27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 995/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2012

recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell’evoluzione nel campo delle statistiche in materia di scienza e tecnologia, nonché della richiesta di nuove statistiche più dettagliate e frequenti, è necessario stabilire nuove modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE.

(2)

Per utilizzare al meglio le risorse disponibili e minimizzare l’onere gravante sui rispondenti, occorre mantenere il supporto statistico esistente per le decisioni adottate nei settori d’azione attuali e rispondere alle ulteriori esigenze poste da nuove iniziative.

(3)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), relativo alle statistiche europee, stabilisce un quadro di riferimento, in particolare per quanto riguarda le norme sull’accesso alle fonti di dati amministrativi e sulla riservatezza statistica.

(4)

Occorre garantire che le statistiche europee in materia di scienza e tecnologia siano coerenti con le altre norme internazionali. A tal fine è necessario tener conto dei lavori svolti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali. Come riferimento valgono in particolare il manuale di Frascati sulle statistiche in materia di ricerca e sviluppo, il manuale di Canberra sulle statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, il manuale sulle statistiche sui brevetti pubblicato dall’OCSE, nonché il manuale di Oslo sulle statistiche in materia di innovazione, pubblicato congiuntamente dall’OCSE e dalla Commissione europea (Eurostat).

(5)

Per motivi di chiarezza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (3) e il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull’innovazione (4).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulla produzione di statistiche europee in materia di scienza e tecnologia.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento ha per oggetto le seguenti statistiche:

a)

le statistiche in materia di ricerca e sviluppo (R&S);

b)

le statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;

c)

le statistiche in materia di innovazione;

d)

le statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia, comprese le statistiche sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità, le statistiche sui brevetti, le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza e altre statistiche in materia di scienza e tecnologia.

Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e il periodo di riferimento sono specificati negli allegati I e II.

Per i settori di cui alla lettera d) del primo comma, i dati necessari sono ottenuti da fonti statistiche o da altre fonti di dati, come indicato nell’allegato I, sezione 3.

2.   Gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto delle rilevazioni, le ripartizioni dei risultati, la frequenza di rilevazione, i termini per la trasmissione dei dati e le altre caratteristiche specificate negli allegati I e II sono riveduti con periodicità regolare, se del caso.

Articolo 3

Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari utilizzando una combinazione di fonti diverse, come indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, per quanto riguarda la qualità o le procedure di stima statistica, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.

Articolo 4

Le statistiche di cui agli allegati I e II si basano su concetti e definizioni armonizzati, in particolare su quelli contenuti nelle versioni più recenti del manuale di Frascati (statistiche su R&S), del manuale di Canberra (statistiche sulle risorse umane impiegate nei settori della scienza e della tecnologia), del manuale dell’OCSE (statistiche sui brevetti), del manuale di Oslo (statistiche sull’innovazione) o di altre norme armonizzate.

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le variabili di cui agli allegati I e II, compresi i dati riservati, utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri.

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati sulle statistiche in materia di innovazione utilizzando la norma tecnica stabilita dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità concernenti i dati in materia di:

a)

ricerca e sviluppo (R&S);

b)

stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo;

c)

innovazione.

Per quanto riguarda le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo, sono redatte relazioni sulla qualità separate per il settore delle imprese commerciali, il settore pubblico e il settore dell’istruzione superiore. Per il settore privato senza scopo di lucro, le relazioni sulla qualità sono redatte solo se le spese di R&S in questo settore sono superiori al 5 % del totale delle spese nazionali per la R&S.

3.   Le relazioni sulla qualità sono redatte dagli Stati membri secondo le norme stabilite nell’allegato III e coprono i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.   Per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2011 e presentata entro il 31 ottobre 2013. Per le statistiche in materia di innovazione, la prima relazione sulla qualità deve essere redatta per i dati relativi all’anno di riferimento 2012 e presentata entro il 31 ottobre 2014. Le relazioni sulla qualità successive devono essere presentate alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 753/2004 e il regolamento (CE) n. 1450/2004 sono abrogati.

