9.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2012

sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

(2013/5/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea mediante decisione del Consiglio 77/585/CEE (2) e le modifiche della convenzione di Barcellona sono state accettate mediante decisione del Consiglio 1999/802/CE (3).

(2)

Conformemente all’articolo 7 della convenzione di Barcellona, le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento della zona del Mare Mediterraneo derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

(3)

Uno dei protocolli della convenzione di Barcellona verte sulla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo («protocollo offshore»). Esso è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Sinora è stato ratificato da Albania, Cipro, Libia, Marocco, Siria e Tunisia. Oltre a Cipro, altri Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno recentemente annunciato anche la propria intenzione di ratificare il protocollo.

(4)

Si calcola che nel Mediterraneo vi siano più di 200 piattaforme offshore attive, mentre è all’esame la costruzione di altri impianti. In seguito alla scoperta di vasti giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, si prevede un aumento delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Date la natura semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mare Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello verificatosi nel Golfo del Messico nel 2010 potrebbe avere conseguenze transfrontaliere deleterie immediate sull’economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo. È probabile che le attività di esplorazione e sfruttamento si estenderanno, a medio termine, ad altre risorse minerali presenti in alto mare, nel fondo del mare e nel suo sottosuolo.

(5)

Una mancata gestione efficace dei rischi inerenti a tali attività potrebbe compromettere seriamente gli sforzi di tutti gli Stati membri che hanno l’obbligo di adottare le misure necessarieper conseguire e mantenere un buono stato ecologico nelle loro acque marine nel Mediterraneo, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (4). Inoltre, l’adozione delle misure necessarie contribuirebbe all’adempimento degli impegni e al rispetto degli obblighi contratti da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Slovenia e dalla stessa Unione in quanto parti contraenti della convenzione di Barcellona.

(6)

Il protocollo offshore comprende un’ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell’amministrazione. Se è opportuno che l’Unione intervenga a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore, tenendo presente, tra l’altro, l’alta probabilità di effetti transfrontalieri dei problemi ambientali connessi a tali attività, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero essere responsabili di talune misure di dettaglio previste nel protocollo offshore.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» adottata il 12 ottobre 2010, sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale e una delle azioni a questo scopo consiste nell’esamedelle possibilità offerte dalle convenzioni regionali. Essa raccomanda di rilanciare, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, il processo per far entrare in vigore il protocollo offshore.

(8)

Nelle conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, adottate il 3 dicembre 2010, il Consiglio ha affermato che l’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi prodigati per elaborare i più rigorosi standard di sicurezza nel quadro delle iniziative e sedi internazionali e della cooperazione regionale, come ad esempio nel Mar Mediterraneo. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a fare il miglior uso possibile delle convenzioni internazionali in vigore.

(9)

Nella risoluzione del 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha sottolineato l’importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo offshore non ratificato, che ha per obiettivo la protezione contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento.

(10)

Uno degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione è la promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali. In relazione al protocollo offshore, è di particolare importanza tener presente l’alta probabilità di effetti ambientali transfrontalieri in caso di incidenti in un mare semichiuso come il Mare Mediterraneo. È pertanto opportuno che l’Unione prenda tutte le iniziative necessarie a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore e per la protezione dell’ambiente marino nel Mare Mediterraneo.

(11)

La Commissione propone anche un regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi («regolamento proposto»).

(12)

Il protocollo offshore riguarda un settore che è disciplinato in ampia misura dal diritto dell’Unione. Ciò comprende, ad esempio, elementi quali la protezione dell’ambiente marino, la valutazione dell’impatto ambientale e la responsabilità per danni all’ambiente. Fatta salva la decisione definitiva dei legislatori in merito al regolamento proposto, il protocollo offshore è altresì coerente con gli obiettivi del regolamento proposto, ivi inclusi quelli in materia di autorizzazione, valutazione dell’impatto ambientale e capacità tecnico-finanziaria degli operatori.

(13)

È fondamentale assicurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, sia nel processo di negoziato e conclusione, sia nell’adempimento degli impegni assunti. Tale obbligo di cooperazione deriva dall’esigenza dell’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona e che non vi hanno ancora provveduto dovrebbero adottare le misure necessarie per portare a termine le procedure di ratifica o di adesione al protocollo offshore.

(14)

È opportuno che l’Unione aderisca al protocollo offshore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuoloè approvata a nome dell’Unione.

Il testo del protocollo offshore è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge le funzioni di depositario, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del protocollo offshore, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo offshore (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  Approvazione del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(3)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(4)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(5)  La data di entrata in vigore del protocollo offshore per l’Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

PROTOCOLLO

relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

IN QUANTO PARTI CONTRAENTI della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

TENENDO PRESENTE l’articolo 7 della suddetta convenzione,

TENENDO PRESENTE l’aumento delle attività di esplorazione e di sfruttamento del fondo del Mare Mediterraneo e del suo sottosuolo,

RICONOSCENDO che l’inquinamento che ne può derivare rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e per gli esseri umani,

DESIDEROSE di proteggere e preservare il Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e di sfruttamento,

TENENDO CONTO dei protocolli connessi alla convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e, in particolare, del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, adottato a Barcellona il 16 febbraio 1976, e del protocollo sulle zone specialmente protette del Mediterraneo, adottato a Ginevra il 3 aprile 1982,

TENENDO PRESENTI le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e firmata da numerose parti contraenti,

RICONOSCENDO le differenze nei livelli di sviluppo degli Stati costieri e tenendo conto degli imperativi economici e sociali dei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«convenzione», la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

b)

«organizzazione», l’organismo di cui all’articolo 17 della convenzione;

c)

«risorse», tutte le risorse minerali, siano esse allo stato solido, liquido o gassoso;

d)

«attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse nella zona del protocollo» (in prosieguo «attività»):

i)

attività di ricerca scientifica concernenti le risorse del fondo del mare e del suo sottosuolo;

ii)

attività di esplorazione:

attività sismologiche; prospezioni del fondo del mare e del suo sottosuolo; prelievo di campioni;

perforazioni esplorative;

iii)

attività di sfruttamento:

installazione di un impianto destinato all’estrazione di risorse e attività connesse;

perforazioni di sviluppo;

estrazione, trattamento e magazzinaggio;

trasporto a terra mediante condotte e carico di navi;

manutenzione, riparazione e altre operazioni ausiliarie;

e)

«inquinamento», la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della convenzione;

f)

