18.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/1


DIRETTIVA 2013/58/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell’Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

(2)

La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) apporta alcune modifiche agli articoli da 212 a 262 della direttiva 2009/138/CE che saranno applicabili dal 10 giugno 2013.

(3)

La direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) modifica la direttiva 2009/138/CE rinviandone il termine di recepimento dal 31 ottobre 2012 al 30 giugno 2013, la data di applicazione dal 1o novembre 2012 al 1o gennaio 2014 e il termine di abrogazione delle vigenti direttive in materia di assicurazione e riassicurazione (5) (collettivamente denominate «solvibilità I») dal 1o novembre 2012 al 1o gennaio 2014.

(4)

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») volta a modificare, tra l’altro, la direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, e in particolare dell’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP). La proposta Omnibus II contiene anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE nonché il termine di abrogazione di solvibilità I e rappresenta uno strumento per adeguare tale direttiva all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, convertendo le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione in disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

(5)

Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che essa non entri in vigore prima del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE. A termini invariati, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti, comprendenti ulteriori chiarimenti sul potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione, stabiliti dalla proposta Omnibus II.

(6)

Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e, successivamente, a seguito della nuova architettura di vigilanza prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento e la data di applicazione della direttiva 2009/138/CE, concedendo alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della nuova architettura.

(7)

Dall’ordine cronologico degli eventi è evidente che il rinvio del termine di recepimento e della data di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe applicarsi anche alle modifiche introdotte dalla direttiva 2011/89/CE.

(8)

Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.

(9)

Dato il breve periodo di tempo prima dei termini pertinenti fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(10)

Di conseguenza è giustificato applicare l’eccezione per i casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea per quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della proposta relativa alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

l’articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al primo comma, la data «30 giugno 2013» è sostituita dalla data «31 marzo 2015»;

b)

al secondo comma, la data «1o gennaio 2014» è sostituita dalla data «1o gennaio 2016»;

2)

all’articolo 310, primo comma, la data «1o gennaio 2014» è sostituita dalla data «1o gennaio 2016»;

3)

all’articolo 311, secondo comma, la data «1o gennaio 2014» è sostituita dalla data «1o gennaio 2016».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(2)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(3)  Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

(4)  Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64); prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3); direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20); direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13); direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25); direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21); direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77); seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e la fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1); direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1); direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1); direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28); direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1); direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).