21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/13


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2013

relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga

(2013/466/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

visti i pareri dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e del Comitato per le comunicazioni (COCOM),

considerando quanto segue:

(1)

Per promuovere l’innovazione e accrescere la produttività, l’occupazione e la competitività, e in definitiva per creare crescita economica e conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, è essenziale sviluppare ulteriormente il mercato interno UE delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in particolare attraverso la diffusione di reti Internet ad alta velocità. La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e il BEREC contribuiscono allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche attraverso la definizione di approcci comuni per un’applicazione uniforme del quadro normativo definito dalla direttiva 2002/21/CE (il quadro normativo).

(2)

La realizzazione di reti a banda larga ad alta velocità è importante per gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la ripresa economica generale nell’Unione. La Commissione e il Consiglio europeo hanno fissato obiettivi ambiziosi in materia di diffusione della banda larga ad alta velocità nel quadro dell’agenda digitale europea, una delle iniziative faro di Europa 2020.

(3)

Uno degli obiettivi centrali dell’agenda digitale europea è la realizzazione di reti di accesso di nuova generazione (Next Generation Access, NGA). L’agenda digitale europea si prefigge di favorire gli ingenti investimenti che saranno necessari nei prossimi anni. La presente raccomandazione mira a promuovere investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e più avanzate, tenendo conto della necessità di mantenere una concorrenza effettiva, che costituisce un importante incentivo per gli investimenti a lungo termine. La presente raccomandazione intende dunque: i) assicurare parità di condizioni attraverso l’applicazione di principi di non discriminazione più rigidi; ii) stabilire prezzi regolamentati stabili e prevedibili per l’accesso all’ingrosso alle reti in rame; iii) incrementare la certezza quanto alle circostanze che determinano la non imposizione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per i servizi NGA. Il conseguente miglioramento della prevedibilità giuridica e regolamentare dovrebbe contribuire ulteriormente a stimolare gli investimenti necessari nel breve e medio periodo.

(4)

La prevedibilità normativa è essenziale per promuovere investimenti e innovazioni efficienti in infrastrutture nuove e più avanzate. L’applicazione di un approccio normativo uniforme e stabile nel tempo è essenziale per trasmettere agli investitori la fiducia necessaria per l’elaborazione di progetti imprenditoriali sostenibili. Per assicurare la necessaria prevedibilità in un arco temporale più lungo, che si estenda oltre il periodo di riferimento di una singola analisi del mercato, è opportuno che le ANR chiariscano quanto più possibile, nelle misure che impongono rimedi nell’ambito del quadro normativo, in che modo i cambiamenti prevedibili nella situazione di mercato potranno incidere sui pertinenti rimedi.

(5)

Nella valutazione dei progetti di misure, notificati alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, è apparso evidente che nell’Unione esistono ancora differenze significative nell’applicazione degli obblighi di non discriminazione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e nell’applicazione degli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi a norma dell’articolo 13 della medesima direttiva, per il mercato dell’accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete (mercato n. 4) e per il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 5) di cui alla raccomandazione 2007/879/CE della Commissione (3).

(6)

Gli obblighi regolamentari imposti ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE variano ancora in maniera considerevole nell’Unione, anche tra Stati membri nei quali i sottostanti problemi di mercato sono equiparabili. Benché un numero crescente di ANR abbia recentemente preso in considerazione la definizione di modalità più precise di applicazione dell’obbligo generale di non discriminazione mediante l’uso di indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators) e l’imposizione di una rigorosa equivalenza di accesso, i progetti di misure notificati alla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE mostrano a questo riguardo notevoli differenze nell’oggetto, nell’applicazione, nel monitoraggio del rispetto e nell’imposizione di tale obbligo, in particolare per quanto concerne l’eventuale modello di equivalenza scelto.

(7)

Anche gli obblighi regolamentari riguardanti i prezzi di accesso imposti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE nei mercati n. 4 e n. 5 differiscono significativamente tra gli Stati membri dell’Unione, senza peraltro che tali variazioni siano giustificate da differenze nelle situazioni locali. La Commissione ha pertanto invitato le ANR, in forza dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, a: i) prevedere l’uso di metodi appropriati di contabilità dei costi e assicurare la fissazione di prezzi coerenti per i prodotti di accesso lungo la stessa catena del valore, onde salvaguardare il principio della scala degli investimenti; ii) applicare in modo coerente i principi del modello dei costi relativi a tutti i dati di input pertinenti; iii) riconoscere l’importanza di utilizzare i costi di una rete moderna ed efficiente nel definire i prezzi di accesso.

(8)

Le notevoli differenze che si osservano negli approcci regolamentari scelti dalle ANR relativamente a questi due rimedi frenano lo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e rappresentano un ostacolo per il conseguimento di miglioramenti potenzialmente significativi per l’economia nel suo insieme. Tali differenze creano incertezza regolamentare e determinano la mancanza di una regolamentazione uniforme dell’accesso, limitando in questo modo la possibilità di realizzare economie di scala.

(9)

Se nei mercati n. 4 e/o n. 5 si riscontra un significativo potere di mercato, occorre applicare un insieme appropriato di rimedi conformemente ai principi stabiliti nella direttiva 2002/19/CE, in particolare all’articolo 8, paragrafo 4. Pertanto, i rimedi stabiliti nella presente raccomandazione devono essere applicati conformemente ai principi delle direttive 2002/21/CE e 2002/19/CE.

(10)

La presente raccomandazione è coerente con la raccomandazione 2010/572/UE della Commissione (4) e si richiama alle indicazioni formulate dalla Commissione nella raccomandazione 2010/572/UE in merito all’applicazione di obblighi specifici nel quadro regolamentare. Ad esempio, stabilisce in maniera più precisa i casi in cui può non essere necessario applicare il principio dell’orientamento ai costi per l’accesso all’ingrosso a reti NGA a banda larga, conformemente a quanto stabilito al punto 36 della raccomandazione 2010/572/UE, e definisce scenari in cui le condizioni esistenti a salvaguardia della concorrenza dovrebbero indurre le ANR a discostarsi dal principio generale dell’orientamento ai costi indicato nel punto 25 della raccomandazione 2010/572/UE. Di conseguenza, nell’interpretazione di entrambe le raccomandazioni è opportuno tenere conto dei principi stabiliti nella presente raccomandazione, in particolare nei considerando da 25 a 28, 49 e 50 e al punto 58.

(11)

La presente raccomandazione affronta anche aspetti non contemplati nella raccomandazione 2010/572/UE, ad esempio l’applicazione uniforme dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE e l’applicazione di una metodologia coerente per il calcolo dei prezzi all’ingrosso di accesso al rame.

(12)

Uno dei principali ostacoli alla creazione di condizioni di reale parità per i richiedenti l’accesso a reti di comunicazione elettronica è il trattamento preferenziale delle divisioni a valle, ad esempio della divisione retail, di un operatore verticalmente integrato individuato come operatore avente un significativo potere di mercato (operatore SMP) attraverso discriminazioni basate sui prezzi e su elementi diversi dai prezzi (ad esempio la qualità del servizio, l’accesso alle informazioni, tattiche dilatorie, requisiti ingiustificati e la definizione strategica di caratteristiche essenziali dei prodotti). A questo riguardo, è particolarmente difficile individuare e contrastare i comportamenti discriminatori basati su elementi diversi dai prezzi soltanto mediante l’applicazione di un obbligo generale di non discriminazione. È quindi importante garantire una reale equivalenza di accesso attraverso la rigorosa applicazione di obblighi di non discriminazione e l’impiego di sistemi efficaci di monitoraggio e imposizione del rispetto di tali obblighi.

(13)

In relazione al contrasto e alla prevenzione dei comportamenti discriminatori basati su elementi diversi dai prezzi, la Commissione ha rilevato notevoli differenze negli approcci regolamentari scelti dalle ANR. La Commissione ritiene che la cosiddetta «equivalenza degli input» (equivalence of inputs — EoI) sia in linea di principio il sistema più sicuro per ottenere una protezione efficace dalla discriminazione, poiché i richiedenti l’accesso potranno competere con le divisioni a valle dell’operatore SMP verticalmente integrato utilizzando esattamente gli stessi prodotti all’ingrosso regolamentati, agli stessi prezzi e con gli stessi processi per le operazioni. Inoltre, rispetto al principio di «equivalence of output» (EoO), l’EoI è più adatta a garantire trasparenza e permette di affrontare il problema delle asimmetrie informative.

(14)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE, le ANR sono tenute ad assicurare che gli obblighi regolamentari imposti in risposta all’individuazione di un operatore avente un significativo potere di mercato si basino sulla natura del problema evidenziato e siano proporzionati alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, in particolare dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera b). La fornitura di input all’ingrosso regolamentati in base al principio dell’EoI determinerebbe probabilmente costi di adattamento più elevati rispetto a quelli associati a forme meno rigide degli obblighi di non discriminazione, a causa degli adeguamenti necessari da apportare ai sistemi. Inoltre, un operatore SMP non potrebbe beneficiare di talune sinergie verticali perché dovrebbe usare per sé gli stessi prodotti all’ingrosso che fornisce o offre ai suoi concorrenti. Tuttavia, questi costi di adattamento più elevati dovrebbero essere valutati a fronte dei benefici derivanti da una concorrenza più vigorosa a valle.

(15)

A questo proposito, obbligando l’operatore SMP a fornire, secondo il principio dell’EoI, input all’ingrosso sulla vecchia rete in rame con i sistemi esistenti è meno probabile che si creino benefici netti sufficienti per superare un test di proporzionalità, visti i costi più elevati da sostenere per riprogettare i sistemi esistenti di fornitura e supporto operativo al fine renderli conformi al principio dell’EoI. Al contrario, obbligando l’operatore SMP a fornire secondo il principio dell’EoI input all’ingrosso NGA, che in molti casi si appoggiano su sistemi nuovi, è probabile che si creino benefici netti sufficienti; quest’obbligo risulterebbe quindi proporzionato, in considerazione dei costi incrementali di adattamento relativamente inferiori da sostenere per garantire l’adattamento dei sistemi di nuova costruzione al principio dell’EoI. Prima di fornire nuovi input alle sue divisioni a valle, l’operatore SMP dovrebbe poter incorporare il principio dell’EoI in fase di progettazione dei nuovi prodotti con un costo proporzionato.

(16)

Visti i costi di adattamento potenzialmente elevati, può essere sproporzionato imporre all’operatore SMP di applicare l’EoI a ogni livello della catena del valore. È opportuno, pertanto, che le ANR identifichino innanzitutto il livello al quale, tenuto conto delle specificità nazionali, l’imposizione dell’EoI assicurerebbe i maggiori benefici per la concorrenza e l’innovazione, per poi valutare successivamente se il modello EoI risulti appropriato e proporzionato anche per altri livelli. Poiché l’EoI può assicurare un’innovazione più rapida nel mercato al dettaglio, tale principio dovrebbe in linea generale essere introdotto quanto più possibile in profondità, al livello di rete in cui la concorrenza risulti effettiva e sostenibile nel lungo termine. Negli Stati membri con un elevato numero di operatori SMP di dimensioni ridotte, l’imposizione del principio dell’EoI a ciascuno di essi può rivelarsi sproporzionato.

(17)

Qualora le ANR concludano che l’obbligo di fornire input all’ingrosso regolamentati secondo il principio dell’EoI è sproporzionato, dovrebbe essere applicato un modello EoO, che assicuri che gli input all’ingrosso forniti agli operatori alternativi — pur non utilizzando gli stessi sistemi e processi — siano comunque equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelli offerti dall’operatore SMP verticalmente integrato alle proprie divisioni.

(18)

La decisione di imporre l’EoI, ove appropriato, giustificato e proporzionato e previa consultazione delle parti interessate a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE, costituisce un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE fatte salve: i) la possibilità di imporre un obbligo di separazione funzionale a norma dell’articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE allorché un’ANR stabilisca che l’applicazione degli obblighi appropriati (ivi compresi gli obblighi di non discriminazione quali l’EoI) non abbia consentito di realizzare una concorrenza effettiva; ii) l’eventuale separazione volontaria a norma dell’articolo 13 ter della direttiva 2002/19/CE; e iii) un’analisi delle condizioni di concorrenza nelle zone interessate dall’installazione congiunta delle reti FttH (fibre-to-the-home — fibra ottica fino all’abitazione) raccomandata al punto 28 della raccomandazione 2010/572/UE.