«impianto», qualsiasi struttura fissa o galleggiante, e qualsiasi elemento che ne costituisca parte integrante, adibito alle attività, fra cui in particolare:

i)

unità fisse o mobili di perforazione offshore;

ii)

unità di produzione fisse o galleggianti, comprese unità a posizionamento dinamico;

iii)

infrastrutture di magazzinaggio offshore, incluse le navi utilizzate per tale scopo;

iv)

terminali di carico offshore e sistemi di trasporto dei prodotti estratti, come condotte sottomarine;

v)

apparecchiature ad esso correlate ed attrezzature per il ricarico, la lavorazione, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze estratte dal fondo del mare o dal suo sottosuolo;

g)

«operatore»:

i)

qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dalla parte avente giurisdizione sulla zona in cui si svolgono le attività (in prosieguo «parte contraente») in conformità del presente protocollo a svolgere tali attività e/o che svolge tali attività; o

ii)

qualsiasi persona che non è in possesso di un’autorizzazione ai sensi del presente protocollo, ma che esercita di fatto il controllo di tali attività;

h)

«zona di sicurezza», una zona stabilita intorno agli impianti in conformità delle disposizioni del diritto internazionale generale e dei requisiti tecnici, appositamente segnalata per garantire la sicurezza della navigazione e degli impianti;

i)

«residui», sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma o genere derivanti dalle attività contemplate dal presente protocollo che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti;

j)

«sostanze e materiali pericolosi o nocivi», sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma e genere che potrebbero causare inquinamento se introdotti nella zona del protocollo;

k)

«piano di utilizzo delle sostanze chimiche», un piano redatto dall’operatore di un impianto offshore che riporta:

i)

le sostanze chimiche che l’operatore intende utilizzare nelle operazioni;

ii)

lo scopo o gli scopi per cui l’operatore intende utilizzare le sostanze chimiche;

iii)

le concentrazioni massime delle sostanze chimiche che l’operatore intende utilizzare in composizione con altre sostanze e le quantità massime che si intende utilizzare in un determinato periodo;

iv)

la zona in cui è possibile che la sostanza chimica fuoriesca nell’ambiente marino;

l)

«idrocarburi», petrolio in tutte le sue forme, inclusi petrolio greggio, olio combustibile, morchie, residui di idrocarburi e prodotti raffinati e anche, senza limitare il carattere generale di quanto precede, le sostanze elencate nell’appendice del presente protocollo;

m)

«miscela di idrocarburi», ogni miscela contenente idrocarburi;

n)

«acque reflue»:

i)

acque di scarico e altri residui provenienti da qualsiasi tipo di servizi igienici, orinatoi ed evacuazioni di wc;

ii)

acque di scarico di locali ad uso medico (infermeria, locale per le cure mediche ecc.) tramite lavabi, vasche e ombrinali situati in tali locali;

iii)

altre acque reflue se mescolate con le acque di drenaggio sopra definite;

o)

«rifiuti», qualsiasi tipo di residuo alimentari, domestico e operativo generato durante il normale funzionamento dell’impianto e soggetto a smaltimento continuo o periodico, ad eccezione delle sostanze definite o elencate in altre parti del presente protocollo;

p)

«limite delle acque dolci», il punto di un corso d’acqua dolce in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina.

Articolo 2

Ambito di applicazione geografico

1.   La zona a cui si applica il presente protocollo (nel presente protocollo denominata «zona del protocollo») è la seguente:

a)

la zona del Mare Mediterraneo quale definita nell’articolo 1 della convenzione, compresi la piattaforma continentale, il fondo del mare e il suo sottosuolo;

b)

le acque, compresi il fondo del mare e il suo sottosuolo, sul lato rivolto verso terra delle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale e che si estendono, nel caso dei corsi d’acqua, fino al limite delle acque dolci.

2.   Le parti contraenti del presente protocollo (nel presente protocollo denominate «parti») possono includere nella zona del protocollo zone umide e zone costiere del proprio territorio.

3.   Nessuna disposizione del presente protocollo né alcun atto adottato sulla base dello stesso pregiudicano i diritti degli Stati per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale.

Articolo 3

Impegni generali

1.   Le parti adottano, individualmente o nell’ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure opportune per evitare, ridurre, combattere e controllare, nella zona del protocollo, l’inquinamento derivante dalle attività, assicurando, tra l’altro, che siano utilizzate a tal fine le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate.

2.   Le parti assicurano che siano adottati tutte le misure necessarie perché le attività non causino inquinamento.

SEZIONE II

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

Principi generali

1.   Tutte le attività nella zona del protocollo, compresa l’installazione in loco di impianti, sono soggette all’autorizzazione scritta preliminare per l’esplorazione o lo sfruttamento rilasciata dall’autorità competente. Prima di concedere l’autorizzazione, tale autorità si accerta che l’impianto sia stato costruito in conformità di norme e pratiche internazionali e che l’operatore disponga della competenza tecnica e della capacità finanziaria per svolgere le attività. L’autorizzazione è concessa conformemente alla procedura appropriata, stabilita dall’autorità competente.

2.   L’autorizzazione è rifiutata se esistono indicazioni che le attività proposte possano causare effetti nocivi significativi sull’ambiente che non potrebbero essere evitati rispettando le condizioni stabilite nell’autorizzazione e specificate all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

3.   Quando valuta se approvare la localizzazione di un impianto, la parte contraente garantisce che tale localizzazione non comporterà effetti negativi per le infrastrutture esistenti, in particolare per condotte e cavi.

Articolo 5

Requisiti per le autorizzazioni

1.   La parte contraente stabilisce che ciascuna domanda di autorizzazione o di rinnovo di un’autorizzazione è subordinata alla presentazione del progetto da parte dell’operatore candidato all’autorità competente e che tale domanda deve comprendere, in particolare, i seguenti elementi:

a)

un’indagine sugli effetti delle attività proposte sull’ambiente; in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona, l’autorità competente può chiedere che sia realizzata una valutazione d’impatto ambientale conformemente all’allegato IV del presente protocollo;

b)

la definizione precisa delle zone geografiche in cui è prevista l’attività, comprese le zone di sicurezza;

c)

informazioni dettagliate sulle qualifiche professionali e tecniche dell’operatore candidato e del personale dell’impianto nonché sulla composizione dell’equipaggio;

d)

le misure di sicurezza di cui all’articolo 15;

e)

il piano di emergenza dell’operatore di cui all’articolo 16;

f)

le procedure di monitoraggio di cui all’articolo 19;

g)

i piani di rimozione degli impianti di cui all’articolo 20;

h)

le precauzioni per le zone specialmente protette di cui all’articolo 21;

i)

l’assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità secondo quanto prescritto all’articolo 27, paragrafo 2, lettera b).

