28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/30


DIRETTIVA 2013/13/UE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 83/182/CEE (1), 2003/49/CE (2), 2008/7/CE (3), 2009/133/CE (4) e 2011/96/UE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all'Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY


(1)  Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59).

(2)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(3)  Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11).

(4)  Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).

(5)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


ALLEGATO

1.

Nell'allegato della direttiva 83/182/CEE è aggiunto quanto segue:

«CROAZIA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila(Narodne novine broj 15/13)».

2.

La direttiva 2003/49/CE è così modificata:

a)

all'articolo 3, lettera a), punto iii), dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croatia,»;

b)

nell'allegato è aggiunta la lettera seguente:

«z)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili».

3.

Nell'allegato I della direttiva 2008/7/CE è inserito il punto seguente:

«11 bis)

le società di diritto croato denominate:

i)

dioničko društvo

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću».

4.

L'allegato I della direttiva 2009/133/CE è così modificato:

a)

nella parte A è inserita la lettera seguente:

«k bis)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili;»

b)

nella parte B dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croazia,».

5.

L'allegato I della direttiva 2011/96/UE è così modificato:

a)

nella parte A è inserita la lettera seguente:

«k bis)

le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili;»

b)

nella parte B dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«—

porez na dobit in Croazia,».