6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(2)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto (33), il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia civile e penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(3)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie …».

(4)

L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.

(5)

Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa sola circostanza non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(6)

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU.

(7)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(8)

Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe portare a una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e alla promozione di una cultura dei diritti fondamentali nell’Unione. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate in relazione al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale.

(9)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali («tabella di marcia») (3). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come uno strumento globale; i suoi benefici si percepriranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state attuate.

(10)

L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(11)

Finora sono state adottate due misure in base alla tabella di marcia: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (5), e la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (6).

(12)

La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (7) («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo»), al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore. Tale giurisprudenza stabilisce, tra l’altro, che l’equità del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa.

(13)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della CEDU di garantire il diritto a un processo equo, i procedimenti relativi a reati minori commessi all’interno di un carcere e i procedimenti relativi a reati commessi in un contesto militare che sono trattati da un ufficiale di comando non dovrebbero essere considerati procedimenti penali ai fini della presente direttiva.

(14)

La presente direttiva dovrebbe essere attuata tenendo in considerazione le disposizioni della direttiva 2012/13/UE che stabiliscono che indagati e imputati siano informati immediatamente del diritto di avvalersi di un difensore e che indagati e imputati che siano arrestati o detenuti ricevano immediatamente una comunicazione dei diritti per iscritto che contenga informazioni sul diritto di avvalersi di un difensore.

(15)

Il termine «difensore» si riferisce, nella presente direttiva, a qualsiasi persona che è qualificata e autorizzata conformemente al diritto nazionale, ad esempio mediante abilitazione da parte di un organo preposto, a fornire consulenza e assistenza legali a indagati o imputati.

(16)

In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento.

(17)

In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell’ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

(18)

L’ambito di applicazione della presente direttiva con riferimento a taluni reati minori dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri di garantire, ai sensi della CEDU, il diritto a un equo processo, che comprenda il diritto ad avere l’assistenza legale di un difensore.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo in conformità della presente direttiva. In ogni caso, a indagati e imputati dovrebbe essere consentito di avvalersi di un difensore durante il procedimento penale dinanzi a una corte, qualora non abbiano rinunciato a tale diritto.

(20)

Ai fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a identificare l’interessato, a verificare il possesso di armi o ad accertare altre questioni analoghe relative alla sicurezza o a determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato.

(21)

Laddove una persona diversa da un indagato o un imputato, quale un testimone, diventi un indagato o imputato, tale persona dovrebbe essere tutelata dall’autoincriminazione e avere la facoltà di non rispondere, come confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale persona diventi un indagato o un imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto nell’ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di un interrogatorio di tale tipo una persona diversa da un indagato o imputato diventi un indagato o imputato, è opportuno sospendere immediatamente l’interrogatorio. Tuttavia, l’interrogatorio può proseguire qualora l’interessato sia stato informato di essere indagato o imputato e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva.

(22)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il difensore che li assiste. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze del procedimento, in particolare della complessità del caso e degli adempimenti procedurali applicabili. Gli Stati membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare del difensore e dell’indagato o imputato, nel luogo in cui avviene tale incontro. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli imputati o indagati di incontrare il loro difensore.

(23)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che li assiste. Tale comunicazione può aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell’esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità di tale comunicazione, anche per quanto riguarda l’uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli imputati o indagati di comunicare con il loro difensore.

(24)

In relazione ad alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disciplinare il diritto dell’indagato o dell’imputato ad essere assisitito da un difensore mediante l’uso del telefono. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui l’indagato o l’imputato non sarà interrogato dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice. Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori dell’indagato o imputato da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto in questione. In occasione di un interrogatorio dell’indagato o imputato da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria o di un’udienza davanti al giudice, il difensore può, tra l’altro, secondo dette procedure, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che dovrebbero essere verbalizzate conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(26)