2.   Per attività di ricerca scientifica e di esplorazione l’autorità competente può decidere di limitare la portata dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo in funzione della natura, dell’ambito e della durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona.

Articolo 6

Concessione delle autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni di cui all’articolo 4 sono concesse solo dopo che l’autorità competente abbia esaminato i requisiti elencati all’articolo 5 e all’allegato IV.

2.   Ciascuna autorizzazione specifica le attività e il periodo di validità dell’autorizzazione, definisce i limiti geografici della zona soggetta all’autorizzazione e precisa i requisiti tecnici e gli impianti autorizzati. Le necessarie zone di sicurezza sono stabilite in una fase successiva appropriata.

3.   L’autorizzazione può imporre condizioni con riguardo alle misure, alle tecniche o ai metodi elaborati per ridurre al minimo i rischi di inquinamento derivante dalle attività e i relativi danni.

4.   Le parti notificano appena possibile all’organizzazione le autorizzazioni concesse o rinnovate. L’organizzazione tiene un registro di tutti gli impianti autorizzati nella zona del protocollo.

Articolo 7

Sanzioni

Ciascuna parte prescrive sanzioni da irrogare per le violazioni di obblighi derivanti dal presente protocollo o per la mancata osservanza della legislazione o regolamentazione nazionale di recepimento del presente protocollo o per il mancato rispetto delle condizioni specifiche annesse all’autorizzazione.

SEZIONE III

RESIDUI E SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI

Articolo 8

Obbligo generale

Fatte salve le altre norme o gli altri obblighi di cui alla presente sezione, le parti impongono agli operatori l’obbligo generale di utilizzare le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e di osservare norme accettate a livello internazionale per quanto riguarda i residui nonché l’uso, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi al fine di ridurre al minimo il rischio di inquinamento.

Articolo 9

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi

1.   L’uso e il magazzinaggio di sostanze chimiche per le attività sono approvati dall’autorità competente sulla base del piano di utilizzo delle sostanze chimiche.

2.   La parte contraente può disciplinare, limitare o vietare l’uso di sostanze chimiche per le attività conformemente agli orientamenti che devono essere adottati dalle parti contraenti.

3.   Ai fini della protezione dell’ambiente le parti garantiscono che ogni sostanza e materiale utilizzati per le attività siano accompagnati da una descrizione della composizione fornita dal soggetto che produce tale sostanza o materiale.

4.   Nella zona del protocollo è vietato lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell’allegato I del presente protocollo.

5.   Lo smaltimento nella zona del protocollo di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell’allegato II presente protocollo è subordinato in ciascun caso al rilascio di un permesso speciale preventivo da parte dell’autorità competente.

6.   Lo smaltimento nella zona del protocollo di tutte le altre sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo e che potrebbero causare inquinamento è subordinato al rilascio di un permesso generale preventivo da parte dell’autorità competente.

7.   I permessi di cui ai paragrafi 5 e 6 sono rilasciati solo dopo un’attenta considerazione di tutti fattori di cui all’allegato III del presente protocollo.

Articolo 10

Idrocarburi e miscele di idrocarburi e fluidi e detriti di perforazione

1.   Le parti elaborano e adottano norme comuni per lo smaltimento di idrocarburi e di miscele di idrocarburi provenienti dagli impianti nella zona del protocollo:

a)

tali norme comuni sono elaborate conformemente alle disposizioni dell’allegato V, parte A;

b)

tali norme comuni non sono meno restrittive delle seguenti, in particolare:

i)

per il drenaggio della sala macchine, un contenuto di idrocarburi massimo di 15 mg per litro non diluito;

ii)

per l’acqua di produzione, un contenuto di idrocarburi massimo di 40 mg per litro in media per ogni mese di calendario; il contenuto non è in nessun momento superiore a 100 mg per litro;

c)

le parti decidono di comune accordo il metodo che sarà utilizzato per analizzare il contenuto di idrocarburi.

2.   Le parti formulano e adottano norme comuni per l’utilizzo e lo smaltimento di fluidi e detriti di perforazione nella zona del protocollo. Tali norme comuni sono elaborate conformemente alle disposizioni dell’allegato V, parte B.

3.   Ciascuna parte adotta misure appropriate per far rispettare le norme comuni adottate a norma del presente articolo o norme più restrittive eventualmente adottate.

Articolo 11

Acque reflue

1.   La parte contraente vieta lo scarico di acque reflue provenienti da impianti occupati in permanenza da dieci o più persone nella zona del protocollo, salvo se:

a)

l’impianto scarica acque reflue dopo il loro trattamento, approvato dall’autorità competente, ad una distanza di almeno quattro miglia nautiche dalla terraferma o dall’impianto ittico fisso più vicini, lasciando alla parte contraente la facoltà di decidere caso per caso; o

b)

le acque reflue non sono trattate, ma lo scarico è effettuato in conformità delle norme e regole internazionali; o

c)

le acque reflue sono state trattate in un impianto di depurazione approvato certificato dall’autorità competente.

2.   Se del caso e ove ritenuto necessario, la parte contraente impone disposizioni più severe, fra l’altro a causa del regime delle correnti nella zona o in prossimità di una delle zone di cui all’articolo 21.

3.   Le eccezioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se lo scarico produce solidi galleggianti visibili o se causa colorazione, decolorazione od opacità delle acque circostanti.

4.   Se le acque reflue sono mescolate a residui e sostanze e materiali pericolosi o nocivi soggetti a requisiti di smaltimento diversi, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 12

Rifiuti

1.   La parte contraente vieta lo smaltimento nella zona del protocollo dei seguenti prodotti e materiali:

a)

tutta la plastica, comprese, tra l’altro, funi sintetiche, reti da pesca sintetiche e sacchetti per rifiuti in plastica;

b)

tutti gli altri rifiuti non biodegradabili, compresi prodotti in carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglie, paglioli e materiali di rivestimento e imballaggio.

2.   Lo smaltimento di residui alimentari nella zona del protocollo ha luogo quanto più lontano possibile dalla terraferma, in conformità delle norme e regole internazionali.

3.   Se i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi soggetti a diversi requisiti di smaltimento o di scarico, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 13

Impianti di raccolta, istruzioni e sanzioni

Le parti provvedono affinché:

a)

gli operatori smaltiscano in modo soddisfacente tutti i residui e le sostanze e i materiali pericolosi o nocivi in impianti di raccolta designati a terra, salvo diversa disposizione del protocollo;

b)

a tutto il personale siano impartite istruzioni sui mezzi adeguati di smaltimento;

c)

gli smaltimenti illegali siano soggetti a sanzioni.

