14.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 126/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2013
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 ha ripreso le restrizioni precedentemente stabilite dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2). Alla voce 6, paragrafo 1, dell’allegato XVII di tale regolamento, il termine «prodotto» utilizzato nella restrizione originaria relativa all’amianto nella direttiva 76/769/CEE è stato sostituito da «articolo», che non comprende le miscele. Affinché la voce 6, paragrafo 1, copra le medesime voci di tale direttiva, occorre aggiungere il termine «miscele». |
(2) |
Le deroghe alle voci 16 e 17 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda l’uso di carbonati di piombo e solfati di piombo nelle vernici per il restauro e la manutenzione di opere d’arte ed edifici storici e dei loro interni devono applicarsi non solo all’uso di tali sostanze ma anche alla loro commercializzazione, di modo che possano essere disponibili anche per lavori di restauro e di manutenzione in generale. |
(3) |
La restrizione alle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fa riferimento a un limite di concentrazione specifico di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (3), nonché ad un limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4), entrambi applicati al fine di determinare se una sostanza o miscela è interessata da tale restrizione. È necessario chiarire che il limite di concentrazione indicato nella direttiva 1999/45/CE si applica unicamente in assenza di un limite di concentrazione specifico nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) |
Con il regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’allegato I (5), sono state aggiunte le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP») all’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (6). Produzione, commercializzazione e uso delle SCCP sono quindi vietati, fatte salve alcune esenzioni specifiche. La voce 42 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che limita due impieghi delle SCCP ora vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuta superflua e va pertanto soppressa. |
(5) |
Va adoperato un metodo di prova armonizzato adottato dal Comitato europeo di normalizzazione per determinare il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento conformemente alla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (7). Per motivi di chiarezza, la voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve contenere un riferimento a tale metodo di prova. |
(6) |
La sostanza diisocianato di metilendifenile (MDI) di cui alla voce 56 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificata dal numero CAS 26447-40-5 e dal numero CE 247-714-0, comprende tutte le miscele isomeriche e tutti gli isomeri specifici. Alcuni isomeri specifici hanno però numeri CAS o CE specifici. Per chiarire che sono interessati tutti gli isomeri, è opportuno aggiungere tre numeri CAS ed EC specifici. |
(7) |
Con il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (8), sono state cancellate le note E, H e S della prefazione alle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, come pure delle appendici 1, 2, 3, 5 e 6. Per motivi di coerenza, le note E, H e S vanno cancellate anche dall’appendice 4. |
(8) |
La voce relativa al diisopentilftalato nell’appendice 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 indica numeri CE e CAS inesatti, che occorre correggere. |
(9) |
Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato nuove norme per i metodi di prova dei coloranti azoici. È pertanto necessario aggiornare l’appendice 10 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tenere conto di tali norme. |
(10) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(5) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.
(6) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(7) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.
(8) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.
ALLEGATO
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) |
alla voce 6, colonna 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
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2) |
alla voce 16, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»; |
3) |
alla voce 17, colonna 2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l’uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d’arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l’immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.»; |
4) |
alle voci 28, 29 e 30, colonna 2, paragrafo 1, il quinto trattino del primo comma è sostituito dal seguente:
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5) |
alla voce 40, colonna 1, l’espressione «di tale regolamento» è sostituita da «del regolamento (CE) n. 1272/2008»; |
6) |
la voce 42 è cancellata; |
7) |
alla voce 47, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
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8) |
alla voce 56, la colonna 1 è sostituita dalla seguente:
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9) |
nella colonna «Note» dell’appendice 4, i riferimenti alle note E, H e S sono cancellati; |
10) |
nell’appendice 6, la riga della voce relativa ad acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, n-pentilisopentilftalato, di-n-pentilftalato, diisopentilftalato è sostituita dalla seguente:
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11) |
l’appendice 10 è sostituita dalla seguente: «Appendice 10 Voce 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova Elenco dei metodi di prova
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