitraggio regolamentare. È pertanto essenziale che la metodologia non attribuisca margini di discrezionalità alle CCP. A tal fine, è opportuno avere una semplice percentuale basata su una misura chiaramente identificabile e una metodologia chiara per garantire uniformità nel calcolo delle risorse proprie delle CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento.

(35)

Occorre stabilire un insieme minimo di criteri per assicurare che le garanzie accettabili siano altamente liquide e possano essere convertite in contante rapidamente e con un impatto minimo sui prezzi. Tali criteri devono riferirsi all’emittente della garanzia, alla misura in cui essa può essere liquidata sul mercato e alla correlazione o meno del suo valore con il merito di credito del partecipante che costituisce la garanzia, in modo da far fronte al possibile rischio di correlazione sfavorevole. È necessario che le CCP abbiano la possibilità di applicare ulteriori criteri se ciò è necessario per ottenere l’auspicato livello di solidità.

(36)

È opportuno che le CCP accettino unicamente garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo. Per assicurare che le garanzie detenute dalla CCP restino in qualsiasi momento altamente liquide, è necessario che la CCP stabilisca politiche e procedure trasparenti e prevedibili per valutare e monitorare continuamente la liquidità delle attività accettate come garanzia e attui metodologie di valutazione adeguate. A tal fine occorre altresì che la CCP preveda limiti di concentrazione volti a mantenere un grado sufficiente di diversificazione delle garanzie per assicurare che possano essere prontamente liquidate senza un rischio di mercato significativo che ne influenzi il valore. Nel determinare le proprie politiche in materia di garanzie ammissibili e limiti di concentrazione, esse devono tenere conto della disponibilità di tali garanzie a livello mondiale, alla luce dei potenziali effetti macroeconomici delle loro politiche.

(37)

Per evitare il rischio di correlazione sfavorevole, i partecipanti diretti non devono, in generale, essere autorizzati ad utilizzare come garanzia i propri titoli o titoli emessi da un’entità del loro stesso gruppo. Tuttavia, la CCP deve essere in grado di consentire ai partecipanti diretti di fornire obbligazioni garantite che siano poste al riparo dall’insolvenza dell’emittente. È necessario tuttavia che le garanzie sottostanti siano adeguatamente separate dall’emittente e soddisfino i criteri minimi per l’accettazione come garanzia. Un partecipante diretto non deve emettere strumenti finanziari con l’obiettivo principale di farli utilizzare come garanzia da un altro partecipante diretto.

(38)

Per garantire la sicurezza delle CCP, è opportuno che esse accettino la garanzia di una banca commerciale solo dopo una valutazione approfondita dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo di tale garanzia. Occorre evitare che le CCP abbiano esposizioni non garantite verso banche commerciali. Pertanto, le garanzie di banche commerciali possono essere accettate solo a condizioni rigorose, che sono generalmente soddisfatte in mercati caratterizzati da un’elevata concentrazione di banche commerciali disponibili a fornire credito ai partecipanti diretti non finanziari. Per questo motivo occorre consentire un limite di concentrazione più elevato in questi casi.

(39)

Per limitare il suo rischio di mercato, la CCP deve essere tenuta a valutare le sue garanzie almeno quotidianamente. Occorre che la CCP applichi scarti di garanzia prudenti, che rispecchino la potenziale diminuzione di valore della garanzia nell’intervallo di tempo tra la sua ultima rivalutazione e il momento entro il quale si può ragionevolmente ritenere che la garanzia sarà liquidata in condizioni di stress dei mercati. Il livello delle garanzie deve inoltre tener conto delle potenziali esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole.

(40)

L’applicazione di scarti di garanzia deve permettere alla CCP di evitare aggiustamenti consistenti e imprevisti dell’importo della garanzia richiesta, in modo da scongiurare, nella misura del possibile, effetti prociclici.

(41)

Le CCP non devono concentrare le garanzie su un numero limitato di emittenti o di attività, in modo da evitare possibili effetti significativi negativi sui prezzi in caso di liquidazione della garanzia in un breve periodo di tempo. Le concentrazioni delle posizioni in garanzie non devono essere considerate altamente liquide per questo motivo.

(42)

Occorre considerare il rischio di liquidità, di credito e di mercato a livello sia di portafoglio che di singolo strumento finanziario. Un portafoglio concentrato può avere un notevole effetto negativo sulla liquidità delle garanzie o degli strumenti finanziari nei quali la CCP può investire le proprie risorse finanziarie, essendo improbabile che la vendita di grandi posizioni in condizioni di stress dei mercati sia fattibile senza deprimere i prezzi del mercato. Per lo stesso motivo, è necessario che le garanzie mantenute dalla CCP siano monitorate e valutate su base continua per garantire che rimangano liquide.

(43)

I mercati dei derivati su prodotti energetici sono fortemente interconnessi con i mercati spot dei prodotti e sono caratterizzati da una proporzione elevata di partecipanti diretti non finanziari. In tali mercati un numero significativo di partecipanti sono anche produttori dei prodotti sottostanti. L’accesso a un numero sufficiente di garanzie a pieno sostegno delle garanzie di banche commerciali potrebbe richiedere un sostanziale disinvestimento delle posizioni attuali da parte dei partecipanti diretti non finanziari o potrebbe impedire loro di continuare a compensare le loro posizioni in qualità di partecipante diretto di una CCP. Tale processo potrebbe causare perturbazioni nei mercati dell’energia, in termini di liquidità e diversificazione dei partecipanti al mercato. Pertanto occorre che la sua applicazione sia posticipata secondo un calendario ben stabilito.

(44)

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del quadro stabilito nel regolamento (UE) n. 648/2012, tutti i settori devono essere soggetti a requisiti simili nella forma finale delle norme loro applicabili. Le imprese che producono energia operano attualmente in un quadro consolidato; occorrerà tempo per adattarlo alle nuove prescrizioni stabilite se si vogliono evitare conseguenze negative per l’economia reale. Si ritiene pertanto opportuno stabilire una data di applicazione per tali tipi di mercati che consenta un’adeguata transizione dall’attuale prassi al fine di non compromettere indebitamente la struttura e la liquidità del mercato.

(45)

Occorre che la politica di investimento della CCP attribuisca la massima priorità ai principi di conservazione del capitale e di massimizzazione della liquidità. La politica di investimento deve inoltre garantire che non sorgano conflitti con gli interessi commerciali della CCP.

(46)

I criteri che gli strumenti finanziari devono soddisfare per essere considerati investimenti ammissibili per la CCP devono tener conto dei principi CPSS-IOSCO, precisamente del principio n. 16, al fine di garantire la coerenza internazionale. In particolare, la CCP deve essere tenuta ad applicare norme restrittive riguardanti l’emittente dello strumento finanziario, la trasferibilità dello strumento finanziario ed il rischio di credito, di mercato, di volatilità e di cambio dello strumento finanziario. Occorre che la CCP garantisca di non compromettere le misure adottate per limitare l’esposizione al rischio dei suoi investimenti a causa di esposizioni eccessive verso un singolo strumento finanziario, tipo di strumento finanziario, singolo emittente, tipo di emittente o singolo depositario.

(47)

L’uso di derivati da parte di una CCP la espone a ulteriori rischi di credito e di mercato ed è pertanto necessario definire un insieme limitato di circostanze in cui le CCP possano investire le proprie risorse finanziarie in prodotti derivati. Dato che l’obiettivo di una CCP dovrebbe essere quello di avere una posizione netta pari a zero (flat position) per quanto riguarda il rischio di mercato, gli unici rischi che la CCP dovrebbe avere la necessità di coprire sono quelli relativi alle garanzia che essa accetta o ai rischi derivanti dall’inadempimento di un partecipante diretto. I rischi riguardanti le garanzie che la CCP accetta possono essere adeguatamente gestiti mediante scarti di garanzia e non si ritiene necessario che la CCP utilizzi i derivati in questo contesto. La CCP deve utilizzare i derivati soltanto per la gestione del rischio di liquidità derivante da esposizioni verso valute diverse e ai fini della copertura del portafoglio di un partecipante diretto inadempiente e solo se le procedure di gestione degli inadempimenti della CCP prevedono tale uso.

(48)

Per garantirne la sua sicurezza, la CCP deve essere autorizzata a mantenere solo quote minime di contante in depositi non garantiti. Nel garantire il suo contante, la CCP deve sempre provvedere ad essere adeguatamente protetta contro il rischio di liquidità.

(49)

Occorre stabilire obblighi rigorosi in materia di prove di stress e prove a posteriori per garantire che i modelli della CCP, i relativi metodi e il quadro per la gestione del rischio di liquidità funzionino correttamente, tenuto conto di tutti i rischi cui la CCP è esposta, in modo che la CCP disponga costantemente di risorse adeguate per coprire tali rischi.

(50)

Per garantire l’applicazione coerente degli obblighi in capo alle CCP, è necessario stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i tipi di prove da effettuare, comprese le prove di stress e le prove a posteriori. Al fine di tenere conto dell’ampia gamma di titoli e contratti finanziari derivati che potranno essere compensati in futuro, riflettere le differenze tra gli approcci delle CCP in materia di gestione dell’attività e dei rischi, integrare gli sviluppi futuri e i nuovi rischi e garantire la flessibilità necessaria, è necessario un approccio basato sui rischi.

(51)

Nel convalidare i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è importante ricorrere ad un adeguato soggetto indipendente in modo da poter trovare e applicare le eventuali misure correttive necessarie prima della loro attuazione ed evitare conflitti di interessi rilevanti. Il soggetto indipendente deve essere sufficientemente separato dal comparto della CCP che svilupperà, attuerà e gestirà il modello o le politiche oggetto di riesame e non deve presentare un conflitto di interessi rilevante. Tali condizioni potrebbero essere soddisfatte da un soggetto interno subordinato ad una struttura gerarchica separata o da un soggetto esterno.

(52)

Varie risorse finanziarie della CCP, in particolare i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie, sono intese a coprire diversi scenari e obiettivi. È quindi necessario prevedere requisiti specifici per tenere conto di questi obiettivi e per garantire una coerente applicazione da parte di tutte le CCP. Nel valutare la necessaria copertura la CCP non deve compensare eventuali esposizioni tra partecipanti diretti inadempienti, per evitare di ridurre gli effetti potenziali di tali esposizioni.

(53)

I diversi tipi di strumenti finanziari che la CCP può compensare sono soggetti ad una varietà di rischi specifici. La CCP deve pertanto essere tenuta a considerare nei modelli, nelle relative metodologie e nel quadro per la gestione del rischio di liquidità tutti i rischi pertinenti ai mercati cui fornisce servizi di compensazione, per poter misurare adeguatamente la sua potenziale esposizione futura. Affinché tali rischi siano adeguatamente considerati, occorre che le prove di stress includano i rischi specifici dei diversi tipi di strumenti finanziari.

(54)

Per garantire che il modello per il calcolo dei margini iniziali rifletta adeguatamente le sue esposizioni potenziali, oltre a sottoporre quotidianamente a prove a posteriori la copertura dei margini per valutare l’adeguatezza del margine richiesto, la CCP deve sottoporre a prove a posteriori anche i parametri e le ipotesi chiave del modello. Ciò è essenziale per garantire che i modelli delle CCP calcolino con precisione il margine iniziale.

(55)

Una rigorosa analisi di sensitività dei requisiti di margine può assumere un’importanza maggiore quando i mercati sono illiquidi o volatili e deve essere utilizzata per determinare l’impatto delle variazioni dei parametri importanti del modello. L’analisi di sensitività è uno strumento efficace per individuare le carenze nascoste che non possono essere scoperte attraverso le prove a posteriori.

(56)

In caso di mancata esecuzione di prove di stress e di prove a posteriori a scadenze regolari, le risorse finanziarie e liquide della CCP potrebbero risultare inadeguate a coprire i rischi reali cui essa è esposta. La realizzazione delle prove appropriate permetterà inoltre che i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano far fronte prontamente all’evoluzione dei mercati e ai nuovi rischi. Occorre che i risultati delle prove siano utilizzati prontamente dalla CCP per rivedere i modelli, le relative metodologie e il quadro di gestione del rischio di liquidità.

(57)

La modellizzazione di condizioni di mercato estreme può aiutare la CCP a determinare i limiti dei suoi attuali modelli, del quadro di gestione del rischio di liquidità e delle risorse finanziarie e liquide. È necessario, tuttavia, che la CCP dia prova di giudizio nella modellizzazione dei diversi mercati e prodotti. Le prove di reverse stress devono essere considerate un utile strumento di gestione, per quanto non il principale, per determinare il livello appropriato delle risorse finanziarie.

(58)

La partecipazione dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati alla verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP, tramite esercizi di simulazione, è essenziale per garantire che abbiano la comprensione e la capacità operativa di partecipare con successo ad una situazione di gestione di inadempimenti. Esercizi di simulazione devono riprodurre uno scenario di inadempimento per dimostrare i ruoli e le responsabilità dei partecipanti diretti, dei clienti e degli altri soggetti interessati. È inoltre importante che la CCP sia dotata di meccanismi adeguati che le consentano di accertare se siano necessari interventi correttivi e di individuare l’eventuale mancanza di chiarezza delle norme e delle procedure o il margine di discrezionalità da loro concesso. La verifica delle procedure di gestione degli inadempimenti della CCP è particolarmente importante quando ci si basa sul fatto che i partecipanti diretti non inadempienti o i terzi aiutino nel processo di compensazione per close out e quando le procedure in caso di inadempimento non sono mai state testate in un’effettiva situazione di inadempimento.

(59)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) ha presentato alla Commissione.

