9.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 4/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 gennaio 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in prosieguo: la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 20 novembre 2008 per i Volumi I e II, fatte salve le sue appendici. |
(2) |
La convenzione di Chicago e i relativi allegati sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
Il punto 21 A.4, lettera a), del capitolo A della sezione A è sostituito dal seguente:
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2) |
Il punto 21 A.130, lettera b), del capitolo F della sezione A è sostituito dal seguente:
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3) |
Il punto 21 A.165, lettera c), del capitolo G della sezione A, punti 2) e 3) è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.