20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/73


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Perù per l’anno 2013

(2013/783/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1o agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1o marzo 2013 relativamente al Perù.

(2)

In base al suddetto meccanismo e a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea) dalla Colombia o dal Perù, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane dalla Colombia o dal Perù o decidere che tale sospensione non è appropriata.

(3)

La decisione della Commissione è presa conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 4.

(4)

Nel novembre 2013 è emerso che le importazioni nell’Unione europea di banane fresche originarie del Perù avevano superato la soglia stabilita dal suddetto accordo commerciale.

(5)

In tale contesto, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha esaminato l’impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell’Unione europea, tenendo conto, fra l’altro, dell’effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell’Unione, dello sviluppo delle importazioni da altre fonti come pure della stabilità complessiva del mercato dell’Unione.

(6)

Nel periodo compreso tra l’ottobre 2012 e il settembre 2013 le importazioni di banane fresche dal Perù hanno rappresentato solo l’1,8 % delle importazioni complessive di banane fresche nell’Unione europea (dati Eurostat).

(7)

Le importazioni di banane fresche da altri paesi tradizionali di esportazione, in particolare Colombia, Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari.

(8)

Il prezzo medio all’ingrosso delle banane sul mercato dell’Unione nel novembre 2013 (0,99 EUR/kg) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi dei mesi precedenti.

(9)

Non vi è inoltre alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell’Unione sia stata perturbata dalle importazioni di banane fresche provenienti dal Perù oltre lo specifico volume limite annuale delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell’UE.

(10)

Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane dal Perù,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell’Unione europea non è appropriata per l’anno 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).