(60)

L’Aesfem ha consultato, laddove pertinenti, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico e i membri del SEBC, prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. A norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (4), l’Aesfem ha condotto consultazioni pubbliche su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «rischio di base»: il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla controparte centrale (CCP);

2)   «intervallo di confidenza»: la percentuale di movimenti delle esposizioni per ciascuno strumento finanziario compensato in uno specifico periodo di riferimento storico che la CCP è tenuta a coprire lungo un determinato periodo di liquidazione;

3)   «rendimento di utilità»: i benefici derivanti dalla proprietà diretta del bene fisico; è influenzato sia dalle condizioni di mercato che da fattori quali i costi per lo stoccaggio fisico;

4)   «margini»: margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 che possono includere i margini iniziali e i margini di variazione;

5)   «margine iniziale»: margine riscosso dalla CCP per coprire la futura esposizione potenziale nei confronti dei partecipanti diretti che lo forniscono e, se pertinente, delle CCP interoperabili nell’intervallo di tempo tra l’ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito di un inadempimento di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile;

6)   «margine di variazione»: margine riscosso o pagato per riflettere le attuali esposizioni derivanti da variazioni effettive della quotazione di mercato;

7)   «rischio di inadempimento imminente e improvviso (jump-to-default risk)»: il rischio che una controparte o un emittente diventi inadempiente improvvisamente, prima che il mercato abbia avuto il tempo di includere nei propri calcoli un incremento del suo rischio di inadempimento;

8)   «periodo di liquidazione»: il periodo utilizzato per il calcolo dei margini che la CCP stima necessari al fine di gestire la sua esposizione nei confronti di un partecipante inadempiente e durante il quale la CCP è esposta al rischio di mercato connesso alla gestione delle posizioni di soggetti inadempienti;

9)   «periodo di riferimento storico»: il periodo di riferimento per il calcolo della volatilità storica;

10)   «eccezione nel risultato di una prova»: risultato di una prova da cui emerge che il modello o il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP non ha determinato il livello di copertura previsto;

11)   «rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk)»: il rischio derivante dall’esposizione verso una controparte o un emittente quando le garanzie fornite dalla controparte o emesse dall’emittente sono fortemente correlate con il suo rischio di credito.

CAPO II

RICONOSCIMENTO DELLE CCP DI PAESI TERZI

[Articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 2

Informazioni da fornire all’Aesfem per il riconoscimento delle CCP

La domanda di riconoscimento presentata da una CCP stabilita in un paese terzo contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la denominazione completa della persona giuridica;

b)

l’identità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata;

c)

l’elenco degli Stati membri nei quali la CCP intende prestare i suoi servizi;

d)

le categorie di strumenti finanziari compensati;

e)

informazioni dettagliate da includere nel sito Internet dell’Aesfem a norma dell’articolo 88, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

f)

informazioni dettagliate in merito alle risorse finanziarie, alla forma e ai metodi di detenzione di tali risorse e alle disposizioni per preservarle, comprese le procedure di gestione degli inadempimenti;

g)

informazioni dettagliate sulla metodologia per il calcolo dei margini e del fondo di garanzia in caso di inadempimento;

h)

l’elenco delle garanzie reali ammissibili;

i)

una ripartizione dei valori compensati, in forma prospettica se necessario, per ciascuna valuta dell’Unione compensata;

j)

i risultati delle prove di stress e a posteriori effettuate nel corso dell’anno precedente la data della domanda;

k)

le norme e procedure interne, con le prove della loro piena conformità con i requisiti applicabili in tale paese terzo;

l)

informazioni dettagliate in merito ad eventuali accordi di esternalizzazione;

m)

informazioni dettagliate sul rispetto dei requisiti di segregazione e sulla relativa solidità ed esecutività giuridica;

n)

informazioni dettagliate sui requisiti di accesso alla CCP e sui termini per la sospensione e la cancellazione della qualità di partecipante;

o)

informazioni dettagliate in merito a eventuali accordi di interoperabilità, comprese le informazioni fornite all’autorità competente del paese terzo ai fini della valutazione dell’accordo.

CAPO III

REQUISITI ORGANIZZATIVI

[Articolo 26 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 3

Dispositivi di governo societario

1.   Le componenti chiave dei dispositivi di governo societario della CCP che ne definiscono la struttura organizzativa, e le politiche, le procedure e i processi chiaramente specificati e ben documentati in base ai quali operano il suo consiglio e la sua alta dirigenza includono quanto segue:

a)

la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio e di eventuali comitati istituiti dal consiglio;

b)

i ruoli e le responsabilità della dirigenza;

c)

la struttura dell’alta dirigenza;

d)

le linee di responsabilità tra l’alta dirigenza e il consiglio;

e)

le procedure per la nomina dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza;

f)

l’assetto delle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di controllo interno;

g)

i processi per garantire l’obbligo di rendere conto alle parti in causa.

2.   La CCP dispone di personale adeguato per rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 648/2012. La CCP non condivide il personale con altre entità del gruppo, salvo nell’ambito di un accordo di esternalizzazione, conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP stabilisce linee di responsabilità chiare, coerenti e ben documentate. Essa assicura che le funzioni di responsabile della gestione dei rischi, responsabile del controllo della conformità e responsabile delle tecnologie siano svolte da persone diverse, che siano dipendenti della CCP aventi la responsabilità esclusiva di esercitare tali funzioni.

4.   La CCP appartenente ad un gruppo tiene conto delle implicazioni del gruppo per i propri dispositivi di governo societario, in particolare del fatto di disporre o meno del necessario grado di indipendenza per soddisfare gli obblighi regolamentari in quanto persona giuridica distinta e dell’eventualità che la sua indipendenza possa essere compromessa dalla struttura del gruppo o dal fatto che qualsiasi membro del consiglio sia anche membro del consiglio di altre entità dello stesso gruppo. In particolare, tale CCP considera procedure specifiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi, anche in relazione agli accordi di esternalizzazione.

5.   Se la CCP ha un sistema dualistico, il ruolo e le responsabilità del consiglio quali stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 648/2012 sono assegnati al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione, a seconda del caso.

6.   Le politiche, le procedure, i sistemi e i controlli in materia di gestione dei rischi fanno parte di un quadro di governo societario coerente e organico che è rivisto e aggiornato periodicamente.

Articolo 4

Meccanismi di gestione dei rischi e di controllo interno

1.   La CCP dispone di un quadro solido per la gestione globale di tutti i rischi concreti ai quali è o può essere esposta. Essa stabilisce politiche, procedure e sistemi documentati per l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio e la gestione di tali rischi. La CCP struttura le politiche, le procedure e i sistemi per la gestione dei rischi in modo da assicurarsi che i partecipanti diretti gestiscano correttamente e contengano i rischi cui espongono la CCP.

2.   La CCP adotta una visione integrata e globale di tutti i rischi rilevanti. Questi comprendono i rischi cui la espongono i suoi partecipanti diretti e, per quanto possibile, i suoi clienti, e che essa comporta per essi, nonché i rischi cui la espongono altre entità, e che essa comporta per esse, come ad esempio, ma non solo, le CCP interoperabili, i sistemi di pagamento e di regolamento titoli, le banche di regolamento, i fornitori di liquidità, i sistemi di deposito accentrato, le sedi di negoziazione servite dalla CCP e altri fornitori di servizi essenziali.

3.   La CCP sviluppa idonei strumenti di gestione dei rischi così da essere in grado di gestire e riferire su tutti i rischi rilevanti. Questi includono l’identificazione e la gestione delle interdipendenze del sistema, del mercato o di altro genere. Se la CCP presta servizi connessi alla compensazione che presentano un profilo di rischio distinto dalle sue funzioni e comportano potenzialmente notevoli rischi aggiuntivi, essa gestisce tali rischi aggiuntivi in modo adeguato. Ciò può comprendere la separazione giuridica dei servizi aggiuntivi, forniti dalla CCP, dalle sue funzioni fondamentali.

4.   I dispositivi di governo societario garantiscono che il consiglio della CCP assuma la responsabilità finale per la gestione dei rischi della CCP. Il consiglio definisce, determina e documenta il livello adeguato di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio per la CCP. Il consiglio e l’alta dirigenza assicurano che le politiche, le procedure e i controlli della CCP siano coerenti con i suoi livelli di tolleranza del rischio e di capacità di assunzione del rischio e stabiliscano come la CCP individua, riferisce, monitora e gestisce i rischi.

5.   La CCP dispone di solidi sistemi di informazione e di controllo del rischio che consentano alla CCP stessa e, se del caso, ai suoi partecipanti diretti e, nella misura del possibile, ai suoi clienti di ottenere tempestivamente informazioni e applicare politiche e procedure di gestione dei rischi in modo appropriato. Tali sistemi garantiscono almeno che le esposizioni di credito e di liquidità siano oggetto di controllo continuo a livello della CCP, del partecipante diretto e, per quanto possibile, del cliente.

6.   La CCP assicura che la funzione di gestione del rischio disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia adeguato accesso a tutte le informazioni pertinenti e che essa sia sufficientemente indipendente dalle altre funzioni della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi della CCP attua il quadro di gestione dei rischi, comprese le politiche e le procedure istituite dal consiglio.

7.   La CCP dispone di adeguati meccanismi di controllo interno per assistere il consiglio nel controllo e nella valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle sue politiche, procedure e sistemi di gestione dei rischi. Tali meccanismi comprendono procedure amministrative e contabili solide, una funzione di controllo della conformità robusta e una funzione di audit interno e di convalida o di revisione indipendente.

8.   La CCP prepara su base annua un bilancio di esercizio che è oggetto di revisione da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 5

Politica e procedure per il controllo della conformità

1.   La CCP stabilisce, attua e mantiene politiche e procedure adeguate volte a rilevare l’eventuale rischio che la CCP stessa e i suoi dipendenti non rispettino gli obblighi che le sono imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché i rischi connessi, e mette in atto misure e procedure idonee a minimizzare tale rischio e a consentire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri in modo efficace a norma di tali regolamenti.

2.   La CCP si assicura che le sue regole, procedure e accordi contrattuali siano chiari ed esaurienti e garantiscano la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012, nonché a tutti gli altri requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza.

Le regole, le procedure e gli accordi contrattuali della CCP sono registrati per iscritto o su altro supporto durevole. Tali regole, procedure e accordi contrattuali e l’eventuale materiale di accompagnamento sono precisi, aggiornati e prontamente disponibili per l’autorità competente, i partecipanti diretti e, se del caso, i clienti.

La CCP analizza le sue regole, le sue procedure e i suoi accordi contrattuali e ne controlla la solidità. Se necessario, ai fini della presente analisi sono chiesti pareri giuridici indipendenti. La CCP pone in essere una procedura per proporre e attuare modifiche alle sue regole e procedure e, prima dell’attuazione di modifiche sostanziali, consultare tutti i partecipanti diretti interessati e sottoporre le modifiche proposte all’autorità competente.

3.   Nell’elaborare le regole, le procedure e gli accordi contrattuali la CCP tiene conto dei principi di regolamentazione, delle norme di settore e dei protocolli di mercato pertinenti e indica chiaramente se tali pratiche siano state incorporate nella documentazione che disciplina i diritti e gli obblighi della CCP, dei suoi partecipanti diretti e di altri terzi interessati.

4.   La CCP individua e analizza i potenziali conflitti di leggi ed elabora regole e procedure volte ad attenuare il rischio giuridico derivante da tali potenziali conflitti. Se necessario, la CCP chiede pareri giuridici indipendenti ai fini di tale analisi.

Le regole e le procedure della CCP indicano chiaramente la legge che si applica a ciascun aspetto delle attività e delle operazioni della CCP.

Articolo 6

Funzione di controllo della conformità

1.   La CCP stabilisce e mantiene una funzione permanente ed effettiva di controllo della conformità che operi in modo indipendente dalle altre funzioni della CCP. Essa assicura che la funzione di controllo della conformità disponga dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti.

Nello stabilire la funzione di verifica della conformità, la CCP tiene conto della natura, della portata e della complessità della sua attività commerciale nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di tale attività commerciale.

2.   Il responsabile del controllo della conformità svolge quanto meno i seguenti compiti:

a)

controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure messe in atto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della CCP;

b)

amministra le politiche e procedure di controllo della conformità stabilite dall’alta dirigenza e dal consiglio;

c)

fornisce consulenza e assistenza alle persone responsabili per lo svolgimento dei servizi e delle attività della CCP ai fini dell’osservanza degli obblighi imposti alla CCP dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e di altri requisiti regolamentari, se del caso;

d)

riferisce periodicamente al consiglio in merito alla conformità della CCP e dei suoi dipendenti al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012;

e)

stabilisce procedure per porre efficacemente rimedio ai casi di mancata conformità;

f)

assicura che i soggetti pertinenti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non partecipino alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare e che eventuali conflitti d’interesse di tali persone siano opportunamente individuati ed eliminati.

Articolo 7

Struttura organizzativa e separazione delle linee di responsabilità

1.   La CCP definisce la composizione, il ruolo e le responsabilità del consiglio, dell’alta dirigenza e di eventuali comitati istituiti dal consiglio. Tali disposizioni sono specificate in modo chiaro e ben documentate. Il consiglio istituisce quanto meno un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile e un comitato per le remunerazioni. Il comitato dei rischi istituito a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012 è un comitato consultivo del consiglio.

2.   Il consiglio assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

definisce obiettivi e strategie chiari per la CCP;

b)

controlla effettivamente l’alta dirigenza;

c)

definisce adeguate politiche retributive;

d)

istituisce e sorveglia la funzione di gestione del rischio;

e)

sorveglia la funzione di controllo della conformità e la funzione di controllo interno;

f)

sorveglia gli accordi di esternalizzazione;

g)

verifica la conformità con tutte le disposizioni del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 e con tutti gli altri requisiti regolamentari e di vigilanza;

h)

risponde della sua condotta agli azionisti o ai titolari e ai dipendenti, ai partecipanti diretti e ai loro clienti e agli altri soggetti interessati.

