11.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che stabilisce la posizione che l’Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

(2013/728/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1998 la conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche («moratoria sul commercio elettronico») prevedendo che i membri dell’OMC continueranno la loro pratica attuale di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche.

(2)

Attualmente la moratoria si presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell’OMC che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni. La moratoria è stata da ultimo prorogata dalla conferenza ministeriale dell’OMC nel dicembre 2011 fino al 2013.

(3)

Non è stato finora possibile raggiungere un consenso in merito al divieto o all’autorizzazione dei reclami relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell’ambito dell’accordo TRIPS. La dichiarazione adottata nella conferenza ministeriale dell’OMC di Hong Kong del 2005 recita: «Prendiamo atto del lavoro svolto dal consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio a norma del paragrafo 11.1 della decisione di Doha sulle questioni e sugli interessi connessi all’applicazione e del paragrafo 1.h della decisione adottata dal Consiglio generale il 1o agosto 2004; lo invitiamo a proseguire l’esame del campo di applicazione e delle modalità per la presentazione dei reclami di cui ai commi 1b) e 1c) dell’articolo XXIII del GATT 1994 e a formulare raccomandazioni per la nostra prossima sessione. Si conviene che, nel frattempo, i membri non avvieranno tali reclami nell’ambito dell’accordo TRIPS.»

(4)

Le numerose proroghe alla moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni sono state fino ad ora concesse attraverso l’adozione di una decisione della conferenza ministeriale dell’OMC, a seguito di una raccomandazione del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

(5)

È interesse dell’Unione sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che l’Unione deve adottare nell’ambito della conferenza ministriale dell’OMC con riguardo alla proroga della moratoria sul commercio elettronico e della moratorie sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell’Unione in seno alla conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga fino alla prossima conferenza ministeriale dell’OMC, delle moratorie sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche («moratoria sul commercio elettronico») e la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni come definite nei seguenti progetti di decisione dell’OMC:

reclami relativi a casi di non violazione o ad altre situazioni nell’ambito dell’accordo TRIPS […];

commercio elettronico […].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS