8.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che istituisce l’infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EATRIS)

(2013/640/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia hanno chiesto alla Commissione di istituire l’infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EATRIS). Il Regno di Spagna e la Repubblica francese parteciperanno inizialmente all’ERIC EATRIS in qualità di osservatori.

(2)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia hanno scelto il Regno dei Paesi Bassi come Stato membro ospitante dell’ERIC EATRIS.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca per l’infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina denominato ERIC EATRIS.

2.   Lo statuto dell’ERIC EATRIS, contenuto nell’allegato, è aggiornato e messo a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC EATRIS e presso la sua sede legale.

3.   Gli elementi essenziali dello statuto dell’ERIC EATRIS le cui modifiche richiedono l’approvazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009 sono riportati negli articoli 1, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DELL’ERIC EATRIS

I MEMBRI,

riconoscendo l’importanza del ruolo svolto dai centri nazionali organizzati attraverso l’infrastruttura dell’ERIC EATRIS e l’importanza delle capacità che tali centri possiedono nel campo della ricerca traslazionale;

nell’obiettivo di migliorare la ricerca biomedica traslazionale sviluppando un’infrastruttura europea per la ricerca traslazionale avanzata formata da importanti strutture precliniche e cliniche dotate delle competenze traslazionali necessarie per sostenere lo sviluppo di nuove strategie di ricerca e sviluppo biomedico nel campo della prevenzione, diagnosi e cura onde migliorare l’assistenza sanitaria per la popolazione;

nell’obiettivo di rendere accessibile l’infrastruttura europea per la ricerca traslazionale avanzata allo scopo di produrre ricadute significative sull’assistenza sanitaria e contribuire in modo significativo allo sviluppo degli strumenti e delle tecnologie su cui si basa la scienza traslazionale;

riconoscendo e riprendendo i risultati del progetto realizzato nella fase preparatoria dell’EATRIS con i finanziamenti della Commissione europea e i progressi compiuti durante la fase di transizione dell’EATRIS;

decidendo di chiedere alla Commissione europea di istituire un’infrastruttura europea per la ricerca traslazionale avanzata in medicina sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC EATRIS) in esito alla fase di transizione dell’EATRIS;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1.   È costituita un’infrastruttura europea di ricerca diffusa denominata «Infrastruttura europea per la ricerca traslazionale avanzata in medicina» (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, di seguito «EATRIS»).

2.   Il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) costituito per l’infrastruttura europea di ricerca traslazionale avanzata in medicina è denominato «ERIC EATRIS».

3.   La sede legale dell’ERIC EATRIS è ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

4.   La lingua di lavoro dell’ERIC EATRIS è l’inglese.

Articolo 2

Funzioni e attività

1.   Scopo dell’ERIC EATRIS è far progredire la ricerca nel campo della medicina traslazionale.

2.   L’ERIC EATRIS si occupa di organizzare e facilitare la governance e il coordinamento necessari per l’istituzione e il funzionamento dell’infrastruttura di ricerca EATRIS.

3.   L’infrastruttura di ricerca EATRIS mette in collegamento istituti di ricerca europei di prim’ordine che dedicano parte delle loro capacità di ricerca e sviluppo all’ERIC EATRIS condividendo contenuti, strumenti e conoscenze riguardanti la ricerca nel campo della medicina traslazionale, in particolare nelle seguenti aree:

a)

prodotti biologici e terapie avanzate, quali le terapie geniche e cellulari e la medicina rigenerativa;

b)

biomarcatori;

c)

piccole molecole;

d)

imaging molecolare e traccianti molecolari;

e)

vaccini.

CAPO II

MEMBRI

Articolo 3

Membri e rappresentanza

1.   L’ERIC EATRIS conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri. Solo gli Stati e le organizzazioni intergovernative possono aderire all’ERIC EATRIS in qualità di membri e hanno diritto di voto.

2.   Ogni membro nomina uno o due rappresentanti nel consiglio dei governatori; qualora i rappresentanti nominati siano due, essi dispongono congiuntamente di un unico voto.