(19)

Gli sconti a volume e/o gli accordi a lungo termine sui prezzi di accesso sono uno strumento importante per favorire gli investimenti in NGA, in particolare dove la penetrazione (take-up) presso i consumatori è ancora su livelli bassi, e possono essere compatibili con un approccio EoI ed EoO. Tuttavia, per garantire la possibilità di ingresso sul mercato a un concorrente efficiente, le ANR dovrebbero accettare che gli operatori SMP pratichino sconti sul volume alle loro divisioni a valle, ad esempio all’organizzazione retail, soltanto se tali sconti non sono superiori allo sconto massimo sul volume offerto in buona fede a un terzo richiedente l’accesso. Analogamente, le ANR dovrebbero accettare accordi sui prezzi di accesso a lungo termine tra gli operatori SMP e le loro divisioni a valle, ad esempio l’organizzazione retail, soltanto se non viene superato lo sconto massimo per l’accesso a lungo termine offerto in buona fede a un terzo richiedente l’accesso.

(20)

Indipendentemente dall’esatto concetto di equivalenza imposto dall’ANR, ove quest’ultima decida che un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE è appropriato, proporzionato e oggettivamente giustificato, è importante, per assicurare la parità di trattamento, garantire agli operatori alternativi richiedenti l’accesso, la possibilità di replicare dal punto di vista tecnico l’offerta al dettaglio dell’operatore SMP sulla base dell’input all’ingrosso regolamentato che ricevono. Non occorre che le ANR prescrivano in modo dettagliato la struttura precisa dei prodotti di accesso all’ingrosso in questione; tuttavia, devono garantire che sia eseguito un test di replicabilità tecnica per i nuovi servizi o pacchetti di servizi al dettaglio e che siano esaminati una serie di fattori.

(21)

Nell’effettuare il test di replicabilità tecnica, o nel valutare i risultati del test effettuato dall’operatore SMP, è opportuno che le ANR tengano conto anche del rischio che il mercato a valle sia monopolizzato in conseguenza della nuova offerta e dell’impatto sull’innovazione. Ad esempio, il prodotto di accesso all’ingrosso considerato dovrebbe essere disponibile ai richiedenti l’accesso con congruo anticipo prima del lancio di una corrispondente offerta al dettaglio da parte dell’operatore SMP, al fine di evitare un indebito vantaggio di tempo per l’operatore SMP tenendo conto della necessità, per un operatore alternativo efficiente, di sviluppare e adattare i propri sistemi e processi per potere offrire un nuovo servizio al dettaglio concorrenziale.

(22)

Poiché, ai fini della concorrenza, è importante garantire la replicabilità tecnica, è essenziale che il fornitore SMP regolamentato assicuri la replicabilità tecnica delle nuove offerte al dettaglio, sia prima del lancio sul mercato di tali offerte, sia in ogni momento successivamente al lancio delle stesse. Di conseguenza, il test di replicabilità tecnica può essere effettuato prima e dopo il lancio di una nuova offerta al dettaglio, a seconda del momento ritenuto più opportuno dall’ANR. Ad esempio, nel caso in cui la divulgazione di dati commerciali dell’operatore SMP da parte dell’ANR sia soggetta a limitazioni imposte dalle norme nazionali a tutela della riservatezza, l’ANR può decidere di eseguire il test di replicabilità tecnica dopo il lancio dei servizi al dettaglio.

(23)

Vista la mancanza di trasparenza per quanto riguarda il confronto tra la qualità del servizio che l’operatore SMP fornisce alle proprie divisioni e quello che fornisce a terzi richiedenti l’accesso, spesso è difficile individuare i comportamenti discriminatori e quindi applicare gli obblighi di non discriminazione in conformità all’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE. Gli indicatori chiave di prestazioni (key performance indicators, KPI) sono lo strumento più adatto per rilevare potenziali comportamenti discriminatori da parte dell’operatore SMP e per migliorare la trasparenza riguardo alla fornitura e alla qualità dei prodotti di accesso all’ingrosso regolamentati nei mercati rilevanti. Per migliorare la trasparenza e rafforzare la fiducia del mercato, le ANR potrebbero favorire, nelle sedi più opportune, l’accordo tra l’operatore SMP e i terzi richiedenti l’accesso riguardo agli indicatori chiave di prestazioni di dettaglio e provvedere affinché tali indicatori siano verificati e pubblicati in modo da consentire l’individuazione precoce di potenziali comportamenti discriminatori. Gli indicatori chiave di prestazioni dovrebbero riferirsi alle attività fondamentali del ciclo di fornitura e coprire tutte le fasi di tale ciclo: il processo di ordinazione, la consegna o fornitura del servizio, la qualità del servizio compresi i guasti e i tempi di riparazione dei guasti, e la migrazione, da parte dei richiedenti l’accesso, tra diversi input all’ingrosso regolamentati.

(24)

Per garantire appieno la non discriminazione, è opportuno che insieme agli indicatori essenziali di prestazioni siano applicati accordi sul livello di servizio (Service Level Agreements, SLA) e garanzie sul livello di servizio (Service Level Guarantees, SLG). Con l’imposizione di SLA, si garantisce la fornitura di una qualità concordata del servizio ai richiedenti l’accesso, mentre con le SLG si scoraggiano i comportamenti discriminatori. Le ANR dovrebbero essere direttamente coinvolte nella definizione degli SLA, ad esempio approvando gli SLA elaborati dall’operatore SMP nel quadro delle offerte di riferimento previste dalla normativa.

(25)

Al fine di conseguire gli obiettivi del quadro normativo, è opportuno utilizzare una metodologia di determinazione dei costi che porti alla definizione di prezzi di accesso il più possibile allineati a quelli attesi in un mercato effettivamente concorrenziale. Una siffatta metodologia dovrebbe basarsi su una rete moderna ed efficiente, riflettere la necessità di prezzi all’ingrosso di accesso al rame stabili e prevedibili nel tempo, che evitino shock e fluttuazioni significativi, così da creare un quadro di riferimento chiaro per gli investimenti, ed essere in grado di generare prezzi all’ingrosso di accesso alla rete in rame orientati al costo, che servano da àncora per i servizi NGA e affrontino in modo appropriato e coerente l’impatto della flessione dei volumi causata dal passaggio dal rame alle reti NGA, ovvero evitando un aumento artificiale dei prezzi di accesso al rame che altrimenti si osserverebbe in seguito alla migrazione dei clienti alle reti NGA dell’operatore SMP.

(26)

Il recupero dei costi è un principio fondamentale delle metodologie di determinazione dei costi. Tale principio permette agli operatori di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza e di ottenere un’adeguata remunerazione del capitale investito.

(27)

Una metodologia di determinazione dei costi che fornisca opportuni segnali di tipo «build-or-buy» (costruzione o acquisto) realizza il giusto equilibrio tra la creazione di condizioni idonee a garantire un ingresso efficiente e l’offerta di incentivi sufficienti agli investimenti, in particolare destinati alla realizzazione di reti NGA e quindi alla fornitura di servizi in banda larga nuovi, più veloci e di qualità migliore.

(28)

È opportuno che la metodologia raccomandata di determinazione dei costi assicuri trasparenza e coerenza nell’Unione e garantisca la presa in considerazione delle specificità nazionali nell’ambito di un approccio di modelling coerente.

(29)

La metodologia di determinazione dei costi BU-LRIC+ (modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up plus) risponde nel migliore dei modi a questi obiettivi per la fissazione dei prezzi dei servizi regolamentati di accesso all’ingrosso. Tale metodologia permette di definire un modello dei costi incrementali, sia di capitale (compresi i costi non recuperabili: sunk costs) sia operativi, sostenuti da un operatore ipoteticamente efficiente che fornisce tutti i servizi di accesso e aggiunge una maggiorazione (mark up) per il recupero rigoroso dei costi comuni. Pertanto, la metodologia BU-LRIC+ permette il recupero dei costi totali sostenuti secondo principi di efficienza.

(30)

La metodologia BU-LRIC+ calcola con un approccio prospettico di lungo periodo (cioè basato sulle tecnologie avanzate, sulla domanda prevista ecc.) i costi correnti che un operatore di rete efficiente sosterrebbe per costruire oggi una rete moderna in grado di fornire tutti questi servizi. Pertanto, la metodologia BU-LRIC+ fornisce segnali corretti ed efficienti per l’ingresso.

(31)

Laddove le reti via cavo, su fibra (FttX) e, in misura minore, le reti mobili (in particolare le reti basate sulla tecnologia Long Term Evolution o LTE) sono in concorrenza con le reti in rame, gli operatori SMP reagiscono migliorando le caratteristiche delle loro reti in rame e sostituendole progressivamente con reti NGA per rispondere a questa minaccia concorrenziale. Di conseguenza, poiché oggi nessun operatore costruirebbe una rete in rame pura, la metodologia BU-LRIC+ permette di calcolare i costi correnti legati alla realizzazione di una rete NGA moderna ed efficiente.

(32)

Una siffatta rete NGA efficiente sarebbe costituita da elementi ottici, totalmente o in parte in base alla situazione nazionale, e dovrebbe permettere di conseguire gli obiettivi stabiliti dall’agenda digitale europea relativamente alla larghezza di banda, alla copertura e alla penetrazione.

(33)

La valutazione dei beni (asset) di tale rete NGA a costi correnti riflette al meglio il processo di concorrenza sottostante e in particolare la replicabilità degli asset.

(34)

Diversamente da asset quali le attrezzature/impianti tecnici e il mezzo trasmissivo (ad esempio la fibra), le infrastrutture civili (ad esempio dotti, trincee, pali) sono asset che difficilmente vengono replicati. Secondo le previsioni, i cambiamenti tecnologici e il livello di concorrenza e domanda al dettaglio non consentiranno agli operatori alternativi di realizzare infrastrutture civili parallele, almeno dove le infrastrutture civili esistenti sono riutilizzabili per la realizzazione di una rete NGA.

(35)

Nella metodologia dei costi raccomandata, la Regulatory Asset Base o RAB (capitale investito netto riconosciuto ai fini della regolamentazione) corrispondente alle infrastrutture civili esistenti riutilizzabili, è valorizzata ai costi correnti, tenendo conto della vita economica trascorsa degli asset e quindi dei costi già recuperati dall’operatore SMP regolamentato. Questo approccio fornisce segnali efficienti per decisioni di costruzione o acquisto («build or buy») ai fini dell’ingresso sul mercato ed evita il rischio di un sovra-recupero dei costi per le infrastrutture civili esistenti riutilizzabili. Il sovra-recupero dei costi non sarebbe giustificato per assicurare un ingresso in base a principi di efficienza e mantenere gli incentivi agli investimenti perché l’opzione di costruzione (build) non è economicamente praticabile per questa categoria di beni.

(36)

Per calcolare i costi correnti per la RAB corrispondente alle infrastrutture civili esistenti riutilizzabili andrebbe applicato il metodo dell’indicizzazione, preferito per la sua praticità, robustezza e trasparenza. Questo metodo dovrebbe basarsi sui dati storici relativi alla spesa, all’ammortamento maturato e alla cessione di asset disponibili, nella misura in cui essi siano disponibili nella contabilità obbligatoria per legge, nella contabilità regolatoria e nei prospetti patrimoniali dell’operatore SMP, nonché su un indice dei prezzi, quale l’indice dei prezzi al dettaglio, disponibile al pubblico.

(37)

Pertanto, la RAB iniziale corrispondente alle infrastrutture civili esistenti riutilizzabili verrebbe fissata al valore contabile regolatorio, al netto dell’ammortamento maturato alla data del calcolo e indicizzato in base a un appropriato indice dei prezzi quale l’indice dei prezzi al dettaglio.

