28.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/8


DIRETTIVA 2013/64/UE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), quest'ultimo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione con effetto dal 1o gennaio 2014. A decorrere da tale data Mayotte cesserà di essere un paese o territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A seguito di tale modifica dello status giuridico di Mayotte, il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal 1o gennaio 2014. Tenendo conto della particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte, in diversi settori è opportuno prevedere alcune misure specifiche.

(2)

È opportuno tener conto della situazione particolare di Mayotte per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, che deve essere considerevolmente migliorato per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione e per i quali è necessario più tempo. È opportuno adottare, entro termini specifici, misure specifiche per il miglioramento graduale dell'ambiente.

(3)

Al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (4), si rende necessaria l'adozione di misure per garantire che gli agglomerati a Mayotte siano dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane. Tali misure richiedono lavori di infrastruttura, che dovrebbero seguire procedure amministrative e di pianificazione adeguate, oltre a richiedere sistemi di misurazione e monitoraggio degli scarichi di acque reflue urbane. È opportuno, data la specifica situazione strutturale ed economica di Mayotte, accordare alla Francia un periodo di tempo sufficiente a permetterle di soddisfare tali prescrizioni.

(4)

Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio (5), va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando l'ingente lavoro preparatorio e i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo fino a 48 mesi a partire dal 1o gennaio 2014. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate dovrebbero essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate dovrebbero recare un marchio speciale.

(5)

In riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), un'adeguata attuazione di tale direttiva per quanto concerne i piani di gestione dei bacini idrografici richiede l'adozione e l'attuazione, da parte della Francia, di piani di gestione che stabiliscano misure tecniche e amministrative atte a raggiungere un buono stato delle acque e a prevenire il deterioramento del corpo idrico superficiale. Data la specifica situazione strutturale ed economica della nuova regione ultraperiferica di Mayotte, è opportuno accordare un periodo di tempo sufficiente a permettere l'adozione e l'attuazione di tali misure.

(6)

In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte deve essere considerevolmente migliorata al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Data la situazione sociale ed economica speciale di Mayotte, è pertanto necessario adottare termini specifici per permettere alla Francia di soddisfare gli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica.

(7)

Nel settore della politica sociale, è opportuno tenere in considerazione le difficoltà della Francia per attuare a Mayotte, a partire dal 1o gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Data la sua attuale situazione sociale ed economica speciale prevalente, non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione delle misure richieste per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto appropriato accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

(8)

Per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è opportuno che siano garantite le consultazioni con le parti sociali, che i rischi derivanti da tale deroga siano ridotti al minimo e che i lavoratori interessati beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta. È importante ridurre al minimo la durata di tale deroga. Risulta quindi opportuno rivedere su base annuale i provvedimenti nazionali di deroga e ritirarli non appena siano venute meno le circostanze che li giustificano.

(9)

Per quanto riguarda la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il recepimento di quest'ultima richiede una serie di adeguamenti atti a garantire la continuità dell'assistenza e la comunicazione ai pazienti. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo supplementare della durata di 30 mesi a partire dal 1o gennaio 2014 per dare attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva in relazione a Mayotte.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 91/271/CEE

La direttiva 91/271/CEE è così modificata:

1)

all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis)   In deroga a quanto disposto dal primo e dal secondo comma del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), la Francia garantisce che tutti gli agglomerati siano dotati delle reti fognarie per le acque reflue urbane:

entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;

entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.»;

2)

all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis)   In deroga al paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;

entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati con oltre 2 000 a.e.»;

3)

all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis)   In deroga al paragrafo 2, per quanto riguarda Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che, insieme agli agglomerati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte.»;

4)

all'articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui allo stesso è il 31 dicembre 2027.»;

5)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 30 giugno 2014 la Francia istituisce un programma per l'attuazione della presente direttiva.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per quanto riguarda Mayotte, entro il 31 dicembre 2014 la Francia fornisce alla Commissione le informazioni sul programma.»

Articolo 2

Modifica della direttiva 1999/74/CE

All'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In deroga al paragrafo 2, a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), le galline ovaiole possono continuare a essere allevate nelle gabbie di cui al presente capo fino al 31 dicembre 2017.

La costruzione o la messa in funzione per la prima volta a Mayotte delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1o gennaio 2014.

Le uova provenienti da allevamenti di galline ovaiole che impiegano le gabbie di cui al presente capo sono commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati con un marchio speciale che rende possibili i controlli necessari. Una descrizione precisa di tale marchio speciale è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021.»;

b)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:»;

2)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018.»;

b)

al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.»;

3)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015.»;

b)

al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2006/7/CE

La direttiva 2006/7/CE è così modificata:

1)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), la scadenza di cui al primo comma è il 31 dicembre 2019.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2031.»;

2)

all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2015.»;

3)

all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2014.».

Articolo 5

Modifica della direttiva 2006/25/CE

Nella direttiva 2006/25/CE è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

1.   Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2017 la Francia può derogare all'applicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), a condizione che tale applicazione richieda strutture tecniche che non siano disponibili a Mayotte.

Il primo comma non si applica agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva o alle disposizioni della presente direttiva che rispecchiano i principi generali stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE.

2.   Qualsiasi deroga alla presente direttiva che derivi dall'applicazione di misure in vigore il 1o gennaio 2014 o dall'adozione di nuovi provvedimenti è preceduta da una consultazione con le parti sociali conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. Tali deroghe sono applicate in base a condizioni che, tenendo conto delle particolari circostanze esistenti a Mayotte, garantiscano che i relativi rischi per i lavoratori siano ridotti al minimo e che questi ultimi beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta.

3.   I provvedimenti nazionali in deroga sono oggetto di revisione annuale, previa consultazione con le parti sociali, e sono ritirati appena vengono meno le circostanze che li giustificano.».

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2011/24/UE

All’articolo 21 della direttiva 2011/24/UE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In deroga alla prima frase del paragrafo 1, entro il 30 giugno 2016 la Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”).».

Articolo 7

Recepimento

1.   La Francia adotta e pubblica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva come segue:

a)

per quanto concerne l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, entro il 31 dicembre 2018;

b)

per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 5, rispettivamente entro le date di cui alle lettere a) e b);

c)

per quanto concerne l'articolo 2, entro il 1o gennaio 2014;

d)

per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018;

e)

per quanto concerne l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;

f)

per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entro il 31 dicembre 2018;

g)

per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), entro il 30 giugno 2021;

h)

per quanto concerne l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;

i)

per quanto concerne l'articolo 5, entro il 1o gennaio 2014, tranne nel caso in cui la Francia non ricorra alla possibilità prevista da tale articolo;

j)

per quanto concerne l'articolo 6, entro il 30 giugno 2016.

La Francia comunica alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando la Francia adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dalla Francia.

2.   La Francia comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotta nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Articolo 9

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Parere del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

(3)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(4)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 1).

(5)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(8)  Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38).

(9)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).