3.   L’elenco dei membri e dei loro rappresentanti è riportato nell’appendice 1. Gli Stati che hanno presentato alla Commissione europea la richiesta di istituzione dell’ERIC EATRIS sono denominati in prosieguo «membri fondatori».

Articolo 4

Ammissione di nuovi membri

1.   Gli aspiranti membri presentano una richiesta scritta al presidente del consiglio dei governatori, descrivendo il loro contributo, finanziario e di altro tipo, alle funzioni e alle attività dell’ERIC EATRIS e le modalità con cui adempiranno i loro obblighi.

2.   L’ammissione di nuovi membri è soggetta all’approvazione del consiglio dei governatori.

Articolo 5

Recesso di un membro e revoca dello status di membro

1.   Nessun membro può recedere dall’ERIC EATRIS nei primi cinque anni successivi alla costituzione dello stesso, salvo nel caso in cui l’adesione di tale membro sia stata formalizzata per un periodo più breve.

2.   Trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione dell’ERIC EATRIS è consentito il recesso, previa richiesta da presentare con preavviso di 12 mesi. Il recesso acquista efficacia al termine dell’esercizio finanziario e una volta che siano stati assolti gli obblighi in capo al membro che recede.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un membro può recedere durante i primi cinque anni qualora il consiglio dei governatori decida di innalzare la soglia minima e/o il tetto massimo del contributo finanziario annuale, di cui all’appendice 2, lettere e) ed f). I membri che intendono recedere presentano la richiesta di recesso entro i sei mesi successivi all’adozione della proposta di innalzamento del contributo finanziario annuale. Il recesso acquista efficacia al termine dell’esercizio finanziario a condizione che il membro che recede abbia assolto i propri obblighi.

4.   Il consiglio dei governatori ha facoltà di revocare un membro nei casi seguenti:

a)

grave violazione di uno o più obblighi posti dal presente statuto in capo al membro;

b)

mancata regolarizzazione di tale violazione da parte del membro in questione entro sei mesi dalla notifica della violazione.

Prima dell’adozione di qualsiasi decisione, il Consiglio dei governatori invita il membro a presentare la propria posizione riguardo alla proposta di decisione di revoca.

5.   I membri che recedono o cui viene revocato lo status di membro non hanno diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati, né possono avanzare rivendicazioni in relazione agli attivi dell’ERIC EATRIS.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei membri

1.   I diritti dei membri includono:

a)

il diritto di partecipare e votare al consiglio dei governatori;

b)

il diritto di partecipare all’elaborazione di strategie, politiche e procedure decisionali riguardanti l’ERIC EATRIS;

c)

il diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi dell’ERIC EATRIS;

d)

il diritto, per la propria comunità di ricerca, di accedere all’ERIC EATRIS e riceverne supporto.

2.   Ciascun membro:

a)

versa un contributo finanziario annuale stabilito dal consiglio dei governatori;

b)

conferisce ai propri rappresentanti il pieno potere di votare congiuntamente su tutte le questioni trattate nelle assemblee del consiglio dei governatori;

c)

crea un centro o un consorzio infrastrutturale nazionale per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente statuto;

d)

nomina un direttore nazionale che lo rappresenti nel comitato dei direttori nazionali;

e)

mette a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso;

f)

promuove il ricorso ai servizi dell’ERIC EATRIS tra i ricercatori del proprio paese e raccoglie il feedback e le esigenze degli utenti;

g)

sostiene i centri del proprio paese che desiderino aderire all’infrastruttura nazionale di uno Stato membro che partecipa all’infrastruttura ERIC EATRIS.

3.   I membri possono versare, a titolo individuale o insieme ad altri membri, osservatori o terzi, contributi diversi dal contributo finanziario annuale. Detti contributi, in denaro o in natura, sono soggetti all’approvazione del consiglio dei governatori.