Indagati e imputati hanno diritto a che il proprio difensore presenzi agli atti investigativi o di raccolta delle prove nella misura in cui essi siano previsti dal diritto nazionale pertinente e nella misura in cui a indagati o imputati sia imposto o consentito presenziarvi. Tali atti dovrebbero includere almeno le ricognizioni di persone nelle quali l’indagato o imputato figura tra altre persone per essere identificato da una vittima o da un testimone, i confronti in cui un indagato o imputato è posto di fronte a uno o più testimoni o vittime qualora vi sia una divergenza tra loro in merito a fatti o questioni importanti e le ricostruzioni delle scene del crimine alla presenza dell’indagato o imputato al fine di comprendere meglio le modalità e le circostanze in cui è stato commesso il reato e per poter rivolgere domande specifiche all’indagato o all’imputato. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza del difensore in occasione di atti investigativi o di raccolta delle prove. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza dei diritti in questione. In caso di presenza del difensore in occasione di un atto investigativo o di raccolta delle prove, tale presenza dovrebbe essere verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a rendere disponibili informazioni generali, ad esempio su un sito web o per mezzo di opuscoli disponibili presso gli uffici di polizia, per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adottare misure attive per garantire che l’indagato o imputato che non è privato della libertà personale sia assistito da un difensore se l’interessato stesso non ha disposto di farsi assistere da un difensore. L’indagato o imputato interessato dovrebbe poter contattare, consultare liberamente un difensore e farsi assistere dallo stesso.

(28)

Laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l’assistenza di un difensore qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni potrebbero prevedere, tra l’altro, che le autorità competenti predispongano l’assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui l’indagato o imputato possa scegliere. Tali disposizioni potrebbero comprendere, se del caso, quelle relative al patrocinio a spese dello Stato.

(29)

Le condizioni in cui gli indagati o imputati sono privati della libertà personale dovrebbero rispettare pienamente le norme stabilite dalla CEDU, dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel fornire assistenza, a norma della presente direttiva, a un indagato o a un imputato privato della libertà personale, il difensore in questione dovrebbe poter interpellare le autorità competenti circa le condizioni di privazione della libertà personale di tale persona.

(30)

Qualora l’indagato o imputato si trovi in un luogo geograficamente lontano, ad esempio in territori d’oltremare o laddove uno Stato membro conduce o partecipa ad operazioni militari fuori del suo territorio, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto dell’indagato o imputato di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Durante tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero interrogare l’interessato o procedere a uno degli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Qualora non sia possibile avvalersi in maniera immediata di un difensore a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, gli Stati membri dovrebbero predisporre la comunicazione tramite telefono o videoconferenza, a meno che ciò non sia impossibile.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia necessario, in casi d’urgenza, prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza del difensore, a condizione che essi siano stato informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l’autoincriminazione. Si può procedere all’interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero altresì poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che tale processo penale sia compromesso in modo sostanziale, in particolare per evitare che siano distrutte o alterate prove essenziali o siano influenzati i testimoni. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l’autoincriminazione. Si può procedere all’interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare di compromettere in modo sostanziale un processo penale. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(33)

La riservatezza delle comunicazioni fra gli indagati o imputati e il loro difensore è fondamentale per garantire l’effettivo esercizio dei diritti della difesa ed è parte essenziale del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare, senza deroghe, la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra il difensore e l’indagato o imputato nell’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore di cui alla presente direttiva. La presente direttiva fa salve le procedure applicabili nel caso in cui sussistano circostanze oggettive e concrete che determinano il sospetto che il difensore è coinvolto in un reato con l’indagato o imputato. L’attività criminale del difensore non dovrebbe essere considerata un’assistenza legittima agli indagati o imputati nel quadro della presente direttiva. L’obbligo di rispettare la riservatezza non implica solo che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’interferire in tali comunicazioni o dall’accedervi, ma anche che, se gli indagati o imputati sono privati della libertà personale o si trovano altrimenti in un luogo sotto il controllo dello Stato, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni in materia di comunicazione difendano e tutelino la riservatezza. Ciò fa salvi i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare l’invio ai detenuti di plichi illegali, quale il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra gli indagati o imputati e il loro difensore. La presente direttiva fa salve altresì le procedure di cui al diritto nazionale in base alle quali l’inoltro di corrispondenza può essere rifiutato qualora il mittente non accetti che la corrispondenza sia prima sottoposta ad un giudice competente.

