19.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2013
che autorizza l’uso dei bovini a rischio fino al termine della loro vita produttiva in Spagna a seguito della conferma ufficiale della presenza di BSE
[notificata con il numero C(2013) 1473]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2013/137/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento stabilisce le misure di eradicazione da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di una TSE. Tali misure consistono in particolare nell’abbattimento e nella distruzione completa degli animali e dei prodotti di origine animale identificati come a rischio («bovini a rischio») a causa di un collegamento epidemiologico con gli animali infetti. |
(2) |
La Spagna ha presentato alla Commissione la richiesta di una decisione che consenta l’uso dei bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(3) |
Le misure di controllo presentate dalla Spagna prevedono la rigorosa limitazione di movimento e la tracciabilità dei bovini, in modo che non sia minacciato l’attuale livello di protezione della salute umana e degli animali. |
(4) |
Sulla base di una valutazione favorevole del rischio, occorre quindi autorizzare la Spagna a utilizzare i bovini a rischio fino al termine della vita produttiva, purché siano soddisfatte determinate condizioni. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, la Spagna può utilizzare i bovini di cui all’allegato VII, punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino, di detto regolamento fino al termine della vita produttiva, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Spagna provvede affinché i bovini di cui al paragrafo 1:
a) |
siano permanentemente rintracciabili nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
b) |
siano spostati dalla loro azienda soltanto sotto controllo ufficiale e a fini di distruzione; |
c) |
non siano spediti in altri Stati membri o esportati in paesi terzi. |
3. La Spagna effettua controlli regolari per verificare la corretta applicazione della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.