Articolo 14

Eccezioni

1.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano nei seguenti casi:

a)

forza maggiore e in particolare per smaltimenti:

destinati a salvare vite umane,

destinati a garantire la sicurezza degli impianti,

in caso di danni all’impianto o alle sue apparecchiature,

a condizione che dopo la scoperta del danno o dopo lo smaltimento siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per ridurre gli effetti negativi;

b)

scarico in mare di sostanze contenenti idrocarburi o di sostanze e materiali pericolosi o nocivi che, previa autorizzazione dell’autorità competente, sono utilizzati per combattere episodi specifici di inquinamento al fine di ridurre al minimo i danni dovuti all’inquinamento.

2.   Le disposizioni della presente sezione si applicano, tuttavia, in tutti i casi in cui l’operatore ha agito con l’intento di causare danni o in modo imprudente e sapendo che con ogni probabilità ne sarebbe risultato un danno.

3.   Gli smaltimenti effettuati nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicati immediatamente all’organizzazione e, tramite l’organizzazione stessa o direttamente, alla parte o alle parti potenzialmente interessate, unitamente a informazioni dettagliate sulle circostanze e sulla natura e quantità di residui o sostanze o materiali pericolosi o nocivi scaricati.

SEZIONE IV

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 15

Misure di sicurezza

1.   La parte contraente nella cui giurisdizione le attività sono previste o sono svolte provvede affinché siano adottate misure di sicurezza con riguardo alla progettazione, alla costruzione, alla posa, alle attrezzature, alla segnalazione, al funzionamento e alla manutenzione degli impianti.

2.   La parte contraente provvede affinché l’operatore disponga negli impianti, in qualsiasi momento, di attrezzature e dispositivi adeguati, mantenuti in buono stato di funzionamento, per proteggere la vita umana, prevenire e combattere l’inquinamento accidentale e facilitare la pronta reazione a un’emergenza, in conformità delle migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e delle disposizioni del piano di emergenza dell’operatore di cui all’articolo 16.

3.   L’autorità competente richiede un certificato di sicurezza e idoneità all’utilizzo previsto («certificato»), rilasciato da un organismo riconosciuto e da presentare per piattaforme di produzione, unità mobili di perforazione offshore, infrastrutture di magazzinaggio offshore, sistemi di carico offshore e condotte e per altri impianti di questo tipo eventualmente specificati dalla parte contraente.

4.   Le parti assicurano mediante ispezione che le attività siano esercitate dall’operatore conformemente al presente articolo.

Articolo 16

Piano di emergenza

1.   In casi di emergenza le parti contraenti attuano, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.

2.   Ciascuna parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di predisporre un piano di emergenza per combattere l’inquinamento accidentale, coordinato con il piano di emergenza della parte contraente redatto conformemente al protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica e approvato in conformità delle procedure stabilite dalle autorità competenti.

3.   Ogni parte contraente istituisce un coordinamento per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di emergenza. Tali piani sono stabiliti conformemente agli orientamenti adottati dalla competente organizzazione internazionale. In particolare, essi sono conformi alle disposizioni dell’allegato VII del presente protocollo.

Articolo 17

Notifica

Ogni parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di comunicare senza indugio all’autorità competente:

a)

qualsiasi evento verificatosi nel loro impianto che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo;

b)

qualsiasi evento osservato in mare che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo.

Articolo 18

Assistenza reciproca in casi di emergenza

In casi di emergenza una parte che necessita di assistenza per prevenire, ridurre o combattere l’inquinamento derivante dalle attività può chiedere l’aiuto delle altre parti, direttamente o attraverso il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all’inquinamento nel Mediterraneo (Rempec), che fanno il possibile per fornire l’assistenza richiesta.

A tal fine, una parte che sia anche parte contraente del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica applica le pertinenti disposizioni del suddetto protocollo.

Articolo 19

Monitoraggio

1.   L’operatore è tenuto a misurare, o a far misurare da un soggetto qualificato esperto in materia, gli effetti delle attività sull’ambiente in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona e a comunicare tali dati periodicamente o su richiesta dell’autorità competente ai fini dell’effettuazione di una valutazione da parte di tale autorità secondo la procedura da essa definita nel proprio sistema di autorizzazione.

2.   Ove appropriato, l’autorità competente istituisce un sistema nazionale di monitoraggio al fine di poter monitorare periodicamente gli impianti e l’impatto delle attività sull’ambiente, in modo da assicurare che siano soddisfatte le condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione.

Articolo 20

Rimozione degli impianti

1.   L’autorità competente impone all’operatore di rimuovere gli impianti abbandonati o in disuso per garantire la sicurezza della navigazione, tenendo conto degli orientamenti e delle norme adottate dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione tiene anche nel debito conto gli altri usi legittimi del mare, in particolare la pesca, la protezione dell’ambiente marino e i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. Prima della rimozione l’operatore, sotto la propria responsabilità, prende tutte le misure necessarie a prevenire fuoriuscite o sversamenti dal sito delle attività.

2.   L’autorità competente impone all’operatore di rimuovere condotte abbandonate o in disuso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, o di pulirne l’interno e abbandonarle o di pulirne l’interno e sotterrarle in modo che non causino inquinamento, non costituiscano un pericolo per la navigazione, non ostacolino la pesca, non rappresentino una minaccia per l’ambiente marino e non interferiscano con altri usi legittimi del mare o con i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. L’autorità competente provvede affinché sia data appropriata pubblicità alla profondità, alla posizione e alle dimensioni delle condotte sotterrate e che tali informazioni siano indicate sulle carte e notificate all’organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali competenti nonché alle parti.

3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti in disuso o abbandonati da un operatore la cui autorizzazione possa essere stata sospesa o ritirata conformemente all’articolo 7.

4.   L’autorità competente può indicare eventuali modifiche da apportare al livello delle attività e alle misure per la protezione dell’ambiente marino inizialmente previsti.

5.   L’autorità competente può disciplinare la cessione o il trasferimento ad altre persone di attività autorizzate.

6.   Se l’operatore non rispetta le disposizioni del presente articolo, l’autorità competente intraprende, a spese dell’operatore, l’azione o le azioni che possono risultare necessarie per rimediare all’inadempienza dell’operatore.