(38)

Il valore iniziale della RAB verrebbe quindi bloccato, applicandogli in seguito la procedura di riporto («roll forward») da un periodo regolatorio al successivo. Il blocco della RAB garantisce che, una volta completato l’ammortamento di un’infrastruttura civile esistente riutilizzabile di tipo non replicabile, tale asset non sia più inserito nella RAB e quindi non rappresenti più un costo per il richiedente l’accesso, così come non rappresenta più un costo per l’operatore SMP. Un approccio di questo tipo garantirebbe una remunerazione adeguata per l’operatore SMP, garantendo allo stesso tempo certezza regolamentare nel tempo sia all’operatore SMP, sia ai richiedenti l’accesso.

(39)

La migrazione dei clienti alle reti via cavo, in fibra e/o mobili è all’origine di una diminuzione delle linee in rame attive. La definizione di un modello di un’unica rete NGA efficiente per i prodotti di accesso su rame e NGA neutralizza l’effetto di incremento legato ai volumi che si crea nei modelli relativi alle reti in rame, laddove i costi fissi di rete sono distribuiti tra un numero decrescente di linee in rame attive. Essa consente il progressivo trasferimento di volumi di traffico dalle reti in rame a tali reti NGA. Solo i volumi di traffico che si spostano su altre infrastrutture (ad esempio, cavo, reti mobili), e che non sono inclusi nel modello di costo, comporteranno un aumento dei costi unitari.

(40)

Alla luce del principio di neutralità tecnologica e tenuto conto delle diverse situazioni nazionali, è necessario che le ANR dispongano di un certo grado di flessibilità per definire il modello di una rete NGA moderna ed efficiente. La rete NGA può quindi basarsi su una qualsiasi delle diverse tecnologie di accesso e topologie di rete a disposizione degli operatori per l’introduzione di una rete NGA.

(41)

Una rete NGA moderna ed efficiente può essere costituita da una rete FttH, una rete FttC o da una combinazione dei due tipi. In base a questo approccio, è opportuno che il costo calcolato per la rete NGA sia adeguato in modo da riflettere le diverse caratteristiche della rete in rame. A tal fine, è necessario stimare la differenza di costo tra un prodotto di accesso basato su rete NGA e un prodotto di accesso basato esclusivamente su rame, apportando gli adeguamenti tecnici opportuni al modello di rete NGA per stabilire il prezzo di accesso all’ingrosso alla rete in rame. Nel fissare la vita economica degli asset in un modello di rete FttC, le ANR dovrebbero tenere conto degli sviluppi attesi a livello tecnologico e di rete nei differenti componenti di quest’ultima.

(42)

Laddove la topologia della rete NGA di cui si vuole definire il modello sia tanto diversa da quella della rete in rame da rendere impossibili gli adeguamenti tecnici nel modello ingegneristico della rete NGA, le ANR potrebbero ricavare il costo per il rame elaborando un modello di rete NGA in coesistenza (overlay) con la rete in rame, in cui due reti parallele (in rame e in fibra, quest’ultima di tipo FttH o FttC) condividono in parte la stessa rete di infrastrutture civili. Con questo approccio, l’effetto di incremento legato ai volumi sarebbe neutralizzato per le infrastrutture civili in quanto le reti in rame e in fibra oggetto di modelling condividerebbero l’uso delle infrastrutture civili e il costo unitario di tali attività, che in una rete di accesso rappresentano la parte più cospicua dei costi, rimarrebbe pertanto stabile.

(43)

Per evitare inutili disservizi e assicurare un approccio regolatorio stabile e trasparente, è necessario prevedere un periodo di transizione sufficientemente lungo. Poiché è necessario che le ANR applichino la metodologia raccomandata di determinazione dei costi e quindi gli operatori dovranno adattare di conseguenza i loro progetti imprenditoriali, si ritiene appropriato prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016. Le ANR non sono tenute a mantenere modelli di costo per il calcolo dei prezzi di accesso all’ingrosso al rame nei casi in cui non sia imposta una regolamentazione del prezzo ex ante, ad esempio in caso di assenza di domanda per tali servizi.

(44)

In linea con i principi di trasparenza e prevedibilità della regolamentazione, come pure con l’esigenza di garantire la stabilità dei prezzi, la Commissione fissa una fascia di prezzi entro cui stima che, nell’Unione europea, si collocheranno i canoni medi mensili complessivi di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame (al netto di tutte le imposte) una volta applicata la metodologia raccomandata di determinazione dei costi.

(45)

Scopo principale di tale fascia è fornire un orientamento alle ANR quando esse applicano la metodologia di costo per conseguire l’obiettivo generale della raccomandazione, ovvero la stabilità e prevedibilità dei prezzi di accesso al rame. Qualora, al momento di entrata in vigore della presente raccomandazione, i prezzi mensili regolamentati LLU di accesso al rame si collochino al di fuori della fascia in determinati Stati membri, è necessario che le ANR che utilizzano la metodologia di costo raccomandata in tali Stati membri la applichino al più presto. Spetta a tali autorità determinare se la metodologia raccomandata di determinazione dei costi richieda adeguamenti di prezzo graduali, da apportare entro il 31 dicembre 2016, in particolare negli Stati membri in cui attualmente i prezzi di accesso non sono orientati ai costi e che quindi, con ogni probabilità, necessitano di adeguamenti dei prezzi più significativi. Tuttavia, la presente raccomandazione non obbliga le ANR a imporre prezzi di accesso che rientrano nella fascia, se tali autorità applicano la metodologia raccomandata di determinazione dei costi o una metodologia utilizzata sulla base dei criteri di cui al punto 40.

(46)

I prezzi di accesso sono considerati stabili anche quando in termini nominali seguono una tendenza, purché non mostrino fluttuazioni rilevanti nell’arco di tempo considerato e rimangano quindi prevedibili

(47)

In linea con i principi di trasparenza e prevedibilità della regolamentazione, come pure con l’esigenza di garantire la stabilità dei prezzi, si può ricorrere anche a metodologie diverse dalla metodologia raccomandata di determinazione dei costi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 40. L’applicazione di questo principio ai singoli Stati membri dovrebbe essere valutata caso per caso ed essere tempestivamente notificata alla Commissione, al BEREC e ad altre ANR entro il 31 dicembre 2016.

(48)

Per le ANR con risorse limitate, al fine di consentire la predisposizione del modello dei costi raccomandato, può essere necessario prolungare in via eccezionale il periodo di transizione oltre il 2016. In tali situazioni, l’ANR dovrebbe valutare l’ipotesi di fissare prezzi temporanei basati su un benchmark che tenga conto unicamente della media delle tariffe di accesso fissate dalle ANR in conformità alla presente raccomandazione. Durante il periodo di transizione, le ANR interessate possono chiedere il sostegno pratico e gli orientamenti del BEREC per superare tale limitazione di risorse, e in particolare i costi per l’applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi.

(49)

Nell’attuale incertezza della domanda riguardo alla fornitura di servizi in banda ultra-larga, al fine di promuovere investimenti efficienti e innovazione in linea con l’articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2002/21/CE, è importante lasciare agli operatori che investono in reti NGA un certo grado di flessibilità nella fissazione dei prezzi affinché possano sperimentare i livelli di prezzo ideali e fissare prezzi atti a favorire la penetrazione sul mercato. In questo modo, gli operatori SMP e i richiedenti l’accesso potrebbero condividere una parte dei rischi di investimento differenziando i prezzi fissati per l’accesso all’ingrosso in base al livello di impegno dei richiedenti l’accesso. Questo potrebbe tradursi in prezzi più bassi per accordi a lungo termine con garanzie sui volumi, che potrebbero tenere conto del fatto che i richiedenti l’accesso si assumono una parte dei rischi associati all’incertezza della domanda. Inoltre, la flessibilità nella determinazione dei prezzi all’ingrosso è necessaria per consentire sia ai richiedenti l’accesso, sia alla divisione retail dell’operatore SMP di differenziare i prezzi sul mercato della banda larga al dettaglio per rispondere meglio alle preferenze dei consumatori e per favorire la penetrazione di servizi in banda ultra-larga.

(50)

In linea con i punti da 48 a 57, per evitare che tale flessibilità dia luogo a prezzi eccessivi nei mercati in cui è stato individuato un significativo potere di mercato, occorre prevedere requisiti di salvaguardia aggiuntivi per tutelare la concorrenza. A tal fine, l’obbligo più stringente di non discriminazione (EoI e replicabilità tecnica) deve essere accompagnato dalla replicabilità economica garantita dei prodotti a valle unitamente alla regolamentazione dei prezzi dei prodotti per l’accesso all’ingrosso al rame.

(51)

Al fine di garantire la trasparenza e facilitare il monitoraggio dell’evoluzione del contesto per gli investimenti destinati alla banda larga NGA come pure delle condizioni di concorrenza, le ANR dovrebbero chiedere agli operatori di trasmettere loro periodicamente informazioni aggiornate, anche in materia di investimenti e piani di sviluppo relativi all’NGA. I risultati di tale esercizio di monitoraggio serviranno inoltre da riferimento per il processo di monitoraggio da parte della rete di esperti del BEREC e della Commissione di cui al considerando 69.

(52)

Visti i benefici della flessibilità nella fissazione dei prezzi in queste situazioni, utilizzando l’approccio raccomandato, si considera che vi siano vincoli sufficienti sui prezzi di accesso all’ingrosso per gli input all’ingrosso passivi su NGA e per gli input all’ingrosso non fisici o virtuali su NGA che offrono funzionalità equivalenti (in altri termini, si ritiene che i problemi di concorrenza legati ai prezzi siano affrontati in modo adeguato) quando: i) vi è un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello di infrastrutture o un prezzo-àncora derivante dai prezzi di accesso al rame all’ingrosso orientati al costo, ii) un test di replicabilità economica ex ante è utilizzato nei casi in cui non è ritenuto necessario imporre prezzi all’ingrosso regolamentati, iii) vi è l’obbligo di fornire servizi di accesso all’ingrosso rispettando il principio dell’EoI. In altri termini, quando si applica l’EoI e le ANR giudicano che i requisiti di salvaguardia della concorrenza di cui sopra siano soddisfatti, le ANR non dovrebbero imporre un prezzo di accesso regolamentato per gli input all’ingrosso su NGA.

(53)

Per gli input all’ingrosso attivi su NGA, le misure di salvaguardia della concorrenza sono sufficienti se i richiedenti l’accesso possono disporre di prodotti a monte per l’accesso alle infrastrutture di rete (ad esempio accesso disaggregato o accesso disaggregato virtuale) forniti in base al principio dell’EoI, a condizione che la penetrazione effettiva di tali prodotti a monte o la presenza di infrastrutture alternative creino un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio, così che non siano necessarie ulteriori misure di salvaguardia all’ingrosso.

(54)

Questo vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio non sarebbe sufficientemente forte da consentire di concludere che sul mercato all’ingrosso in questione è presente una concorrenza effettiva e che quindi nessun operatore dispone di un SMP; esso dovrebbe comunque impedire all’operatore che dispone di un SMP al livello dell’accesso all’ingrosso di fissare prezzi al dettaglio eccessivi.

(55)

La non imposizione o la soppressione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per le reti NGA, di cui ai punti 48 e 49, lasciano impregiudicate le misure adottate per risolvere il problema dei margini insufficienti individuati in un test di replicabilità ex ante, quale definita nella presente raccomandazione, al fine di tutelare la concorrenza nei casi in cui non vada imposta all’operatore SMP la regolamentazione dei prezzi all’ingrosso

(56)

Se il prodotto offerto dall’operatore SMP sulla rete di accesso già esistente non è più in grado di esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio per il prodotto NGA (ad esempio in caso di abbandono del rame), esso potrebbe in linea di principio essere sostituito da un prodotto basato su NGA studiato per offrire le stesse caratteristiche. Ciò nonostante, non si prevede che nell’immediato futuro o prima del 2020 sia necessario un siffatto prodotto-àncora su NGA

(57)

È opportuno che il processo di applicazione dell’EoI sia stabilito dall’ANR previa consultazione dell’operatore SMP e delle parti interessate. La misura adottata dovrebbe includere un piano di attuazione dettagliato (roadmap) che stabilisca le tappe principali necessarie per la piena applicazione dell’EoI per i prodotti di accesso considerati.

