25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2013) 2905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/235/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

La Danimarca ha comunicato che un nuovo centro d’ispezione è stato aggiunto al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Esbjerg. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alle comunicazioni di Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Portogallo, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che un porto e diversi posti d’ispezione frontalieri aeroportuali vanno temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Brindisi va soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Portogallo ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Viana do Castelo va soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

Il Regno Unito ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero di Hull va temporaneamente sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

In seguito all’esito soddisfacente di un audit effettuato dall’Ufficio alimentare e veterinario in Lituania, l’autorizzazione del posto d’ispezione frontaliero di Kybartai, ufficialmente operativo dal 21 maggio 2013, può essere estesa a tutte le categorie di animali vivi (U, E e O). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.

(9)

In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di TRACES figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera g), dell’allegato si applicano a decorrere dal 21 maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)»

 

b)

la parte relativa alla Germania è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Cuxhaven è sostituita dalla seguente:

«Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

«Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)»

iii)

la voce relativa al porto di Jade-Weser-Port Wilhelmshaven è sostituita dalla seguente:

«JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

 

c)

la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Almeria è sostituita dalla seguente:

«Almeria(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Bilbao è sostituita dalla seguente:

«Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Gerona è sostituita dalla seguente:

«Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

iv)

la voce relativa al porto di Las Palmas de Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)»

v)

la voce relativa all’aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

vi)

la voce relativa al porto di Málaga è sostituita dalla seguente:

«Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O»

vii)

la voce relativa all’aeroporto di Palma di Maiorca è sostituita dalla seguente:

«Palma di Maiorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

viii)

le voci relative all’aeroporto e al porto di Santander sono sostituite dalle seguenti:

«Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)»

 

ix)

la voce relativa all’aeroporto di Santiago de Compostela è sostituita dalla seguente:

«Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

x)

la voce relativa all’aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

xi)

la voce relativa all’aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)»

d)

nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Sète è sostituita dalla seguente:

«Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT»

 

e)

la parte relativa all’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Brindisi è soppressa;

ii)

la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC»

 

iii)

la voce relativa al porto di Taranto è sostituita dalla seguente:

«Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

f)

nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (BTF) è sostituita dalla seguente:

«Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

 

g)

nella parte relativa alla Lituania, la voce riguardante la strada a Kybartai è sostituita dalla seguente:

«Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O»

h)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all’aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»

i)

la parte relativa al Portogallo è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Porto è sostituita dalla seguente:

«Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Viana do Castelo è soppressa;

j)

nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)»

 

(2)

L’allegato II è così modificato:

a)

nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all’unità locale «DK00100 RØDOVRE» è sostituita dalla seguente:

«DK00100

GLOSTRUP»,

b)

nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all’unità locale «DE32403 Osnabrueck, Stadt» è soppressa;

c)

la parte relativa all’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA» è sostituita dalla seguente:

«IT00410

TERNI»

ii)

le seguenti voci relative all’unità regionale «IT00010 UMBRIA» sono soppresse:

«IT00110

CITTÀ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO»,

d)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità centrale «NL00000 VWA» è sostituita dalla seguente:

«NL00000

NVWA»

ii)

le voci relative alle cinque attuali unità regionali VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID e VWA ZUIDWEST sono sostituite dalle seguenti:

«NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST»

e)

la parte relativa all’Austria è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «AT00602 BRUCK AN DER MUR» è sostituita dalla seguente:

«AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG»

ii)

la voce relativa all’unità locale «AT00604 FELDBACH» è sostituita dalla seguente:

«AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK»

iii)

la voce relativa all’unità locale «AT00608 HARTBERG» è sostituita dalla seguente:

«AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD»

iv)

le seguenti voci relative all’unità regionale «AT00600 STEIERMARK» sono soppresse:

«AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG»

f)

nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa all’unità locale «GB07104 LARNE» è sostituita dalla seguente:

«GB07104

MALLUSK»