4.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) della Commissione n. 272/2009, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l’uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

(2)

È necessario adottare disposizioni dettagliate in merito all’utilizzo di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati.

(3)

L’uso di dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di cani per il rilevamento di esplosivi per il controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati dovrebbe tener conto del contesto specifico del controllo del personale e può facilitare e migliorare l’efficienza delle procedure di controllo.

(4)

Le disposizioni relative ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD), che figurano nel regolamento (UE) della Commissione n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (3), dovrebbero essere rivedute alla luce dello sviluppo delle minacce per l’aviazione e del rischio posto da diverse categorie di persone.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1.

Il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.3.1   Controllo delle persone diverse dai passeggeri e controllo degli oggetti da esse trasportati

1.3.1.1

Le persone diverse dai passeggeri devono essere controllate attraverso una delle seguenti modalità:

a)

ispezione manuale;

b)

portale elettromagnetico per la rilevazione dei metalli (Walk-through metal detection equipment, WTMD);

c)

cani in grado di rilevare esplosivi;

d)

dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);

e)

scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti.

1.3.1.2

I punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e 4.1.1.10 si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri.

1.3.1.3

I cani per il rilevamento di esplosivi e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, WTMD o scanner di sicurezza.

1.3.1.4

Gli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri devono essere controllati attraverso uno dei mezzi seguenti:

a)

ispezione manuale;

b)

apparecchiature a raggi X;

c)

sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS);

d)

cani in grado di rilevare esplosivi;

e)

dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD).

1.3.1.5

I punti da 4.1.2.4 a 4.1.2.7 si applicano per quanto riguarda il controllo degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri.

1.3.1.6

I cani per il rilevamento di esplosivi e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, apparecchiature a raggi X o apparecchiature EDS.

1.3.1.7

Gli articoli di cui all’allegato 4-C possono essere trasportati solo dal personale autorizzato a farlo per l’espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.

1.3.1.8

Quando persone diverse dai passeggeri e gli oggetti da queste trasportati devono essere sottoposti a controlli a campione continui, la frequenza di questi ultimi deve essere stabilita dall’autorità competente sulla base di una valutazione del rischio.

1.3.1.9

Il controllo di persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da queste trasportati deve inoltre essere soggetto alle disposizioni supplementari stabilite in una decisione separata della Commissione.»

2.

Il punto 12.1.2 è sostituito dal seguente:

«12.1.2   Standard per WTMD

12.1.2.1

Sono previsti due standard per i WTMD. I requisiti dettagliati di tali standard sono stabiliti in una decisione separata della Commissione.

12.1.2.2

Tutti i WTMD utilizzati esclusivamente per il controllo di persone diverse dai passeggeri soddisfano lo standard 1.

12.1.2.3

Tutti i WTMD utilizzati per il controllo di passeggeri soddisfano lo standard 2.»