4.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) della Commissione n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l’uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati. |
(2) |
È necessario adottare disposizioni dettagliate in merito all’utilizzo di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati. |
(3) |
L’uso di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati dovrebbe tener conto del contesto specifico del controllo del personale e può facilitare e migliorare l’efficienza delle procedure di controllo. |
(4) |
Le disposizioni relative ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD), che figurano nel regolamento (UE) della Commissione n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (3), dovrebbero essere rivedute alla luce dello sviluppo delle minacce per l’aviazione e del rischio posto da diverse categorie di persone. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.
(3) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:
1. |
Il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente: «1.3.1 Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati
|
2. |
Il punto 12.1.2 è sostituito dal seguente: «12.1.2 Standard per WTMD
|