4.   L’ERIC EATRIS conclude un accordo con i centri nazionali per stabilire le condizioni di adesione all’infrastruttura ERIC EATRIS da parte dei centri nazionali e le condizioni alle quali tali centri si impegnano a svolgere le funzioni e le attività di cui all’articolo 2. Il direttore nazionale si adopera per coordinare l’interazione dei suoi centri nazionali con l’ERIC EATRIS.

CAPO III

OSSERVATORI

Articolo 7

Status di osservatore

1.   Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che intendono contribuire all’ERIC EATRIS ma non possono ancora aderire in qualità di membri possono chiedere lo status di osservatori.

2.   Gli osservatori sono ammessi per un periodo massimo di tre anni, salvo il caso in cui il consiglio dei governatori stabilisca un termine diverso.

3.   La domanda per ottenere lo status di osservatore è presentata per iscritto al presidente del consiglio dei governatori e precisa in che modo il richiedente intenda contribuire alle funzioni e alle attività dell’ERIC EATRIS.

4.   L’ammissione di osservatori è soggetta all’approvazione del consiglio dei governatori.

Articolo 8

Recesso di un osservatore e revoca dello status di osservatore

1.   Gli osservatori possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa richiesta da presentare con preavviso di sei mesi.

2.   Perché il recesso di un osservatore abbia effetto, tale osservatore deve avere assolto i propri obblighi finanziari e di altro tipo.

3.   Il consiglio dei governatori ha facoltà di revocare lo status di osservatore nei casi seguenti:

a)

grave violazione di uno o più obblighi posti in capo all’osservatore dal presente statuto;

b)

mancata regolarizzazione di tale violazione da parte dell’osservatore entro sei mesi dalla notifica della violazione.

Prima dell’adozione di qualsiasi decisione, il consiglio dei governatori invita l’osservatore a presentare la propria posizione riguardo alla proposta di decisione di revoca.

4.   Gli osservatori che recedono dallo status di osservatore o a cui tale status viene revocato non hanno diritto alla restituzione o al rimborso degli eventuali contributi versati, né possono avanzare rivendicazioni in relazione agli attivi dell’ERIC EATRIS.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli osservatori

1.   I diritti degli osservatori includono:

a)

il diritto di partecipare alle assemblee del consiglio dei governatori senza diritto di voto;

b)

il diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi dell’ERIC EATRIS;

c)

il diritto, per la propria comunità di ricerca, di accedere all’infrastruttura ERIC EATRIS e riceverne supporto.

2.   Ogni osservatore:

a)

nomina uno o due rappresentanti nel consiglio dei governatori;

b)

versa il contributo finanziario annuale stabilito dal consiglio dei governatori;

c)

precisa il proprio contributo alle funzioni e alle attività dell’ERIC EATRIS, indicate nell’articolo 2.

3.   Gli osservatori possono versare, a titolo individuale o insieme ad altri membri, osservatori o terzi, contributi diversi dal contributo finanziario annuale all’ERIC EATRIS. Detti contributi, in denaro o in natura, sono approvati dal consiglio dei governatori.

4.   Gli osservatori autorizzano il proprio rappresentante o i propri rappresentanti ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c).

5.   L’ERIC EATRIS conclude un accordo con l’osservatore al fine di stabilire le condizioni per l’adempimento degli obblighi o per l’apporto del contributo.

CAPO IV

GOVERNANCE DELL’ERIC EATRIS

Articolo 10

Governance e gestione

La struttura di governance dell’ERIC EATRIS è formata dai seguenti organi:

a)

il consiglio dei governatori;

b)

il comitato esecutivo.

Articolo 11

Consiglio dei governatori

1.   Il consiglio dei governatori è l’organo direttivo supremo dell’ERIC EATRIS e ha pieno potere decisionale. Il consiglio dei governatori si riunisce in assemblea almeno una volta all’anno ed è responsabile, in conformità alle disposizioni del presente statuto, della direzione e supervisione generali dell’ERIC EATRIS.

2.   Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei voti.

3.   Il consiglio dei governatori elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente con incarico biennale. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Se non diversamente disposto, il presidente presiede tutte le assemblee del consiglio dei governatori ed è coadiuvato dal vicepresidente.