Il regolamento (CE) n. 753/2004 continua tuttavia ad applicarsi per le statistiche sulla ricerca e lo sviluppo e quelle sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo per l’anno di riferimento 2011.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(3)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.

(4)  GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.


ALLEGATO I

STATISTICHE IN MATERIA DI SCIENZA E TECNOLOGIA

Sezione 1

Statistiche su ricerca e sviluppo

1.   Le statistiche devono essere elaborate per le attività di R&S svolte in tutta l’economia. I risultati si riferiscono alla popolazione di tutte le unità operanti nella R&S classificate nelle sezioni da A a U della classificazione statistica comune delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (NACE Rev. 2).

2.   Le unità statistiche da utilizzare per produrre le statistiche elencate al punto 3 sono: a) le imprese, per le statistiche da elaborare a livello nazionale; e b) le unità locali, per le statistiche da compilare a livello regionale (NUTS 2). Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare («impresa» e «unità locale») sono contenute nel regolamento (CEE) n. 696/93 del 15 marzo 1993, del Consiglio, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (2).

3.   L’elenco delle statistiche (con le relative ripartizioni) da elaborare è riportato qui di seguito.

Codice

Titolo

Tutti i settori

Per settore esecutore

Settore delle imprese commerciali

Settore dell’istruzione superiore

Settore pubblico

Settore privato senza scopo di lucro

Osservazioni

1.11

Personale addetto alla R&S in numero di persone

 

Senza ripartizione

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Per impiego e sesso

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Per qualifica e sesso

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Per regione (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE) e sesso

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Ricercatori in numero di persone

 

Senza ripartizione

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Per sesso

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Per qualifica e sesso

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE) e sesso

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Per regione (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Facoltativo

 

Per fascia di età e sesso

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Facoltativo

 

Per cittadinanza e sesso

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Facoltativo

1.13

Numero di addetti alla R&S in unità equivalenti a tempo pieno

 

Senza ripartizione

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Annuale

 

Per impiego

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Per qualifica

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Per classe dimensionale

 

1.13.6.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

1.14

Numero di ricercatori in unità equivalenti a tempo pieno

 

Senza ripartizione

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Annuale

 

Per sesso

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Facoltativo

 

Per qualifica

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Facoltativo

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Per disciplina scientifica e sesso

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Per regione (NUTS 2) e sesso

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Facoltativo

 

Per classe dimensionale

 

1.14.7.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

1.20

Spesa per R&S intra muros

 

Senza ripartizione

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Annuale

 

Per fonte di finanziamento

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Per tipo di R&S

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Facoltativo per «Tutti i settori» e per il «Settore dell’istruzione superiore»

 

Per tipo di spesa

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Per attività economica principale (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Per settore di prodotti (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Facoltativo

 

Per classe dimensionale

 

1.20.6.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

 

Per fonte di finanziamento e classe dimensionale

 

1.20.7.1

 

 

 

Facoltativo per le classi di 0 e 1-9 dipendenti

 

Per disciplina scientifica

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Per obiettivo socioeconomico

 

 

 

1.20.9.3

 

Facoltativo

 

Per regione (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Tutte le variabili sono trasmesse ogni due anni, tutti gli anni dispari, fuorché quelle trasmesse annualmente in base alle tabelle del punto 3.

5.   Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche elencate al punto 3 è l’anno 2012.

6.   I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento. I risultati preliminari per le variabili con cadenza annuale devono invece essere trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

7.   Elaborazione dei risultati

7.1.

I risultati delle statistiche disaggregate per impiego sono ripartiti in «ricercatori» e «altro personale di R&S».

7.2.

I risultati delle statistiche disaggregate per qualifica sono ripartiti in «titolari di dottorato di ricerca (ISCED 2011 livello 8)», «altri diplomi universitari e altri diplomi terziari (ISCED 2011 livelli 5, 6 e 7)» e «altre qualifiche».

7.3.

I risultati delle statistiche disaggregate per disciplina scientifica sono ripartiti in «scienze naturali», «ingegneria e tecnologia», «scienze mediche», «scienze agrarie», «scienze sociali» e «scienze umanistiche».

7.4.