Articolo 21

Zone specialmente protette

Per la protezione delle zone definite nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo e le altre zone eventualmente stabilite da una parte e al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi in esso enunciati, le parti adottano misure speciali in conformità del diritto internazionale, individualmente o tramite una cooperazione bilaterale o multilaterale, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento derivante dalle attività svolte in tali zone.

In aggiunta alle misure indicate nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo per la concessione di autorizzazioni, tali misure possono tra l’altro comprendere:

a)

restrizioni o condizioni speciali per la concessione di autorizzazioni per tali zone:

i)

l’elaborazione e l’esame di valutazioni d’impatto ambientale;

ii)

l’elaborazione in tali zone di disposizioni specifiche concernenti il monitoraggio, la rimozione degli impianti e il divieto di qualsiasi scarico;

b)

l’intensificazione degli scambi di informazioni tra gli operatori, le autorità competenti, le parti e l’organizzazione con riguardo alle questioni che possono interessare tali zone.

SEZIONE V

COOPERAZIONE

Articolo 22

Studi e programmi di ricerca

Conformemente all’articolo 13 della convenzione le parti, ove appropriato, cooperano per promuovere studi e intraprendere programmi di ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di mettere a punto nuovi metodi per:

a)

svolgere le attività in modo da ridurre al minimo il rischio di inquinamento;

b)

prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento, soprattutto in casi di emergenza.

Articolo 23

Regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate

1.   Le parti cooperano, direttamente o tramite l’organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di:

a)

stabilire criteri scientifici appropriati per la formulazione e l’elaborazione di regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente protocollo;

b)

formulare ed elaborare tali regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate;

c)

formulare e adottare orientamenti in conformità delle pratiche e delle procedure internazionali allo scopo di garantire l’osservanza delle disposizioni dell’allegato VI.

2.   Le parti si adoperano per armonizzare quanto prima le rispettive legislazioni e regolamentazioni con le regole, norme e e pratiche e procedure internazionali raccomandate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le parti si sforzano, nella misura del possibile, di scambiare informazioni concernenti le loro politiche, legislazioni e regolamentazioni nazionali nonché l’armonizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 24

Assistenza scientifica e tecnica ai paesi in via di sviluppo

1.   Le parti cooperano, direttamente o con l’assistenza di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di elaborare e, nella misura del possibile, attuare programmi di assistenza a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della scienza, del diritto, dell’istruzione e della tecnologia, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l’inquinamento derivante dalle attività nella zona del protocollo.

2.   L’assistenza tecnica comprende, in particolare, la formazione di personale scientifico, giuridico e tecnico nonché l’acquisizione, l’utilizzazione e la fabbricazione da parte di tali paesi delle attrezzature appropriate a condizioni vantaggiose da convenire tra le parti interessate.

Articolo 25

Informazioni reciproche

Le parti si informano reciprocamente, direttamente o tramite l’organizzazione, in merito alle misure adottate, ai risultati conseguiti e, se del caso, alle difficoltà incontrate nell’applicazione del presente protocollo. Le procedure per la raccolta e la comunicazione di tali informazioni sono stabilite nel corso delle riunioni delle parti.

Articolo 26

Inquinamento transfrontaliero

1.   Ogni parte adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività soggette alla propria giurisdizione siano condotte in modo da non causare inquinamento oltre i limiti della propria giurisdizione.

2.   Una parte nella cui giurisdizione le attività sono previste o svolte tiene conto di eventuali effetti dannosi sull’ambiente, a prescindere dal fatto che tali effetti possano prodursi entro i limiti della propria giurisdizione o oltre tali limiti.

3.   Se una parte viene a conoscenza di casi in cui l’ambiente marino è in pericolo imminente di essere danneggiato o è stato danneggiato dall’inquinamento, essa ne informa immediatamente le altre parti che ritiene possano essere interessate da tale danno e il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all’inquinamento nel Mediterraneo (Rempec) e fornisce loro tempestivamente informazioni affinché, se necessario, possano prendere le misure appropriate. Il Rempec diffonde immediatamente tali informazioni a tutte le parti interessate.

4.   Le parti si adoperano, conformemente ai propri sistemi giuridici e, se del caso, sulla base di un accordo, per garantire parità di accesso e di trattamento nei procedimenti amministrativi a cittadini di altri Stati che possano essere interessati dall’inquinamento o da altri effetti negativi risultanti dalle operazioni proposte o in corso.

5.   Se l’inquinamento ha origine nel territorio di uno Stato che non è parte contraente del presente protocollo, qualsiasi parte contraente interessata si adopera per cooperare con tale Stato al fine di rendere possibile l’applicazione del protocollo.

Articolo 27

Responsabilità e risarcimento

1.   Le parti si impegnano a cooperare appena possibile per elaborare e adottare norme e procedure appropriate concernenti la determinazione delle responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cui al presente protocollo, conformemente all’articolo 16 della convenzione.

2.   In attesa dell’instaurazione di tali procedure ogni parte:

a)

adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori siano considerati responsabili dei danni causati dalle attività e che siano tenuti a versare un risarcimento pronto e adeguato;

b)

adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori abbiano e mantengano una copertura assicurativa o un’altra garanzia finanziaria della natura e alle condizioni specificate dalla parte contraente per garantire il risarcimento dei danni causati dalle attività contemplate dal presente protocollo.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Nomina delle autorità competenti

Ciascuna parte contraente nomina una o più autorità competenti per:

a)

concedere, rinnovare e registrare le autorizzazioni previste alla sezione II del presente protocollo;

b)

rilasciare e registrare i permessi speciali e generali di cui all’articolo 9 del presente protocollo;

c)

rilasciare i permessi di cui all’allegato V del presente protocollo;

d)

approvare il sistema di trattamento e certificare l’impianto di depurazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo;

e)

concedere l’autorizzazione preventiva per gli scarichi eccezionali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo;

f)

adempiere agli obblighi riguardanti le misure di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo;

g)

svolgere le funzioni relative al piano di emergenza di cui all’articolo 16 e all’allegato VII del presente protocollo;

h)

stabilire le procedure di monitoraggio di cui all’articolo 19 del presente protocollo;

i)

controllare le operazioni di rimozione degli impianti di cui all’articolo 20 del presente protocollo.

Articolo 29

Misure transitorie

Ciascuna parte elabora procedure e regolamenti relativi alle attività, autorizzate o meno, avviate prima dell’entrata in vigore del presente protocollo per assicurare, nel limite del possibile, la loro conformità alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 30

Riunioni

1.   Le riunioni ordinarie delle parti si svolgono durante le riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, tenute conformemente all’articolo 18 della convenzione. Le parti possono anche tenere riunioni straordinarie, conformemente all’articolo 18 della convenzione.