4.   Il consiglio dei governatori si adopera per raggiungere il consenso su tutte le decisioni. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le decisioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

5.   Le decisioni del consiglio dei governatori riguardanti le questioni seguenti sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti dei membri:

a)

adozione o modifica delle strategie di sviluppo dell’ERIC EATRIS;

b)

designazione, sospensione o revoca del direttore finanziario e del direttore scientifico, previa consultazione con il comitato dei direttori nazionali;

c)

costituzione degli organi sussidiari in aggiunta agli organi permanenti;

d)

adozione o modifica di ordini permanenti che descrivano il mandato e precisino le attività del comitato esecutivo e degli organi sussidiari;

e)

adozione e modifica del programma di lavoro annuale e del bilancio di previsione annuale.

6.   Le decisioni di revoca dello status di membro od osservatore sono adottate dal consiglio dei governatori con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei membri.

7.   Il membro oggetto della decisione di revoca non partecipa alla votazione su tale decisione.

8.   Le decisioni del consiglio dei governatori riguardanti le questioni seguenti sono adottate all’unanimità (senza tenere conto di eventuali astensioni):

a)

modifica dello statuto, ad esclusione dell’appendice 1;

b)

scioglimento dell’ERIC EATRIS.

Se non diversamente stabilito, i membri sono informati della formulazione esatta delle modifiche dello statuto e dell’appendice 2 almeno tre mesi prima della messa al voto di tali modifiche.

9.   Le assemblee del consiglio dei governatori sono validamente costituite e le decisioni dello stesso sono validamente deliberate solo se sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei membri dell’ERIC EATRIS.

10.   Il consiglio dei governatori adotta il regolamento interno per l’attuazione delle disposizioni dello statuto.

Articolo 12

Comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo è responsabile della realizzazione dell’ERIC EATRIS e coadiuva il consiglio dei governatori. Il comitato esecutivo risponde unicamente al consiglio dei governatori.

2.   Il comitato esecutivo svolge le proprie funzioni, stabilite dal consiglio dei governatori, e definisce le proprie procedure interne relative all’organizzazione e alle riunioni, nonché le modalità di collaborazione tra il direttore finanziario e il direttore scientifico, da inserire nel regolamento interno previa approvazione del consiglio dei governatori.

3.   Il comitato esecutivo è formato dal direttore finanziario e dal direttore scientifico.

4.   Il direttore finanziario è il rappresentante legale dell’ERIC EATRIS, rappresenta l’ERIC EATRIS in tutti i contenziosi ed è responsabile della gestione operativa (quotidiana) dell’ERIC EATRIS.

5.   Il direttore scientifico dell’ERIC EATRIS è responsabile dello sviluppo scientifico strategico e di tutti gli aspetti scientifici operativi dell’ERIC EATRIS.

6.   I direttori del comitato esecutivo possono rimanere in carica per un mandato della durata massima di cinque anni. La durata del mandato è stabilita dal consiglio dei governatori. Terminato il mandato iniziale, il consiglio dei governatori decide un’eventuale proroga. Le procedure per la selezione e la designazione dei direttori sono stabilite nel regolamento interno adottato dal consiglio dei governatori.

Articolo 13

Ufficio di coordinamento e supporto dell’ERIC EATRIS

1.   L’ufficio di coordinamento e supporto dell’ERIC EATRIS è l’ufficio centrale che assicura la gestione e l’operatività quotidiana dell’ERIC EATRIS e coadiuva il consiglio dei governatori. La gestione e la selezione del personale di tale ufficio sono affidati al direttore finanziario, in consultazione con il direttore scientifico.

2.   L’ufficio di coordinamento e supporto dell’ERIC EATRIS è situato nei locali dell’ERIC EATRIS, presso la sua sede legale.

CAPO V

ORGANI SUSSIDIARI

Articolo 14

Organi sussidiari

1.   L’ERIC EATRIS ha i seguenti organi sussidiari:

a)

il comitato dei direttori nazionali;

b)

il comitato consultivo scientifico.