I risultati delle statistiche per classe dimensionale sono ripartiti nelle seguenti classi: «0 dipendenti», «1-9 dipendenti», «10-49 dipendenti», «50-249 dipendenti», «250-499 dipendenti» e «500 e più dipendenti».

7.5.

I risultati delle statistiche per fonte di finanziamento sono ripartiti in «settore delle imprese commerciali», «settore pubblico», «settore privato senza scopo di lucro», «settore dell’istruzione superiore» e «estero». La categoria «estero» è ripartita ulteriormente in: «imprese commerciali estere», «Commissione europea», «organizzazioni internazionali» e «altre fonti». Per il settore delle imprese commerciali la categoria «imprese commerciali estere» è ripartita ulteriormente in «imprese estere dello stesso gruppo» e «altre imprese estere».

7.6.

I risultati delle statistiche per tipo di R&S sono ripartiti in «ricerca di base», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale».

7.7.

I risultati delle statistiche per tipologia di spesa sono ripartiti in «spese correnti (spese di manodopera e altre spese)» e «spese in conto capitale».

7.8.

I risultati delle statistiche per obiettivo socio-economico sono ripartiti secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS) a livello di capitolo.

7.9.

I risultati delle statistiche per fascia di età sono ripartiti nelle seguenti fasce d’età (in anni): «fino a 25», «da 25 a 34», «da 35 a 44», «da 45 a 54», «da 55 a 64» e «65 ed oltre».

7.10.

I risultati delle statistiche per cittadinanza sono ripartiti nelle seguenti categorie: «cittadinanza nazionale», «cittadinanza di altri Stati membri dell’UE», «cittadinanza di altri paesi europei», «cittadinanza dell’America settentrionale», «cittadinanza dell’America centrale e meridionale», «cittadinanza dell’Asia», «cittadinanza dell’Africa» e «altra cittadinanza».

7.11.

I risultati delle statistiche per attività economica principale e per settore di prodotti (NACE Rev. 2) sono ripartiti in divisioni, gruppi e aggregati NACE Rev. 2:

«01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «da 10 a 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.4», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.5», «33», «35, 36, 37, 38, 39»«35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82», «45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «71», «72», «72.1», «72.2», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86, 87, 88», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99», «da 01 a 99».

8.   I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati.

9.   La Commissione e/o gli Stati membri effettueranno, su base volontaria, studi pilota su altre variabili e ripartizioni delle statistiche su R&S, al fine di rafforzare la base di conoscenze scientifiche nel campo delle politiche di R&S. Gli studi pilota sono effettuati per valutare la pertinenza e la fattibilità del rilevamento dei dati, considerando i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese. Le tematiche degli studi pilota sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 2

Statistiche sugli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo

1.   Le statistiche da produrre sono le seguenti:

Codice

Titolo

21.0

Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio di previsione (approvato dal Parlamento all’inizio dell’esercizio finanziario)

21.1

Stanziamenti pubblici per R&S nel bilancio definitivo (bilancio riveduto approvato durante l’esercizio finanziario)

22.0

Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale

2.   Tutte le variabili sono trasmesse annualmente.

3.   Il primo anno di riferimento per il quale vanno prodotte le statistiche è l’anno civile 2012.

4.   I risultati devono essere trasmessi entro 6 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per la variabile 21.0 (con tutte le ripartizioni) ed entro 12 mesi per le variabili 21.1 e 22.0 (con tutte le ripartizioni).

5.   Elaborazione dei risultati

5.1.

I risultati delle statistiche prodotte per le variabili 21.0 e 21.1 sono ripartiti secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di capitolo.

5.2.

I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 21.1 sono ripartiti come segue:

a)

secondo la nomenclatura per l’analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS 2007) a livello di sottocapitolo — facoltativo;

b)

in «finanziamenti di progetti» e «finanziamenti istituzionali» — facoltativo.

5.3.

I risultati delle statistiche prodotte per la variabile 22.0 sono ripartiti in «contributi nazionali a entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale», «contributi nazionali a programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo» e «contributi nazionali a programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra i governi degli Stati membri (e con i paesi candidati e i paesi dell’EFTA)».

