26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


DIRETTIVA 2013/42/UE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sulle condizioni di concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento del mercato interno. Di recente si sono sviluppate forme di frode fiscale improvvisa e massiccia, in particolare attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici che facilitano scambi rapidi illeciti su vasta scala.

(2)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di chiedere una deroga a detta direttiva allo scopo di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(3)

L'esperienza recente ha dimostrato che la procedura prevista all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE non è in grado di offrire risposte sufficientemente rapide alle richieste di misure urgenti da parte degli Stati membri.

(4)

L'esperienza ha mostrato inoltre che la designazione del destinatario quale soggetto debitore dell'IVA (inversione contabile) è, in certi casi, una misura efficace per fermare le frodi in materia di IVA in settori specifici.

(5)

In base alle disposizioni sull'inversione contabile degli articoli 199 e 199 bis della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non hanno, relativamente alle categorie di beni e servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione di detti articoli, la flessibilità necessaria per reagire rapidamente alla frode improvvisa e massiccia. È dunque necessario elaborare disposizioni specifiche per affrontare tali situazioni.

(6)

Tenuto conto dei casi massicci di frode verificatesi, una risposta rapida ed eccezionale ad ulteriori casi di frode improvvisa è assicurata nel migliore dei modi dalla misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM), che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica appropriata da parte dello Stato membro interessato. Al fine di garantire che l'esercizio di tale facoltà sia proporzionato al problema, la Commissione, una volta in possesso dei dati pertinenti, dovrebbe disporre di un breve periodo per valutare la notifica e confermare se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inviare le proprie osservazioni alla Commissione affinché ne tenga conto e dovrebbero pertanto essere pienamente informati della notifica e delle informazioni supplementari fornite durante la procedura. Inoltre, il Consiglio dovrebbe decidere in merito ad ogni ulteriore applicazione dell'inversione contabile mediante una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Lo Stato membro che abbia notificato l'intenzione di applicare la misura speciale del QRM può farlo dopo che la Commissione abbia notificato l'assenza di obiezioni.

(8)

Al fine di permettere l'ulteriore applicazione dell'inversione contabile, è opportuno, al più presto e prima della scadenza della misura speciale del QRM, che la procedura stabilita all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE sia soggetta ad un termine più breve.

(9)

Il rapido trattamento delle notifiche degli Stati membri nell'ambito del QRM sarà facilitato se per tali notifiche e per la fornitura di ogni informazione supplementare alla Commissione è istituito un modulo standard. Dovrebbero essere pertanto attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo a tale modulo standard.

(10)

Poiché un QRM può costituire soltanto una soluzione temporanea in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, il QRM dovrebbe applicarsi soltanto per un periodo di tempo limitato.

(11)

Al fine di valutare l'efficacia del QRM, la Commissione dovrebbe preparare una relazione di valutazione generale sull'impatto del meccanismo nell'affrontare i casi di frode improvvisa e massiccia.

(12)

Poiché l'obiettivo dell'azione da adottare, segnatamente affrontare fenomeni di frode improvvisa e massiccia nel settore dell'IVA che molto spesso hanno una dimensione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di contrastare individualmente i circuiti di frode relativi a nuove forme di commercio che coinvolgono più paesi nello stesso momento, e può dunque, a motivo di una più veloce e quindi più adeguata ed efficace risposta a tali fenomeni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 199 ter

1.   Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2.   Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

3.   Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5).

2)

all’articolo 395 è inserito il seguente paragrafo:

"5.   Nei casi di imperativa urgenza previsti dall'articolo 199 ter, paragrafo 1, la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.".

Articolo 2

Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sull'impatto del QRM previsto all'articolo 1, punto 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Parere del 7 febbraio 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 11, del 15.1.2013, pag. 31.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).".