2.   Il consiglio dei governatori può istituire altri organi sussidiari, se lo ritiene necessario per il funzionamento dell’ERIC EATRIS.

Articolo 15

Comitato dei direttori nazionali

1.   Il comitato dei direttori nazionali sovrintende al coordinamento dell’attuazione delle strategie approvate dal consiglio dei governatori. È responsabile di tutte le attività scientifiche nazionali connesse all’ERIC EATRIS e garantisce la coerenza in seno all’ERIC EATRIS e la collaborazione tra i membri.

2.   Il comitato dei direttori nazionali è formato dai direttori nazionali designati dai membri.

3.   I membri del comitato dei direttori nazionali eleggono al proprio interno un presidente e un vicepresidente per un mandato di durata biennale con possibilità di rielezione, in conformità alle procedure indicate nel regolamento interno.

4.   Il comitato dei direttori nazionali propone il regolamento interno e lo adotta, previa approvazione da parte del consiglio dei governatori, per le proprie procedure operative interne.

5.   Il comitato dei direttori nazionali svolge le attività stabilite dal consiglio dei governatori negli ordini permanenti.

6.   Il comitato dei direttori nazionali seleziona i membri del comitato consultivo scientifico, salvo approvazione del consiglio dei governatori.

Articolo 16

Comitato consultivo scientifico

1.   Il comitato consultivo scientifico è formato da scienziati indipendenti e riconosciuti a livello internazionale che si occupano di ricerca traslazionale biomedica agendo a titolo personale e in base alla propria esperienza strategica.

2.   Il comitato consultivo scientifico fornisce indicazioni al consiglio dei governatori su richiesta di quest’ultimo e può essere consultato dal comitato esecutivo e dal comitato dei direttori nazionali in merito a tutte le questioni aventi rilevanza scientifica e tecnologica, compresi gli aspetti riguardanti l’agenda di ricerca dell’ERIC EATRIS, le sue strategie scientifiche, le questioni etiche e il programma di lavoro annuale.

CAPO VI

FINANZE E RELAZIONI

Articolo 17

Principi di bilancio e contabilità

1.   L’esercizio finanziario dell’ERIC EATRIS inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.   I fondi dell’ERIC EATRIS possono essere impiegati unicamente per le finalità indicate nel presente statuto.

3.   Tutte le voci di entrata e di spesa dell’ERIC EATRIS sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio di previsione annuale.

4.   I conti dell’ERIC EATRIS sono corredati di una relazione certificata sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso. L’ERIC EATRIS elabora una relazione annuale di attività che descrive in particolare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio dei governatori e trasmessa alla Commissione europea e alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario cui si riferisce. La relazione è resa pubblica integralmente o in parte.

5.   L’ERIC EATRIS è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

6.   L’ERIC EATRIS assicura che tutti gli stanziamenti siano utilizzati in conformità ai principi di buona gestione finanziaria.

Articolo 18

Responsabilità

1.   L’ERIC EATRIS è responsabile dei propri debiti.

2.   La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi finanziari annuali.

3.   L’ERIC EATRIS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi di responsabilità inerenti all’istituzione e al funzionamento dell’ERIC EATRIS.

CAPO VII

POLITICHE

Articolo 19

Accordi con terzi

Laddove lo ritenga utile, l’ERIC EATRIS può concludere accordi con terzi.

Articolo 20

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1.   Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967.

2.   Il comitato dei direttori nazionali definisce i principi e le politiche comuni inerenti alla proprietà intellettuale come stabilito nel regolamento interno. Detti principi e politiche comuni sono approvati dal consiglio dei governatori.

3.   Il comitato dei direttori nazionali può raccomandare la conclusione di accordi con i centri nazionali e i consorzi di infrastrutture aderenti all’infrastruttura di ricerca EATRIS per assicurare a tali soggetti e a terzi l’accesso alle conoscenze scientifiche dell’infrastruttura di ricerca EATRIS.

Articolo 21

Politica in materia di accesso

1.   L’ERIC EATRIS assicura in linea di principio il libero accesso alle infrastrutture e ai servizi che sostengono e promuovono l’eccellenza nella ricerca traslazionale nonché una cultura fondata sulle «migliori pratiche» mediante attività di formazione.