(58)

Un fermo impegno per l’applicazione nei tempi previsti delle misure antidiscriminatorie dovrebbe fornire garanzie sufficienti a consentire l’applicazione della flessibilità nella determinazione dei prezzi prima della piena applicazione della roadmap, e avere un effetto positivo immediato sugli incentivi agli investimenti. D’altro canto, è necessario lasciare alle ANR un certo margine di discrezionalità riguardo ai tempi di applicazione della flessibilità nella fissazione dei prezzi, al fine di salvaguardare la concorrenza e in particolare evitare il rischio di effetti perturbativi sugli accordi di accesso esistenti.

(59)

Il mancato rispetto degli impegni posti in capo all’operatore SMP regolamentato nella roadmap dovrebbe produrre conseguenze tali da avere un effetto deterrente. In particolare, il mancato rispetto di una o più tappe della roadmap dovrebbe far venir meno la presunzione, che sia stata imposta l’EoI, come enunciato nel punto 51 della presente raccomandazione. Di conseguenza, non essendo più soddisfatte le condizioni di non discriminazione per la mancata imposizione o il mancato mantenimento di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati sulle reti NGA, l’ANR dovrebbe tornare ad imporre prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati oppure deve avvalersi della facoltà di comminare sanzioni conformemente al quadro regolamentare.

(60)

Perché siano imposti prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati a causa del mancato rispetto dell’obbligo di non discriminazione stabilito al punto 54 senza bisogno di una nuova analisi di mercato da parte delle ANR, occorre che tale possibile conseguenza sia inclusa nella misura notificata inizialmente e occorre altresì che i dati di mercato su cui l’ANR ha basato la propria analisi di mercato iniziale non si siano modificati in misura significativa. L’assenza dell’obbligo di effettuare una nuova analisi di mercato non pregiudica la necessità di notificare ogni eventuale modifica dei rimedi ai sensi della procedura di cui all’articolo 7

(61)

Per stabilire se gli operatori alternativi richiedenti l’accesso possano replicare, dal punto di vista economico, un’offerta a valle proposta dall’operatore SMP con l’input all’ingrosso regolamentato disponibile, nei casi in cui non vada imposta la regolamentazione dei prezzi all’ingrosso, occorre che l’ANR effettui un test di replicabilità economica.

(62)

Viste le incertezze circa l’attuale domanda di servizi al dettaglio basati su reti NGA, gli operatori SMP i cui input all’ingrosso su NGA non sono soggetti a prezzi di accesso regolamentati possono impiegare strategie di fissazione dei prezzi volte a favorire la penetrazione sul mercato al fine di stimolare la domanda al dettaglio di tali servizi al dettaglio basati su reti NGA. Lo scopo del test di replicabilità economica è assicurare, insieme agli altri requisiti introdotti a salvaguardia della concorrenza quali l’EoI, un test di replicabilità tecnica e un vincolo al prezzo al dettaglio risultante da un prodotto-àncora su rame o da infrastrutture alternative, che gli operatori SMP non abusino della flessibilità nella fissazione dei prezzi per escludere dal mercato (potenziali) concorrenti. Le indicazioni fornite nell’allegato II si riferiscono unicamente all’applicazione del punto 56.

(63)

Tale test lascia impregiudicati i test di compressione dei margini (margin squeeze test) ex post effettuati in applicazione della normativa sulla concorrenza dalla Commissione e/o dalle autorità nazionali competenti. Inoltre, le ANR possono anche effettuare un test di compressione dei margini ex ante sugli input all’ingrosso regolamentati per garantire che la fissazione dei prezzi di accesso all’ingrosso per i prodotti di accesso basati su rame non ostacoli la concorrenza al dettaglio o per stabilire uno spazio economico adeguato tra i diversi input di accesso al rame. È necessario però che le strategie di fissazione dei prezzi volte a favorire la penetrazione sul mercato non siano prese in considerazione per gli input basati su reti in rame esistenti, vista la maturità del mercato e l’orientamento ai costi generalmente applicabile agli input all’ingrosso basati su rame.

(64)

È opportuno che le ANR assicurino che il margine esistente fra il prezzo praticato al dettaglio dall’operatore SMP e il prezzo praticato per gli input all’ingrosso sulle reti NGA copra i costi incrementali a valle e una percentuale congrua dei costi comuni. Qualora non sia necessario imporre all’operatore SMP la regolamentazione dei prezzi per gli input all’ingrosso sulle reti NGA essendo applicate le condizioni di salvaguardia aggiuntive ai sensi della presente raccomandazione, la mancanza di replicabilità economica può essere appurata dimostrando che la divisione commerciale a valle (retail) dell’operatore SMP non potrebbe operare con profitto sulla base del prezzo a monte praticato ai concorrenti dalla divisione operativa a monte dell’operatore SMP (prova «equally efficient operator» EEO — operatore ugualmente efficiente). L’uso del criterio dell’EEO permette alle ANR di favorire gli investimenti degli operatori SMP in reti NGA e rappresenta un incentivo all’innovazione dei servizi basati su reti NGA.

(65)

In presenza di situazioni di mercato specifiche, ad esempio nei casi in cui i tentativi di ingresso o espansione sul mercato si siano rivelati infruttuosi in passato, le ANR possono apportare aggiustamenti di scala ai costi dell’operatore SMP per assicurare che la replicabilità economica sia una prospettiva realistica. In questi casi, la scala ragionevolmente efficiente individuata dall’ANR non dovrebbe andare oltre quella di una struttura del mercato con un numero di operatori qualificati sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

(66)

L’ANR dovrebbe definire e rendere pubblici in anticipo, nella misura adottata in seguito a un’analisi di mercato, la procedura e i parametri che applicherà nel test di replicabilità economica ex ante. L’ANR può effettuare il test prima del lancio di una nuova offerta al dettaglio da parte dell’operatore SMP, ad esempio ove ritenga opportuno allineare le tempistiche dei test di replicabilità economica a quello del test di replicabilità tecnica, se anche quest’ultima è prevista prima del lancio dell’offerta. Non occorre che l’ANR effettui il test per ogni singola nuova offerta al dettaglio; è sufficiente che la esegua soltanto per i prodotti di punta che la stessa ANR deve identificare. L’ANR può effettuare il test di propria iniziativa, ad esempio nelle fasi iniziali di applicazione di una misura che consente margini di flessibilità nella fissazione dei prezzi per le reti NGA, in particolare nei casi in cui in passato siano stati imposti prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati, oppure in risposta a cambiamenti osservati nella struttura del mercato, ad esempio in conseguenza di sviluppi tecnologici.

(67)

È opportuno che il test di replicabilità economica definito in anticipo dall’ANR sia adeguatamente dettagliato e includa un paniere minimo di parametri pertinenti onde garantire la prevedibilità e la necessaria trasparenza per gli operatori. È opportuno che le ANR applichino un modello LRIC+ quando tengono conto dei costi a valle verificati mediante audit dell’operatore SMP e valutino il margine realizzato tra i prodotti al dettaglio aventi maggiore rilevanza, compresi i servizi in banda larga (prodotti di punta — flagship), e gli input per l’accesso regolamentato alle reti NGA più utilizzati o identificati, con un approccio prospettico, in quanto aventi maggiore rilevanza per la fornitura di tali prodotti al dettaglio per il periodo di analisi del mercato in questione. La definizione del test, che utilizza i costi a valle verificati mediante audit dell’operatore SMP e si applica unicamente ai prodotti flagship, intende fare in modo che questa clausola di salvaguardia non si traduca in un ostacolo per gli investimenti in reti NGA e per l’effetto della flessibilità raccomandata nella fissazione dei prezzi. Per escludere sussidi incrociati tra prodotti diversi contenuti in un pacchetto (bundle) o portafoglio, è opportuno che le ANR effettuino solamente un test strutturato su un unico livello, vale a dire tra i servizi al dettaglio e l’input più rilevante per l’accesso alle reti NGA per i richiedenti l’accesso (ad esempio, accesso alla fibra a livello di armadio di strada, unbundling virtuale). Tuttavia, un nuovo input per l’accesso alle reti NGA potrebbe acquisire nel tempo maggiore importanza (ad esempio accesso disaggregato alla fibra presso l’ODF); in questo caso è opportuno che il test di replicabilità economica sia eseguito facendo riferimento a questo nuovo input anziché all’input inizialmente più utilizzato. Nel caso in cui le situazioni di concorrenza nazionali evidenzino una differenza tra aree geografiche in termini di input utilizzati per l’accesso alle reti NGA (ad esempio nelle aree rurali e in quelle densamente popolate), è opportuno che le ANR modifichino il test sulla base degli input specifici identificati come aventi la maggiore pertinenza.

(68)

Può accadere che le ANR non riscontrino le pressioni concorrenziali sopra indicate nell’intero mercato definito. Qualora l’ANR non possa stabilire che le diverse condizioni di concorrenza sono stabili nel tempo e quindi tali da giustificare la definizione di mercati sub-nazionali, è opportuno che valuti comunque la possibilità di rispondere a condizioni di concorrenza divergenti modulando i rimedi, vale a dire rimuovendo la regolamentazione dei prezzi all’ingrosso solo per le aree in cui può essere appurata la sussistenza delle necessarie condizioni di salvaguardia della concorrenza. Qualora l’ANR ritenga che le condizioni di concorrenza e regolamentari siano tali da imporre all’operatore SMP vincoli sufficienti in materia di fissazione dei prezzi, può decidere, in applicazione del quadro regolamentare, di non imporre la regolamentazione dei prezzi. è opportuno che l’attuazione della separazione funzionale o volontaria a norma rispettivamente degli articoli 13 bis o 13 ter della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) sia presa in debita considerazione nella valutazione dell’opportunità di non imporre la regolamentazione dei prezzi sulle reti di prossima generazione.

(69)

Il BEREC e la Commissione hanno convenuto che l’applicazione della presente raccomandazione sarà attentamente monitorata da una rete ad hoc di esperti designati dal BEREC e dalla Commissione al fine di accertare gli effetti pratici della raccomandazione, in particolare quelli sugli investimenti, la concorrenza e i prezzi al dettaglio, e di fornire, se necessario, ulteriori orientamenti alle ANR. In questo modo si dovrebbero poter prevenire, in modo tempestivo e cooperativo, eventuali conseguenze non volute, La rete ad hoc di esperti si avvarrà degli input forniti dalle ANR in materia di informazioni aggiornate sugli investimenti e i piani di sviluppo NGA degli operatori, come stabilito al punto 55,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

La presente raccomandazione ha l’obiettivo di migliorare le condizioni regolamentari al fine di promuovere una concorrenza effettiva, rafforzare il mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e promuovere gli investimenti in reti di accesso di nuova generazione (NGA). Essa contribuisce, in modo tecnologicamente neutro, al conseguimento dell’obiettivo generale della strategia Europa 2020, vale a dire stimolare la crescita e l’occupazione, favorire l’innovazione e in definitiva l’offerta di servizi digitali più efficienti per gli utenti finali nell’Unione, e promuovere l’inclusione digitale. Essa mira inoltre ad accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità regolamentare, tenuto conto degli orizzonti a lungo termine degli investimenti in reti NGA.

2.

Se, nel contesto delle procedure di analisi di mercato eseguite ai sensi dell’articolo 15 e dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) stabiliscono che un mercato di cui al punto 5 successivo non è effettivamente concorrenziale e individuano imprese che detengono, singolarmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato (SMP) su tale mercato (operatori SMP), esse impongono, se del caso, obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e/o all’accesso ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE, e obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi, in particolare l’orientamento ai costi, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE.

3.