2.   Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno, tra l’altro, come obiettivo:

a)

vigilare sull’attuazione del presente protocollo ed esaminare l’efficacia delle misure adottate nonché l’opportunità di adottare altre misure, in particolare sotto forma di allegati e appendici;

b)

rivedere e modificare allegati o appendici del presente protocollo;

c)

esaminare le informazioni relative alle autorizzazioni concesse o rinnovate conformemente alla sezione II del presente protocollo;

d)

esaminare le informazioni relative ai permessi rilasciati e alle approvazioni concesse conformemente alla sezione III del presente protocollo;

e)

adottare gli orientamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente protocollo;

f)

esaminare i dati relativi ai piani di emergenza e ai mezzi di intervento nei casi di emergenza adottati conformemente all’articolo 16 del presente protocollo;

g)

stabilire criteri e formulare regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del presente protocollo, nella forma convenuta dalle parti;

h)

facilitare l’attuazione delle politiche e il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione V, in particolare l’armonizzazione delle normative nazionali e della Comunità europea conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del presente protocollo;

i)

esaminare i progressi realizzati nell’attuazione dell’articolo 27 del presente protocollo;

j)

assolvere ad ogni altro compito che risulti necessario per l’applicazione del presente protocollo.

Articolo 31

Relazioni con la convenzione

1.   Le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.

2.   Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate conformemente all’articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo altrimenti convenuto dalle parti del presente protocollo.

Articolo 32

Clausola finale

1.   Il presente protocollo è aperto a Madrid dal 14 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995 per la firma degli Stati parti della convenzione invitati alla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sul protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento risultante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, tenutasi a Madrid il 13 e 14 ottobre 1994. Esso è inoltre aperto fino alle stesse date per la firma della Comunità europea e di ogni simile raggruppamento economico regionale di cui almeno un membro sia uno Stato costiero della zona del protocollo e che eserciti competenze nei settori contemplati dal presente protocollo conformemente all’articolo 30 della convenzione.

2.   Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna, che assumerà le funzioni di depositario.

3.   Dal 15 ottobre 1995 il presente protocollo è aperto all’adesione degli Stati di cui al paragrafo 1, della Comunità europea e di ogni raggruppamento indicato nello stesso paragrafo.

4.   Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo o di adesione allo stesso delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

ALLEGATO I

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi il cui smaltimento è vietato nella zona del protocollo

A.

Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono elencati ai fini previsti all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo. Sono stati scelti principalmente sulla base della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione.

1.

Mercurio e composti del mercurio

2.

Cadmio e composti del cadmio

3.

Composti organostannici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

4.

Composti organofosforici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

5.

Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente marino (1)

6.

Petrolio greggio, olio combustibile, morchie, oli lubrificanti usati e prodotti raffinati

7.

Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono interferire con ogni tipo di utilizzazione legittima del mare

8.

Sostanze che risultano avere proprietà cancerogene, teratogene o mutagene nell’ambiente marino o attraverso di esso

9.

Sostanze radioattive, compresi i loro residui, se i relativi scarichi non sono conformi ai principi della radioprotezione definiti dalle competenti organizzazioni internazionali, tenendo conto della protezione dell’ambiente marino.

B.

Il presente allegato non si applica agli scarichi contenenti sostanze elencate nella parte A in quantità inferiori ai limiti definiti congiuntamente dalle parti e, per quanto riguarda gli idrocarburi, ai limiti definiti all’articolo 10 del presente protocollo.


(1)  Ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocui.

ALLEGATO II

Sostanze e materiali pericolosi o nocivi il cui smaltimento è soggetto a un permesso speciale

A.

Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono stati selezionati ai fini dell’articolo 9, paragrafo 5, del protocollo.

1.

Arsenico

2.

Piombo

3.

Rame

4.

Zinco

5.

Berillio

6.

Nichel

7.

Vanadio

8.

Cromo

9.

Biocidi e loro derivati non compresi nell’allegato I

10.

Selenio

11.

Antimonio

12.

Molibdeno

13.

Titanio

14.

Stagno

15.

Bario (diverso dal solfato di bario)

16.

Boro

17.

Uranio

18.

Cobalto

19.

Tallio

20.

Tellurio

21.

Argento

22.

Cianuri

B.

Il controllo e la rigorosa limitazione dello scarico delle sostanze di cui alla parte A devono essere attuati conformemente all’allegato III.

ALLEGATO III

FATTORI DA CONSIDERARE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Ai fini del rilascio di un permesso richiesto a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, si terrà conto in particolare, a seconda dei casi, dei seguenti fattori

A.

Caratteristiche e composizione del residuo

1.

Tipo e dimensioni della fonte del residuo (ad esempio processo industriale)

2.

Tipo di residuo (origine, composizione media)

3.

Forma del residuo (solido, liquido, fanghi, gassoso)

4.

Quantità totale (volume scaricato, ad esempio all’anno)

5.

Modalità dello scarico (continuo, intermittente, a variazione stagionale ecc.)

6.

Concentrazioni dei principali costituenti, delle sostanze elencate nell’allegato I, delle sostanze elencate nell’allegato II e, se del caso, di altre sostanze

7.

Proprietà fisiche, chimiche e biochimiche del residuo

B.

Caratteristiche dei componenti del residuo in termini di nocività

1.

Persistenza (fisica, chimica, biologica) nell’ambiente marino

2.

Tossicità e altri effetti nocivi

3.

Accumulo nei materiali biologici o nei sedimenti

4.

Trasformazione biochimica che produce composti nocivi

5.

Effetti negativi sul contenuto e sull’equilibrio di ossigeno

6.

Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell’ambiente acquatico con altri componenti dell’acqua marina che possono produrre effetti biologici o altri effetti nocivi ai fini delle utilizzazioni elencate nella parte E

C.

Caratteristiche del luogo di scarico e dell’ambiente marino ricettore

1.

Caratteristiche idrografiche, meteorologiche, geologiche e topografiche della zona

2.

Ubicazione e tipo di scarico (emissario, canale, bocca di scarico ecc.) e relazione con altre zone (aree di svago, zone adibite alla riproduzione, all’allevamento e alla pesca, zone adibite alla molluschicoltura ecc.) e altri scarichi

3.

Diluizione iniziale nel punto di scarico nell’ambiente marino ricettore

4.

Caratteristiche di dispersione (ad esempio, effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale)

5.

Caratteristiche delle acque ricettrici con riguardo alle condizioni fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche nella zona di scarico

6.