2.   L’ERIC EATRIS fornisce indicazioni agli utenti dell’infrastruttura EATRIS per assicurare che le attività di ricerca effettuate con le risorse dell’infrastruttura EATRIS riconoscano e rispettino tutti i diritti riguardanti la proprietà, la privacy, l’etica e la protezione dei proprietari dei dati, nonché tutti gli obblighi di segreto e riservatezza definiti nel regolamento interno, assicurando inoltre che gli utenti rispettino le condizioni di accesso, le disposizioni di sicurezza per lo stoccaggio interno e la manipolazione dei (bio)materiali e il trattamento dei dati delle istituzioni di ricerca che partecipano all’infrastruttura EATRIS.

3.   I criteri e le procedure che assicurano o limitano l’accesso ai dati e agli strumenti dell’infrastruttura ERIC EATRIS sono definiti nel regolamento interno e decisi dal consiglio dei governatori, previa consultazione del comitato dei direttori nazionali e del comitato consultivo scientifico.

Articolo 22

Politica di valutazione scientifica

1.   L’accesso all’infrastruttura traslazionale dell’ERIC EATRIS è assicurato ai progetti che presentano le maggiori potenzialità in termini di produzione di ricadute significative sull’assistenza sanitaria o di apporto di un contributo rilevante al perfezionamento degli strumenti e delle tecnologie su cui si basa la scienza traslazionale.

2.   Il processo di valutazione scientifica dei progetti per i quali viene chiesto l’accesso all’infrastruttura ERIC EATRIS si effettua tenendo conto del merito scientifico, delle esigenze mediche non soddisfatte, dell’ammissibilità e del potenziale traslazionale in base a principi di trasparenza, equità e imparzialità. Il processo di valutazione è approvato dal consiglio dei governatori ed è stabilito nel regolamento interno.

3.   La valutazione scientifica dei progetti nell’ambito dell’infrastruttura ERIC EATRIS si effettua tenendo conto del merito scientifico, delle esigenze mediche non soddisfatte e del potenziale traslazionale in base a principi di trasparenza, equità e imparzialità. La valutazione è ulteriormente definita dal consiglio dei governatori e stabilita nel regolamento interno.

Articolo 23

Politica di diffusione

1.   L’ERIC EATRIS si adopera in modo opportuno per promuovere l’infrastruttura e il suo utilizzo per scopi di ricerca e di istruzione.

2.   L’ERIC EATRIS promuove la diffusione e la condivisione dei risultati ottenuti dalle attività di ricerca nazionali e internazionali.

3.   Fatti salvi i diritti di proprietà, l’ERIC EATRIS impone ai suoi utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione attraverso l’ERIC EATRIS.

4.   La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari; per raggiungere i destinatari, l’ERIC EATRIS si avvale di diversi canali tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani.

Articolo 24

Politica in materia di occupazione

L’ERIC EATRIS si adopera per selezionare il miglior candidato evitando ogni discriminazione basata sull’origine, la nazionalità, la religione o il genere, tenendo conto dei contributi dei membri.

Articolo 25

Politica in materia di appalti

1.   L’ERIC EATRIS tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che essi siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica dell’ERIC EATRIS in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Il consiglio dei governatori adotta il regolamento interno che stabilisce regole dettagliate sulle procedure e sui criteri di appalto.

2.   Il comitato esecutivo è responsabile di tutti gli appalti dell’ERIC EATRIS. Tutte le gare d’appalto sono pubblicate sul sito Internet dell’ERIC EATRIS e nei territori dei membri e degli osservatori. Per gli appalti di importo superiore a 200 000 EUR, l’ERIC EATRIS segue i principi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1). Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e sono accompagnate da una motivazione esauriente.

Articolo 26

Esenzioni fiscali

1.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) sono limitate all’imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte dell’ERIC EATRIS, di valore superiore a 250 EUR ed interamente pagati ed acquisiti tramite appalto dall’ERIC EATRIS. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non beneficiano di tali esenzioni. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, non si applicano ulteriori limiti.