3.   L’alta dirigenza assume almeno le seguenti responsabilità:

a)

assicura la coerenza delle attività della CCP con gli obiettivi e le strategie stabiliti dal consiglio;

b)

concepisce e stabilisce procedure di controllo della conformità e di controllo interno che promuovono gli obiettivi della CCP;

c)

sottopone periodicamente le procedure di controllo interno a riesame e verifica;

d)

garantisce che siano destinate risorse sufficienti alla gestione dei rischi e al controllo della conformità;

e)

partecipa attivamente al processo di controllo dei rischi;

f)

garantisce che si tenga debitamente conto dei rischi cui è esposta la CCP a causa della sua attività di compensazione e delle attività ad essa connesse.

4.   Qualora il consiglio deleghi compiti ai comitati o ai sottocomitati, conserva il compito di approvare le decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sul profilo di rischio della CCP.

5.   Le disposizioni in base alle quali operano il consiglio e l’alta dirigenza comprendono procedure per individuare, affrontare e gestire i potenziali conflitti di interessi dei membri del consiglio e dell’alta dirigenza.

6.   La CCP dispone di linee di responsabilità chiare e dirette tra il consiglio e l’alta dirigenza al fine di assicurare che l’alta dirigenza sia responsabile per le sue prestazioni. Le linee di responsabilità per la gestione dei rischi, il controllo della conformità e l’audit interno sono chiare e distinte da quelle per le altre attività della CCP. Il responsabile della gestione dei rischi riferisce al consiglio, direttamente o tramite il presidente del comitato dei rischi. Il responsabile del controllo della conformità e la funzione di audit interno riferiscono direttamente al consiglio.

Articolo 8

Politica retributiva

1.   Il comitato per le remunerazioni elabora e sviluppa ulteriormente la politica retributiva, ne controlla l’attuazione da parte dell’alta dirigenza e ne rivede periodicamente il funzionamento concreto. La politica stessa è documentata e rivista almeno una volta all’anno.

2.   La politica retributiva è concepita in modo da conciliare il livello e la struttura delle retribuzioni con una prudente gestione dei rischi. Essa tiene conto dei potenziali rischi futuri, nonché dei rischi esistenti e di quelli verificatisi in passato. Le scadenze dei pagamenti tengono conto dell’orizzonte temporale dei rischi. In particolare in caso di retribuzioni variabili, la politica tiene in debito conto gli eventuali disallineamenti tra i tempi delle prestazioni e i tempi dei rischi e garantisce che i pagamenti siano differiti se necessario. Le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono equilibrate e compatibili con l’allineamento ai rischi.

3.   La politica retributiva prevede che il personale addetto alle funzioni di gestione dei rischi, di controllo della conformità e di audit interno sia retribuito in modo indipendente dai risultati economici della CCP. Il livello della retribuzione è adeguato sia in termini di responsabilità che in confronto al livello della retribuzione nei settori operativi.

4.   La politica retributiva è soggetta a audit indipendente, su base annuale. I risultati degli audit sono messi a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 9

Sistemi informatici

1.   La CCP concepisce i suoi sistemi informatici in modo affidabile e sicuro e garantisce che siano in grado di trattare le informazioni di cui la CCP necessita per svolgere le proprie attività ed eseguire le operazioni in modo sicuro ed efficace.

L’architettura informatica è ben documentata. I sistemi sono concepiti per gestire le esigenze operative della CCP e i rischi cui la CCP è esposta, sono solidi, anche in condizioni di stress dei mercati, e sono scalabili, se necessario, per il trattamento di informazioni supplementari. La CCP dispone procedure e la programmazione di capacità, comprese capacità ridondanti sufficienti, per consentire al sistema di trattare tutte le restanti operazioni prima della fine della giornata in caso si verifichino interruzioni di grave entità. La CCP prevede procedure per l’introduzione di nuove tecnologie, ivi compresi chiari piani di ripristino.

2.   Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza nel processo di trattamento delle informazioni e per consentire la connettività con i suoi partecipanti diretti, i suoi clienti e i suoi fornitori di servizi, la CCP basa i propri sistemi informatici sulle norme tecniche riconosciute a livello internazionale e sulle migliori pratiche del settore. La CCP sottopone i suoi sistemi a prove rigorose, simulando condizioni di stress, prima di avviarne l’utilizzazione, dopo aver apportato cambiamenti significativi e dopo un’interruzione di grave entità. I partecipanti diretti e i clienti, le CCP interoperabili e le altre parti interessate partecipano, secondo le opportune modalità, nella progettazione e nell’esecuzione di tali prove.

3.   La CCP mantiene un solido quadro di sicurezza informatica che gestisca adeguatamente il rischio cui essa è esposta in questo ambito. Il quadro prevede anche meccanismi, politiche e procedure appropriati per proteggere le informazioni dalla divulgazione non autorizzata, per garantire l’accuratezza e l’integrità dei dati e per assicurare la disponibilità dei servizi della CCP.

4.   Il quadro di sicurezza informatica comprende almeno i seguenti elementi:

a)

controlli sull’accesso al sistema;

b)

adeguate salvaguardie contro le intrusioni e l’uso illecito dei dati;

c)

dispositivi specifici per preservare l’autenticità e l’integrità dei dati, incluse tecniche crittografiche;

d)

reti e procedure affidabili per la trasmissione accurata e tempestiva dei dati senza interruzioni di grave entità;

e)

tracce di audit.

5.   I sistemi informatici e il quadro di sicurezza informatica sono riesaminati almeno una volta all’anno. Essi sono oggetto di audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente.

Articolo 10

Informativa

1.   La CCP rende pubbliche le seguenti informazioni a titolo gratuito:

a)

informazioni riguardanti i suoi dispositivi di governo societario, in particolare

i)

la sua struttura organizzativa, nonché gli obiettivi e le strategie principali;

ii)

gli elementi chiave della politica retributiva;

iii)

le informazioni finanziarie fondamentali, compreso il suo bilancio più recente sottoposto a revisione contabile;

b)

informazioni riguardanti le proprie regole, in particolare:

i)

le procedure di gestione degli inadempimenti, le procedure in generale e i testi supplementari;

ii)

le informazioni pertinenti sulla continuità operativa;

iii)

le informazioni sui sistemi, sulle tecniche e sulle prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP in conformità al capo XII;

iv)

tutte le informazioni pertinenti sul suo assetto e le sue operazioni, nonché sui diritti e gli obblighi dei partecipanti diretti e dei clienti, necessarie a consentire loro di identificare chiaramente e comprendere pienamente i rischi e i costi connessi all’utilizzo dei servizi della CCP;

v)

gli attuali servizi di compensazione della CCP, comprese informazioni dettagliate su quanto essa fornisce nell’ambito di ciascun servizio;

vi)

i sistemi, le tecniche e le prestazioni in materia di gestione dei rischi della CCP, in particolare informazioni sulle risorse finanziarie, sulla politica di investimento, sulle fonti dei dati sui prezzi e sui modelli utilizzati nei calcoli dei margini;

vii)

la legge e le regole che disciplinano:

1)

l’accesso alla CCP;

2)

i contratti stipulati dalla CCP con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti;

3)

i contratti che la CCP accetta di compensare;

4)

gli accordi di interoperabilità;

5)

l’uso delle garanzie e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie e la misura in cui la garanzia è tutelata contro la rivalsa di terzi;

c)

le informazioni sulle garanzie ammissibili e sugli scarti di garanzia applicabili;

d)

l’elenco di tutti gli attuali partecipanti diretti, nonché i criteri relativi alla loro ammissione, sospensione e uscita.

Qualora l’autorità competente concordi con la CCP che le informazioni di cui alle lettere b) o c), del presente paragrafo possono mettere a rischio segreti aziendali o la sicurezza e la solidità della CCP, quest’ultima può decidere di divulgare tali informazioni con modalità tali da prevenire o ridurre tali rischi o di non divulgarle.

2.   La CCP rende pubbliche, a titolo gratuito, le informazioni concernenti eventuali modifiche rilevanti dei suoi dispositivi di governo societario, dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche fondamentali nonché delle sue regole e procedure applicabili.

3.   Le informazioni da comunicare al pubblico sono accessibili sul sito web della CCP. Le informazioni sono disponibili almeno in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.

Articolo 11

Audit interno

1.   La CCP istituisce e mantiene una funzione di audit interno che è distinta e indipendente dalle altre funzioni e attività della CCP e ha i seguenti compiti:

a)

istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e dei dispositivi di governo societario della CCP;

b)

formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a);

c)

verifica l’osservanza di tali raccomandazioni;

d)

riferisce le questioni di audit interno al consiglio.

2.   La funzione di audit interno dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha accesso a tutti i documenti pertinenti per l’esercizio della sua attività. È sufficientemente indipendente dalla dirigenza e riferisce direttamente al consiglio.

3.   L’audit interno valuta l’efficacia dei processi di gestione dei rischi e dei meccanismi di controllo della CCP in modo proporzionato ai rischi che devono affrontare le diverse aree di attività e indipendente dalle aree valutate. La funzione di audit interno dispone dell’accesso alle informazioni necessario per esaminare tutte le attività e le operazioni, i processi e i sistemi della CCP, comprese le attività esternalizzate.

4.   Gli audit interni si basano su un piano di audit globale che è riesaminato e presentato all’autorità competente almeno una volta all’anno. La CCP assicura che audit speciali possano essere effettuati a breve termine a seguito del verificarsi di eventi. La programmazione e revisione degli audit è approvata dal consiglio.

5.   Le operazioni di compensazione, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e i conti della CCP sono soggetti a audit indipendenti. Tali audit hanno luogo, quanto meno, su base annuale.

CAPO IV

CONSERVAZIONE DEI DATI

[Articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 12

Requisiti generali

1.   La CCP conserva i dati su un supporto durevole che consenta di fornire le informazioni alle autorità competenti, all’Aesfem e ai membri pertinenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

ciascuna fase fondamentale dell’elaborazione dati da parte della CCP può essere ricostituita;

b)

il contenuto originario di una registrazione di dati prima di correzioni o altre modifiche può essere registrato, rintracciato e recuperato;

c)

sono state adottate misure per prevenire un’alterazione non autorizzata dei dati;

d)

la sicurezza e la confidenzialità dei dati registrati sono garantite tramite misure appropriate;

e)

nel sistema di conservazione dei dati è integrato un meccanismo per l’identificazione e la correzione degli errori;

f)

nel sistema di conservazione dei dati è garantito il recupero tempestivo dei dati in caso di disfunzione del sistema.

2.   Quando i dati o le informazioni risalgono a meno di sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile e al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva alla richiesta dell’autorità pertinente.

3.   Quando i dati o le informazioni risalgono ad oltre sei mesi prima, sono forniti alle autorità di cui al paragrafo 1 non appena possibile ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta dell’autorità pertinente.

4.   Quando i dati elaborati dalla CCP contengono dati personali, essa tiene conto degli obblighi cui è soggetta a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

5.   Qualora la CCP conservi dati al di fuori dell’Unione, essa garantisce che le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC siano in grado di accedere a tali dati nella stessa misura ed entro gli stessi termini come se fossero conservati all’interno dell’Unione.

6.   Ogni CCP indica il nome delle persone pertinenti che possono, entro i termini previsti per la fornitura dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, spiegare il contenuto dei suoi dati alle autorità competenti.

7.   Tutti i dati che la CCP deve conservare a norma del presente regolamento possono essere oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti. La CCP fornisce alle autorità competenti l’accesso diretto ai dati richiesti a norma degli articoli 13 e 14, quando richiesto.

Articolo 13

Dati sulle operazioni

1.   La CCP conserva i dati di tutte le operazioni relative a tutti i contratti che compensa e garantisce che tali dati comprendano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa del processo di compensazione per ciascun contratto e che ogni registrazione di dati su ciascuna operazione sia identificabile in modo univoco e ritrovabile effettuando una ricerca su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.

2.   In relazione a ogni operazione ricevuta a fini di compensazione, la CCP, subito dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, registra e tiene aggiornati i seguenti dati:

a)

il prezzo, il tasso o il differenziale e la quantità;

b)

la capacità di compensazione, che indica se l’operazione è consistita in un acquisto o in una vendita dal punto di vista della CCP che registra l’operazione;

c)

l’identificativo dello strumento;

d)

l’identificativo del partecipante diretto;

e)

l’identificativo della sede in cui è stato concluso il contratto;

f)

la data e l’ora di interposizione della CCP;

g)

la data e l’ora di scadenza del contratto;

h)

le condizioni e modalità di regolamento;

i)

la data e l’ora del regolamento o del buy-in dell’operazione e, nella misura in cui sono applicabili, le seguenti informazioni:

i)

il giorno e l’ora in cui è stato originariamente stipulato il contratto;

ii)

le condizioni iniziali e le parti del contratto;

iii)

l’identificativo della CCP interoperabile che compensa una gamba dell’operazione, se del caso;

iv)

l’identità del cliente, compresi eventuali clienti indiretti, se noti alla CCP, e, in caso di cessione del contratto per la compensazione (give-up), l’identificativo della parte che ha trasferito il contratto.

Articolo 14

Dati sulle posizioni

1.   La CCP conserva i dati relativi alle posizioni detenute da ogni partecipante diretto. Sono conservati dati separati per ciascun conto tenuto a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012 e la CCP assicura che i suoi dati contengano tutte le informazioni necessarie per una ricostruzione accurata e completa delle operazioni che hanno creato la posizione e che ogni registrazione di dati sia identificabile e ritrovabile effettuando una ricerca almeno su tutti i campi concernenti la CCP, la CCP interoperabile, il partecipante diretto, il cliente, se noto alla CCP, e lo strumento finanziario.

