20.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/51


REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 dei veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3) fissa le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO2 e stabilisce i requisiti per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli.

(3)

Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (4), stabilisce l’obbligo di istituire una procedura che consenta di ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO2, del rendimento energetico dei combustibili e della massa dei veicoli completati, garantendo nel contempo che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati sulla massa e sulle emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati devono essere attribuite al costruttore del veicolo di base. Al momento di stabilire la procedura di controllo per garantire che i valori delle emissioni di CO2, il rendimento energetico dei combustibili e la massa dei veicoli completati siano rappresentativi, è opportuno, se del caso, fissare il metodo per determinare la massa e i valori di CO2 in base ad una tabella di valori di CO2 corrispondenti a diverse categorie di peso inerziale finale o in base ad un solo valore di CO2 derivato dalla massa del veicolo di base unitamente a una massa aggiunta standard differenziata per classe N1.

(5)

Sulla base di tali metodi alternativi, indicati nella parte B, punto 7, dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, sono state considerate e valutate, in termini di accuratezza, rappresentatività e fattibilità, diverse opzioni. L’opzione che prevede la verifica del veicolo di base con un unico valore di massa stimato, in cui la componente corrispondente alla carrozzeria è calcolata applicando una formula polinomiale dipendente dalla massa di riferimento del veicolo di base, presenta il miglior equilibrio tra accuratezza per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 del veicolo completato, i costi correlati e la facilità di attuazione.

(6)

Al fine di garantire un monitoraggio adeguato ed efficace dei risultati ottenuti dalle case automobilistiche nel ridurre le emissioni di CO2 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario inserire le informazioni pertinenti nel certificato di conformità.

(7)

Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a permettere ai costruttori e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.

(8)

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione della procedura per determinare le emissioni di CO2 dei veicoli completati e per monitorare tali emissioni, è opportuno riesaminare la procedura e valutare la rappresentatività delle emissioni di CO2, nonché l’efficacia e l’accuratezza del monitoraggio di tali emissioni, al più tardi entro la fine del 2016.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La Commissione valuta la necessità di rivedere la procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 quale modificato dal presente regolamento.

Sulla base di tale valutazione ed entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da opportune proposte.

Articolo 4

1.   Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli di base della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

2.   Per un periodo transitorio che termina il 1o gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2013, le autorità nazionali considerano validi i certificati di conformità che adempiono alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione dell’articolo 4, punto 3, il quale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I sono aggiunti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:

2.17.   Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1)

2.17.1.   Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg.

2.17.2.   Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: …kg.»;

2)

l’allegato IX è così modificato:

a)

la parte I, veicoli completi e completati, è così modificata:

i)

nel modello B — pagina 1, veicoli completati, certificato di conformità CE, è inserito il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2.

Documentazione di omologazione del veicolo di base (q):

Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

Numero di omologazione, compreso il numero di estensione …»;

ii)

nel modello B — pagina 1, veicoli completati, certificato di conformità CE, è inserito il seguente punto 0.5.1:

«0.5.1.

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base (q) …»;

iii)

alla pagina 2 — veicoli appartenenti alla categoria N1 (veicoli completi e completati) è inserito il seguente punto 14:

«14.

Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg (1)(q)»;

b)

nelle «Note esplicative relative all’allegato IX» è aggiunta la seguente nota esplicativa (q):

«(q)

Nel caso dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»


ALLEGATO II

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

1)

nell’appendice 3 dell’allegato I sono inseriti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:

2.17.   Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1)

2.17.1.   Massa del veicolo di base in ordine di marcia: … kg

2.17.2.   Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: … kg»;

2)

nell’allegato XII è aggiunta la seguente sezione 5:

«5.   DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI N1 SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

5.1.   Al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo sottoposto ad omologazione in più fasi, di cui all’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il veicolo di base, quale definito all’articolo 3, paragrafo 18, della stessa direttiva, viene sottoposto a prova conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

5.2.   La massa di riferimento da usare per la prova è ottenuta mediante la seguente formula:

Formula

in cui:

RM

=

massa di riferimento da usare per la prova, in kg

RM veicolo_di_base

=

massa di riferimento del veicolo di base quale definita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg

DAM

=

massa aggiunta standard, calcolata secondo la formula di cui al punto 5.3, corrispondente al peso stimato della carrozzeria del veicolo di base, in kg.

5.3.   La massa aggiunta standard si calcola secondo la seguente formula:

DAM: Formula

in cui:

DAM

=

massa aggiunta standard, in kg

a

=

fattore moltiplicatore, calcolato secondo la formula di cui al punto 5.4

TPMLM

=

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo di base, in kg

RM veicolo_di_base

=

massa di riferimento del veicolo di base quale definita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.4.   Il fattore moltiplicatore si calcola secondo la seguente formula:

Formula

in cui:

a

=

fattore moltiplicatore

RM veicolo_di_base

=

massa di riferimento del veicolo di base quale definita all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.5.   Il costruttore del veicolo di base è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4.

5.6.   Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base, conformemente all’allegato IX della direttiva 2007/46/CE.

5.7.   Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti informazioni:

a)

emissioni di CO2 misurate con il metodo descritto ai punti da 5.1 a 5.4;

b)

massa del veicolo completato in ordine di marcia;

c)

codice di identificazione corrispondente al tipo, alla variante e alla versione del veicolo di base;

d)

numero di omologazione del veicolo di base, compreso il numero di estensione;

e)

nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base;

f)

massa del veicolo di base in ordine di marcia.

5.8.   La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai veicoli di base della categoria N1, come definiti nell’allegato II, parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»