2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/162


REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2012

recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce il tipo di aromi e materiali di base soggetti all'obbligo della valutazione e dell'autorizzazione.

(2)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008 prevede che, degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, solo quelli inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale e utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d'impiego ivi specificate, ove applicabili.

(3)

L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 precisa che l'articolo 10 si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione.

(4)

È pertanto opportuno fissare la data di applicazione dell'elenco dell'Unione ai fini del terzo comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Come primo passo, il regolamento (UE) 872/2012 della Commissione (2) ha fissato un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti di cui alla lettera a) dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1334/2008 inserendo l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e fissando la data di applicazione di tale elenco.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell'elenco dell'Unione possono essere immesse sul mercato nella loro forma originale o utilizzate negli o sugli alimenti fino a diciotto mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione. Poiché le sostanze aromatizzanti sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno assicurare una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione. Per accrescere la certezza giuridica, è opportuno stabilire un periodo transitorio anche per gli alimenti contenenti tali sostanze aromatizzanti.

(7)

In un secondo tempo, gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f) devono essere valutati. Le parti interessate devono presentare le domande di aggiornamento dell'elenco dell'Unione per l'aggiunta di una sostanza conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 e devono applicare il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (4) per quanto riguarda i dati richiesti e il contenuto, la redazione e la presentazione delle domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(8)

Conformemente agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1334/2008, al fine di accrescere la certezza del diritto e la non discriminazione è opportuno adottare misure transitorie per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.

(9)

La data di applicazione delle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), dello stesso regolamento, deve essere rinviata per accordare il tempo necessario per la valutazione e per l'autorizzazione di tali aromi e materiali di base.

(10)

Le parti interessate devono presentare le domande di autorizzazione per quanto riguarda gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono attualmente sul mercato entro un termine fissato.

(11)

A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), non inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato nella loro forma originale o utilizzati negli o sugli alimenti fino a diciotto mesi dopo la data di applicazione dell'elenco dell'Unione. Poiché gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, è opportuno assicurare una transizione agevole alla procedura di autorizzazione dell'Unione. Per accrescere la certezza giuridica, è opportuno stabilire un periodo transitorio per gli alimenti contenenti tali aromi e materiali di base.

(12)

L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 specifica che gli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1334/2008 concernenti modifiche al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5) e al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (6) si applicano a decorrere dalla data di applicazione dell'elenco dell'Unione. È pertanto opportuno fissare tale data di applicazione ai fini del quarto comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SOSTANZE AROMATIZZANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008

Articolo 1

Misure transitorie per alimenti contenenti sostanze aromatizzanti

Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 22 ottobre 2014 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

CAPO II

AROMI E MATERIALI DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, LETTERE DA B) A F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008

Articolo 2

Data di applicazione delle parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base

Ai fini del terzo comma dell'articolo 30, in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1334/2008, le parti da B a F dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I di tale regolamento, si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2016.

Articolo 3

Termini per la presentazione delle domande

Le parti interessate presentano alla Commissione le domande di autorizzazione degli aromi e dei materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, immessi sul mercato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008 entro il 22 ottobre 2015.

Articolo 4

Misura transitoria per alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008

Gli alimenti contenenti aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2018, ma non conformi alle parti da B a F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008

Ai fini del quarto comma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli emendamenti ai regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008, la data di applicazione dell'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base è il 22 aprile 2013.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

(4)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.

(5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(6)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.