2.   Alla fine di ogni giorno lavorativo, la CCP registra i dati relativi a ciascuna posizione includendovi le seguenti informazioni, nella misura in cui collegate alla posizione in questione:

a)

l’identificativo del partecipante diretto, del cliente, se noto alla CCP, e della CCP interoperabile che detiene tale posizione, se del caso;

b)

il segno della posizione;

c)

il calcolo giornaliero del valore della posizione con le registrazioni dei prezzi ai quali i contratti sono valutati, e di qualsiasi altra informazione pertinente.

3.   La CCP registra e aggiorna gli importi dei margini, dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012 richiesti dalla CCP e il corrispondente importo effettivamente costituito dal partecipante diretto alla fine della giornata e le modifiche a tale importo che possono verificarsi nel corso della giornata, in relazione al conto di ogni singolo partecipante diretto o cliente, se noto alla CCP.

Articolo 15

Documenti aziendali

1.   La CCP conserva dati adeguati e ordinati in merito alle attività connesse alla sua attività d’impresa e alla sua organizzazione interna.

2.   Ogni volta che si verifichi un cambiamento rilevante nei documenti pertinenti, si procede alla registrazione dei dati di cui al paragrafo 1 che comprende quanto meno:

a)

i grafici organizzativi relativi al consiglio e ai comitati pertinenti, all’unità di compensazione, all’unità di gestione dei rischi, e a tutte le altre unità o divisioni pertinenti;

b)

l’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi di tali partecipazioni;

c)

i documenti che attestano le politiche, le procedure e i processi di cui al capo III e all’articolo 29;

d)

i verbali delle riunioni del consiglio e, se del caso, delle riunioni dei sottocomitati del consiglio e dei comitati dell’alta dirigenza;

e)

i verbali delle riunioni del comitato dei rischi;

f)

i verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti diretti e i clienti, se esistenti;

g)

le relazioni degli audit interni ed esterni, le relazioni sulla gestione dei rischi, le relazioni sul controllo di conformità, e le relazioni delle imprese consulenti, comprese le reazioni della dirigenza;

h)

la politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro di cui all’articolo 17;

i)

il piano di liquidità e le relazioni giornaliere sulla liquidità di cui all’articolo 32;

j)

i dati che riflettono tutte le attività e le passività e i conti di capitale come previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;

k)

i reclami ricevuti, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del numero di conto dell’autore; la data in cui il reclamo è stato ricevuto; il nome di tutte le persone identificate nel reclamo; la descrizione della natura del reclamo; il trattamento del reclamo e la data in cui il reclamo è stato risolto;

l)

i dati sulle eventuali interruzioni dei servizi o disfunzioni, compresa una relazione dettagliata sui tempi, sugli effetti e sulle azioni correttive;

m)

i dati sui risultati delle prove di stress e a posteriori eseguite;

n)

le comunicazioni scritte con le autorità competenti, l’Aesfem e i membri pertinenti del SEBC;

o)

i pareri giuridici ricevuti in conformità del capo III;

p)

se del caso, la documentazione riguardante gli accordi di interoperabilità con altre CCP;

q)

le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e lettera d);

r)

i documenti pertinenti che descrivono lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Articolo 16

Registrazioni dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni

La CCP identifica e conserva tutte le informazioni e i dati da segnalare in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, insieme alla data e all’ora in cui l’operazione è segnalata.

CAPO V

CONTINUITÀ OPERATIVA

[Articolo 34 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 17

Aspetti strategici e politici

1.   La CCP dispone di una politica di continuità operativa e di un piano di ripristino in caso di disastro che sono approvati dal consiglio. La politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro sono soggetti a revisioni indipendenti che sono comunicate al consiglio.

2.   La politica di continuità operativa identifica tutte le principali funzioni aziendali e i relativi sistemi e comprende la strategia, la politica e gli obiettivi della CCP intesi a garantire la continuità di tali funzioni e sistemi.

3.   La politica di continuità operativa tiene conto dei collegamenti esterni e delle interdipendenze all’interno dell’infrastruttura finanziaria, comprese le sedi di negoziazione compensate dalla CCP, i sistemi di pagamento e regolamento titoli e gli enti creditizi utilizzati dalla CCP o una CCP collegata. Essa tiene conto altresì delle funzioni o dei servizi principali che sono stati esternalizzati a fornitori terzi.

4.   La politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro contengono disposizioni chiaramente definite e documentate per la condotta in caso di emergenza, disastro o crisi, che sono concepite in modo da garantire un livello di servizio minimo per quanto riguarda le funzioni principali.

5.   Il piano di ripristino in caso di disastro include obiettivi in materia di punti e tempi massimi per il ripristino delle funzioni principali e determina la strategia di ripristino più adatta per ciascuna di tali funzioni. Tali disposizioni sono concepite in modo da garantire che in scenari estremi le funzioni principali siano completate in tempo e siano garantiti i livelli di servizio concordati.

6.   Il piano di continuità operativa della CCP stabilisce il tempo massimo accettabile di inutilizzabilità delle funzioni e dei sistemi principali. Il tempo massimo per il ripristino delle funzioni principali della CCP da includere nella politica di continuità operativa non è superiore a due ore. Le procedure e i pagamenti di fine giornata sono completati all’ora e nel giorno richiesti in tutte le circostanze.

7.   Nel determinare i tempi per il ripristino di ciascuna funzione, la CCP tiene conto del potenziale impatto globale sull’efficienza del mercato.

Articolo 18

Analisi di impatto sulle attività aziendali

1.   La CCP procede a un’analisi di impatto sulle attività aziendali intesa a individuare le funzioni aziendali che sono fondamentali per garantire i servizi della CCP. L’importanza di tali funzioni per altri istituti e funzioni dell’infrastruttura finanziaria è parte dell’analisi.

2.   La CCP utilizza un’analisi del rischio basata su scenari, che è intesa a identificare in che modo i vari scenari influenzano i rischi per le sue funzioni aziendali fondamentali.

3.   Nella valutazione dei rischi, la CCP tiene conto della dipendenza dai fornitori esterni, compresi i servizi di pubblica utilità. La CCP adotta misure per gestire tale dipendenza attraverso appositi accordi contrattuali e disposizioni organizzative.

4.   L’analisi dell’impatto sulle attività aziendali e l’analisi degli scenari sono tenute aggiornate; esse sono riviste quanto meno annualmente e a seguito di un incidente o di modifiche organizzative significative. L’analisi tiene conto di tutti gli sviluppi pertinenti, compreso l’andamento del mercato e l’evoluzione tecnologica.

Articolo 19

Ripristino in caso di disastro

1.   La CCP adotta disposizioni per garantire la continuità delle proprie funzioni principali sulla base di scenari catastrofici. Tali disposizioni riguardano quanto meno la disponibilità di risorse umane adeguate, il periodo massimo di inutilizzabilità delle funzioni principali, e il passaggio e ripristino in un sito secondario.

2.   La CCP mantiene un sito secondario per il trattamento dei dati in grado di garantire la continuità di tutte le sue funzioni principali, identico al sito primario. Il sito secondario ha un profilo di rischio geografico distinto da quello del sito primario.

3.   La CCP mantiene o ha un accesso immediato quanto meno ad un sito secondario di attività, per consentire al personale di garantire la continuità del servizio in caso di indisponibilità del sito primario.

4.   LA CCP considera la necessità di altri siti di trattamento dei dati, in particolare se la diversità dei profili di rischio dei siti primari e secondari non garantisce sufficientemente che gli obiettivi di continuità operativa della CCP saranno raggiunti in tutti gli scenari.

Articolo 20

Verifica e controllo

1.   La CCP verifica e controlla la sua politica di continuità operativa e il suo piano di ripristino in caso di disastro a intervalli regolari e dopo modifiche o cambiamenti significativi dei sistemi o delle funzioni correlate per garantire che la politica di continuità operativa raggiunga gli obiettivi previsti, compreso il tempo massimo di due ore per il ripristino. Le verifiche sono pianificate e documentate.

2.   Le verifiche della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro soddisfano le seguenti condizioni:

a)

riguardano scenari di disastri su vasta scala e passaggi tra siti primari e secondari;

b)

prevedono la partecipazione dei partecipanti diretti, dei fornitori esterni e degli istituti rilevanti dell’infrastruttura finanziaria rispetto ai quali sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.

Articolo 21

Aggiornamento

1.   La CCP riesamina e aggiorna periodicamente la politica di continuità operativa al fine di includervi tutte le funzioni principali e la strategia di ripristino più adeguata.

2.   La CCP riesamina e aggiorna periodicamente il suo piano di ripristino in caso di disastro al fine di includervi la strategia di ripristino più adeguata per tutte le funzioni principali.

3.   Gli aggiornamenti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro tengono conto dei risultati delle verifiche e delle raccomandazioni delle revisioni indipendenti e di altre revisioni e delle autorità competenti. La CCP riesamina la sua politica di continuità operativa e il suo piano di ripristino in caso di disastro dopo ogni interruzione rilevante, al fine di identificare le cause e i miglioramenti da apportare all’attività operativa, alla politica di continuità operativa e al piano di ripristino in caso di disastro.

Articolo 22

Gestione delle crisi

1.   La CCP dispone di una funzione di gestione delle crisi da attivare in caso di emergenza. La procedura di gestione delle crisi è chiara e documentata per iscritto. Il consiglio controlla la funzione di gestione delle crisi, riceve periodicamente relazioni in materia e le esamina.

2.   La funzione di gestione delle crisi prevede procedure ben strutturate e chiare per gestire le comunicazioni interne ed esterne in caso di crisi.

3.   Dopo una crisi, la CCP procede ad un riesame della sua gestione della crisi. Il riesame tiene conto, se del caso, dei contributi dei partecipanti diretti e di altre parti esterne interessate.

Articolo 23

Comunicazione

1.   La CCP ha un piano di comunicazione che documenta il modo in cui l’alta dirigenza, il consiglio e le parti esterne interessate, comprese le autorità competenti, i partecipanti diretti, i clienti, gli agenti di regolamento, i sistemi di pagamento e regolamento titoli e le sedi di negoziazione, saranno tenuti adeguatamente informati nel corso di una crisi.

2.   Le analisi di scenari, le analisi dei rischi, le revisioni e i risultati del controllo e delle verifiche sono comunicati al consiglio.

CAPO VI

MARGINI

[Articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 24

Percentuale

1.   La CCP calcola i margini iniziali per coprire le esposizioni risultanti dai movimenti del mercato per ciascuno strumento finanziario garantito per prodotto nel periodo di tempo definito all’articolo 25, tenendo inoltre conto di un orizzonte temporale per la liquidazione della posizione quale definito all’articolo 26. Per il calcolo dei margini iniziali la CCP rispetta quanto meno i seguenti intervalli di confidenza:

a)

per i derivati OTC, 99,5 %;

b)

per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC, il 99 %.

2.   Per la determinazione dell’intervallo di confidenza adeguato per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la CCP prende inoltre in considerazione almeno i seguenti fattori:

a)

le complessità e il livello delle incertezze dei prezzi della categoria degli strumenti finanziari che possono limitare la convalida del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione;

b)

le caratteristiche di rischio della categoria di strumenti finanziari, che possono comprendere tra l’altro la volatilità, la durata, la liquidità, le caratteristiche di non linearità dei prezzi, il rischio di inadempimento imminente e improvviso e il rischio di correlazione sfavorevole;

c)

in che misura gli altri controlli dei rischi non limitano adeguatamente le esposizioni creditizie;

d)

la leva finanziaria intrinseca della categoria di strumenti finanziari, considerando in particolare se essa è significativamente volatile, altamente concentrata tra un numero ridotto di operatori o di difficile close out.

3.   La CCP informa la sua autorità competente e i suoi partecipanti diretti sui criteri presi in considerazione per determinare la percentuale applicata per il calcolo dei margini di ogni categoria di strumenti finanziari.

4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio indicati al paragrafo 2, la CCP può utilizzare un intervallo di confidenza alternativo di almeno il 99 % per tali contratti se i rischi dei contratti derivati OTC compensati sono adeguatamente attenuati usando tale intervallo di confidenza e se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 25

Orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica

1.   La CCP assicura che, in base alla metodologia del suo modello e al suo processo di convalida di cui al capo XII, i margini iniziali coprono, almeno con l’intervallo di confidenza di cui all’articolo 24 e per il periodo di liquidazione definito all’articolo 26, le esposizioni derivanti dalla volatilità storica calcolata sulla base dei dati riguardanti almeno gli ultimi 12 mesi.

La CCP assicura che i dati utilizzati per il calcolo della volatilità storica ricomprendano la gamma completa delle condizioni di mercato, compresi i periodi di stress.

2.   La CCP può usare qualsiasi altro orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica, purché l’uso di tale orizzonte dia luogo a requisiti di margine almeno pari a quelli ottenuti con il periodo di tempo definito al paragrafo 1.

3.   I parametri di margine per gli strumenti finanziari privi di un periodo storico di osservazione si basano su ipotesi prudenti. La CCP adegua rapidamente il calcolo dei margini richiesti in base all’analisi dell’andamento storico dei prezzi dei nuovi strumenti finanziari.

Articolo 26

Orizzonti temporali per il periodo di liquidazione

1.   La CCP definisce gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, del mercato in cui è negoziato e del periodo per il calcolo e la riscossione dei margini. Tali periodi di liquidazione sono pari ad almeno:

a)

cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;

b)

due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC.

