19.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/45 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 92,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri, o della loro volontà di semplificare l’applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009. |
(2) |
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato proposte pertinenti alla Commissione per gli adeguamenti tecnici degli allegati. |
(3) |
La Commissione può accettare le proposte. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1) |
L’allegato VI è così modificato:
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2) |
L’allegato VIII è così modificato:
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3) |
L’allegato IX è così modificato:
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Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1) |
All’allegato I, alla voce «Spagna-Portogallo», il punto a) è soppresso, |
2) |
L’allegato 3 è così modificato:
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3) |
All’allegato 5, dopo la voce «REPUBBLICA CECA» è aggiunta la nuova voce «DANIMARCA». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.