Capacità dell’ambiente marino ricettore di assorbire gli scarichi di residui senza effetti indesiderabili

D.

Disponibilità di tecniche in materia di residui

I metodi di riduzione e scarico dei residui dovrebbero essere scelti, sia per gli effluenti industriali che per quelli domestici, tenendo conto della disponibilità e della fattibilità di:

a)

processi di trattamento alternativi;

b)

metodi di riutilizzo o di smaltimento;

c)

alternative di smaltimento a terra;

d)

tecnologie appropriate a scarsa produzione di residui.

E.

Danni potenziali all’ecosistema marino e alle utilizzazioni dell’acqua di mare

1.

Effetti sulla salute umana dovuti all’impatto dell’inquinamento su:

a)

organismi marini commestibili;

b)

acque di balneazione;

c)

estetica.

2.

Effetti sugli ecosistemi marini, in particolare sulle risorse biologiche, sulle specie minacciate e sugli habitat vulnerabili

3.

Effetti su altri usi legittimi del mare in conformità del diritto internazionale

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

1.

Ciascuna parte impone che la valutazione d’impatto ambientale contenga almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dei confini geografici della zona in cui si svolgeranno le attività, comprese se del caso le zone di sicurezza;

b)

una descrizione dello stato iniziale dell’ambiente nella zona;

c)

un’indicazione della natura, degli scopi, della portata e della durata delle attività proposte;

d)

una descrizione dei metodi, degli impianti e degli altri mezzi che devono essere utilizzati e delle possibili alternative a tali metodi e mezzi;

e)

una descrizione degli effetti prevedibili diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, delle attività proposte sull’ambiente, compresi flora, fauna ed equilibrio ecologico;

f)

una relazione che descriva le misure proposte per ridurre al minimo il rischio di danni ambientali derivanti dallo svolgimento delle attività proposte, comprese possibili alternative a tali misure;

g)

un’indicazione delle misure da adottare per proteggere l’ambiente dall’inquinamento e da altri effetti negativi durante e dopo le attività proposte;

h)

un riferimento alla metodologia utilizzata per effettuare la valutazione d’impatto ambientale;

i)

un’indicazione della probabilità che l’ambiente di un altro Stato risenta delle attività proposte.

2.

Ciascuna parte stabilisce norme che tengano conto delle regole, norme e pratiche e procedure internazionali raccomandate, adottate conformemente all’articolo 23 del protocollo, in base alle quali le valutazioni d’impatto ambientale devono essere esaminate.

ALLEGATO V

IDROCARBURI E MISCELE DI IDROCARBURI E FLUIDI E DETRITI DI PERFORAZIONE

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti conformemente all’articolo 10.

A.

Idrocarburi e miscele di idrocarburi

1.

Gli sversamenti ad alto contenuto di idrocarburi provenienti dal drenaggio di lavorazione e dal drenaggio di piattaforma sono contenuti, deviati e quindi trattati come parte del prodotto, ma il rimanente è trattato a un livello accettabile prima di essere scaricato, conformemente alle buone pratiche del settore petrolifero

2.

I residui e i fanghi contenenti idrocarburi derivanti dai processi di separazione sono trasportati a terra

3.

Sono prese tutte le necessarie precauzioni per ridurre al minimo le fuoriuscite in mare di petrolio raccolto o bruciato durante le prove dei pozzi

4.

Sono prese tutte le necessarie precauzioni per garantire che il gas risultante dalle attività petrolifere sia bruciato o utilizzato in maniera appropriata

B.

Fluidi e detriti di perforazione

1.

I fluidi e i detriti di perforazione a base acquosa sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a)

l’utilizzo e lo smaltimento di tali fluidi di perforazione sono disciplinati dal piano di utilizzo delle sostanze chimiche e dalle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo;

b)

lo smaltimento dei detriti di perforazione è effettuato a terra o in mare in un sito o una zona appropriati decisi dall’autorità competente.

2.

I fluidi e i detriti di perforazione a base di idrocarburi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a)

tali fluidi sono utilizzati solo se presentano una tossicità sufficientemente bassa e solo dopo che l’autorità competente, dopo aver verificato il livello di tossicità, abbia rilasciato un permesso all’operatore;

b)

è vietato lo smaltimento in mare di tali fluidi di perforazione;

c)

lo smaltimento in mare dei detriti di perforazione è autorizzato solo a condizione che un sistema efficace di controllo dei solidi sia installato e funzioni adeguatamente, che il punto di scarico si trovi ben al di sotto della superficie dell’acqua e che il contenuto di idrocarburi sia inferiore a 100 grammi per chilogrammo di detriti secchi;

d)

è vietato lo smaltimento di tali detriti di perforazione nelle zone specialmente protette;

e)

in caso di perforazioni di produzione e di sviluppo deve essere attuato un programma di campionamento e analisi del fondo marino nella zona di contaminazione.

3.

Fluidi di perforazione a base di gasolio:

è vietato l’utilizzo di fluidi di perforazione a base di gasolio. Il gasolio può eccezionalmente essere aggiunto ai fluidi di perforazione nelle situazioni che le parti possono spcificare.

ALLEGATO VI

MISURE DI SICUREZZA

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti conformemente all’articolo 15:

a)

l’impianto deve essere sicuro e adatto allo scopo per cui deve essere usato, in particolare deve essere progettato e costruito in modo da resistere, con il suo carico massimo, a qualsiasi fenomeno naturale, in special modo le condizioni di vento e di onde massimi rilevate negli annali meteorologici, possibilità di terremoti, condizioni e stabilità del fondo marino e profondità delle acque;

b)

tutte le fasi delle attività, compresi il magazzinaggio e il trasporto delle risorse estratte, devono essere adeguatamente preparate, l’attività nel suo complesso deve poter essere controllata a fini di sicurezza e deve essere condotta nel modo più sicuro possibile e l’operatore deve applicare un sistema di monitoraggio per tutte le attività;

c)

i sistemi di sicurezza più avanzati devono essere utilizzati e verificati periodicamente per ridurre al minimo i pericoli di fuoriuscite, sversamenti, scarichi accidentali, incendi, esplosioni, eruzioni o qualsiasi altra minaccia per la sicurezza umana o per l’ambiente; un equipaggio specializzato istruito sul funzionamento e sulla manutenzione di questi sistemi deve essere presente ed effettuare esercitazioni periodiche. Qualora siano autorizzati impianti non occupati in permanenza da personale, è assicurata la disponibilità permanente di un equipaggio specializzato;

d)

l’impianto e, se necessario, la zona di sicurezza stabilita devono essere segnalati conformemente alle raccomandazioni internazionali in modo da fornire un avvertimento adeguato della loro presenza e indicazioni sufficienti per la loro individuazione;

e)

Conformemente alle pratiche marittime internazionali, gli impianti devono essere indicati sulle carte ed essere comunicati agli interessati;

f)

per garantire l’osservanza delle disposizioni che precedono, la persona o le persone responsabili dell’impianto e/o delle attività, compresa la persona responsabile della valvola di sicurezza, devono possedere le qualifiche richieste dall’autorità competente e deve essere disponibile in permanenza personale qualificato in numero sufficiente. Tali qualifiche prevedono in particolare una formazione continua in materia di sicurezza e ambiente.