2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di un adeguato periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:

a)

il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l’ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l’attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;

b)

il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;

c)

se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.

3.   Nel valutare i periodi di cui al paragrafo 2, la CCP prende in considerazione almeno i fattori di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e il periodo di tempo per il calcolo della volatilità storica definito all’articolo 25.

4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, può utilizzare un orizzonte temporale per il periodo di liquidazione diverso da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che sia in grado di dimostrare all’autorità competente che:

a)

tale orizzonte temporale è più appropriato di quello specificato al paragrafo 1 alla luce delle caratteristiche specifiche dei pertinenti derivati OTC;

b)

tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi.

Articolo 27

Marginazione di portafoglio

1.   La CCP può consentire compensazioni o riduzioni del margine richiesto per gli strumenti finanziari che compensa se il rischio di prezzo di uno strumento finanziario o di un insieme di strumenti finanziari è significativamente e attendibilmente correlato con il rischio di prezzo di altri strumenti finanziari, o basato su un parametro statistico di dipendenza equivalente.

2.   La CCP documenta il suo metodo in materia di marginazione di portafoglio e provvede quanto meno affinché la correlazione, o un parametro statistico di dipendenza equivalente, fra due o più strumenti finanziari compensati sia dimostrata attendibile nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’articolo 25 e dimostri resilienza durante scenari storici o ipotetici di stress. La CCP dimostra l’esistenza di una motivazione economica per la relazione tra i prezzi.

3.   Tutti gli strumenti finanziari ai quali è applicata la marginazione di portafoglio sono coperti dallo stesso fondo di garanzia in caso di inadempimento. A titolo di deroga, se la CCP può dimostrare previamente alla sua autorità competente e ai suoi partecipanti diretti come le perdite potenziali sarebbero ripartite tra diversi fondi di garanzia in caso di inadempimento e ha stabilito le disposizioni necessarie nel suo regolamento, la marginazione di portafoglio può essere applicata agli strumenti finanziari coperti da diversi fondi di garanzia in caso di inadempimento.

4.   Se la marginazione di portafoglio riguarda strumenti multipli, l’importo delle riduzioni di margine non è superiore all’80 % della differenza fra la somma dei margini per ogni prodotto calcolata su base individuale e il margine calcolato sulla base di una stima combinata dell’esposizione per il portafoglio combinato. Se la CCP non è esposta ad alcun rischio potenziale a causa della riduzione del margine, può applicare una riduzione fino al 100 % di tale differenza.

5.   Le riduzioni di margine relative alla marginazione di portafoglio sono soggette ad un solido programma di prove di stress conformemente al capo XII.

Articolo 28

Prociclicità

1.   La CCP assicura che la sua politica di selezione e di revisione dell’intervallo di confidenza, del periodo di liquidazione e del periodo di riferimento storico forniscano requisiti di margine lungimiranti, stabili e prudenti che limitino la prociclicità in misura tale che la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP non ne risentano negativamente. Si evitano tra l’altro, quando possibile, sbalzi dannosi dei requisiti di margine e si stabiliscono procedure trasparenti e prevedibili per il loro adeguamento in seguito al mutare delle condizioni del mercato. A tal fine, la CCP ricorre ad almeno una delle seguenti opzioni:

a)

applica una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che può essere temporaneamente esaurita in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;

b)

assegna una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’articolo 26;

c)

garantisce che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.

2.   Quando una CCP rivede i parametri del modello dei margini per meglio tener conto delle attuali condizioni di mercato, essa tiene conto dei potenziali effetti prociclici di tale revisione.

CAPO VII

FONDO DI GARANZIA IN CASO DI INADEMPIMENTO

[Articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 29

Quadro e governance

1.   Per determinare il volume minimo del fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie necessarie per soddisfare i requisiti degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) n. 648/2012, tenendo conto delle interdipendenze di gruppo, la CCP attua un quadro di riferimento interno per definire i tipi di condizioni di mercato estreme ma plausibili che potrebbero esporla al rischio più elevato.

2.   Il quadro comprende una dichiarazione indicante in che modo la CCP definisce le condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso è pienamente documentato e conservato in conformità dell’articolo 12.

3.   Il quadro è discusso in seno al comitato dei rischi e approvato dal consiglio. La solidità del quadro e la sua capacità di riflettere i movimenti del mercato sono oggetto di revisione quanto meno annuale. La revisione è discussa dal comitato dei rischi e comunicata al consiglio.

Articolo 30

Definizione delle condizioni di mercato estreme ma plausibili

1.   Il quadro di cui all’articolo 29 riflette il profilo di rischio della CCP, tenendo conto delle esposizioni transfrontaliere e tra due o più valute se pertinenti. Esso individua tutti i rischi di mercato ai quali la CCP sarebbe esposta a seguito dell’inadempimento di uno o più partecipanti diretti, ivi compresi i movimenti sfavorevoli dei prezzi di mercato degli strumenti compensati, la ridotta liquidità del mercato per questi strumenti e le riduzioni del valore di liquidazione della garanzia. Il quadro riflette anche i rischi aggiuntivi ai quali la CCP è esposta a seguito del fallimento concomitante di entità del gruppo del partecipante diretto inadempiente.

2.   Il quadro individua singolarmente tutti i mercati ai quali la CCP è esposta nell’ipotesi di inadempimento di un partecipante diretto. Per ogni mercato individuato la CCP specifica le condizioni estreme ma plausibili basate quanto meno sui seguenti elementi:

a)

una serie di scenari storici che avrebbero esposto la CCP al massimo rischio finanziario, inclusi periodi di movimenti di mercato estremi osservati negli ultimi 30 anni, o da quando sono disponibili dati affidabili. Se la CCP decide che la ricorrenza di un esempio storico di grandi movimenti di prezzo non è plausibile, giustifica tale omissione dal quadro all’autorità competente;

b)

una serie di possibili scenari futuri, fondati su ipotesi coerenti in materia di volatilità del mercato e correlazione dei prezzi dei vari mercati e strumenti finanziari, sulla base di valutazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo delle potenziali condizioni di mercato.

3.   Il quadro considera inoltre, a livello qualitativo e quantitativo, in che misura potrebbero verificarsi contemporaneamente movimenti estremi dei prezzi in più mercati identificati. Il quadro riconosce che le correlazioni storiche dei prezzi possono saltare in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Articolo 31

Revisione degli scenari estremi ma plausibili

Le procedure di cui all’articolo 30 sono riesaminate periodicamente dalla CCP, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato e della scala e concentrazione delle esposizioni dei partecipanti diretti. La serie di scenari storici e ipotetici utilizzata dalla CCP per individuare condizioni di mercato estreme ma plausibili è rivista dalla CCP, in consultazione con il comitato dei rischi, almeno una volta l’anno e più spesso quando gli sviluppi del mercato o modifiche sostanziali della serie di contratti compensati dalla CCP influiscono sulle ipotesi sottese agli scenari e impongono il loro adeguamento. Modifiche sostanziali del quadro sono comunicate al consiglio.

CAPO VIII

CONTROLLI RELATIVI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

[Articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 32

Valutazione del rischio di liquidità

1.   La CCP stabilisce un solido quadro per la gestione del rischio di liquidità, che comprende strumenti operativi ed analitici efficaci per identificare, misurare e controllare continuativamente e tempestivamente i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l’uso di liquidità infragiornaliera. La CCP valuta periodicamente la concezione e il funzionamento del suo quadro per la gestione della liquidità, considerando anche i risultati delle prove di stress.

2.   Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP è sufficientemente solido per garantire che la CCP sia in grado di adempiere alle obbligazioni di pagamento e di regolamento in tutte le valute pertinenti via via che giungono a scadenza, anche infragiornalmente se necessario. Il quadro per la gestione del rischio di liquidità della CCP comprende anche la valutazione delle sue possibili esigenze future di liquidità in una vasta gamma di potenziali scenari di stress. Gli scenari di stress includono l’inadempimento di partecipanti diretti a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 dalla data di un inadempimento fino al termine di un periodo di liquidazione e il rischio di liquidità generato dalla politica e dalle procedure di investimento della CCP in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

3.   Il quadro per la gestione del rischio di liquidità contiene un piano di liquidità che è documentato e conservato in conformità dell’articolo 12. Il contenuto minimo del piano di liquidità comprende le procedure della CCP per:

a)

gestire e monitorare, almeno su base giornaliera, il suo fabbisogno di liquidità in tutta una serie di scenari di mercato;

b)

mantenere risorse finanziarie liquide sufficienti al fine di coprire il suo fabbisogno di liquidità e distinguere tra l’uso dei diversi tipi di risorse liquide;

c)

valutare giornalmente le attività liquide a disposizione della CCP e il suo fabbisogno di liquidità;

d)

individuare le fonti del rischio di liquidità;

e)

valutare i periodi nel corso dei quali dovrebbero essere disponibili le risorse finanziarie liquide;

f)

considerare le potenziali esigenze di liquidità derivanti dalla capacità dei partecipanti diretti di scambiare contante per garanzie non in contanti;

g)

i processi in caso di carenze di liquidità;

h)

la ricostituzione delle risorse finanziarie liquide che potrebbe utilizzare durante un evento di stress.

Il consiglio della CCP approva il piano previa consultazione del comitato dei rischi.

4.   La CCP valuta il rischio di liquidità cui è esposta anche nel caso in cui essa o i suoi partecipanti diretti non possano adempiere alle loro obbligazioni di pagamento in scadenza nel quadro del processo di compensazione o regolamento, tenendo conto altresì delle attività di investimento della CCP. Il quadro di gestione dei rischi affronta le esigenze di liquidità derivanti dalle relazioni della CCP con qualsiasi entità verso la quale essa ha un’esposizione di liquidità, tra cui:

a)

le banche di regolamento;

b)

i sistemi di pagamento;

c)

i sistemi di regolamento titoli;

d)

gli agenti «nostro»;

e)

le banche depositarie;

f)

i fornitori di liquidità;

g)

le CCP interoperabili;

h)

i fornitori di servizi.

5.   Nel suo quadro per la gestione del rischio di liquidità la CCP tiene conto delle interdipendenze tra le entità elencate al paragrafo 4 e delle molteplici relazioni che un’entità di cui al paragrafo 4 può avere con una CCP.

6.   La CCP elabora una relazione quotidiana sulle esigenze e sulle risorse di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) e una relazione trimestrale sul suo piano di liquidità di cui al paragrafo 3, lettere da d) a h). Le relazioni sono documentate e conservate conformemente alle disposizioni del capo IV.

Articolo 33

Accesso alla liquidità

1.   La CCP mantiene, in ciascuna valuta rilevante, risorse liquide commisurate alle sue esigenze di liquidità, definite in conformità all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’articolo 32 del presente regolamento. Tali risorse liquide sono limitate a:

a)

contante depositato presso una banca centrale di emissione;

b)

contante depositato presso enti creditizi autorizzati a norma dell’articolo 47;

c)

linee di credito impegnate o dispositivi equivalenti con partecipanti diretti non inadempienti;

d)

accordi di riacquisto impegnati;

e)

strumenti finanziari altamente negoziabili che soddisfano i requisiti degli articoli 45 e 46, e per i quali la CCP può dimostrare che sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.

2.   La CCP tiene conto delle valute in cui sono denominate le sue passività e dei potenziali effetti delle condizioni di stress sulla sua capacità di accedere ai mercati dei cambi in maniera coerente con i cicli di regolamento titoli dei sistemi di regolamento in valuta estera e titoli.

3.   Le linee di credito impegnate in cambio di garanzie reali fornite da partecipanti diretti non sono conteggiate due volte come risorse liquide. La CCP adotta misure per monitorare e controllare la concentrazione delle esposizioni al rischio di liquidità nei confronti di singoli fornitori di liquidità.

4.   Attraverso una diligenza dovuta rigorosa la CCP si accerta che i suoi fornitori di liquidità dispongano di capacità sufficiente per dar seguito agli accordi di liquidità.

5.   La CCP verifica periodicamente le sue procedure di accesso agli accordi di finanziamento prestabiliti. Ciò può includere il prelievo di importi esemplificativi delle linee di credito commerciali, la verifica della velocità di accesso alle risorse e dell’affidabilità delle procedure.

6.   Nel suo piano di liquidità la CCP dispone di procedure dettagliate per l’utilizzo delle sue risorse finanziarie liquide per l’adempimento delle sue obbligazioni di pagamento nel corso di una fase di carenza di liquidità. Le procedure di liquidità indicano chiaramente quando talune risorse dovrebbero essere utilizzate. Le procedure descrivono inoltre come accedere ai depositi in contanti o agli investimenti overnight dei depositi in contanti, come eseguire le operazioni di mercato con scadenza nello stesso giorno o come attingere alle linee di liquidità prestabilite. Tali procedure sono testate periodicamente. La CCP stabilisce inoltre un adeguato piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza.

Articolo 34

Rischio di concentrazione

1.   La CCP segue da vicino e controlla la concentrazione delle sue esposizioni al rischio di liquidità, includendo le esposizioni verso i soggetti di cui all’articolo 32, paragrafo 4 e verso entità appartenenti allo stesso gruppo.

2.   Il quadro di gestione del rischio di liquidità della CCP include l’applicazione di limiti di esposizione e concentrazione.

3.   La CCP definisce le procedure e i processi da attivare in caso di superamento dei limiti di concentrazione.

CAPO IX

LINEE DI DIFESA IN CASO DI INADEMPIMENTO

[Articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 35

Calcolo dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

1.   La CCP detiene, e indica separatamente nel suo stato patrimoniale, un importo di risorse proprie ad hoc per i fini di cui all’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   La CCP calcola l’importo minimo delle risorse di cui al paragrafo 1 moltiplicando il capitale minimo, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, detenuto in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (8) per il 25 %.