La presente raccomandazione concerne l’applicazione di tali obblighi e definisce un approccio comune da utilizzare per promuoverne un’attuazione coerente ed efficiente sia per le reti NGA, sia per le vecchie reti, laddove esse consentono la fornitura di servizi a banda larga.

4.

La presente raccomandazione fornisce ulteriori indicazioni circa i principi regolamentari fissati dalla raccomandazione 2010/572/UE, in particolare le condizioni in cui applicare o non applicare la regolamentazione dei prezzi di accesso all’ingrosso.

5.

I principi stabiliti nella presente raccomandazione si applicano al mercato dell’accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete (mercato n. 4) e al mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 5) di cui alla raccomandazione 2007/879/CE, nonché a qualsiasi mercato suscettibile di una regolamentazione ex ante, identificato dalle ANR nel corso di un’analisi di mercato, che sostituisca tali mercati e si situi agli stessi livelli della rete. Sono compresi, tra l’altro: i) l’accesso alle infrastrutture civili, ii) l’accesso disaggregato alle reti in rame e in fibra, iii) l’accesso disaggregato alle sottoreti in rame, iv) l’accesso a reti non fisiche o virtuali, v) l’accesso alla banda larga all’ingrosso (servizi bitstream) su reti in rame e in fibra (comprese, tra le altre, ADSL, ADSL2+, VDSL ed Ethernet)].

DEFINIZIONI

6.

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2002/21/CE, nella direttiva 2002/19/CE e nella raccomandazione 2010/572/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«approccio di modellizzazione di tipo bottom-up», un approccio per sviluppare un modello di costo a partire dalle previsioni sulla domanda in termini di abbonati e traffico. Tale approccio definisce inoltre il modello di rete efficiente necessaria per soddisfare la domanda attesa e valuta i relativi costi utilizzando un modello teorico ingegneristico della rete, allo scopo di calcolare il costo sulla base di una rete efficiente che utilizza la tecnologia più recente impiegata nelle reti su larga scala;

b)

«costi comuni», costi condivisi per prodotti o servizi prodotti congiuntamente e non imputabili a un singolo prodotto o servizio;

c)

«prodotto-àncora su rame», prodotto di accesso all’ingrosso alla rete in rame con prezzo orientato ai costi che vincola i prezzi su NGA in modo tale che per i servizi NGA sia stabilito un prezzo in linea con la disponibilità dei consumatori a pagare per la capacità e le funzionalità aggiuntive che un prodotto al dettaglio basato su rete NGA può fornire rispetto a un prodotto al dettaglio basato su rete in rame;

d)

«costi correnti», i costi risultanti dalla determinazione del valore degli asset al costo di sostituzione, vale a dire al costo di sostituzione di tale asset con un asset identico o avente prestazioni simili, tenendo conto del deterioramento causato da usura e degli adeguamenti per migliorarne l’efficienza;

e)

«metodi di ammortamento», metodi per ripartire il valore di un asset sulla sua vita utile, influenzando così il profilo degli utili ammissibili per il proprietario dell’asset in qualsivoglia periodo considerato;

f)

«costi a valle», i costi delle attività al dettaglio, compresi il marketing, l’acquisizione di clienti, la fatturazione e altri costi di rete, sostenuti in aggiunta ai costi di rete già inclusi nel servizio di accesso all’ingrosso;

g)

«Equivalenza degli Input» («Equivalence of Inputs», EoI), fornitura di servizi e informazioni alle divisioni interne e a terzi richiedenti l’accesso agli stessi termini e condizioni, compresi i prezzi e i livelli di qualità del servizio, con le stesse tempistiche, usando gli stessi sistemi e processi e con lo stesso grado di affidabilità e prestazioni. L’EoI, quale definito in questa sede, si può applicare ai prodotti di accesso e ai servizi associati e accessori necessari per fornire gli input all’ingrosso alle divisioni interne e ai terzi richiedenti l’accesso;

h)

«Equivalenza degli Ouput» («Equivalence of Output» EoO), la fornitura di input all’ingrosso ai richiedenti l’accesso con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che l’operatore SMP applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l’utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti;

i)

«costi incrementali», costi direttamente associati alla produzione di un incremento di attività economica, vale a dire il costo addizionale legato alla fornitura di un servizio rispetto alla situazione in cui il servizio non è fornito, assumendo come invariata ogni altra attività produttiva;

j)

«indicatori chiave di prestazioni», (key performance indicators, KPI): indicatori che misurano il livello di prestazioni nella fornitura dei servizi all’ingrosso considerati;

k)

«Costi Incrementali di Lungo Periodo» (Long Run Incremental Costs — LRIC) costi incrementali che corrispondono a un orizzonte temporale in cui tutti i fattori di produzione, compreso il capitale investito, sono variabili in risposta a variazioni della domanda dovute a modificazioni del volume o della struttura della produzione. Da ciò consegue che tutti gli investimenti sono considerati costi variabili;

l)

«maggiorazione» (mark up), maggiorazione del costo incrementale di uno specifico servizio effettuata a fini di imputazione e recupero dei costi comuni attraverso l’imputazione a tutti i servizi a cui tali costi comuni sono riferibili;

m)

«nuova offerta al dettaglio», qualsiasi nuova offerta al dettaglio di servizi, compresi pacchetti di servizi, forniti da un operatore SMP sulla base di input all’ingrosso già esistenti o di nuovi input all’ingrosso regolamentati;

n)

«livello all’ingrosso basato su rete NGA», livello di rete in cui su una rete NGA viene accordato l’accesso ai richiedenti l’accesso e in cui possono essere forniti diversi input all’ingrosso. I prodotti di accesso all’ingrosso offerti in tale livello di rete possono essere costituiti da input attivi, ad esempio bitstream su fibra, da input passivi, ad esempio l’accesso disaggregato alla fibra presso l’ODF, l’armadio di strada o il punto di concentrazione, oppure da input all’ingrosso non fisici o virtuali, che offrono funzionalità equivalenti agli input passivi;

o)

«infrastrutture civili non riutilizzabili», infrastrutture di ingegneria civile già esistenti che sono utilizzate per la rete in rame e non possono essere utilizzate anche per una rete NGA;

p)

«valore contabile regolatorio», valore di un asset registrato nella contabilità regolatoria sottoposta a audit di un’impresa; tiene conto dell’utilizzo effettivo e della vita utile degli asset, che in genere hanno una durata superiore a quella riportata nella contabilità prevista per legge e rispecchiano in misura maggiore la durata della vita tecnica dell’asset;

q)

«Regulatory Asset Base (RAB)», valore del capitale totale degli asset usato per calcolare i costi dei servizi regolamentati;

r)

«infrastrutture civili riutilizzabili», infrastrutture di ingegneria civile già esistenti che sono utilizzate per la rete in rame e possono essere utilizzate anche per una rete NGA;

s)

«accordi sul livello di servizio» (Service Level Agreements, SLA), accordi commerciali in base ai quali l’operatore SMP è tenuto ad assicurare l’accesso ai servizi all’ingrosso con uno specifico livello di qualità;

t)

«garanzie sul livello di servizio» (Service Level Guarantees, SLG), garanzie che formano parte integrante degli SLA e specificano il risarcimento dovuto dall’operatore SMP nel caso in cui la fornitura di servizi all’ingrosso risulti di qualità inferiore a quella precisata nello SLA;

u)

«input all’ingrosso», prodotto di accesso di cui necessitano i richiedenti l’accesso per fornire agli utenti finali un servizio a banda larga su un mercato al dettaglio e che consiste in un prodotto attivo o passivo o in un prodotto di accesso virtuale che offre funzionalità equivalenti a quelle di un prodotto di accesso passivo. Gli input all’ingrosso possono essere forniti su infrastrutture di rete in rame già esistenti o su infrastrutture di rete NGA.

APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE

Garantire l’equivalenza di accesso

7.

Il modo più sicuro per garantire una non discriminazione efficace è l’applicazione del principio dell’Equivalence of Input (EoI), che crea condizioni di effettiva parità tra le divisioni a valle (ad esempio la divisione retail) dell’operatore SMP e i terzi richiedenti l’accesso, favorendo in questo modo la concorrenza. Ove le ANR ritengano che l’imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo a un operatore SMP a norma dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE sia appropriato, proporzionato e giustificato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE e dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE, è opportuno che valutino se sia proporzionato obbligare l’operatore SMP a fornire input all’ingrosso in base al principio dell’EoI. In tale contesto è opportuno che le ANR valutino, tra l’altro, se i costi di adattamento derivanti ad esempio dalla riprogettazione dei sistemi esistenti superino i benefici previsti in termini di concorrenza. Nella valutazione della proporzionalità, le ANR dovrebbero tenere conto tra l’altro dei seguenti elementi: i) il livello verosimilmente basso dei costi incrementali legati all’applicazione del principio dell’EoI quando si progettano nuovi sistemi, ii) la non imposizione, potenzialmente collegata, di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per le reti NGA, come raccomandato ai punti 48 e 49, iii) l’effetto potenzialmente positivo che l’applicazione dell’EoI potrebbe avere sull’innovazione e sulla concorrenza, iv) l’eventuale impegno volontario, da parte dell’operatore SMP, a fornire input all’ingrosso ai richiedenti l’accesso in base al principio dell’EoI, a condizione che tale impegno volontario soddisfi le condizioni stabilite nella presente raccomandazione e v) il numero e le dimensioni dell’operatore (o degli operatori) SMP.

8.

Ove risulti proporzionato, il principio dell’EoI dovrebbe essere applicato al livello o ai livelli più appropriati della catena del valore agli input all’ingrosso che l’operatore SMP fornisce alle proprie divisioni a valle, ad esempio alla divisione retail, salvo il caso in cui si dimostri all’ANR, la quale avrà chiesto il parere dei terzi richiedenti l’accesso, che non esiste una domanda congrua per l’input all’ingrosso in questione.

9.

Ove il principio dell’EoI non sia proporzionato, le ANR dovrebbero assicurarsi che l’operatore SMP fornisca gli input all’ingrosso ai richiedenti l’accesso in base al principio dell’Equivalence of Output (EoO).

10.

Le ANR dovrebbero accertarsi che, quando viene imposto un obbligo di non discriminazione, i richiedenti l’accesso possano utilizzare i pertinenti sistemi e processi con lo stesso livello di affidabilità e prestazioni della divisione commerciale a valle (retail) dell’operatore SMP.

Garantire la replicabilità tecnica delle nuove offerte al dettaglio dell’operatore SMP

11.

Le ANR dovrebbero imporre agli operatori SMP soggetti all’obbligo di non discriminazione di fornire ai richiedenti l’accesso, input all’ingrosso regolamentati che consentano ai richiedenti l’accesso di replicare efficacemente, dal punto di vista tecnico, le nuove offerte al dettaglio della divisione a valle (retail) dell’operatore SMP, in particolare nei casi in cui l’EoI non sia applicata, o non lo sia ancora in modo completo.

12.

A tal fine, e per garantire condizioni di parità tra la divisione a valle (retail) dell’operatore SMP e i terzi richiedenti l’accesso, le ANR dovrebbero provvedere affinché le divisioni interne e i terzi richiedenti l’accesso abbiano accesso alle medesime informazioni tecniche e commerciali concernenti i pertinenti input all’ingrosso regolamentati, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza delle informazioni commerciali. Le informazioni pertinenti comprendono le informazioni relative ai nuovi input all’ingrosso regolamentati o a modifiche degli input all’ingrosso regolamentati già esistenti e devono essere fornite con tempistiche definite caso per caso.

13.

Nella valutazione della replicabilità tecnica della nuova offerta al dettaglio dell’operatore SMP, è opportuno che l’ANR verifichi: i) se gli input all’ingrosso associati per l’ordinazione, la fornitura e la riparazione necessari affinché un operatore efficiente possa sviluppare o adattare i propri sistemi e processi al fine di offrire nuovi servizi al dettaglio concorrenziali siano resi disponibili con congruo anticipo prima del lancio del servizio al dettaglio in questione da parte dell’operatore SMP o della sua divisione a valle (retail) tenendo conto dei fattori indicati nell’allegato I, e ii) la disponibilità di SLA e KPI associati.