(34)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata una violazione della riservatezza legata a un’operazione di sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il lavoro che è svolto, ad esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) o che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 72 TFUE, ai sensi del quale il titolo V su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non deve ostare all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(35)

Gli indagati e imputati privati della libertà personale dovrebbero avere il diritto di informare senza indebito ritardo almeno una persona, quale un familiare o un datore di lavoro, da loro indicata, della loro privazione della libertà personale, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti della persona interessata o qualsiasi altro procedimento penale. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche in relazione all’applicazione di tale diritto. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto. Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente a tale diritto qualora ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, da un motivo imperativo specificato nella presente direttiva. Quando le autorità competenti prendono in considerazione l’applicazione di tale deroga temporanea nei confronti di un determinato terzo, dovrebbero prima esaminare se un altro terzo, indicato dall’indagato o imputato, possa essere informato della privazione della libertà personale.

(36)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto, durante lo stato di privazione della libertà personale, di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato. Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio di tale diritto in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate. Tali esigenze potrebbero includere, tra l’altro, la necessità di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona, la necessità di evitare che sia pregiudicato un procedimento penale, la necessità di evitare un reato, la necessità di assistere a un’udienza e la necessità di proteggere le vittime di reato. Quando le autorità competenti prendono in considerazione la limitazione o il differimento dell’esercizio del diritto di comunicare nei confronti di un determinato terzo, dovrebbero prima esaminare se gli indagati o imputati possano comunicare con un altro terzo da loro indicato. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti il momento, le modalità, la durata e la frequenza della comunicazione con terzi, tenendo conto della necessità di mantenere ordine e sicurezza nel luogo in cui si trova la persona privata della libertà personale.

(37)

Il diritto degli indagati e imputati che sono privati della libertà personale all’assistenza consolare è sancito dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che conferisce agli Stati il diritto di avere contatti con i propri cittadini. La presente direttiva conferisce un diritto analogo a indagati e imputati privati della libertà personale che lo desiderino. La protezione consolare può essere esercitata da autorità diplomatiche quando queste agiscono in qualità di autorità consolari.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nel diritto nazionale i motivi e i criteri per qualsiasi deroga temporanea ai diritti conferiti dalla presente direttiva e dovrebbero fare un uso limitato di tali deroghe. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere proporzionata, rigorosamente limitata nel tempo, non essere basata esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l’equità complessiva del procedimento. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, in caso di autorizzazione di una deroga temporanea ai sensi della presente direttiva da parte di un’autorità giudiziaria che non sia un giudice la decisione di autorizzazione della deroga temporanea possa essere valutata da un giudice, almeno durante la fase processuale.

(39)

Gli indagati e imputati dovrebbero poter rinunciare a un diritto conferito dalla presente direttiva a condizione che abbiano ricevuto informazioni sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso. Nel fornire tali informazioni, si dovrebbe tenere conto delle condizioni specifiche degli indagati o imputati interessati, tra cui la loro età e il loro stato mentale e fisico.

(40)

La rinuncia e le circostanze in cui avviene dovrebbero essere verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto dello Stato membro interessato. Ciò non dovrebbe comportare per gli Stati membri l’obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi né alcun tipo di onere amministrativo supplementare.

(41)

Laddove un indagato o imputato revochi la propria rinuncia in conformità della presente direttiva, non dovrebbe essere necessario procedere nuovamente all’interrogatorio e ad eventuali atti procedurali eseguiti nel periodo durante il quale si è rinunciato al diritto in questione.