La CCP rivede tale importo minimo su base annuale.

3.   Qualora la CCP abbia istituito più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti finanziari compensati, le risorse proprie ad hoc complessive calcolate a norma del paragrafo 1 sono assegnate a ciascuno dei fondi, in proporzione alle sue dimensioni, per essere distintamente indicate nel suo stato patrimoniale e utilizzate per gli inadempimenti che si verificano nei vari segmenti di mercato ai quali esso si riferisce.

4.   Per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1, non sono utilizzate risorse diverse dal capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, come indicato all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 36

Mantenimento dell’importo delle risorse proprie della CCP da utilizzare nelle linee di difesa in caso di inadempimento

1.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente se l’importo delle risorse proprie ad hoc detenute scende al di sotto dell’importo minimo obbligatorio di cui all’articolo 35, fornendo i motivi per la violazione e un’ampia descrizione scritta delle misure adottate per la ricostituzione di detto importo e del relativo calendario.

2.   In caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti prima che la CCP abbia ricostituito le risorse proprie ad hoc, solo l’importo residuo di tali risorse assegnate è utilizzato ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP ricostituisce le risorse proprie ad hoc entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1.

CAPO X

GARANZIE

[Articolo 46 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 37

Requisiti generali

La CCP stabilisce e attua politiche e procedure trasparenti e prevedibili, al fine di valutare e monitorare in modo continuo la liquidità delle attività riconosciute come garanzie e adottare misure correttive se del caso.

La CCP riesamina le sue politiche e procedure in materia di attività ammissibili almeno una volta l’anno. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

Articolo 38

Garanzie in contanti

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie altamente liquide in forma di contanti sono denominate in una delle seguenti valute:

a)

una valuta per la quale la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente il rischio;

b)

una valuta nella quale la CCP compensa operazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta.

Articolo 39

Strumenti finanziari

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari, le garanzie bancarie e l’oro che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerati garanzie altamente liquide.

Articolo 40

Valutazione della garanzia

1.   Ai fini della valutazione delle garanzie altamente liquide ai sensi dell’articolo 37, la CCP istituisce e attua politiche e procedure per controllare in tempo quasi-reale la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità dei prezzi di ciascuna attività accettata come garanzia. La CCP verifica periodicamente, e almeno una volta all’anno, l’adeguatezza delle sue politiche e procedure di valutazione. Tale riesame viene anche fatto ogni volta che si verifica una modifica sostanziale che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

2.   La CCP valuta le sue garanzie al prezzo corrente di mercato in tempo quasi-reale; qualora ciò non sia possibile, la CCP è in grado di dimostrare alle autorità competenti di poter gestire i rischi.

Articolo 41

Scarti di garanzia

1.   La CCP stabilisce e applica politiche e procedure che consentano di stabilire gli scarti prudenti da applicare al valore della garanzia.

2.   Gli scarti di garanzia tengono conto del fatto che la garanzia può dover essere liquidata in condizioni di stress dei mercati e del tempo necessario per la liquidazione. La CCP dimostra all’autorità competente che gli scarti di garanzia sono calcolati in modo prudente per limitare il più possibile gli effetti prociclici. Per ogni attività impiegata come garanzia, lo scarto di garanzia è determinato tenendo in considerazione i criteri pertinenti, tra cui:

a)

il tipo di attività e il livello di rischio di credito connesso allo strumento finanziario sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

b)

la scadenza dell’attività;

c)

la volatilità storica e l’ipotetica volatilità futura dei prezzi dell’attività in condizioni di stress dei mercati;

d)

la liquidità del mercato sottostante, compresi i differenziali bid/ask;

e)

il rischio di cambio, se esistente;

f)

il rischio di correlazione sfavorevole.

3.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza degli scarti di garanzia. Essa riesamina le politiche e procedure in materia di scarti di garanzia almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sull’esposizione al rischio della CCP, ma dovrebbe evitare, per quanto possibile, sbalzi dannosi degli scarti che potrebbero indurre prociclicità. Le politiche e procedure in materia di scarti di garanzia sono soggette a convalida indipendente almeno una volta l’anno.

Articolo 42

Limiti di concentrazione

1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per assicurare che le garanzie rimangano sufficientemente diversificate in modo da poter essere liquidate entro un determinato periodo di detenzione senza un impatto significativo sul mercato. Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione del rischio da applicare quando i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 2 sono superati.

2.   La CCP stabilisce limiti di concentrazione a livello di:

a)

singoli emittenti;

b)

tipo di emittente;

c)

tipo di attività;

d)

ogni partecipante diretto;

e)

tutti i partecipanti diretti.

3.   I limiti di concentrazione sono determinati in modo prudente tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, tra cui:

a)

gli strumenti finanziari emessi da emittenti dello stesso tipo in termini di settore economico, attività, regione geografica;

b)

il livello di rischio di credito dello strumento finanziario o dell’emittente sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

la liquidità e la volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari.

4.   La CCP garantisce che non più del 10 % delle sue garanzie sia costituita da garanzie di un unico ente creditizio o ente finanziario equivalente di un paese terzo, o di un’entità che fa parte dello stesso gruppo dell’ente creditizio o dell’ente finanziario del paese terzo. Se le garanzie ricevute dalla CCP sotto forma di garanzie di banche commerciali sono superiori al 50 % del totale delle garanzie, tale limite può essere elevato al 25 %.

5.   Nel calcolo dei limiti di cui al paragrafo 2, la CCP include la sua esposizione complessiva verso un emittente, ivi compresi l’importo complessivo delle linee di credito, i certificati di deposito, i depositi a termine, i conti di risparmio, i conti di deposito, i conti correnti, gli strumenti del mercato monetario e le operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzati dalla CCP. Tali limiti non si applicano alle garanzie detenute dalla CCP al di là dei requisiti minimi per i margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento o altre risorse finanziarie.

6.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione della CCP verso un singolo emittente, la CCP aggrega e considera come un unico rischio la sua esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi dall’emittente o da un’entità del gruppo, espressamente garantiti dall’emittente o da un’entità del gruppo, e verso gli strumenti finanziari emessi da imprese il cui unico scopo è la proprietà di mezzi di produzione essenziali per l’attività dell’emittente.

7.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Essa riesamina la sua politica e procedura in materia di limiti di concentrazione almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sull’esposizione al rischio della CCP.

8.   La CCP informa l’autorità competente e i partecipanti diretti in merito ai limiti di concentrazione applicabili e a qualsiasi loro modifica.

9.   Se la CCP supera in modo significativo un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine alla violazione nel più breve tempo possibile.

CAPO XI

POLITICA DI INVESTIMENTO

[Articolo 47 del regolamento (UE) n. 648/2012]

Articolo 43

Strumenti finanziari altamente liquidi

1. Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti di debito possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se soddisfano ciascuna delle condizioni di cui all’allegato II.

Articolo 44

Meccanismi altamente sicuri per il deposito di strumenti finanziari

1.   Se la CCP non è in grado di depositare gli strumenti finanziari di cui all’articolo 45 o quelli costituiti come margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie, sia tramite trasferimento del titolo di proprietà sia tramite costituzione del diritto reale di garanzia, presso l’operatore di un sistema di regolamento di titoli che ne garantisca la protezione totale, tali strumenti finanziari sono depositati presso una delle seguenti entità:

a)

una banca centrale che garantisce la protezione totale di tali strumenti e che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario;

b)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, consente alla CCP il rapido accesso ad essi se necessario e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti pertinenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e che garantisce la completa segregazione e protezione di tali strumenti, che consente alla CCP il rapido accesso ad essi, se necessario, e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

2.   Quando gli strumenti finanziari sono depositati conformemente al paragrafo 1, lettera b) o c), sono detenuti nel quadro di meccanismi che impediscono che la CCP subisca perdite a causa dell’inadempimento o dell’insolvenza dell’ente finanziario autorizzato.

3.   I meccanismi altamente sicuri per il deposito degli strumenti finanziari costituiti a titolo di margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento o contributi ad altre risorse finanziarie consentono alla CCP di riutilizzare tali strumenti solo nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono soddisfatte e se la finalità del reimpiego è l’esecuzione di pagamenti, la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto o l’esecuzione di un accordo di interoperabilità.

Articolo 45

Meccanismi altamente sicuri per la detenzione del contante

1.   Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, il deposito di contante presso un’entità diversa dalla banca centrale soddisfa ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

è in una delle seguenti valute:

i)

una valuta i cui rischi la CCP può dimostrare, con un livello elevato di affidabilità, di essere in grado di gestire;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;

b)

è situato presso una delle seguenti entità:

i)

un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

ii)

un ente finanziario di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che si è dotato di prassi di contabilità, procedure di custodia e controlli interni robusti e per il quale la CCP può dimostrare che ha un basso rischio di credito sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese.

2.   Quando il contante è depositato overnight conformemente al paragrafo 1, non meno del 95 % di tale contante, calcolato su un periodo medio di un mese di calendario, è depositato tramite meccanismi che assicurano che sia garantito da strumenti finanziari altamente liquidi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 45, tranne quello di cui al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo.

Articolo 45

Limiti di concentrazione

1.   La CCP stabilisce e attua politiche e procedure per garantire che gli strumenti finanziari in cui sono investite le sue risorse finanziarie restino sufficientemente diversificati.

2.   La CCP stabilisce i limiti di concentrazione e controlla la concentrazione delle sue risorse finanziarie a livello di:

a)

singoli strumenti finanziari;

b)

tipi di strumenti finanziari;

c)

singoli emittenti;

d)

tipi di emittenti;

e)

controparti con le quali sono stabiliti i meccanismi di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e c) o all’articolo 45, paragrafo 2.

3.   Se si considerano i tipi di emittenti, la CCP tiene conto di quanto segue:

a)

la distribuzione geografica;

b)

le interdipendenze e le relazioni multiple che un’entità può avere con una CCP;

c)

il livello del rischio di credito;

d)

le esposizioni della CCP verso l’emittente mediante i prodotti da essa compensati.

4.   Le politiche e le procedure stabiliscono le misure di attenuazione dei rischi da applicare in caso di superamento dei limiti di concentrazione.

5.   Nel determinare il limite di concentrazione per l’esposizione verso un singolo emittente o depositario, la CCP aggrega e tratta come un rischio unico l’esposizione verso tutti gli strumenti finanziari emessi o esplicitamente garantiti dall’emittente e tutte le risorse finanziarie depositate presso il depositario.

6.   La CCP verifica periodicamente l’adeguatezza delle sue politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione. Inoltre, essa riesamina tali politiche e procedure almeno una volta l’anno e ogniqualvolta si verifica una modifica rilevante che influisce sulla sua esposizione al rischio.

7.   Se la CCP supera un limite di concentrazione fissato nelle sue politiche e procedure, ne informa immediatamente l’autorità competente. Essa pone fine al superamento nel più breve tempo possibile.

Articolo 46

Garanzie non in contanti

Laddove la garanzia sia costituita da strumenti finanziari in conformità delle disposizioni del capo X, si applicano solo gli articoli 44 e 45.

CAPO XII

ESAME DEI MODELLI, PROVE DI STRESS E PROVE A POSTERIORI

[Articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012]

SEZIONE 1

Modelli e programmi

Articolo 47

Convalida dei modelli

1.   La CCP effettua una convalida completa dei suoi modelli, delle relative metodologie e del quadro di gestione del rischio di liquidità utilizzato per quantificare, aggregare e gestire i rischi. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale dei modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione.

2.   Il processo di convalida della CCP è documentato e specifica almeno le politiche utilizzate per testare i metodi relativi ai margini, al fondo di garanzia in caso di inadempimento e alle altre risorse finanziarie e il quadro per il calcolo delle risorse finanziarie liquide. Qualsiasi revisione o aggiustamento sostanziale di tali politiche sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e convalidati da un terzo qualificato e indipendente prima della loro applicazione.

3.   Una convalida completa include almeno i seguenti elementi:

a)

una valutazione della solidità concettuale dei modelli e del quadro, comprese le evidenze risultanti dalla fase di sviluppo;

b)

un riesame delle procedure di monitoraggio continuativo, compresa la verifica dei processi e dei parametri di riferimento;

c)

una revisione dei parametri e delle ipotesi formulate nello sviluppo dei modelli, delle relative metodologie e del quadro;

d)

un riesame dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei modelli, delle relative metodologie e del quadro adottato rispetto al tipo di contratti cui si applicano;

e)

un riesame dell’adeguatezza degli scenari delle prove di stress in conformità del capo VII e dell’articolo 52;

f)

un’analisi dei risultati delle prove.

4.   La CCP stabilisce i criteri rispetto ai quali valuta se i modelli, le relative metodologie e il quadro per la gestione del rischio di liquidità possano essere convalidati. Tra tali criteri rientrano i risultati positivi delle prove.

5.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, la CCP fa fronte a tali limitazioni e, quanto meno, adotta ipotesi conservatrici basate su osservazioni in mercati correlati o collegati e sui comportamenti attuali del mercato.

6.   Quando i dati sui prezzi non sono prontamente disponibili o affidabili, i sistemi e i modelli di valutazione utilizzati per questo scopo sono sottoposti ad una governance appropriata, compresa la richiesta di consulenza al comitato dei rischi, e a convalida e prove. La CCP fa convalidare i suoi modelli di valutazione in una serie di scenari di mercato da un terzo qualificato e indipendente per garantire che essi producano accuratamente prezzi adeguati e, se del caso, aggiusta il calcolo dei margini iniziali per riflettere il rischio del modello eventualmente identificato.

7.   La CCP effettua periodicamente una valutazione delle proprietà teoriche ed empiriche del modello dei margini per tutti gli strumenti finanziari che compensa.