6.   I concetti e le definizioni relativi alle statistiche considerate nella presente sezione sono specificati nel manuale di Frascati o in altre norme armonizzate.

Sezione 3

Altre statistiche in materia di scienza e tecnologia

I lavori nell’ambito delle altre statistiche in materia di scienza e tecnologia si riferiscono in particolare ai seguenti settori:

a)

statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia (comprese quelle sulla ripartizione per sesso e sulla mobilità): sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle risorse umane impegnate nei settori della scienza e della tecnologia, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all’interno del sistema statistico europeo). Particolare attenzione va prestata alla ripartizione per sesso;

b)

statistiche sui brevetti: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sui brevetti mediante la regolare produzione di indicatori e di statistiche sui brevetti nazionali e internazionali sulla base delle informazioni disponibili presso gli uffici brevetti nazionali e internazionali;

c)

statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza: sviluppo e applicazione di un quadro globale per le statistiche sulle industrie ad alta tecnologia e sui servizi basati sulla conoscenza, principalmente mediante un utilizzo più efficace delle fonti di dati nazionali e internazionali esistenti (anche all’interno del sistema statistico europeo). Tali lavori comprendono anche l’individuazione e la classificazione delle attività e dei prodotti, la misurazione dei risultati economici di queste attività e il loro contributo all’andamento dell’economia in generale;

d)

altre statistiche in materia di scienza e tecnologia: i lavori supplementari di sviluppo e applicazione sono legati, tra l’altro, alle statistiche sulla biotecnologia, sulla nanotecnologia o su altri settori in cui la scienza e la tecnologia sono essenziali per il raggiungimento delle priorità dell’Unione europea (come la salute, la sicurezza, l’ambiente e il cambiamento climatico).

Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno tratti principalmente dalle fonti esistenti di dati statistici o di altri dati (ad esempio nel settore delle statistiche sociali o economiche).


(1)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.


ALLEGATO II

STATISTICHE IN MATERIA D’INNOVAZIONE

Sezione 1

L’unità statistica da utilizzare per la produzione delle statistiche di cui alla sezione 2 è l’impresa. Le definizioni delle unità statistiche da utilizzare figurano nel regolamento (CEE) n. 696/93.

Sezione 2

Gli Stati membri producono le seguenti statistiche in materia d’innovazione:

Variabile

Titolo

Osservazioni

1

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese

2

Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato/l’impresa

In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

3

Fatturato dovuto all’innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

4

Fatturato dovuto all’innovazione, relativo a prodotti nuovi o notevolmente migliorati, che costituiscono una novità per l’impresa, ma non per il mercato

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

5

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate nella cooperazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione

6

Spese per l’innovazione

In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

7

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti gli obiettivi dell’innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

8

Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto importanti le fonti d’informazione per l’innovazione

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo

9

Numero di imprese che si trovano ad affrontare considerevoli fattori d’ostacolo

In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione — facoltativo

10

Numero di imprese innovatrici che hanno sviluppato innovazioni da sole o insieme ad altre imprese/istituzioni

In valore assoluto e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione

Oltre alle statistiche sopraindicate, gli Stati membri possono produrre statistiche aggiuntive (con le relative ripartizioni) in conformità alle principali tematiche elencate nel manuale di Oslo. L’inclusione di queste statistiche aggiuntive sarà decisa in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserita nel questionario d’indagine armonizzato.

Sezione 3

Sono comprese le imprese che svolgono attività di mercato appartenenti alle sezioni B, C, D, E, H, J, K e alle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE Rev. 2. Gli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente la gamma di imprese.

Sezione 4

Tutte le variabili sono prodotte ogni due anni, tutti gli anni pari.

Sezione 5

Il primo anno di riferimento per il quale devono essere prodotte le statistiche è l’anno civile 2012.

Sezione 6

1.