2.   Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche, non a quelle economiche.

3.   Le esenzioni fiscali si applicano a beni e servizi destinati alle attività scientifiche, tecniche e amministrative svolte dall’ERIC EATRIS in linea con le sue funzioni principali. Esse si applicano anche alle spese inerenti a conferenze, seminari e incontri direttamente legati alle attività ufficiali dell’ERIC EATRIS, ad esclusione delle spese di viaggio e soggiorno.

Articolo 27

Politica in materia di dati

Il comitato esecutivo sottopone all’approvazione del consiglio dei governatori il regolamento interno per la politica in materia di dati in relazione agli utenti dell’infrastruttura ERIC EATRIS, ai centri nazionali e a soggetti terzi quali università, istituti di ricerca e soggetti industriali, nel dovuto rispetto delle licenze esistenti.

CAPO VIII

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 28

Durata

L’ERIC EATRIS è istituito a tempo indeterminato.

Articolo 29

Scioglimento

1.   Lo scioglimento dell’ERIC EATRIS è deliberato dal consiglio dei governatori.

2.   La decisione di scioglimento dell’ERIC EATRIS è notificata alla Commissione europea entro dieci giorni di calendario.

3.   Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti dell’ERIC EATRIS sono ripartiti tra i membri in proporzione al rispettivo contributo annuale cumulativo versato all’ERIC EATRIS.

4.   La chiusura della procedura di scioglimento dell’ERIC EATRIS è notificata alla Commissione europea entro dieci giorni di calendario.

Articolo 30

Lingua e disponibilità dello statuto

1.   Il presente statuto è tenuto aggiornato e messo a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.

2.   Il presente statuto fa fede in tutte le versioni linguistiche ufficiali dei membri, il cui elenco figura nell’appendice 1; esso fa altresì fede nelle versioni linguistiche ufficiali degli Stati membri che non figurano nell’elenco dell’appendice 1. Nessuna versione linguistica prevale sulle altre.

3.   Nell’eventualità di modifiche del presente statuto che non richiedano una decisione della Commissione, le versioni linguistiche non contenute nella Gazzetta ufficiale sono fornite dall’ufficio di coordinamento e supporto dell’ERIC EATRIS.

Articolo 31

Disposizioni riguardanti la costituzione

1.   Un’assemblea costitutiva del consiglio dei governatori è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC EATRIS adottata dalla Commissione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, il consiglio dei governatori non adotta alcuna decisione fintantoché almeno cinque membri non abbiano aderito all’ERIC EATRIS.

2.   Il paese ospitante comunica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere promossa a nome dell’ERIC EATRIS prima dell’assemblea costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

3.   Dalla costituzione dell’ERIC EATRIS, i suoi organi agiscono in conformità con gli ordini permanenti e il regolamento interno approvati dal consiglio direttivo dell’EATRIS durante la fase di transizione dell’EATRIS.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

Appendice 1

Elenco dei membri, degli osservatori e dei soggetti rappresentanti

Membri

Soggetto rappresentante

Regno di Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI)

Repubblica italiana

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Regno dei Paesi Bassi

ZonMW

Repubblica ceca

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

Repubblica di Estonia

Ministero dell’istruzione e della ricerca della Repubblica di Estonia (MER EE)

Repubblica di Finlandia

Ministero dell’istruzione e della cultura (OKM)


Osservatori

Soggetto rappresentante

Repubblica francese

Commissariato per l’energia atomica e le energie alternative (CEA)

Regno di Spagna

Istituto di sanità «Carlos III» (ISCIII)