14.

Il test di replicabilità tecnica prescritto può essere effettuato dall’operatore SMP oppure dall’ANR.

15.

Se l’operatore SMP effettua in proprio il test di replicabilità tecnica, l’ANR dovrebbe imporre a tale operatore di trasmetterle tutti i risultati del test oltre che le informazioni necessarie per dimostrare che la replicabilità tecnica è pienamente garantita, dando un preavviso sufficiente all’ANR per effettuare la convalida dei risultati del test e ai richiedenti l’accesso per replicare la pertinente offerta al dettaglio in conformità ai parametri di cui all’allegato I.

16.

In alternativa, se il test di replicabilità tecnica è effettuato dall’ANR, quest’ultima dovrebbe imporre all’operatore SMP di trasmetterle informazioni sulle nuove offerte al dettaglio, per le quali è previsto l’utilizzo di un pertinente input all’ingrosso regolamentato, oltre a tutte le informazioni necessarie all’ANR per verificare la replicabilità, con sufficiente anticipo prima del lancio di tali offerte al dettaglio. Tale anticipo dovrebbe essere sufficiente per consentire all’ANR di effettuare il test di replicabilità tecnica e ai richiedenti l’accesso per replicare la pertinente offerta al dettaglio, in conformità ai parametri di cui all’allegato I.

17.

Qualora valuti che la replicabilità tecnica della nuova offerta al dettaglio non sia garantita, l’ANR dovrebbe imporre all’operatore SMP di modificare gli input all’ingrosso regolamentati associati affinché sia garantita la replicabilità tecnica.

18.

Qualora l’ANR ritenga che un’offerta al dettaglio non replicabile dal punto di vista tecnico comporti una significativa distorsione della concorrenza, è opportuno che essa imponga all’operatore SMP, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di sospendere o posticipare tale offerta fino a quando non sia soddisfatto l’obbligo di replicabilità tecnica.

MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

Indicatori chiave di prestazioni (KPI)

19.

Per poter esercitare un controllo efficace sull’osservanza dell’obbligo di non discriminazione, quando le ANR impongono tale obbligo ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE, esse dovrebbero esigere dall’operatore SMP l’utilizzo di indicatori chiave di prestazioni (KPI).

20.

Tali indicatori dovrebbero misurare le prestazioni almeno in relazione ai seguenti elementi essenziali della fornitura di servizi all’ingrosso regolamentati:

a)

processo di ordinazione;

b)

fornitura del servizio;

c)

qualità del servizio, compresi i guasti;

d)

tempi di riparazione dei guasti; e

e)

migrazione tra diversi input all’ingrosso regolamentati (ad esclusione delle migrazioni in grande numero e su base non ricorrente).

21.

Le ANR dovrebbero imporre KPI per ognuno dei summenzionati elementi essenziali della fornitura di servizi all’ingrosso regolamentati. I KPI dovrebbero consentire il raffronto tra i servizi forniti internamente alla divisione a valle (retail) dell’operatore SMP e quelli forniti esternamente ai terzi richiedenti l’accesso.

22.

Il contenuto specifico dei KPI imposto dall’ANR a norma del punto 21 dovrebbe essere concordato tra l’operatore SMP e i terzi richiedenti l’accesso ed essere aggiornato periodicamente secondo necessità.

23.

Nell’imporre i KPI, le ANR dovrebbero tenere conto delle misure di valutazione delle prestazioni già in essere, anche quando tali misure siano usate unicamente per finalità interne dell’operatore SMP.

24.

Per garantire l’individuazione precoce di potenziali comportamenti discriminatori e assicurare trasparenza in relazione alla fornitura di servizi all’ingrosso regolamentati, le ANR dovrebbero provvedere affinché i KPI siano pubblicati in forma appropriata e con periodicità almeno trimestrale nel sito web delle ANR o nel sito web di una terza parte indipendente designata dall’ANR.

25.

Le ANR dovrebbero provvedere affinché i KPI siano verificati periodicamente dall’ANR o, in alternativa, da un auditor indipendente.

26.

Qualora i risultati dei KPI indichino un possibile inadempimento dell’obbligo di non discriminazione da parte dell’operatore SMP, l’ANR dovrebbe intervenire svolgendo indagini più approfondite e se necessario imporre il rispetto di tale obbligo. L’ANR dovrebbe rendere pubblica, ad esempio sul proprio sito web, la decisione di imporre misure correttive per l’inadempimento.

Accordi e garanzie sul livello di servizio (SLA e SLG)

27.

Le ANR dovrebbero imporre all’operatore SMP di applicare, insieme ai KPI, gli SLA pertinenti.

28.

Le ANR dovrebbero imporre all’operatore SMP di fornire opportune SLG in caso di violazione degli SLA.

29.

Le ANR dovrebbero provvedere affinché i pagamenti tra operatori previsti nell’ambito delle SLG siano effettuati senza indebiti ritardi e seguendo una procedura di liquidazione e fatturazione prestabilita. L’ammontare delle sanzioni dovrebbe essere sufficientemente dissuasivo da assicurare che l’operatore SMP ottemperi ai propri obblighi di fornitura.

METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI

Metodologia raccomandata di determinazione dei costi

30.

Per la fissazione di prezzi di accesso all’ingrosso alle reti in rame e NGA, quando l’orientamento ai costi è imposto come rimedio, le ANR dovrebbero adottare, laddove appropriato, proporzionato e giustificato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE e dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE, una metodologia bottom-up di determinazione dei costi BU-LRIC+ (modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up plus) che preveda l’uso di un approccio modellistico di tipo bottom-up e utilizzi i costi incrementali di lungo periodo come modello dei costi, con l’aggiunta di una maggiorazione per il recupero dei costi comuni.

31.

Le ANR dovrebbero adottare una metodologia di determinazione dei costi BU-LRIC+ che stimi i costi correnti che un ipotetico operatore efficiente sosterrebbe per costruire una rete moderna ed efficiente, vale a dire una rete NGA. E ciò a prescindere dal fatto che, per una rete NGA presente nel mercato geografico rilevante sussista o no un obbligo di fissazione di prezzi all’ingrosso regolamentati, di cui al punto 36 della raccomandazione 2010/572/UE e ai punti 48 e 49 della presente raccomandazione

32.

Nell’elaborare un modello di rete NGA, occorre che le ANR definiscano un’ipotetica rete NGA efficiente costituita interamente o in parte da elementi ottici e tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi di larghezza di banda, copertura e penetrazione fissati dall’agenda digitale europea. Nel modello di rete NGA, è opportuno che le ANR includano le eventuali infrastrutture civili esistenti che in linea di massima si possono utilizzare anche per una rete NGA, nonché le infrastrutture civili che dovranno essere costruite ex novo per la rete NGA. Pertanto, nell’elaborare il modello BU-LRIC+ le ANR non dovrebbero ipotizzare la costruzione di infrastrutture civili interamente nuove per la realizzazione di una rete NGA.

33.

Le ANR dovrebbero determinare il valore di tutti gli asset che formano la RAB della rete definita nel modello sulla base dei costi totali di sostituzione, fatta eccezione per le infrastrutture civili esistenti riutilizzabili.

34.

Le ANR dovrebbero valutare le infrastrutture civili esistenti riutilizzabili e la relativa RAB sulla base del metodo di indicizzazione. Più precisamente, le ANR dovrebbero valutare la RAB per tali tipi di asset al valore contabile regolatorio, al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzato in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l’indice dei prezzi al dettaglio. Le ANR dovrebbero esaminare i dati contabili dell’operatore SMP, ove disponibili, per stabilire se siano sufficientemente attendibili per essere utilizzati come base per la ricostruzione di tale valore contabile regolatorio. In caso contrario, esse dovrebbero basare la valutazione su un benchmark delle migliori pratiche in Stati membri comparabili. Le ANR non dovrebbero includere le infrastrutture civili esistenti riutilizzabili che sono state completamente ammortizzate ma sono ancora in uso.

35.

Quando applicano il metodo di valutazione delle attività di cui al punto 34, le ANR dovrebbero bloccare il valore della RAB corrispondente alle infrastrutture civili esistenti riutilizzabili, e quindi riportarlo, con la procedura roll forward, da un esercizio regolatorio al successivo.

36.

Le ANR dovrebbero fissare la durata di vita utile delle infrastrutture civili a un livello corrispondente al periodo durante il quale ci si aspetta che tali infrastrutture siano utili e al profilo della domanda, che di norma, nel caso delle canalizzazioni, non è inferiore a 40 anni.

37.

Alla luce del principio della neutralità tecnologica, le ANR dovrebbero prendere in considerazione vari approcci per l’elaborazione del modello di un’ipotetica rete NGA efficiente, tenendo conto della tecnologia di accesso e della topologia di rete che meglio riflettono la situazione nazionale. Nella determinazione dei prezzi di accesso di servizi basati interamente su rame, le ANR dovrebbero adeguare il costo calcolato per tale rete NGA in modo da riflettere le diverse caratteristiche dei servizi di accesso all’ingrosso basati interamente su rame. A tal fine, occorre che le ANR stimino la differenza di costo tra un prodotto di accesso basato, ad esempio, su FttC/FttH e un prodotto di accesso basato interamente su rame sostituendo gli elementi ottici con elementi in rame a cui sia attribuito un prezzo efficiente, ove appropriato, nel modello ingegneristico della rete NGA. Ove opportuno, le ANR potrebbero altrimenti ottenere il costo riferito al rame elaborando un modello di rete NGA in coesistenza (overlay) con la rete in rame, in cui due reti (in rame e in fibra, quest’ultima di tipo FttH o FttC) condividano in parte le stesse infrastrutture civil.

Applicazione della metodologia di determinazione dei costi

38.

Nella definizione dei prezzi di accesso orientati al costo, occorre che le ANR tengano conto del principio di trasparenza e prevedibilità regolamentare e della necessità di garantire la stabilità senza fluttuazioni significative, sia in fase di elaborazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi di cui ai punti da 30 a 37, sia nella fase successiva di applicazione di tale metodologia, una volta definita in tutti i suoi elementi, sia in caso di utilizzo di una metodologia a norma del punto 40.

39.

Le ANR dovrebbero garantire l’applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi al più tardi entro il 31 dicembre 2016, ad eccezione delle ANR conformi al punto 40.

40.

Nell’imporre prezzi di accesso orientati ai costi, le ANR possono continuare ad applicare anche dopo il 31 dicembre 2016 la metodologia di determinazione di costi che utilizzavano al momento dell’entrata in vigore della presente raccomandazione, se tale metodologia risponde agli obiettivi della metodologia raccomandata di determinazione dei costi, di cui ai considerando da 25 a 28, e soddisfa i criteri seguenti: i) se non propone un modello di rete NGA, riflette il passaggio graduale da una rete in rame a una rete NGA; ii) applica un metodo di valutazione degli asset che tenga conto del fatto che talune infrastrutture civili non sarebbero replicate nel processo concorrenziale; iii) è accompagnata da proiezioni documentate dei prezzi della rete, indicante che tali prezzi non subiranno fluttuazioni significative e che, pertanto, rimarranno stabili nel lungo termine e che la metodologia alternativa risponde all’obiettivo di trasparenza e prevedibilità della regolamentazione, come pure all’esigenza di garantire la stabilità dei prezzi; e iv) per soddisfare i primi tre criteri, richiede soltanto modifiche minime rispetto alla metodologia di determinazione dei costi già in essere nello Stato membro considerato.

41.

Sulla base dei prezzi di accesso osservati negli Stati membri e tenendo presenti le possibili limitate differenze di costo a livello locale, la Commissione prevede che l’applicazione delle caratteristiche principali della metodologia raccomandata di determinazione dei costi — ovvero il fatto di essere basata su una rete moderna ed efficiente, di tenere conto della necessità di avere prezzi all’ingrosso di accesso al rame stabili e prevedibili nel tempo e di gestire in modo adeguato e coerente l’impatto della riduzione dei volumi — e delle metodologie utilizzate in applicazione del punto 40, dovrebbe garantire prezzi stabili di accesso al rame e, a livello dell’Unione, canoni medi mensili di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame compresi in una fascia tra 8 e 10 EUR (al netto di tutte le tasse), espressi in prezzi del 2012 (la fascia di prezzo).

