25.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2013
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2013) 2905]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/235/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
La Danimarca ha comunicato che un nuovo centro d’ispezione è stato aggiunto al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Esbjerg. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
In seguito alle comunicazioni di Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Portogallo, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(4) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che un porto e diversi posti d’ispezione frontalieri aeroportuali vanno temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Brindisi va soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Portogallo ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Viana do Castelo va soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(6) |
Il Regno Unito ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero di Hull va temporaneamente sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(7) |
In seguito all’esito soddisfacente di un audit effettuato dall’Ufficio alimentare e veterinario in Lituania, l’autorizzazione del posto d’ispezione frontaliero di Kybartai, ufficialmente operativo dal 21 maggio 2013, può essere estesa a tutte le categorie di animali vivi (U, E e O). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di TRACES figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Le modifiche di cui al punto 1, lettera g), dell’allegato si applicano a decorrere dal 21 maggio 2013.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
L’allegato I è così modificato:
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(2) |
L’allegato II è così modificato:
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