9.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1047/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni nutrizionali fornite sui prodotti alimentari sono consentite solo se elencate nell’allegato di detto regolamento, che ne stabilisce altresì le condizioni d’uso.

(2)

Dopo aver consultato gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le imprese del settore alimentare e i gruppi di consumatori, è risultato necessario aggiungere ulteriori indicazioni nutrizionali all’elenco delle indicazioni nutrizionali consentite nonché modificare le condizioni d’uso delle indicazioni già consentite dal regolamento (CE) n. 1924/2006.

(3)

Il sale è utilizzato come agente di conservazione e di esaltazione del sapore. Con lo sviluppo di nuove tecnologie e il consenso diffuso nei confronti dei pareri scientifici riguardo al sale, i produttori si stanno adoperando per realizzare sempre più prodotti senza l’aggiunta di sale, quando la tecnologia lo consente. Tuttavia, l’indicazione che non è stato aggiunto sale/sodio ad un determinato prodotto alimentare non è attualmente consentita. Dato il particolare interesse ad incoraggiare tale innovazione dal punto di vista sanitario, è opportuno permettere ai produttori di informare i consumatori di questo specifico aspetto del processo produttivo. Per evitare l’utilizzo di tale indicazione su alimenti naturalmente ad alto contenuto di sodio, la stessa va riportata solo su alimenti a basso contenuto di sodio.

(4)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all’elenco di indicazioni nutrizionali, ha ritenuto che una nuova indicazione nutrizionale che consenta di comunicare riduzioni più modeste di quelle permesse dall’indicazione «leggero/light» sarebbe contraria al fine e al contenuto dell’atto di base.

(5)

La riduzione dei grassi saturi è vantaggiosa solo quando non è sostituita o quando è sostituita da grassi non saturi. La sostituzione dei grassi saturi con acidi grassi trans non è vantaggiosa per la salute, pertanto è opportuno che le condizioni d’uso dell’indicazione nutrizionale relativa alla riduzione dei grassi saturi siano elaborate in modo da impedire tale sostituzione.

(6)

Alle condizioni attuali, è possibile indicare un tasso ridotto di zuccheri anche quando questi ultimi sono sostituiti da grassi, il che comporta un prodotto riformulato caratterizzato da un contenuto energetico più elevato. L’indicazione del tasso ridotto di zuccheri va perciò consentita solo quando il contenuto energetico degli alimenti non risulta maggiore in seguito alla riformulazione. L’applicazione di condizioni più rigorose, che impongano una diminuzione del contenuto energetico corrispondente alla riduzione degli zuccheri, sarebbe possibile solo per un numero assai esiguo di prodotti, il che limiterebbe considerevolmente l’uso di tale indicazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti immessi sul mercato prima dell’1 giugno 2014 non soddisfacenti i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 come modificato dal presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è così modificato:

(1)

Dopo la voce relativa all’indicazione «SENZA SODIO o SENZA SALE», va inserita la seguente voce:

«SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO

L’indicazione che all’alimento non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.»

(2)

Nella voce relativa all’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]», vanno aggiunti i seguenti paragrafi:

«L’indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo:

a)

se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30 % alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché

b)

se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.

L’indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l’indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo.»