42.

Sulla base di quanto precede, negli Stati membri in cui alla data di entrata in vigore della presente raccomandazione i canoni medi mensili di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame rientrano nella fascia di prezzi, adeguata sulla base dell’indice medio (annuo) dei prezzi al dettaglio nell’Unione, le ANR possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2016 la metodologia di determinazione dei costi che utilizzano al momento dell’entrata in vigore della presente raccomandazione. Tuttavia, le ANR che sono conformi al punto 40 possono continuare ad applicare quest’ultima metodologia anche successivamente alla data di cui sopra. È necessario che le ANR tengano conto degli obiettivi della trasparenza e prevedibilità della regolamentazione, come pure della necessità di assicurare la stabilità dei prezzi senza fluttuazioni significative.

43.

Fatta eccezione per i casi di cui al punto 40, negli Stati membri in cui alla data di entrata in vigore della presente raccomandazione i canoni medi mensili di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame non rientrano nella fascia di prezzi, le ANR dovrebbero calcolare appena possibile i costi e i prezzi di accesso risultanti sulla base della metodologia raccomandata di determinazione dei costi e notificare il corrispondente progetto di misura conformemente alla procedura di consultazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE nei tempi necessari per garantire la piena applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi entro il 31 dicembre 2016, tenendo conto della possibile necessità di apportare adeguamenti di prezzo graduali, in particolare negli Stati membri in cui i prezzi di accesso non sono attualmente orientati ai costi. Per quanto riguardi i tempi della notifica, si deve tenere conto del fatto che laddove la differenza tra la tariffa regolamentata in essere al momento dell’entrata in vigore della presente raccomandazione e la tariffa risultante dall’applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi dall’ANR sia significativa, l’ANR dovrebbe imporre prezzi di accesso che garantiscano che sia raggiunta gradualmente, ma comunque entro il 31 dicembre 2016, la tariffa risultante dall’applicazione, da parte dell’ANR, della metodologia raccomandata di determinazione dei costi, tenendo conto dell’impatto che aggiustamenti repentini di prezzo possono avere sulla concorrenza. Tuttavia, le ANR non sono tenute a imporre prezzi di accesso che rientrano nella fascia, se applicano la metodologia raccomandata di determinazione dei costi o una metodologia utilizzata sulla base dei criteri di cui al punto 40.

44.

Le ANR che intendono applicare il punto 40 dovrebbero notificare il progetto di misura prevista a tal fine in conformità alla procedura di consultazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE quanto prima possibile e nei tempi necessari affinché la Commissione possa valutarne la conformità al quadro normativo, e in particolare alla presente raccomandazione, e garantirne la tempestiva applicazione.

45.

In situazioni eccezionali, ove l’ANR non sia in condizione di completare la metodologia raccomandata di determinazione dei costi entro il 31 dicembre 2016, in particolare a causa della disponibilità limitata di risorse, essa dovrebbe fissare prezzi di accesso temporanei sulla base di un benchmark che tenga conto unicamente della media delle tariffe di accesso fissate dalle ANR in paesi comparabili (in termini di input di costi) e in conformità alla presente raccomandazione. Il BEREC, compresi i suoi pertinenti gruppi di lavoro e in cooperazione con la Commissione, dovrebbe fornire assistenza prima possibile all’ANR per l’applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi, al fine di superare le difficoltà legate alla disponibilità limitata di risorse e in particolare al costo di applicazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi.

46.

Una volta che le ANR abbiano ultimato la metodologia raccomandata di determinazione dei costi, occorre che valutino l’opportunità di continuare ad applicarla, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, al fine di promuovere la prevedibilità regolamentare, garantendo prezzi di accesso stabili per almeno due periodi di analisi, a condizione che in tale arco di tempo mantengano l’obbligo di controllo dei prezzi.

47.

Quando applicano la metodologia raccomandata di determinazione dei costi o una metodologia alternativa conforme ai punti 40 e 44, e continuano ad applicarla conformemente al punto 46, le ANR dovrebbero limitarsi ad aggiornare i dati che ne alimentano i calcoli al momento di effettuare una nuova analisi del mercato, in linea di massima dopo tre anni. Aggiornando il modello, le ANR dovrebbero in linea di principio, e a patto che le condizioni di mercato siano rimaste stabili, limitarsi ad aggiornare i dati in linea con la reale evoluzione dei prezzi dei singoli input, garantendo in ogni caso il pieno recupero nel tempo dei costi sostenuti per fornire servizi di accesso all’ingrosso regolamentati. Le ANR dovrebbero pubblicare gli esiti aggiornati dell’applicazione della metodologia di determinazione dei costi e i prezzi di accesso risultanti dalla sua applicazione nei tre anni del periodo considerato.

NON IMPOSIZIONE DI PREZZI DI ACCESSO ALL’INGROSSO REGOLAMENTATI PER LE RETI NGA

48.

L’ANR dovrebbe decidere di non imporre o mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per gli input all’ingrosso attivi su NGA, ad eccezione degli input precisati al punto 49, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE, allorché, nella stessa misura, imponga all’operatore SMP obblighi di non discriminazione relativi agli input all’ingrosso attivi e passivi su NGA, a norma dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE, coerenti con:

a)

l’EoI in base alla procedura di cui al punto 51,

b)

gli obblighi in materia di replicabilità tecnica di cui ai punti da 11 a 18 quando l’EoI non sia ancora pienamente applicata; e

c)

gli obblighi relativi al test di replicabilità economica raccomandata al punto 56,

a condizione che la penetrazione effettiva degli input passivi all’ingrosso a monte, o degli input all’ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti o ancora la presenza di infrastrutture alternative creino un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio.

49.

L’ANR dovrebbe decidere di non imporre o mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per gli input all’ingrosso passivi su NGA o gli input all’ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE se, nella stessa misura, l’ANR impone all’operatore SMP obblighi di non discriminazione relativi agli input all’ingrosso passivi su NGA o agli input all’ingrosso non fisici o virtuali che offrono funzionalità equivalenti, a norma dell’articolo 10 della direttiva 2002/19/CE, coerenti con:

a)

l’EoI in base alla procedura di cui al punto 51,

b)

gli obblighi in materia di replicabilità tecnica di cui ai punti da 11 a 18 quando l’EoI non sia ancora pienamente applicata; e

c)

gli obblighi relativi al test di replicabilità economica raccomandata al punto 56,

a condizione che

d)

l’ANR possa dimostrare che un prodotto offerto dall’operatore SMP sulla rete di accesso esistente e soggetto a un obbligo di controllo del prezzo orientato al costo in conformità alla metodologia raccomandata di determinazione dei costi di cui ai punti 30 da a 37 o 40 può esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio; oppure

e)

l’ANR possa dimostrare che gli operatori che offrono servizi al dettaglio su una o più infrastrutture alternative non controllate dall’operatore SMP possono esercitare un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio. Ai fini di questo requisito, il termine «controllo» va interpretato in conformità ai principi della normativa in materia di concorrenza.

50.

Nei mercati geografici in cui le condizioni di cui ai punti 48 e 49 sono soddisfatte soltanto in alcune aree all’interno di tali mercati, le ANR dovrebbero differenziare i rimedi e mantenere o imporre obblighi di controllo dei prezzi a norma dell’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE soltanto nelle aree in cui dette condizioni non ricorrono. Le ANR dovrebbero applicare la metodologia raccomandata di determinazione dei costi in modo tale che il risultato non sia influenzato dall’imposizione di rimedi differenziati in un particolare mercato geografico.

51.

Si considera che un’ANR imponga l’EoI in conformità al punto 48, lettera a), e al punto 49, lettera a) quando include tale rimedio, sottoposto a consultazione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, nella stessa misura finale in cui l’ANR decide di non imporre o mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati sugli input all’ingrosso su NGA. La misura dovrebbe includere una roadmap con i dettagli e i tempi di applicazione dell’EoI; tale roadmap dovrebbe articolarsi in tappe specifiche con tempi di attuazione per ciascuna di esse. Le prime tappe dovrebbero al minimo includere l’obbligo di garantire la replicabilità tecnica e di prevedere l’imposizione dei KPI, degli SLA e delle SLG più pertinenti e necessari per la fornitura dei principali servizi all’ingrosso regolamentati nei tempi più brevi e in ogni caso entro sei mesi dall’imposizione dell’obbligo di EoI.

52.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 48 e 49, le ANR non dovrebbero imporre prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per qualsiasi input regolamentato all’ingrosso su NGA in un mercato in cui le condizioni suddette sono soddisfatte, a prescindere dal fatto che l’obbligo di EoI sia imposto per tutti gli input in quel mercato o, al contrario, si applichi unicamente ai livelli del mercato per i quali l’ANR lo ritiene proporzionato.

53.

La decisione dell’ANR di non imporre o di mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati non dovrebbe applicarsi all’accesso alle infrastrutture civili, sia esso parte integrante del mercato del prodotto o imposto come rimedio accessorio.

54.

Qualora un’ANR abbia deciso, sulla scorta di una roadmap concordata per l’EoI, di cessare l’applicazione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati precedentemente imposti per l’accesso all’ingrosso e l’operatore SMP non abbia rispettato le tappe concordate, l’ANR dovrebbe valutare la possibilità di tornare a imporre prezzi regolamentati per l’accesso all’ingrosso in linea con la metodologia indicata nella presente raccomandazione e in conformità ai principi enunciati nella direttiva 2002/19/CE, ovvero valutare l’opportunità di avvalersi della facoltà di comminare sanzioni in conformità al quadro regolatorio.

55.

Le ANR dovrebbero corredare la decisione di non imporre o mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati con misure di monitoraggio dell’evoluzione del contesto per gli investimenti destinati alla banda larga NGA e delle condizioni di concorrenza, ad esempio chiedendo agli operatori di trasmettere loro periodicamente informazioni aggiornate in materia di investimenti e piani di sviluppo relativi all’NGA, che le ANR potrebbero condividere, qualora ciò sia legalmente ammissibile, con la rete ad hoc di esperti della Commissione e del BEREC, come indicato al considerando 69.

56.

Si considera che un’ANR impone gli obblighi di replicabilità economica di cui ai punti 48, lettera c) e 49, lettera c), quando essa include gli elementi indicati alle lettere a), b) e c), sottoposti a consultazione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE nella stessa misura finale in cui l’ANR decide di non imporre o mantenere prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per gli input all’ingrosso su NGA:

a)

il contenuto dettagliato del test di replicabilità economica ex ante che l’ANR effettuerà, in cui si precisino almeno i parametri seguenti in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato II successivo:

i)

i costi a valle considerati;

ii)

lo standard dei costi considerato;

iii)

gli input all’ingrosso regolamentati considerati e i prezzi di riferimento considerati;

iv)

i prodotti al dettaglio considerati; e

v)

il periodo di tempo considerato per l’effettuazione del test;

b)

la procedura che l’ANR seguirà per effettuare un test di replicabilità economica ex ante, in cui si specifichi che l’ANR può avviare tale procedura di propria iniziativa o su richiesta di terzi, in qualsiasi momento ma in ogni caso entro i tre mesi successivi al lancio del prodotto al dettaglio, e che la concluderà nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro quattro mesi dall’inizio della procedura. La procedura dovrebbe precisare che il test di replicabilità economica ex ante che deve essere effettuato dall’ANR a norma del punto 48, lettera c) e del punto 49, lettera c), è diverso dai test di compressione dei margini che possono essere effettuati ex post in applicazione della normativa sulla concorrenza e non incide su di essi;

c)

il rimedio che sarà adottato qualora il test non venga superato utilizzando gli strumenti di esecuzione previsti nel quadro regolamentare per assicurare la conformità, compresa, se del caso, la richiesta che l’operatore SMP affronti la questione della replicabilità economica seguendo le indicazioni dell’ANR e sulla base dei risultati del test di replicabilità economica ex ante. Qualora l’ANR ritenga che un’offerta al dettaglio non replicabile dal punto di vista economico comporti una significativa distorsione della concorrenza, essa dovrebbe avvalersi dei poteri conferitile dall’articolo 10 della direttiva 2002/20/CE e chiedere all’operatore SMP di sospendere o posticipare la fornitura dell’offerta al dettaglio in questione fino a quando non sia soddisfatto l’obbligo di replicabilità economica.