Tutti i risultati sono ripartiti per attività economica, secondo le sezioni, divisioni o altri aggregati della NACE Rev. 2 e per classi dimensionali di dipendenti:

Categoria NACE/classe dimensionale

10-49 dipendenti

50-249 dipendenti

Oltre 249 dipendenti

Totale

«B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73»

x

x

x

x

«B-C-D-E»

x

x

x

x

«B»

x

x

x

x

«C»

x

x

x

x

«da 10 a 12»

 

 

 

x

«da 13 a 15»

 

 

 

x

«da 16 a 18»

 

 

 

x

«da 19 a 22»

 

 

 

x

«20»

 

 

 

x

«21»

 

 

 

x

«23»

 

 

 

x

«24»

 

 

 

x

«da 25 a 30»

 

 

 

x

«25»

 

 

 

x

«26»

 

 

 

x

«da 31 a 33»

 

 

 

x

«D»

x

x

x

x

«E»

x

x

x

x

«36»

 

 

 

x

«da 37 a 39»

 

 

 

x

«46-H-J-K-71-72-73»

x

x

x

x

«46»

x

x

x

x

«H»

x

x

x

x

«da 49 a 51»

 

 

 

x

«da 52 a 53»

 

 

 

x

«J»

x

x

x

x

«58»

 

 

 

x

«61»

 

 

 

x

«62»

 

 

 

x

«63»

 

 

 

x

«K»

x

x

x

x

«64»

 

 

 

x

«65»

 

 

 

x

«66»

 

 

 

x

«71-72-73»

x

x

x

x

«71»

 

 

 

x

«72»

 

 

 

x

«73»

 

 

 

x

2.

I risultati della variabile 1 consistono e sono ripartiti in 4 tipi di innovazioni: le innovazioni del processo di produzione, del prodotto, organizzative e di marketing. I risultati delle variabili da 5 a 10 comprendono le imprese con attività di innovazione del prodotto e/o del processo di produzione. La copertura e la ripartizione in 4 tipi di innovazione per le variabili diverse dalla variabile 1 sono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d’indagine armonizzato.

3.

I risultati della variabile 5 sono ripartiti per tipo di cooperazione in materia d’innovazione. I risultati della variabile 6 sono ripartiti per tipo di spesa per l’innovazione. I risultati della variabile 7 sono ripartiti per tipo di obiettivi d’innovazione. I risultati della variabile 8 sono ripartiti per tipo di fonte d’informazione. I risultati della variabile 9 sono ripartiti per tipo di fattori d’ostacolo. I risultati della variabile 10 sono ripartiti per tipo di responsabili dello sviluppo. Queste ripartizioni saranno decise in stretta collaborazione con gli Stati membri e inserite nel questionario d’indagine armonizzato.

Sezione 7

1.

Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.

2.

Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere alla Commissione (Eurostat) le registrazioni di singoli dati relativi a tutte le unità statistiche considerate nell’ambito delle indagini nazionali sull’innovazione.

Sezione 8

1.

Il questionario utilizzato per le indagini sull’innovazione effettuate ogni due anni a partire dall’anno di riferimento 2012 tratta le principali tematiche elencate nel manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell’innovazione nelle imprese.

2.

La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, formula raccomandazioni metodologiche per le indagini sull’innovazione, al fine di raggiungere un alto livello di armonizzazione dei risultati delle indagini. Tali raccomandazioni riguardano almeno la popolazione bersaglio, la metodologia d’indagine (compresi gli aspetti regionali), il questionario d’indagine armonizzato, il rilevamento, l’elaborazione e la trasmissione dei dati, nonché i requisiti di qualità dei dati.

3.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie sulle metodologie utilizzate per le statistiche nazionali in materia d’innovazione.


ALLEGATO III

REQUISITI DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Sezione 1

Introduzione

Le relazioni sulla qualità contengono indicatori sia quantitativi che qualitativi relativi alla qualità dei dati, nella struttura standard stabilita dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) fornisce i risultati per tali indicatori quantitativi, che possono essere calcolati in base ai dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri interpretano e commentano questi risultati alla luce della loro metodologia di rilevazione e trasmettono gli altri indicatori quantitativi nonché le informazioni qualitative.

Sezione 2

Calendario

La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri ogni due anni, entro 20 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro fine agosto), i progetti di relazioni standard sulla qualità precompilati con gli indicatori qualitativi e le altre informazioni di cui dispone.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) ogni due anni, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento (entro fine ottobre), le relazioni standard sulla qualità completate.