ALLEGATO VII

PIANO DI EMERGENZA

A.   Piano di emergenza dell’operatore

1.

Gli operatori sono tenuti ad assicurare che:

a)

l’impianto disponga dei sistemi di allarme e di comunicazione più appropriati e mantenuti in buono stato di funzionamento;

b)

sia dato immediatamente l’allarme in caso di emergenza e che qualsiasi emergenza sia tempestivamente comunicata all’autorità competente;

c)

la trasmissione dell’allarme, l’assistenza appropriata e il coordinamento dell’assistenza possano essere organizzati e controllati senza indugio in coordinamento con l’autorità competente;

d)

l’equipaggio presente nell’impianto e l’autorità competente siano informati immediatamente sulla natura e sulla portata dell’emergenza;

e)

l’autorità competente sia costantemente informata dell’evoluzione della situazione;

f)

in qualsiasi momento siano disponibili in numero sufficiente i materiali e le attrezzature più appropriati, comprese imbarcazioni e aeronavi, per porre in atto il piano di emergenza;

g)

l’equipaggio specializzato di cui all’allegato VI, lettera c), sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati per contrastare le fuoriuscite, gli sversamenti, gli scarichi accidentali, gli incendi, le esplosioni, le eruzioni e qualsiasi altra minaccia alla vita umana o all’ambiente;

h)

l’equipaggio specializzato responsabile della riduzione e prevenzione degli effetti negativi a lungo termine sull’ambiente sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati al riguardo;

i)

l’equipaggio conosca perfettamente il piano di emergenza dell’operatore e che si svolgano periodicamente esercitazioni di emergenza, in modo che l’equipaggio abbia una conoscenza operativa approfondita delle attrezzature e delle procedure e che ciascuno conosca esattamente il proprio ruolo nel piano.

2.

L’operatore collabora, in un quadro istituzionale, con altri operatori od organismi in grado di fornire l’assistenza necessaria in modo da garantire che, qualora l’entità o la natura dell’emergenza crei un rischio per cui l’assistenza sia o possa essere richiesta, tale assistenza possa essere fornita

B.   Coordinamento e istruzioni nazionali

L’autorità competente per le emergenze di una parte contraente assicura:

a)

il coordinamento del piano e/o delle procedure di emergenza a livello nazionale con il piano di emergenza dell’operatore e il controllo dello svolgimento delle operazioni, soprattutto qualora l’emergenza comporti effetti negativi significativi;

b)

istruzioni all’operatore di prendere qualsiasi provvedimento da essa specificato per prevenire, ridurre o combattere l’inquinamento o in preparazione di ulteriori azioni pertinenti, compresa la richiesta di una piattaforma di perforazione di soccorso, o divieto all’operatore di compiere un determinato intervento;

c)

il coordinamento delle operazioni di prevenzione, riduzione o lotta all’inquinamento o di preparazione di altri interventi pertinenti nell’ambito della giurisdizione nazionale con operazioni analoghe intraprese nell’ambito della giurisdizione di altri Stati o da organizzazioni internazionali;

d)

raccolta e pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie concernenti le attività in corso;

e)

redazione di un elenco aggiornato delle persone e degli organismi che devono essere avvisati e informati dell’emergenza, della sua evoluzione e dei provvedimenti adottati;

f)

raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla portata dell’emergenza e sui mezzi per combatterla e comunicazione di tali informazioni alle parti interessate;

g)

coordinamento e supervisione dell’assistenza di cui alla parte A, in cooperazione con l’operatore;

h)

organizzazione e, se necessario, coordinamento di azioni specifiche, compreso l’intervento di esperti tecnici e di personale qualificato con le attrezzature e i materiali necessari;

i)

comunicazione immediata alle autorità competenti delle altre parti che potrebbero essere interessate dall’emergenza per permettere loro di adottare, ove necessario, le misure appropriate;

j)

se necessario, fornitura di assistenza tecnica alle altre parti;

k)

comunicazione immediata alle organizzazioni internazionali competenti al fine di evitare pericoli per la navigazione e altri interessi.

Appendice

ELENCO DEGLI IDROCARBURI  (1)

 

Asfalti (bitumi)

 

Componenti di base per miscele

 

Impermeabilizzanti bituminosi

 

Residuo di prima distillazione

 

Idrocarburi

 

Olio purificato

 

Petrolio greggio

 

Miscele contenenti petrolio greggio

 

Combustibile per motori diesel

 

Olio combustibile n. 4

 

Olio combustibile n. 5

 

Olio combustibile n. 6

 

Olio combustibile residuo

 

Residuo petrolifero per pavimentazioni stradali

 

Olio per trasformatori

 

Idrocarburi aromatici (ad eccezione degli oli vegetali)

 

Oli lubrificanti e oli di base

 

Oli minerali

 

Oli per motori

 

Oli penetranti

 

Oli per macchine tessili

 

Oli per turbine

 

Distillati

 

Benzina da distillazione diretta

 

Prodotti della distillazione flash

 

Gasolio

Gasolio di cracking

 

JET fuel

 

JP-1 (cherosene)

 

JP-3

 

JP-4

 

JP-5 (cherosene, pesante)

 

Combustibile per turbine

 

Cherosene

 

Acqua ragia minerale

 

Nafta

 

Solvente

 

Benzina pesante

 

Frazioni intermedie

 

Basi per miscele di benzine

 

Alchilati

 

Riformati

 

Polimeri

 

Benzine

 

Benzina naturale

 

Benzina per autoveicoli

 

Benzina avio

 

Benzina da distillazione diretta

 

Olio combustibile n. 1 (cherosene)

 

Olio combustibile n. 1-D

 

Olio combustibile n. 2

 

Olio combustibile n. 2-D


(1)  L’elenco degli idrocarburi non dovrebbe essere necessariamente considerato esaustivo.