22.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2013

che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2013) 60]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/39/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la richiesta presentata da Noble Energy International Ltd a mezzo posta elettronica il 17 agosto 2012,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 17 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE.

(2)

La domanda, proveniente da Noble Energy International Ltd, riguarda la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro. In conformità all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/17/CE, la Commissione ha informato Cipro con lettera del 26 settembre 2012 e ha richiesto ulteriori informazioni. Cipro ha risposto il 24 ottobre 2012.

II.   CONTESTO NORMATIVO

(3)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione di tale direttiva non siano soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della normativa unionale sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

(4)

Dato che Cipro ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (2), il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. È opportuno valutare l’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato sulla base di vari criteri, nessuno dei quali è necessariamente determinante.

(5)

Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori pertinenti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione sui predetti mercati.

(6)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(7)

In base alla prassi consolidata della Commissione (3), la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. Sempre sulla base della stessa prassi consolidata della Commissione è stato inoltre stabilito che la portata geografica di tale mercato è mondiale. Ai fini della presente decisione la definizione della portata geografica del mercato è mantenuta, non essendovi indicazioni di senso contrario.

(8)

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse.

(9)

Per valutare le quote di mercato degli operatori economici all’interno di questo settore sono stati quindi applicati gli altri due parametri: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (4).

(10)

Esiste un unico operatore economico attivo sul mercato della prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas a Cipro, ossia il richiedente, che ha ottenuto la prima licenza rilasciata nel 2008 a seguito del completamento della prima tornata di concessione delle licenze a Cipro. Tuttavia, tutte le compagnie impegnate nella prospezione giacimenti petroliferi e di gas sul mercato mondiale costituiscono potenziali concorrenti poiché hanno avuto accesso sia alla prima sia alla seconda tornata che è stata avviata nel febbraio 2012. Secondo Cipro, in questa seconda tornata, sono state presentate trentatré domande da parte di quindici imprese o consorzi.

(11)

Al 31 dicembre 2011, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e di gas ammontavano ad un totale di 481,4 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (di seguito «Sm3 o. e.») (5). Dal 31 dicembre 2011, a Cipro si è verificata un’unica scoperta di idrocarburi che, con le riserve di gas naturale, è stimata a circa 200 milioni di Sm3 o. e. (6) come comunicato dal richiedente. Tali riserve, se comprovate, sarebbero equivalenti a poco più dello 0,09 % delle riserve comprovate mondiali di gas e ad una percentuale molto inferiore in termini di gas e petrolio totali e aumenterebbero la quota del richiedente di riserve convalidate di gas naturale dallo 0,0416 % allo 0,1367 %.

(12)

Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette super majors (BP, ExxonMobil e Shell) e di un certo numero di cosiddette majors. Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(13)

Alla luce dei fattori esaminati, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è considerata soddisfatta a Cipro.

(14)

Dato che la condizione della libera accessibilità al mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non si applica quando gli enti aggiudicatori aggiudicano contratti destinati a consentire la prospezione a Cipro di giacimenti petroliferi e di gas, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività nella predetta area geografica.

(15)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo agosto-ottobre 2012 quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e da Cipro. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, non siano più soddisfatte.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas naturale a Cipro.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(3)  Cfr. in particolare la decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(4)  Cfr. in particolare i punti 25 e 27 della decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (GU L 103 del 7.4.2004, pag. 1) e decisioni successive, tra l’altro, la decisione del 3 maggio 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO) conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004.

(5)  Cfr. punto 5.2.1. della domanda e le fonti ivi citate, in particolare la BP Statistical Review of World Energy, giugno 2012; di seguito denominate BP Statistics.

(6)  I risultati della trivellazione esplorativa oscillavano dai 5 agli 8 mila miliardi di piedi cubi con una media lorda di 7 mila miliardi di piedi cubi equivalenti a 0,19824 mila miliardi di m3 di gas.