(42)

Le persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo («persone ricercate») dovrebbero avere il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al fine di poter esercitare in modo effettivo i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. Quando partecipa a un’audizione della persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, il difensore può, tra l’altro, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni. La partecipazione del difensore a tale audizione dovrebbe essere verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(43)

Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il difensore che le assiste nello Stato membro di esecuzione. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze particolari del caso. Gli Stati membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare del difensore e della persona ricercata, nel luogo in cui avviene l’incontro tra il difensore e la persona ricercata. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto delle persone ricercate di incontrare il loro difensore.

(44)

Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che le assiste nello Stato dell’esecuzione. La comunicazione dovrebbe poter aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell’esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità della comunicazione fra le persone ricercate e il loro difensore, anche per quanto riguarda l’uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto delle persone ricercate di comunicare con il loro difensore.

(45)

Lo Stato membro di esecuzione dovrebbe adottare le disposizioni necessarie per assicurare che le persone ricercate siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l’assistenza di un difensore qualora le persone ricercate non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni, comprese, se del caso, quelle sul patrocinio a spese dello Stato, dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Esse potrebbero prevedere, tra l’altro, che le autorità competenti predispongano l’assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui le persone ricercate potrebbero scegliere.

(46)

Senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, l’autorità competente di tale Stato membro dovrebbe fornire informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore in detto Stato membro. Tali informazioni potrebbero, ad esempio, comprendere l’elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d’arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che detto elenco sia stilato dall’ordine degli avvocati competente.

(47)

La procedura di consegna è fondamentale per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. L’osservanza dei termini previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, è opportuno che tali termini siano rispettati consentendo nel contempo alle persone ricercate di esercitare pienamente i loro diritti ai sensi della presente direttiva nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

(48)

Nelle more dell’adozione di un atto legislativo dell’Unione sul patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero applicare il loro diritto nazionale in materia, che dovrebbe essere conforme alla Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(49)

Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci per tutelare i diritti conferiti ai singoli dalla presente direttiva.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto ad avvalersi di un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente alla presente direttiva siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale contesto è opportuno tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che i diritti della difesa saranno irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti rese durante un interrogatorio di polizia senza la possibilità di avvalersi di un difensore sono usate ai fini di una condanna. Ciò dovrebbe far salvo l’uso di dichiarazioni per altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire atti investigativi urgenti per evitare la perpetrazione di ulteriori reati o gravi conseguenze negative per chiunque, o legate all’urgente necessità di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, qualora la possibilità di avvalersi di un difensore o un ritardo nello svolgimento delle indagini possa pregiudicare irrimediabilmente indagini in corso su un reato grave. Inoltre, ciò dovrebbe far salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove.

(51)

L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati e imputati in posizione di potenziale debolezza costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale e le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero pertanto agevolare tali soggetti nell’esercizio effettivo dei diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio tenendo conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e adottando le misure necessarie per garantire i diritti in questione.

(52)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti dei minori, l’integrazione delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono a diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(54)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(55)

La presente direttiva promuove i diritti dei minori e tiene conto delle linee guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in materia di informazione e consulenza da fornire ai minori. La presente direttiva assicura che ad indagati e imputati, compresi i minori, siano fornite informazioni adeguate per comprendere le conseguenze della rinuncia a un diritto previsto dalla presente direttiva e che tale rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivocabile. Qualora l’indagato o imputato sia un minore, il titolare della responsabilità genitoriale dovrebbe essere informato quanto prima a seguito della privazione della libertà personale del minore e dovrebbe ricevere comunicazione dei relativi motivi. Se la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale è contraria all’interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato un altro adulto idoneo, ad esempio un parente. Ciò dovrebbe far salve le disposizioni del diritto nazionale che dispongono che specifiche autorità, istituzioni o persone, in particolare quelle responsabili per la protezione o il benessere dei minori, siano informate della privazione della libertà personale di un minore. Salvo in casi del tutto eccezionali, gli Stati membri dovrebbero astenersi dal limitare o differire l’esercizio del diritto di comunicare con un terzo in relazione a minori indagati o imputati privati della libertà personale. In caso di differimento, il minore non dovrebbe comunque essere tenuto in isolamento e dovrebbe essere autorizzato a comunicare, ad esempio, con un’istituzione o una persona responsabile per la protezione o il benessere dei minori.

