17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 645/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al Portogallo continentale e a Madera per il 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 91,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva di una domanda di aiuto nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto.

(2)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4), alle domande di pagamento di cui al titolo I, parte II, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(3)

In virtù dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo ha messo in atto un sistema di domanda di aiuto unica che include diversi regimi di sostegno. In particolare, le domande relative al regime di pagamento unico stabilito in base al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, le domande di premi per pecora e capra di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (5) e talune domande di aiuto concesso a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 fanno parte della domanda unica.

(4)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, il Portogallo ha fissato al 15 maggio 2012 la data ultima per la presentazione della domanda relativa al 2012. Quanto alle domande uniche che includono una domanda di premio per pecora e capra, il Portogallo, confomemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, ha fissato al 30 aprile dell'anno di domanda la data ultima di presentazione della domanda di premio per pecora e capra relativa al 2012.

(5)

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009 impone agli Stati membri di provvedere affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti che consentono di attuare il sistema di controllo.

(6)

In risposta alle mancanze correlate all'identificazione delle parcelle agricole, regolarmente constatate in passato, il Portogallo ha messo in atto un "piano d'azione" in collaborazione con la Commissione. Tale piano prevede segnatamente l'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) in Portogallo.

(7)

Il Portogallo continentale e Madera si sono trovate confrontate a situazioni eccezionali nella loro gestione delle domande uniche per il 2012. In una seconda fase del "piano d'azione" il Portogallo avrebbe dovuto esaminare circa 1 600 000 parcelle. Si tratta di un compito complicato ed i controlli di qualità hanno dato luogo a nuove analisi di alcune delle parcelle, provocando ritardi. Inoltre, poiché una parte dei lavori effettuati da contraenti esterni è stata ritardata, il sistema di identificazione delle parcelle agricole non ha potuto essere aggiornato conformemente al calendario previsto. Pertanto, gli agricoltori hanno ottenuto le informazioni aggiornate in merito alle parcelle più tardi del previsto.

(8)

Tenuto conto dell'attuale capacità tecnica del Portogallo, che era già stata estesa nella prospettiva di mettere in atto il "piano d'azione", questa situazione ha fatto sì che gli agricoltori non sempre hanno potuto presentare le domande d'aiuto uniche per il Portogallo continentale e Madera entro i termini previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e dall'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009.

(9)

Queste difficoltà sono state aggravate dal fatto che la procedura di domanda in Portogallo è particolarmente lunga se si tiene conto delle correzioni dei confini delle parcelle di riferimento che gli agricoltori devono minuziosamente verificare in seguito all'aggiornamento del SIPA. È quindi impossibile rispettare i termini stabiliti, rispettivamente del 15 maggio 2012 e del 30 aprile 2012, considerato il contesto globale del "piano d'azione" e gli impegni assunti dal Portogallo di migliorare il proprio sistema integrato di gestione e di controllo.

(10)

Inoltre, l'applicazione di misure supplementari a causa dell'eccezionale siccità si è tradotta in un utilizzo più intensivo del sistema informatico. Poiché tali misure erano gestite dallo stesso sistema informatico del "piano d'azione", la capacità di gestione del "piano d'azione" è stata ulteriormente ridotta.

(11)

A causa delle difficoltà di cui sopra, è stato possibile dare il via al processo di presentazione delle domande nel 2012 soltanto più tardi rispetto al 2011 e agli anni precedenti. Per le stesse ragioni, le domande sono state presentate ad un ritmo più lento rispetto al 2011. Le informazioni trasmesse dalle autorità portoghesi alla Commissione per quanto riguarda la capacità del sistema informatico indicano che una deroga di 25 giorni è necessaria per consentire a tutti gli agricoltori e beneficiari interessati di presentare le proprie domande.

(12)

È pertanto opportuno non applicare le riduzioni previste dal regolamento (CE) n. 1122/2009 in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche nel caso degli agricoltori che hanno presentato la propria domanda unica per il Portogallo continentale e Madera nei 25 giorni successivi al 15 maggio 2012 o, nel caso del premio per pecora e capra, nei 25 giorni successivi al 30 aprile 2012.

(13)

Analogamente, in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 e rispetto alle domande di pagamento relative al Portogallo continentale e a Madera in base alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno non applicare alcuna riduzione in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche presentate nei 25 giorni successivi al 15 maggio 2012.

(14)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (6), se l'ultimo giorno di un periodo espresso in modo diverso dalle ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo scade al termine dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Poiché l'11 giugno 2012 è il primo giorno lavorativo successivo al 9 giugno 2012, è opportuno non applicare alcuna riduzione in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche per quanto riguarda gli agricoltori che hanno presentato la propria domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro l'11 giugno 2012 o, nel caso del premio per pecora e capra, entro il 25 maggio 2012.

(15)

Poiché le deroghe proposte riguardano le domande uniche di aiuto presentate per l'anno 2012, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro l'11 giugno 2012.

2.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, quando le domande uniche relative al 2012 includono una domanda di premio per pecora e capra, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche non si applicano, per il suddetto premio, agli agricoltori che hanno presentato la domanda unica per il Portogallo continentale e Madera entro il 25 maggio 2012.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni previste all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 non si applicano alle domande di pagamento relative al Portogallo continentale e a Madera in base alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 se tali domande sono state presentate entro l'11 giugno 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(5)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

(6)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.