57.

Una volta che la misura è stata adottata, l’ANR dovrebbe rendere pubblici sul proprio sito web la roadmap e il contenuto dettagliato del test di replicabilità economica ex ante nel quadro della misura finale. L’ANR dovrebbe valutare la possibilità di usare tutti gli strumenti di attuazione previsti nel quadro regolamentare per assicurare la conformità a tutti gli aspetti delle misure imposte.

58.

Le condizioni di cui ai punti da 48 a 57 non dovrebbero essere considerate le uniche circostanze in cui le ANR possono decidere di non imporre prezzi di accesso regolamentati per gli input all’ingrosso relativi alle reti NGA. In funzione della dimostrazione dell’effettiva equivalenza di accesso e delle condizioni di concorrenza, e in particolare di una concorrenza effettiva basata sulle infrastrutture, possono esistere altri scenari in cui l’imposizione di prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati non risulta giustificata sulla base del quadro normativo.

DISPOSIZIONI FINALI

59.

La presente raccomandazione non pregiudica le definizioni dei mercati, i risultati delle analisi di mercato e gli obblighi regolamentari adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, e all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE prima della data di entrata in vigore della presente raccomandazione.

60.

La presente raccomandazione prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 per l’attuazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi di cui ai punti da 30 a 37. Di conseguenza, si prevede che essa produrrà gli effetti auspicati progressivamente e in un arco temporale più lungo. Gli effetti sugli investimenti, la concorrenza e i prezzi al dettaglio saranno attentamente monitorati dal BEREC e dalla Commissione, anche sulla base delle informazioni fornite dalle ANR a norma del punto 55. La presente raccomandazione sarà rivista quando il suo impatto sarà pienamente osservabile, ovvero, secondo le previsioni, non prima di sette anni dalla sua entrata in vigore. La Commissione può decidere di effettuare un riesame prima di tale data alla luce dell’evoluzione del mercato.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2013

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(3)  Raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65).

(4)  Raccomandazione 2010/572/UE della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35).

(5)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).


ALLEGATO I

Disposizioni relative ai tempi di attesa e alla comunicazione di informazioni

Nel valutare la durata ragionevole dei tempi d’attesa richiesti, le ANR dovrebbero tenere conto dei fattori seguenti:

1)

prodotto nuovo o nuova versione di un prodotto esistente;

2)

tempo necessario per le consultazioni e il raggiungimento di un accordo sui processi all’ingrosso finalizzati alla fornitura dei servizi considerati;

3)

tempo necessario per produrre un’offerta di riferimento e sottoscrivere i contratti;

4)

tempo necessario per la modifica o l’aggiornamento dei pertinenti sistemi IT;

5)

tempo necessario per la commercializzazione della nuova offerta al dettaglio.


ALLEGATO II

Parametri del test ex ante di replicabilità economica

Quando gli obblighi di EoI sono già applicati o in fase di applicazione in conformità al punto 51 e la replicabilità tecnica è garantita, il test di replicabilità economica ex ante di cui al punto 56 valuta se il margine tra il prezzo al dettaglio dei prodotti al dettaglio considerati e il prezzo degli input per l’accesso all’ingrosso regolamentati basati su NGA copra i costi incrementali a valle e una percentuale congrua dei costi comuni. Quando stabiliscono i parametri per il test di replicabilità economica ex ante, le ANR dovrebbero accertarsi che l’operatore SMP non si trovi in una situazione svantaggiata rispetto ai richiedenti l’accesso per quanto riguarda la condivisione dei rischi di investimento.

I parametri a cui fa riferimento il punto 56, lettera a) sono:

i)

I costi a valle considerati

I costi a valle sono stimati sulla base dei costi delle divisioni a valle dello stesso operatore SMP (prova dell’EEO). Le ANR dovrebbero utilizzare i costi a valle sottoposti a audit dell’operatore SMP, a condizione che tali costi siano sufficientemente disaggregati. Nei casi in cui i tentativi di ingresso o espansione sul mercato si siano rivelati infruttuosi in passato (come evidenziato, ad esempio, da risultanze sui comportamenti passati) o laddove i volumi di linee estremamente bassi e la copertura geografica significativamente limitata rispetto all’operatore SMP di una rete NGA indichino che le condizioni economiche oggettive non favoriscono l’acquisizione delle dimensioni di scala necessarie da parte degli operatori alternativi, le ANR possono apportare aggiustamenti di scala ai costi dell’operatore SMP per assicurare che la replicabilità economica sia una prospettiva realistica. In questi casi, la scala ragionevolmente efficiente individuata dall’ANR non dovrebbe andare oltre quella di una struttura del mercato con un numero di operatori qualificati sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, tenendo conto inoltre della concorrenza di altre piattaforme.

ii)

Lo standard dei costi considerato

Lo standard appropriato è il costo incrementale associato alla fornitura del servizio a valle in questione. Per calcolare il costo incrementale (compresi i costi non recuperabili) e per aggiungere una maggiorazione che tenga conto dei costi comuni legati alle attività a valle, è opportuno utilizzare un modello LRIC+.

iii)

Input all’ingrosso regolamentati e prezzi di riferimento considerati

Le ANR dovrebbero identificare l’input regolamentato più pertinente utilizzato o presumibilmente destinato a essere utilizzato da richiedenti l’accesso al livello all’ingrosso basato su NGA, che probabilmente risulterà prevalente nell’arco temporale del periodo di analisi del mercato in corso, tenuto conto dei piani di sviluppo dell’operatore SMP, delle topologie di rete prescelte e della penetrazione delle offerte all’ingrosso.

Tale input può essere costituito da un input attivo, un input passivo o un input non fisico o virtuale con funzionalità equivalenti a quelle di un input passivo.

Le ANR dovrebbero eseguire il test di replicabilità economica ex ante per valutare il margine realizzato tra il prodotto o i prodotti al dettaglio di cui al successivo punto iv) e l’input regolamentato più pertinente identificato al livello all’ingrosso prescelto basato su NGA.

Inoltre, quando ciò sia giustificato, in particolare quando viene lanciato un prodotto al dettaglio di cui al punto iv) basato su un input diverso da quello individuato in precedenza, o quando vi è una domanda consistente di accesso a un nuovo livello all’ingrosso basato su NGA, le ANR dovrebbero anche valutare il margine realizzato tra il prodotto al dettaglio e il nuovo input all’ingrosso regolamentato basato su NGA.

Se le caratteristiche della rete dell’operatore SMP e la domanda di offerte all’ingrosso variano notevolmente nel territorio di uno Stato membro, l’ANR dovrebbe valutare la possibilità di differenziare in funzione dell’area geografica il livello all’ingrosso regolamentato basato su NGA più pertinente, e adattare il test di conseguenza.

Nell’identificare il prezzo all’ingrosso di riferimento, le ANR dovrebbero prendere in considerazione il prezzo di accesso che l’operatore SMP applica effettivamente ai terzi richiedenti l’accesso per l’input all’ingrosso regolamentato corrispondente. Tali prezzi di accesso all’ingrosso dovrebbero essere equivalenti ai prezzi che l’operatore SMP pratica internamente alla propria divisione retail. In particolare, per assicurare il corretto equilibrio, nella specifica situazione nazionale, tra l’incentivazione di strategie di fissazione dei prezzi all’ingrosso efficienti e flessibili e la creazione di condizioni che garantiscano ai richiedenti l’accesso un margine sufficiente a mantenere una concorrenza sostenibile, le ANR dovrebbero attribuire il giusto peso alla presenza di sconti sui volumi e/o accordi a lungo termine sui prezzi di accesso tra l’operatore SMP e i richiedenti l’accesso.

iv)

I prodotti al dettaglio considerati

Le ANR dovrebbero valutare i prodotti al dettaglio aventi maggiore rilevanza, inclusi i servizi a banda larga («prodotti di punta») offerti dall’operatore SMP sulla base del livello di accesso all’ingrosso basato su NGA identificato. Le ANR dovrebbero identificare i prodotti di punta sulla base delle osservazioni di mercato attuali e prospettiche, tenendo conto in particolare della loro pertinenza ai fini della concorrenza, attuale e futura. A tal fine dovrebbero effettuare una valutazione delle quote del mercato al dettaglio in termini di volumi e valore dei prodotti basati su input all’ingrosso regolamentati su NGA, nonché sulla base della spesa per pubblicità, ove disponibile. I prodotti di punta sono frequentemente offerti all’interno di un pacchetto. Le ANR dovrebbero valutare le variazioni innovative di tali pacchetti, se è probabile che sostituiscano il prodotto di punta. Inoltre, dovrebbero valutare se un particolare prodotto al dettaglio, che può non essere compreso tra i prodotti al dettaglio più pertinenti dell’operatore SMP, risulti particolarmente interessante per operatori alternativi che si concentrino su una data nicchia o su prodotti al dettaglio di qualità inferiore. Le ANR possono decidere di includere un prodotto con queste caratteristiche tra i prodotti di punta.

v)

Periodo di tempo considerato

Le ANR dovrebbero valutare la redditività dei prodotti di punta sulla base di un’analisi multi-periodo dinamica, quale ad esempio il metodo dei flussi scontati di cassa (discounted cash flow, DCF). Le ANR dovrebbero determinare un adeguato periodo di riferimento durante il quale valutare se il margine tra il prezzo al dettaglio del prodotto di punta e il prezzo del pertinente input di accesso all’ingrosso basato su NGA consenta il recupero dei costi a valle (compresa una percentuale ragionevole di costi comuni) calcolati sulla base dei precedenti punti i) e ii).

Il periodo considerato per questo test di replicabilità economica ex ante dovrebbe essere stabilito in base alla permanenza media stimata dei clienti. Per permanenza media dei clienti si intende il lasso di tempo nel quale il cliente contribuisce al recupero a) dei costi a valle annualizzati secondo un metodo di ammortamento adeguato agli asset di cui trattasi e al ciclo di vita economico delle corrispondenti attività necessarie per le operazioni al dettaglio (compresi i costi di rete che non sono inclusi nel servizio di accesso all’ingrosso NGA) e b) di altri costi a valle che di solito non sono annualizzati (in genere i costi di acquisizione degli abbonati) e che l’operatore sostiene per acquisire clienti e che dovrebbe cercare di recuperare nel corso della permanenza media di quest’ultimi presso di lui.

Nello stimare la permanenza media dei clienti, le ANR dovrebbero tenere nella dovuta considerazione le diverse caratteristiche e condizioni concorrenziali della fornitura di servizi sulle reti NGA, rispetto alla rete in rame esistente, nei casi in cui è probabile che tali differenze si traducano in una permanenza media dei clienti diversa tra gli utenti delle reti NGA e gli utenti delle reti in rame.

Gli orientamenti forniti per il test di replicabilità economica ex ante oggetto del punto 56 e del presente allegato si limitano all’ambito di applicazione della presente raccomandazione, che fa riferimento all’applicazione degli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE e degli articoli 10 e 13 della direttiva 2002/19/CE, e si applicano, pertanto, in circostanze differenti rispetto a quelle del test di compressione dei margini ex ante applicata ai prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati oltre a lasciare del tutto impregiudicata l’applicazione della normativa sulla concorrenza da parte della Commissione e/o delle autorità nazionali competenti e la loro interpretazione da parte del Tribunale e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Gli orientamenti lasciano inoltre impregiudicate eventuali azioni che la Commissione potrebbe intraprendere o eventuali orientamenti che la Commissione potrebbe emanare in futuro in relazione all’applicazione della legislazione in materia di concorrenza nell’Unione.