28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2013

che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 1708]

(2013/162/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

I dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (2), ottenuti mediante il registro dell’Unione, le decisioni della Commissione, i piani nazionali di assegnazione e la corrispondenza ufficiale tra la Commissione e i rispettivi Stati membri costituiscono dati di emissioni verificati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

(2)

I dati relativi al totale delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da gas e attività quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, presentati nel 2012 a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (3), e stabiliti a seguito della prima verifica del 2012, effettuata dalla Commissione in conformità alle linee guida per la revisione tecnica del 2012 degli inventari sulle emissioni di gas ad effetto serra (4), costituiscono dati di emissioni rivisti per il 2005, 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto paragrafo, della decisione n. 406/2009/CE.

(3)

Al fine di assicurare la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e i quantitativi di emissioni comunicati ogni anno, è opportuno calcolare le assegnazioni annuali degli Stati membri anche mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta riportati nel quarto rapporto di valutazione dell’IPCC adottato mediante la decisione 15/CP.17. L’assegnazione annuale di emissioni calcolata in tal modo dovrebbe essere applicabile dal primo anno in cui i rapporti relativi agli inventari sul gas ad effetto serra che utilizzano tali nuovi valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventeranno obbligatori a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE.

(4)

I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali sui gas ad effetto serra e i registri nazionali ed unionali non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le emissioni di CO2 generate dall’aviazione civile a livello nazionale, che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali emissioni non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE rappresentano solo una piccola parte del totale delle emissioni di gas a effetto serra, e la raccolta di informazioni supplementari in materia comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. Pertanto, nel determinare le assegnazioni annuali di emissioni, è opportuno considerare il quantitativo di emissioni di CO2 che rientrano nella categoria dell’inventario «1.A.3.A aviazione civile» pari a zero.

(5)

Occorre calcolare le assegnazioni annuali di emissioni per Stato membro per il 2020 sottraendo il quantitativo di emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti che esistevano nel 2005 dal quantitativo di emissioni di gas a effetto serra riviste per il 2005, adeguando i risultati in base alla percentuale di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE.

(6)

È auspicabile che il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra verificate provenienti da impianti sia determinato come segue:

per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2005: il quantitativo di emissioni prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE adeguato in base al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra di tali impianti che erano incluse nel sistema di scambio di quote di emissione, o escluse da tale sistema, nel periodo dal 2008 al 2012 a seguito dell’adeguamento dell’ambito di applicazione concordato dagli Stati membri, e il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti esclusi temporaneamente nel 2005 dal sistema di scambio di quote di emissione, ma non esclusi nel periodo tra il 2008 e il 2012,

per gli Stati membri che hanno partecipato al sistema di scambio delle quote di emissione a decorrere dal 2007: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel 2007,

per gli Stati membri che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione a decorrere dal 2013: il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra prodotte nel 2005 da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (sulla base dei dati comunicati dallo Stato membro interessato e rivisti dalla Commissione).

(7)

È necessario che il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra nel 2009 di uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE sia calcolato sottraendo il quantitativo medio di emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dalla media del totale di emissioni di gas ad effetto serra riviste per gli anni 2008, 2009 e 2010.

(8)

È necessario definire le assegnazioni annuali di emissioni per uno Stato membro cui è stato assegnato un limite positivo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il periodo dal 2013 al 2019 mediante una traiettoria lineare che inizi con il quantitativo medio delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro nel 2009 e termini con il quantitativo della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

(9)

Occorre calcolare l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra a norma dell’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per il 2013 sottraendo il quantitativo medio di emissioni di gas a effetto serra verificate prodotte da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE negli anni 2008, 2009 e 2010 nel rispettivo Stato membro dal quantitativo medio del totale delle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2008, 2009 e 2010.

(10)

È auspicabile che l’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro cui sia stato assegnato un limite negativo di emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato II della decisione n. 406/2009/CE per gli anni dal 2014 al 2019 sia definita da una traiettoria lineare che inizi con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2013 e termini con la sua assegnazione annuale di emissioni per il 2020.

(11)

È opportuno che le emissioni verificate di gas a effetto serra prodotte da impianti inclusi unilateralmente nel sistema di scambio delle quote di emissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo dal 2008 al 2012 non siano contabilizzate nel calcolo della media delle emissioni verificate di gas a effetto serra provenienti da impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2008, 2009 e 2010, in quanto ciò potrebbe comportare un doppio computo delle emissioni di gas a effetto serra in occasione di futuri adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni ai sensi dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

(12)

In vista dell’adesione della Croazia all’Unione europea è auspicabile che la sua assegnazione annuale di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 sia determinata mediante l’applicazione dello stesso metodo utilizzato per gli altri Stati membri. Tali valori dovrebbero diventare applicabili a partire dalla data di adesione della Croazia.

(13)

Con l’adozione da parte del Consiglio europeo della decisione 2012/419/UE, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (5) a decorrere dal 2014, le assegnazioni annuali di emissioni per la Francia a decorrere dal 2014 sono calcolate tenendo conto delle pertinenti emissioni riviste di gas a effetto serra.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro in relazione ad ogni anno compreso nel periodo dal 2013 al 2020 sono indicate nell’allegato I e si applicano fatte salve eventuali modifiche pubblicate a norma dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 2

In deroga all’articolo 1, nei casi in cui un atto adottato a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE preveda che gli Stati membri debbano presentare inventari sulle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II si applicano a decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas a effetto serra sono obbligatori.

Articolo 3

Le assegnazioni annuali di emissioni per la Croazia, come specificato nell’allegato I, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(3)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione (2012) 107 definitivo, del 26.4.2012.

(5)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


ALLEGATO I

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC

Paese

Assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Repubblica ceca

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danimarca

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Germania

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonia

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlanda

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grecia

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spagna

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francia

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Croazia

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italia

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cipro

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Lettonia

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lituania

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Lussemburgo

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungheria

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Paesi Bassi

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polonia

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portogallo

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Romania

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovacchia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finlandia

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Svezia

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Regno Unito

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


ALLEGATO II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell’IPCC

Paese

Assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di biossido di carbonio equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Repubblica ceca

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danimarca

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Germania

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlanda

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grecia

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spagna

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francia

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Croazia

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cipro

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Lettonia

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lituania

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Lussemburgo

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungheria

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Paesi Bassi

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polonia

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portogallo

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Romania

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovacchia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finlandia

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Svezia

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Regno Unito

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099