Articolo 48

Programmi di prove

1.   La CCP dispone di politiche e procedure che specificano nel dettaglio i programmi di prove di stress e di prove a posteriori adottati per valutare, in una vasta gamma di condizioni di mercato, l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza dei modelli, e delle relative metodologie, utilizzati per calcolare i meccanismi di controllo del rischio, compresi i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie.

2.   Le politiche e procedure della CCP specificano nel dettaglio anche il programma di prove di stress adottato per valutare l’adeguatezza, l’accuratezza, l’attendibilità e la resilienza del quadro per la gestione del rischio di liquidità.

3.   Le politiche e procedure includono almeno le metodologie per la selezione e lo sviluppo di adeguate prove, comprese la selezione dei dati di portafoglio e di mercato, la periodicità delle prove, le specifiche caratteristiche di rischio degli strumenti finanziari compensati, l’analisi dei risultati delle prove e delle eccezioni e le relative misure correttive necessarie.

4.   La CCP include le posizioni dei clienti quando esegue tutte le prove.

SEZIONE 2

Prove a posteriori

Articolo 49

Procedura per le prove a posteriori

1.   La CCP valuta la copertura dei margini mediante un raffronto ex post dei risultati osservati con i risultati previsti in base all’utilizzo dei modelli dei margini. Tali prove a posteriori sono effettuate ogni giorno al fine di valutare se vi siano eccezioni nel risultato di una prova relativa alla copertura dei margini. La copertura è valutata sulle posizioni attuali per gli strumenti finanziari e i partecipanti diretti e tiene conto degli eventuali effetti della marginazione di portafoglio e, se del caso, delle CCP interoperabili.

2.   La CCP valuta gli orizzonti temporali storici appropriati per il suo programma di prove a posteriori per garantire che la finestra di osservazione utilizzata sia sufficiente per attenuare eventuali effetti negativi sulla significatività statistica.

3.   La CCP considera nel suo programma di prove a posteriori quanto meno chiare prove statistiche e vi definisce criteri di prestazione per la valutazione dei risultati.

4.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove a posteriori e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione del modello dei margini.

5.   I risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione di tutti i partecipanti diretti e, se noti alla CCP, dei clienti. Per tutti gli altri clienti i risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione su richiesta dai partecipanti diretti pertinenti. Tali informazioni sono aggregate in un formato che non violi la riservatezza e i partecipanti diretti e i clienti hanno accesso nel dettaglio ai risultati delle prove a posteriori e alla loro analisi solo per i loro portafogli.

6.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove a posteriori.

SEZIONE 3

Prove e analisi di sensitività

Articolo 50

Procedura per le prove e analisi di sensitività

1.   La CCP effettua prove e analisi di sensitività volte a valutare la copertura del suo modello dei margini in varie condizioni di mercato, utilizzando i dati storici relativi a condizioni di stress dei mercati verificatesi e i dati ipotetici relativi a condizioni di stress dei mercati non verificatesi.

2.   La CCP utilizza un’ampia gamma di parametri e ipotesi per riflettere una serie di condizioni storiche e ipotetiche, includendo i periodi più volatili registrati sui mercati da essa serviti e variazioni estreme delle correlazioni tra i prezzi dei contratti da essa compensati, al fine di comprendere come il livello di copertura dei margini potrebbe essere influenzato da condizioni di forte stress del mercato e da modifiche di parametri importanti del modello.

3.   L’analisi di sensitività è effettuata su diversi portafogli effettivi e rappresentativi dei partecipanti diretti. I portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensitività ai fattori di rischio e alle correlazioni significativi cui è esposta la CCP. Tali prove e analisi di sensitività sono intese a testare i parametri e le ipotesi principali del modello iniziale dei margini in una serie di intervalli di confidenza, per determinare la sensitività del sistema agli errori nella calibrazione di tali parametri e ipotesi. È prestata adeguata attenzione alla struttura per scadenza dei fattori di rischio e alla correlazione presunta tra di essi.

4.   La CCP valuta le perdite potenziali nelle posizioni dei partecipanti diretti.

5.   La CCP prende in considerazione, se del caso, parametri che rispecchiano l’inadempimento simultaneo dei partecipanti diretti che emettono strumenti finanziari da essa compensati o il sottostante dei derivati da essa compensati. Se del caso, sono considerati anche gli effetti dell’inadempimento di un cliente che emette strumenti finanziari compensati dalla CCP o il sottostante dei derivati da essa compensati.

6.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di sensitività e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione del modello dei margini.

7.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove di sensitività.

SEZIONE 4

Prove di stress

Articolo 51

Procedura per le prove di stress

1.   Nelle prove di stress la CCP applica i parametri, le ipotesi e gli scenari di stress ai modelli utilizzati per la stima delle esposizioni al rischio, per assicurarsi che le sue risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tali esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

2.   Il programma di prove di stress della CCP le impone di effettuare periodicamente una serie di prove di stress che tengono conto del suo mix di prodotti e di tutti gli elementi dei suoi modelli e delle relative metodologie e del suo quadro per la gestione del rischio di liquidità.

3.   Il programma di prove di stress della CCP prescrive l’esecuzione di prove di stress, utilizzando scenari definiti, in merito a condizioni di mercato estreme ma plausibili, sia verificatesi in passato che ipotetiche, a norma del capo VII. Le condizioni passate da utilizzare sono riesaminate e aggiustate, se del caso. La CCP prende in considerazione anche altre forme di scenari adeguati di prove di stress, compreso tra l’altro il fallimento tecnico o finanziario di sue banche di regolamento, agenti «nostro», banche depositarie, agenti, fornitori di liquidità o CCP interoperabili.

4.   La CCP ha la capacità di adeguare le sue prove di stress rapidamente per incorporarvi rischi nuovi o emergenti.

5.   La CCP prende in considerazione le perdite potenziali derivanti dall’inadempimento di un cliente che compensa tramite più partecipanti diretti, se noto.

6.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di stress e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il suo parere nella revisione dei modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità.

7.   I risultati delle prove di stress e la loro analisi sono messi a disposizione di tutti i partecipanti diretti e, se noti alla CCP, dei clienti. Per tutti gli altri clienti i risultati delle prove a posteriori e la loro analisi sono messi a disposizione su richiesta dai partecipanti diretti pertinenti. Tali informazioni sono aggregate in un formato che non violi la riservatezza e i partecipanti diretti e i clienti hanno accesso nel dettaglio ai risultati delle prove di stress e alla loro analisi solo per i loro portafogli.

8.   La CCP definisce le procedure per dettagliare le azioni che potrebbe adottare alla luce dei risultati dell’analisi delle prove di stress.

Articolo 52

Fattori di rischio da sottoporre a prove di stress

1.   La CCP individua i fattori di rischio pertinenti specifici per i contratti da essa compensati che potrebbero influenzare le sue perdite e si dota di un metodo adeguato per la loro misurazione. Nelle prove di stress la CCP prende in considerazione almeno i fattori di rischio specificati per i seguenti tipi di strumenti finanziari, se del caso:

a)

contratti su tassi di interesse: i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la CCP compensa strumenti finanziari. La modellizzazione della curva di rendimento va suddivisa in vari segmenti di scadenza al fine di cogliere variazioni della volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il numero dei relativi fattori di rischio dipende dalla complessità dei contratti su tassi di interesse compensati dalla CCP. Il rischio di base derivante da movimenti non perfettamente correlati tra i tassi d’interesse di titoli di Stato e quelli di altri titoli a reddito fisso è rilevato separatamente;

b)

contratti su tassi di cambio: i fattori di rischio relativi a ciascuna valuta estera in cui la CCP compensa strumenti finanziari e al tasso di cambio tra la valuta in cui sono richiesti i margini e la valuta nella quale la CCP compensa gli strumenti finanziari;

c)

contratti su azioni: i fattori di rischio relativi alla volatilità delle singole emissioni azionarie per ciascuno dei mercati compensati dalla CCP e alla volatilità dei vari settori del mercato azionario globale. La complessità e la natura delle tecniche di modellizzazione per un determinato mercato corrispondono all’esposizione della CCP al mercato complessivo, nonché alla sua concentrazione rispetto alle singole emissioni azionarie in tale mercato;

d)

contratti su materie prime: i fattori di rischio che tengono conto delle diverse categorie e sottocategorie dei contratti su materie prime e dei relativi derivati compensati dalla CCP, comprese, se del caso, le variazioni del rendimento di utilità tra le posizioni in derivati e a pronti sulla materia prima;

e)

contratti su crediti: i fattori di rischio che tengono conto del rischio di inadempimento imminente e improvviso, compresi il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, il rischio di base e la volatilità del tasso di recupero.

2.   Nelle sue prove di stress la CCP tiene anche in debito conto quanto meno i seguenti elementi:

a)

le correlazioni, comprese quelle tra i fattori di rischio individuati e i contratti analoghi da essa compensati;

b)

i fattori corrispondenti alla volatilità implicita e storica del contratto in corso di compensazione;

c)

le caratteristiche specifiche dei nuovi contratti che la CCP deve compensare;

d)

il rischio di concentrazione, anche nei confronti di un partecipante diretto e delle entità del gruppo di un partecipante diretto;

e)

le interdipendenze e relazioni multiple;

f)

i rischi pertinenti, compreso il rischio di cambio;

g)

i limiti di esposizione fissati;

h)

il rischio di correlazione sfavorevole.

Articolo 53

Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie totali

1.   Il programma di prove di stress della CCP garantisce che la combinazione di margini, contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e altre risorse finanziarie sia sufficiente per coprire l’inadempimento di almeno due partecipanti diretti verso i quali essa ha la maggiore esposizione in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Il programma di prove di stress esamina inoltre le perdite potenziali derivanti dall’inadempimento di entità dello stesso gruppo dei due partecipanti diretti verso i quali la CCP ha la maggiore esposizione in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

2.   Il programma di prove di stress della CCP assicura che i margini e il fondo di garanzia in caso di inadempimento siano sufficienti per coprire almeno l’inadempimento del partecipante diretto verso il quale la CCP ha la maggiore esposizione o del secondo e terzo partecipante diretto verso cui la CCP ha la maggiore esposizione se la somma delle loro esposizioni è superiore, come previsto all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   La CCP effettua un’analisi approfondita delle potenziali perdite che potrebbe subire e valuta le perdite potenziali nelle posizioni dei partecipanti diretti, incluso il rischio che la liquidazione di tali posizioni possa avere un impatto sul mercato e sul livello di copertura dei margini della CCP.

4.   Nelle sue prove di stress la CCP prende in considerazione, se del caso, gli effetti dell’inadempimento di un partecipante diretto che emette strumenti finanziari da essa compensati o il sottostante dei derivati da essa compensati. Se del caso, sono considerati anche gli effetti dell’inadempimento di un cliente che emette strumenti finanziari compensati dalla CCP o il sottostante dei derivati da essa compensati.

5.   Nelle prove di stress la CCP considera il periodo di liquidazione di cui all’articolo 26.

Articolo 54

Prove di stress riguardanti le risorse finanziarie liquide

1.   Il programma di prove di stress della CCP relativo alle sue risorse finanziarie liquide garantisce che tali risorse siano sufficienti in conformità delle disposizioni di cui al capo VIII.

2.   La CCP dispone di norme e procedure chiare e trasparenti per far fronte alla carenza di risorse finanziarie liquide eventualmente evidenziata dalle prove di stress, al fine di garantire il regolamento degli obblighi di pagamento.

La CCP dispone anche di procedure chiare per l’utilizzo dei risultati e dell’analisi delle prove di stress per valutare e aggiustare l’adeguatezza del suo quadro per la gestione del rischio di liquidità e dei suoi fornitori di liquidità.

3.   Gli scenari utilizzati nelle prove di stress relative alle risorse finanziarie liquide tengono conto dell’assetto e del funzionamento della CCP, e includono tutte le entità che potrebbero esporla ad un rischio di liquidità. Tali prove di stress prendono inoltre in considerazione forti legami o esposizioni analoghe tra i suoi partecipanti diretti, ivi comprese altre entità che fanno parte dello stesso gruppo, e valutano la probabilità di molteplici inadempimenti e l’effetto di contagio tra i suoi partecipanti diretti che tali inadempimenti possono provocare.

SEZIONE 5

Copertura e utilizzo dei risultati delle prove

Articolo 55

Mantenimento di una copertura sufficiente

1.   La CCP stabilisce e mantiene procedure atte a rilevare le variazioni delle condizioni di mercato, compresi gli aumenti della volatilità o le riduzioni della liquidità degli strumenti finanziari compensati, in modo da adeguare prontamente il calcolo del suo requisito di margine per tenere conto adeguatamente delle nuove condizioni di mercato.

2.   La CCP effettua prove sui suoi scarti di garanzia al fine di assicurare che le garanzie possano essere liquidate almeno al valore risultante dall’applicazione dello scarto di garanzia in condizioni di mercato estreme ma plausibili osservate.

3.   Se la CCP riscuote margini a livello di portafoglio, anziché a livello di prodotto, riesamina e testa costantemente le compensazioni tra prodotti. La CCP basa tali compensazioni su una metodologia prudente ed economicamente significativa che riflette il grado di dipendenza di prezzo tra i prodotti. In particolare, la CCP testa l’andamento delle correlazioni durante periodi di condizioni di mercato difficili reali e ipotetiche.

Articolo 56

Riesame dei modelli sulla base dei risultati delle prove

1.   La CCP dispone di procedure chiare per determinare l’importo del margine aggiuntivo che potrebbe dover riscuotere, anche su base infragiornaliera, e per ricalibrare il suo modello dei margini qualora le prove a posteriori indichino che tale modello non fornisce le prestazioni previste al punto che non identifica l’importo appropriato di margine iniziale necessario per raggiungere il livello previsto di affidabilità. Qualora la CCP abbia stabilito che è necessario richiedere margini aggiuntivi, lo fa prima della successiva richiesta di margini.