Appendice 2

Contributo finanziario annuale

Impegno finanziario per i primi cinque anni

Nei primi cinque anni successivi alla costituzione dell’ERIC EATRIS, l’impegno finanziario è regolato dai principi seguenti:

a)

l’impegno iniziale per i membri fondatori ha una durata di cinque anni (per gli osservatori non è previsto un impegno iniziale);

b)

i membri fondatori possono aderire per un periodo inferiore a cinque anni; in questo caso il contributo annuale è soggetto a una maggiorazione pari al 25 %, rimborsata se il membro completa i cinque anni;

c)

il contributo finanziario iniziale per il primo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS è fissato sulla base del bilancio di previsione quinquennale concordato, escludendo i ricavi non certi (ad esempio i ricavi legati ai diritti pagati dagli utenti), e di un numero minimo di membri fondatori pari a cinque;

d)

i Paesi Bassi, in quanto paese ospitante, verseranno un contributo aggiuntivo di 500 000 EUR nel 2013, 2014 e 2015. Successivamente al 2015, il contributo aggiuntivo a carico dei Paesi Bassi, in quanto paese ospitante, sarà di 50 000 EUR;

e)

nessun membro fondatore che abbia assunto un impegno quinquennale verserà più di 140 000 EUR all’anno (tetto massimo);

f)

il contributo minimo per l’adesione in qualità di membro non potrà essere inferiore a 50 000 EUR all’anno indipendentemente dal numero di membri e dai ricavi dell’ERIC EATRIS (soglia minima);

g)

il contributo finanziario per il secondo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS si basa sul bilancio di previsione quinquennale concordato, decurtato del risultato netto dei ricavi dell’ERIC EATRIS relativi al primo anno. Il contributo finanziario per il terzo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS si basa sul bilancio di previsione quinquennale concordato, decurtato del risultato netto dei ricavi dell’ERIC EATRIS relativi al secondo anno, e così via;

h)

il livello iniziale del contributo finanziario dovuto da un nuovo membro è pari al contributo che esso avrebbe versato in qualità di membro fondatore nel primo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS, maggiorato del 25 %. Trascorso il primo anno dall’adesione, il contributo finanziario del nuovo membro è pari al contributo finanziario previsto per il secondo anno dell’ERIC EATRIS maggiorato del 25 %, e così via. Se il nuovo membro giunge al termine dei cinque anni, la maggiorazione viene rimborsata;

i)

gli osservatori fondatori i cui istituti non partecipano a tutte le attività dell’EATRIS e non erogano servizi versano il 25 % del contributo finanziario annuale che avrebbero versato in qualità di membri fondatori; gli osservatori fondatori i cui istituti partecipano a tutte le attività dell’EATRIS, compresa l’erogazione di servizi, versano lo stesso contributo finanziario annuale dei membri fondatori;

j)

un osservatore fondatore che paga il 25 % del contributo finanziario annuale e successivamente diventa membro versa un contributo finanziario iniziale uguale a quello che avrebbe versato in qualità di membro fondatore nel primo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS. Trascorso il primo anno dall’adesione, il contributo finanziario da esso dovuto è pari al contributo finanziario previsto per il secondo anno dell’ERIC EATRIS, e così via. Se giunge al termine dei cinque anni, il contributo finanziario versato in qualità di osservatore gli viene restituito;

k)

il livello iniziale del contributo finanziario dovuto da un nuovo osservatore è pari al 25 % del contributo che avrebbe versato in qualità di membro fondatore nel primo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS. Nel secondo anno successivo all’adesione, il contributo è pari al 25 % del contributo che avrebbe versato nel secondo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS, e così via;

l)

se un nuovo osservatore diventa membro, esso versa il contributo finanziario che avrebbe versato in qualità di membro fondatore nel primo anno successivo alla costituzione dell’ERIC EATRIS; trascorso il primo anno successivo all’adesione, questi versa il contributo finanziario stabilito per il secondo anno dell’ERIC EATRIS, e così via. Se il nuovo membro giunge al termine dei cinque anni, il contributo finanziario versato in qualità di osservatore gli viene rimborsato;

m)

se un nuovo membro od osservatore aderisce all’ERIC EATRIS o se un osservatore diventa membro, il contributo finanziario dovuto per quell’anno è ricalcolato per tutti i membri e gli osservatori;

n)

in tutti i casi menzionati nelle lettere da a) ad m), il contributo finanziario aggiuntivo del 25 % è tenuto in riserva.