(56)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(57)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la fissazione di norme minime comuni relative al diritto ad avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata della misura, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(59)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo») ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

2.   La presente direttiva si applica alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo («persone ricercate») a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione conformemente all’articolo 10.

3.   La presente direttiva si applica, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, altresì alle persone diverse da indagati o imputati che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.

4.   Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

a)

laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; oppure

b)

laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,

la presente direttiva si applica solamente ai procedimenti dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale.

In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se l’indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

Articolo 3

Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale

1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2.   Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a)

prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c)

senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)

qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3.   Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;

c)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

4.   Gli Stati membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell’articolo 9.

5.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona;

b)

ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

Articolo 4

Riservatezza

Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore nell’esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 5

Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora l’indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all’interesse superiore del minore, nel qual caso ne è informato un altro adulto idoneo. Ai fini del presente paragrafo, è considerata minore una persona di età inferiore ai diciotto anni.

3.   Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; o

b)

ove vi sia la necessità impellente di prevenire una situazione suscettibile di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

4.   Allorché derogano temporaneamente all’applicazione del diritto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che un’autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore.

Articolo 6

Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato.

2.   Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate.

Articolo 7

Diritto di comunicare con le autorità consolari

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che non sono loro cittadini e che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di informare della privazione della libertà personale le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desiderano. Tuttavia, se gli indagati o imputati hanno due o più cittadinanze, possono scegliere quali autorità consolari informare della privazione della libertà personale, se del caso, e con chi desiderano comunicare.

2.   Gli indagati e imputati hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano.

3.   L’esercizio dei diritti stabiliti dal presente articolo può essere disciplinato dal diritto o dalle procedure nazionali, a condizione che consentano di dare pieno effetto alle finalità cui mirano tali diritti.

Articolo 8

Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee

1.   Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 o 6, o dell’articolo 5, paragrafo 3:

a)

è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;

b)

è rigorosamente limitata nel tempo;

c)

non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e

d)

non pregiudica l’equità complessiva del procedimento.

2.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, possono essere autorizzate solo caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Articolo 9

Rinuncia

1.   Fatte salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l’assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10:

a)

l’indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e

b)

la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

2.   La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità. Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata.

Articolo 10

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

1.   Gli Stati membri garantiscono che una persona ricercata abbia diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo.

2.   Con riferimento al contenuto del diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione, le persone ricercate godono, in tale Stato membro, dei seguenti diritti:

a)

il diritto di avvalersi di un difensore in maniera tale da permettere alle persone ricercate di esercitare i loro diritti in modo effettivo e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale;

b)

il diritto di incontrare e di comunicare con il difensore che le assiste;

c)

il diritto alla presenza e alla partecipazione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, del loro difensore all’audizione di una persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione. Ove un difensore partecipi all’audizione, tale partecipazione è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   I diritti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e, in caso di applicazione di una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

4.   L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione provvede, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, ad informare le persone ricercate che hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione. Il ruolo del difensore nello Stato membro di emissione consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI.

5.   Qualora le persone ricercate desiderino esercitare il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione e non abbiano già tale difensore, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione. L’autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a fornire informazioni alle persone ricercate per agevolarle nella nomina di un difensore in detto Stato membro.

6.   Il diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro.

Articolo 11

Patrocinio a spese dello Stato

La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU.

Articolo 12

Mezzi di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

2.   Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento.

Articolo 13

Persone vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati e imputati vulnerabili.

Articolo 14

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU o da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicuri un livello di protezione più elevato.

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Relazione

Entro il 28 novembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una valutazione sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

(3)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(6)  GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1.

(7)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.