22.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2012 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2012
che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni redatte dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri ricevuti dai consigli consultivi regionali. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento tra le industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati. |
(4) |
Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (2) («Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»). |
(5) |
Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro. |
(6) |
L’uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (3), e, in particolare, alle disposizioni concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. |
(7) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(8) |
Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca in questione vengano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2013. Per motivi di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2013.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (5);
b) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
c) «peschereccio dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti, e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 7
Limitazioni dello sforzo di pesca
1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 13 di detto regolamento.
3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(5) GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.
All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.
Ai fini del presente regolamento è riportata in appresso una tavola comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
|
|
|||||||
Finlandia |
86 905 |
TAC analitico |
||||||
Svezia |
19 095 |
|||||||
Unione |
106 000 |
|||||||
TAC |
106 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 617 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
14 234 |
|||||||
Finlandia |
2 |
|||||||
Polonia |
3 357 |
|||||||
Svezia |
4 590 |
|||||||
Unione |
25 800 |
|||||||
TAC |
25 800 |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 984 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
526 |
|||||||
Estonia |
10 131 |
|||||||
Finlandia |
19 776 |
|||||||
Lettonia |
2 500 |
|||||||
Lituania |
2 633 |
|||||||
Polonia |
22 468 |
|||||||
Svezia |
30 162 |
|||||||
Unione |
90 180 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
14 120 |
TAC analitico |
||||||
Lettonia |
16 456 |
|||||||
Unione |
30 576 |
|||||||
TAC |
30 576 |
|
|
|||||||
Danimarca |
14 143 |
TAC analitico |
||||||
Germania |
5 626 |
|||||||
Estonia |
1 378 |
|||||||
Finlandia |
1 082 |
|||||||
Lettonia |
5 259 |
|||||||
Lituania |
3 464 |
|||||||
Polonia |
16 285 |
|||||||
Svezia |
14 328 |
|||||||
Unione |
61 565 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 749 |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
4 277 |
|||||||
Estonia |
194 |
|||||||
Finlandia |
172 |
|||||||
Lettonia |
724 |
|||||||
Lituania |
469 |
|||||||
Polonia |
2 341 |
|||||||
Svezia |
3 117 |
|||||||
Unione |
20 043 |
|||||||
TAC |
20 043 |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 443 |
TAC precauzionale |
||||||
Germania |
271 |
|||||||
Polonia |
511 |
|||||||
Svezia |
184 |
|||||||
Unione |
3 409 |
|||||||
TAC |
3 409 |
|
|
|||||||
Danimarca |
22 538 (1) |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
2 508 (1) |
|||||||
Estonia |
2 291 (1) |
|||||||
Finlandia |
28 103 (1) |
|||||||
Lettonia |
14 335 (1) |
|||||||
Lituania |
1 685 (1) |
|||||||
Polonia |
6 837 (1) |
|||||||
Svezia |
30 465 (1) |
|||||||
Unione |
108 762 (1) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
1 581 (2) |
TAC precauzionale |
||||||
Finlandia |
13 838 (2) |
|||||||
Unione |
15 419 (2) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
24 659 (3) |
TAC analitico |
||||||
Germania |
15 622 (3) |
|||||||
Estonia |
28 634 (3) |
|||||||
Finlandia |
12 908 (3) |
|||||||
Lettonia |
34 583 (3) |
|||||||
Lituania |
12 510 (3) |
|||||||
Polonia |
73 392 (3) |
|||||||
Svezia |
47 670 (3) |
|||||||
Unione |
249 978 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Numero di individui
(2) Numero di individui
(3) Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del contingente (HER/*3BCDC).
ALLEGATO II
LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
1. |
Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:
|
2. |
Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone. |
3. |
In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1. |