2.   La CCP valuta la fonte delle eccezioni risultanti dalle sue prove a posteriori. A seconda di tale fonte, la CCP stabilisce se sia necessaria una modifica radicale del modello dei margini o dei modelli che vi contribuiscono e se sia necessaria la ricalibratura degli attuali parametri.

3.   La CCP valuta le fonti delle eccezioni risultanti dalle sue prove di stress. La CCP stabilisce se sia necessaria una modifica radicale dei suoi modelli, delle relative metodologie o del quadro per la gestione del rischio di liquidità o se sia necessaria la ricalibratura dei parametri o delle ipotesi attuali, in base alle fonti delle eccezioni.

4.   Se i risultati delle prove indicano una copertura insufficiente dei margini, del fondo di garanzia in caso di inadempimento o di altre risorse finanziarie, la CCP aumenta la copertura globale delle sue risorse finanziarie a un livello accettabile prima della successiva richiesta di margini. Se i risultati delle prove dimostrano l’insufficienza delle risorse finanziarie liquide, la CCP aumenta le sue risorse finanziarie liquide ad un livello accettabile non appena possibile.

5.   Nell’ambito del riesame dei suoi modelli, delle relative metodologie e del quadro per la gestione del rischio di liquidità, la CCP monitora la frequenza delle eccezioni ricorrenti nelle prove per individuare e risolvere i problemi in modo appropriato e senza indebito ritardo.

SEZIONE 6

Prove di reverse stress

Articolo 57

Prove di reverse stress

1.   La CCP effettua prove di reverse stress destinate a individuare in che condizioni di mercato la combinazione dei margini, del fondo di garanzia in caso di inadempimento e delle altre risorse finanziarie potrebbe non bastare a garantire una copertura sufficiente delle esposizioni creditizie, per cui le sue risorse finanziarie liquide potrebbero rivelarsi insufficienti. Nell’effettuare tali prove, la CCP modellizza condizioni di mercato estreme che vanno al di là di quelle che sono considerate condizioni di mercato plausibili, al fine di contribuire a stabilire i limiti dei suoi modelli, del suo quadro di gestione del rischio di liquidità, delle sue risorse finanziarie e delle sue risorse finanziarie liquide.

2.   La CCP elabora prove di reverse stress adeguate ai rischi specifici dei mercati e dei contratti per i quali fornisce servizi di compensazione.

3.   La CCP utilizza le condizioni di cui al paragrafo 1 e i risultati e l’analisi delle prove di reverse stress per contribuire ad individuare gli scenari estremi ma plausibili conformemente al capo VII.

4.   La CCP riferisce periodicamente i risultati delle sue prove di reverse stress e la loro analisi al comitato dei rischi in una forma che non violi la riservatezza, al fine di ottenere il parere di tale comitato nella sua revisione.

SEZIONE 7

Procedure in caso di inadempimento

Articolo 58

Verifica delle procedure in caso di inadempimento

1.   La CCP verifica e rivede le sue procedure in caso di inadempimento per accertarsi che siano pratiche ed efficaci. La CCP svolge esercizi di simulazione nel quadro della verifica delle sue procedure in caso di inadempimento.

2.   In seguito alla verifica delle sue procedure in caso di inadempimento, la CCP individua eventuali incertezze e adegua opportunamente dette procedure per attenuare tali incertezze.

3.   La CCP, procedendo ad esercizi di simulazione, verifica che tutti i partecipanti diretti, se del caso, i clienti e altri soggetti pertinenti, comprese le CCP interoperabili e i fornitori di servizi collegati, siano debitamente informati e conoscano le procedure in caso di inadempimento.

SEZIONE 8

Frequenza delle convalide e delle prove

Articolo 59

Frequenza

1.   La CCP effettua un’ampia convalida dei suoi modelli e delle relative metodologie almeno una volta l’anno.

2.   La CCP effettua un’ampia convalida del suo quadro di gestione del rischio di liquidità almeno una volta l’anno.

3.   La CCP effettua una convalida completa dei suoi modelli di valutazione almeno una volta l’anno.

4.   La CCP riesamina l’adeguatezza delle politiche di cui all’articolo 51 almeno una volta l’anno.

5.   La CCP analizza e monitora la prestazione del modello e la copertura delle risorse finanziarie in caso di inadempimento sottoponendo a prove a posteriori almeno quotidiane la copertura dei margini ed effettuando prove di stress almeno giornaliere sulla base di parametri e ipotesi standard e predeterminati.

6.   La CCP analizza e monitora il suo quadro di gestione del rischio di liquidità sottoponendo a prove di stress almeno giornaliere le sue risorse finanziarie liquide.

7.   La CCP effettua un’analisi approfondita dettagliata dei risultati delle prove almeno su base mensile, al fine di assicurare che gli scenari delle sue prove di stress, i suoi modelli e il suo quadro di gestione del rischio di liquidità nonché i parametri e le ipotesi sottostanti siano esatti. Tale analisi è condotta con maggiore frequenza in condizioni di stress dei mercati, anche quando gli strumenti finanziari compensati o i mercati serviti presentano in generale un’elevata volatilità, diventano meno liquidi, o quando la dimensione o le concentrazioni di posizioni detenute dai partecipanti diretti aumentano in misura significativa o quando si prevede che la CCP farà fronte a mercati in condizioni di stress.

8.   L’analisi di sensitività è effettuata almeno una volta al mese, utilizzando i risultati delle prove di sensitività. Tale analisi è eseguita più frequentemente quando i mercati sono eccezionalmente volatili o meno liquidi o quando le dimensioni o le concentrazioni di posizioni detenute dai partecipanti diretti aumentano in misura notevole.

9.   La CCP verifica le compensazioni tra gli strumenti finanziari e l’andamento delle correlazioni durante periodi di condizioni di mercato difficili reali e ipotetiche, almeno una volta l’anno.

10.   Gli scarti di garanzia della CCP sono sottoposti a verifica almeno una volta al mese.

11.   La CCP effettua prove di reverse stress almeno trimestralmente.

12.   La CCP verifica e rivede le sue procedure in caso di inadempimento almeno ogni tre mesi e svolge esercizi di simulazione almeno una volta all’anno conformemente all’articolo 61. La CCP effettua anche esercizi di simulazione dopo qualsiasi modifica rilevante delle sue procedure in caso di inadempimento.

SEZIONE 9

Orizzonti temporali utilizzati nello svolgimento delle prove

Articolo 60

Orizzonti temporali

1.   Gli orizzonti temporali utilizzati per le prove di stress sono definiti in conformità del capo VII e comprendono condizioni di mercato ipotetiche estreme ma plausibili.

2.   Gli orizzonti temporali storici utilizzati per le prove a posteriori comprendono dati riguardanti almeno l’anno più recente o il periodo di tempo in cui la CCP ha compensato lo strumento finanziario pertinente se tale periodo è inferiore a un anno.

SEZIONE 10

Informativa al pubblico

Articolo 61

Informazioni da rendere pubbliche

1.   La CCP rende pubblici i principi generali su cui si basano i modelli e le relative metodologie e la natura delle prove effettuate, con una sintesi di alto livello dei risultati di tali prove e delle eventuali azioni correttive intraprese.

2.   La CCP rende accessibili al pubblico gli aspetti essenziali delle sue procedure in caso di inadempimento, tra cui:

a)

le circostanze in cui possono essere adottate misure;

b)

chi può adottare tali misure;

c)

la portata delle misure che possono essere adottate, compreso il trattamento delle posizioni, dei fondi e delle attività sia proprietarie che dei clienti;

d)

i meccanismi per far fronte agli obblighi della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti;

e)

i meccanismi per contribuire a far rispettare gli obblighi del partecipante diretto inadempiente nei confronti dei suoi clienti.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I si applica a decorrere da tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda le transazioni in derivati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere b), e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  Cfr. pag. della 37 presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(10)  GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Condizioni applicabili agli strumenti finanziari, alle garanzie bancarie e all’oro considerati garanzie altamente liquide

SEZIONE 1

Strumenti finanziari

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, per garanzie altamente liquide in forma di strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, punto 1, del presente regolamento o i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

b)

la CCP può dimostrare all’autorità competente che gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni;

c)

sono denominati in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

d)

sono liberamente trasferibili e senza alcun vincolo regolamentare o giuridico o pretese di terzi che ne compromettano la liquidazione;

e)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

f)

vi sono dati affidabili relativi ai prezzi pubblicati periodicamente;

g)

non sono emessi:

i)

dal partecipante diretto che fornisce la garanzia, o da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto, tranne nel caso di un’obbligazione garantita e solo nel caso in cui le attività che garantiscono tale obbligazione sono adeguatamente separate all’interno di un quadro giuridico solido e soddisfano i requisiti di cui alla presente sezione;

ii)

da una CCP o un’entità che fa parte dello stesso gruppo di una CCP;

iii)

da un’entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

h)

non sono altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole.

SEZIONE 2

Garanzie bancarie

1.

La garanzia di una banca commerciale, fatti salvi i limiti concordati con l’autorità competente, soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è emessa per garantire un partecipante diretto non finanziario;

b)

è stata emessa da un emittente per il quale la CCP sia in grado di dimostrare all’autorità competente che ha un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna svolta dalla CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

è denominata in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa contratti, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

d)

è irrevocabile, incondizionata e l’emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

e)

può essere onorata, su richiesta, all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce senza alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo;

f)

non è emessa:

i)

da un’entità che fa parte dello stesso gruppo del partecipante diretto non finanziario coperto dalla garanzia;

ii)

da un’entità la cui attività consiste nel fornire servizi essenziali per il funzionamento della CCP, a meno che tale entità sia una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

g)

non è altrimenti soggetta a un rischio significativo di correlazione sfavorevole;

h)

è pienamente coperta da garanzie che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

non sono soggette al rischio di correlazione sfavorevole sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante diretto non finanziario, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato tramite l’applicazione di scarti di garanzia;

ii)

la CCP vi ha prontamente accesso e la garanzia è protetta in caso di simultaneo inadempimento del partecipante diretto e del garante;

i)

l’idoneità del garante è stata sancita dal consiglio della CCP, dopo una valutazione completa dell’emittente e del quadro giuridico, contrattuale e operativo della garanzia al fine di ottenere un livello elevato di sicurezza circa l’efficacia della garanzia, e notificata all’autorità competente.

2.

Una garanzia bancaria emessa da una banca centrale soddisfa le seguenti condizioni per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è emessa da una banca centrale del SEE o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni;

b)

è denominata in una delle valute seguenti:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

c)

è irrevocabile, incondizionata e la banca centrale emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

d)

può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico o operativo o pretese di terzi.

SEZIONE 3

Oro

L’oro è fornito sotto forma di verghe di oro puro conformi agli standard di buona consegna e soddisfa le seguenti condizioni per essere accettato come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è direttamente in possesso della CCP;

b)

è depositato presso una banca centrale del SEE o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale la CCP ha esposizioni, che abbia preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consenta alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario;

c)

è depositato presso un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna da essa svolta. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese;

d)

è depositato presso un ente creditizio di un paese terzo che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella direttiva 2006/48/CE, che applica pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni solidi, che ha preso disposizioni adeguate in modo da salvaguardare i diritti di proprietà del partecipante diretto o della clientela e che consente alla CCP immediato accesso all’oro quando necessario; la CCP può inoltre dimostrare all’autorità competente che tale ente ha un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna della CCP. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’ente creditizio in un determinato paese.


ALLEGATO II

Condizioni applicabili agli strumenti finanziari altamente liquidi

1)

Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli strumenti finanziari possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di credito e di mercato minimi se sono strumenti di debito che soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

a)

sono emessi o garantiti esplicitamente da:

i)

una pubblica amministrazione:

ii)

una banca centrale;

iii)

una banca multilaterale di sviluppo di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

iv)

la European Financial Stability Facility o il meccanismo europeo di stabilità, se applicabile;

b)

la CCP può dimostrare che hanno un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una sua valutazione interna. Nell’eseguire tale valutazione, la CCP utilizza una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni e che prende in considerazione i rischi derivanti dallo stabilimento dell’emittente in un determinato paese;

c)

la scadenza residua media del portafoglio della CCP non è superiore a due anni;

d)

sono denominati in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare di essere in grado di gestire; o

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite delle garanzie ricevute in tale valuta;

e)

sono liberamente trasferibili e senza vincoli regolamentari o pretese di terzi che ne compromettono la liquidazione;

f)

hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto, con un gruppo diversificato di compratori e venditori, ai quali la CCP ha un accesso affidabile, anche in condizioni di stress;

g)

dati affidabili sui prezzi di tali strumenti sono pubblicati periodicamente.

2)

Ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, i contratti derivati possono essere considerati investimenti finanziari altamente liquidi con un rischio di credito e di mercato minimi se sono conclusi allo scopo di:

a)

coprire il portafoglio di un partecipante diretto inadempiente nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti della CCP; o

b)

coprire il rischio di cambio derivante dal quadro di gestione della liquidità della CCP stabilito conformemente al capo VIII.

Se i contratti derivati sono utilizzati in tali circostanze, il loro uso è limitato ai contratti derivati sui cui prezzi sono pubblicati periodicamente dati affidabili e al periodo di tempo necessario per ridurre il rischio di credito e di mercato ai quali la CCP è esposta.

La politica della CCP in materia di uso dei contratti derivati è approvata dal consiglio, dopo aver consultato il comitato dei rischi.